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La legge Finanziaria 2007
(sintesi tratta dal sito del DPL di Modena)
Agevolazioni
Assegni per il nucleo
familiare
Il comma 11 prevede una rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi
annuali degli assegni riferiti al nucleo familiare. A partire dal 2007 entrano
nel concetto di nucleo familiare ove siano presenti più di tre figli o
equiparati di età inferiore ai 26 anni, anche i figli di età superiore ai 18
anni e fino a 21 se studenti o apprendisti.
Cuneo fiscale
Con i commi 266 e
seguenti è affrontato l’abbattimento, ai fini fiscali, del costo dei lavoratori
dipendenti. La riduzione opera sull’IRAP, dalla cui base imponibile che si
riferisce al valore della produzione netta si possono dedurre una serie di costi
tra cui i contributi versati dal datore di lavoro riferiti ai lavoratori assunti
a tempo indeterminato e le spese per la formazione degli apprendisti, per un
importo di 5.000 euro a lavoratore. Tale importo sale a 10.000 euro in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dai benefici
sono escluse banche, assicurazioni, imprese operanti in regime di concessione
per energia, acqua, trasporti, poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento
dei rifiuti, ecc. . Nelle Regioni sopra menzionate vale la regola del “de
minimis” prevista nel regolamento CE n. 69/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni (al momento 100.000 euro nel triennio che, probabilmente,
saliranno, a breve, a 200.000 euro). Le deduzioni spettano, subordinatamente
all’autorizzazione delle autorità europee (comma 267), a decorrere da febbraio
2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di
luglio 2007, con relativo conguaglio ad anno. Nella determinazione dell’acconto
IRAP relativo al periodo d’imposta in corso a febbraio 2007 (comma 269), può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe
determinata applicando in tale periodo le disposizioni contenute nei commi 266,
267 e 268.
Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati
dalle piccole imprese
Il comma 1212, intervenendo sulla norma originaria, annualmente prorogata,
contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 4/1998, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 52/1998, ha prorogato al 31 dicembre 2007
l’iscrizione (senza percezione della relativa indennità) nelle liste di mobilità
degli operai, degli impiegati e dei quadri licenziati da imprese anche artigiane
e cooperative di produzione e lavoro, con un organico sottodimensionato alle 15
unità, per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione
dell’attività o del lavoro.
Collocamento in mobilità di
alcune categorie
Il comma 1189 prevede alcune disposizioni particolari per la collocazione in
mobilità di un massimo di 6.000 lavoratori entro il 31 dicembre 2007,
interessati da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e crisi aziendale
per aziende o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2007.
I commi 1190 e 1191 prevedono destinazioni di trattamenti integrativi e
rifinanziamento di fondi ad essi riferibili.
Appalti
Con i commi 909 e seguenti sono state apportate novità in materia di appalti:
queste sono le principali:
a) nella predisposizione e nella valutazione delle gare di appalto di lavori
pubblici, servizi e forniture, gli Enti aggiudicatori devono valutare la
congruità rispetto al costo del lavoro determinato sia dalle tabelle
ministeriali che dai contratti collettivi;
b) nell’ambito dei requisiti per la qualificazione vanno considerati gli
adempimenti agli obblighi di sicurezza all’interno dell’azienda;
c) viene riscritto il primo periodo del comma 1 dell’art. 7 del D. L.vo n.
626/1994: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima”. Con tale norma una serie di adempimenti che
il committente doveva compiere sono allargati a tali ipotesi (verifica
dell’idoneità tecnici – professionale, informazioni dettagliate, cooperazione
nelle misure di prevenzione e rischi, coordinamento degli interventi, ecc);
d) viene aggiunto il comma 4 all’art. 7 del D. L.vo n. 626/1994: l’imprenditore
committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno dei
subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dagli
stessi, non risulti indennizzato dall’INAIL;
e) viene riscritto il comma 2 dell’art. 29 del D. L.vo n. 276/2003 (comma 911):
in caso di appalti di opere e servizi la solidarietà diviene di due anni dalla
data di cessazione dell’appalto (prima era un anno) ed opera in favore dei
dipendenti dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori per le retribuzioni
e per la contribuzione. Va, peraltro, ricordato come per effetto dell’art. 35
della legge n. 248/2006 la solidarietà ex art. 29, comma 2, si estenda anche
all’IRPEF sulle retribuzioni;
f) l’offerente può essere anche un soggetto costituito in associazione
temporanea (finanziatore e realizzatore) responsabili ciascuno in relazione alla
specifica obbligazione assunta. In caso di fallimento o inadempimento un
soggetto può sostituire l’altro con l’assenso del committente;
g) l’adempimento degli impegni della stazione appaltante è condizionato al
positivo controllo della realizzazione e della gestione funzionale dell’opera;
h) per assicurare la massima estensione dei principi comunitari, la stazione
appaltante considera rispettati i requisiti tecnici prescritti ove la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari e idonei all’espletamento del servizio
è assicurata con contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Contributi
Esibizioni in spettacoli
popolari e di divertimento
Con il comma 188 si stabilisce che nelle esibizioni relative a spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani “under 18”, studenti, pensionati e soggetti
che svolgono attività lavorativa per la quale già c’è il versamento contributivo
ad una previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9 e 10
della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda non
supera i 5.000 euro.
Contributo di solidarietà
Con il comma 222 si stabilisce che per 3 anni a partire dal 1° gennaio 2007 sul
TFR, sull’indennità di fine servizio, sulla indennità di buonuscita e sui
trattamenti integrativi che superimo complessivamente 1,5 milioni di euro, è
dovuto sulla parte eccedente un contributo di solidarietà nella misura del 15%.
