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RIDUZIONI DI STIPENDIO PER MALATTIA: CAOS NEGLI ENTI

Come noto l'art. 71 DL 112/2008 riduce alcune voci di stipendio per i primi dieci giorni di malattia. Se la miracolosa ricetta del governo per ridurre la spesa pubblica riscuote il plauso dell'opinione pubblica, non così si può dire per i destinatari della misura, i dipendenti pubblici. Infatti la misura, nella vis persecutoria di chi l'ha ideata, colpisce indistintamente quelli che potevano "marciarci" (presenti peraltro in ogni campo delle attività umane, primo fra tutti quello della Politica e del Palazzo) e quelli affetti da serie patologie delle quali molte legate all'ambiente di lavoro.

La cosa però non finisce qui. Infatti siamo in Italia, paese noto per avere una legislazione delle più cavillose e incomprensibili, vera manna per gli "specialisti" tipo avvocati, consulenti, commercialisti, sindacalisti, politici. E naturalmente la legge taglia-stipendi per chi si ammala viene sì applicata dagli Enti ai danni dei lavoratori, ma con misure diverse, alla faccia del "principio dell'uguaglianza" dinnanzi alla legge (ma forse proprio in ragione di ciò, visto che va in voga interpretare il principio nel senso che "Qualcuno" è più "uguale" di altri).

Basti pensare alla ridda di interpretazioni e circolari di Funzione Pubblica, Aran, e i vari enti pubblici per stabilire con esattezza quali sono le voci di stipendio che vanno decurtate e quali no.

A questo si aggiunga il problema del modo in cui gli enti calcolano la somma giornaliera da ridurre, ovverosia se dividendo il compenso mensile per trenta oppure per ventisei. Il caos, ancora una volta, è procurato dagli stessi che dovrebbero portare un chiarimento.

Infatti la Funzione Pubblica, interpellando anche il Ragioniere generale dello Stato, afferma che il computo deve avvenire in trentesimi, secondo la prassi consolidata che le assenze dal servizio comprendono anche le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di malattia.

L'Aran, a sua volta, richiamando espressamente la normativa contrattuale, afferma che deve sempre essere applicato il parametro del "divisore 26" per calcolare la retribuzione giornaliere (art. 10 CCNL 9/5/2006).

Intanto gli Enti in tutta Italia stanno operando le ritenute, ognuna regolandosi come crede. Immaginiamo i contenziosi che si apriranno non appena tutti i problemi aperti saranno stati chiariti e i lavoratori cominceranno a chiedere rimborsi di somme indebitamente sottratte. Con grande giubilo degli specialisti di cui sopra.

 

ASBEL-CNL, la Redazione                                        30 marzo 2009