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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

 


Il giorno 31 luglio 2009, alle ore 12,00, ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 tra:

 

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ..... firmato.....

 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

 

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL FP

firmato

CGIL

firmato

CISL FPS

firmato

CISL

firmato

UIL FPL

firmato

UIL

firmato

CSA Regioni e Autonomie Locali (ammessa con riserva)

firmato

CISAL (ammessa con riserva)

firmato


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008-2009.





CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
 


 

INDICE

 

 


 





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I



 

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto


 

 

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007, di seguito denominati ”Enti”, in servizio alla data dell’1.1.2008 o assunto successivamente.

  2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

  3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

  4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3.

  7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.

  8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.



 


TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I




 

Art. 2

Stipendi tabellari


 

  1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell’11.4.2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

  2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.

  3. Sono confermati:

    1. la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006;

    2. la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

    3. gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;

    4. l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

 



 

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

 

  1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008 - 2009, le misure degli incrementi di cui all’art. 2, comma 1, ed all’allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.



 



 





 


Art. 4

Incrementi delle risorse decentrate
 


 

 

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:


2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:


3. Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:


4. Presso le Regioni, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:


5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l’incremento, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l’anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui all’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.

6. Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:


7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel limite dello 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell’1,5%.



 


TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I





 


Art. 5

Principi in materia di compensi per la produttività
 



1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall’art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.


 



 





 

Art. 6

Monitoraggio e verifiche
 


 

 

 

1. L’ANCI, l’UPI e l’UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l’iniziativa per l’avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo – contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale.

 



 


 





 

Art. 7

Clausola di rinvio
 


 

 

 

1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all’eventuale revisione dei profili normativi dell’attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie:


 



 





 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1



Con riferimento alla disciplina dell’art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.




DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2



Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell’art. 5 sono funzionali all’applicazione dell’art.71, comma 5, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, e sono applicati, in relazione all’erogazione dei soli compensi per produttività, anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie di assenza:

  1. permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 6.3.2001 n. 52;

  2. assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194;

  3. permessi di cui alla L. 104/1992;

  4. congedi di maternità e parentali di cui al D.Lgs. n.151/2001;

  5. permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 con riguardo in particolare alle ipotesi di fruizione per screening o prevenzione oncologica.


Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all’art. 71, comma 1, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate.
 




DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3


In relazione alle previsioni dell’art.6, le parti si danno reciprocamente atto che, alla loro scadenza, i contratti a termine attualmente in essere possono essere prorogati o rinnovati nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.



 

TABELLA A





 

 





 



 

TABELLA B




 

 


 


 






 

TABELLA C