Il 90% di tali risorse andranno rassegnate ad un Fondo volto a favorire
l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
Rimodulazione delle aliquote contributive
A partire dal 1° gennaio 2007 sono rimodulate alcune aliquote contributive:
a) artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma INPS (comma 768)
passano al 19,5%. Dal 1° gennaio 2008 al 20%;
b) l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la
quota a carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote
dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33% (comma
769);
c) l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS
(art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) che non risultino iscritti ad altra
gestione obbligatoria è elevata al 23%. Per gli altri è stabilita pari al 16%
(comma 770). L’incremento contributivo (comma 772) non può determinare una
riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad un terzo
dell’aumento dell’aliquota. Viene, pertanto, preso quale parametro di
riferimento, il compenso riconosciuto alla data dell’1.1.2007, o il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato con il
committente. In ogni caso (ed in ciò si rileva una profonda innovazione rispetto
al D. L.vo n. 276/2003) i compensi corrisposti devono essere proporzionati alla
quantità ed alla qualità del lavoro eseguito e hanno quale riferimento i
compensi corrisposti per analoghe professionalità, anche sulla base dei CCNL di
riferimento.
Contribuzione per gli apprendisti ed indennità di malattia
A partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773) la contribuzione a carico dei
datori di lavoro che assumono apprendisti è elevata al 10% delle retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione le imprese artigiane e non
artigiane con un numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione è
dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di
aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.
Su questo punto occorre, a mio avviso, fare due considerazioni.
La prima è che nel computo i lavoratori a tempo parziale vanno computati in
proporzione all’orario svolto (art. 6 D. L.vo n. 61/2000) e che gli apprendisti
in forza ed i lavoratori con contratto di inserimento non dovrebbero rientrare
nella base di computo per effetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n.
276/2003.
La seconda è che la disposizione trova applicazione a tutte quelle tipologie
contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a quella degli apprendisti
(es. assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità relativamente ai primi 18 mesi, assunzione a tempo determinato di
lavoratori in mobilità per un massimo di 12 mesi, assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 4 mesi, per un massimo di 12 mesi,
ecc.). Ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale sono estese le
disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per i
lavoratori subordinati, previo decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, concertato con quello dell’Economia entro i 60 giorni
successivi all’entrata in vigore della legge.
Riduzione dei premi INAIL
I commi 780 e 781 riconoscono, previa decretazione, una riduzione dei premi
INAIL. Con priorità per le imprese in regola con gli obblighi del D. L.vo n.
626/1994 che:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle
fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori, anche con accordi di natura sindacale o all’interno di Enti
bilaterali, trasmessi alla Direzione provinciale del Lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente la richiesta.
Cooperative sociali –
adeguamenti contributivi
Il comma 787 aumenta la contribuzione per i lavoratori soci delle cooperative
sociali di cui all’art. 1, lettera a), della legge n. 381/1991, con una scala
progressiva che raggiungerà il tetto nel 2009.
Aliquote contributive per
rapporti con istituzioni senza fine di lucro
Il comma 793 stabilisce che le aliquote contributive concernenti i lavoratori
domestici si applicano anche nei rapporti di lavoro tra istituzioni senza fine
di lucro e lavoratori non iscritti ad altra gestione, operanti nel settore
dell’assistenza domiciliare, dell’infanzia o delle persone non autosufficienti,
anche in caso di svolgimento dell’attività presso il domicilio dell’assistito.
Mancato versamento dei
contributi agricoli
Il comma 1172
punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle
retribuzioni dei lavoratori nel modo seguente:
a) con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore
di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della
violazione;
b) la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il
versamento di cui sopra ovvero decorso inutilmente il termine. Allegata alla
denuncia è l’attestazione delle somme eventualmente versate;
c) durante il termine dei 3 mesi il corso della prescrizione resta sospeso;
d) è abrogato il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 638/1983.
Documento Unico di Regolarità
Contributiva
A partire dal 1°
luglio 2007, il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi è
subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed
il rispetto del CCNL, di quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti
(comma 1175). Con Decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
provvederà entro il 31 marzo 2007 a definire le modalità di rilascio ed i
contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità contributive considerate non
ostative al rilascio. In attesa sono fatte salve le modalità già in uso per il
settore edile e quello agricolo (comma 1176).
Indici di congruità
Il comma 1173 è
destinato a promuovere la regolarità contributiva anche ai fini delle
concessioni previste dalla normativa vigente. A tal proposito, il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, entro il 30 giugno 2007, attraverso uno o più
decreti, procede, in via del tutto sperimentale, ad individuare indici di
congruità e relative procedure applicative, per settore e territorio, dopo un
iter procedimentale che vede coinvolti, a vario titolo, il Ministro
dell’Economia, gli altri Ministri eventualmente interessati e le OOSS più
rappresentative a livello nazionale. I provvedimenti ministeriali individuano
(comma 1174) i settori a maggior rischio di violazione della normativa sugli
incentivi ed i benefici anche rispetto alla normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori. Per essi sono definiti indici di congruità del rapporto tra la
qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore
necessarie nonché lo scostamento dell’indice da considerare tollerabile, alla
luce delle caratteristiche produttive e tecniche , dei volumi di affari e dei
redditi presunti.
Fondo per le assunzioni
agevolate dei disabili
Il comma 1162 aumenta il Fondo di dotazione istituito presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale finalizzato ad agevolare l’assunzione dei
disabili (poi ripartito tra le varie Regioni): nel 2007 sarà di 37 milioni di
euro, mentre a decorrere dal 2008 sarà di 42 milioni di euro.
Ricordo che tale Fondo è ripartito annualmente, tra le varie Regioni, dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Riposi e permessi per figli
con grave handicap
Il comma 1266 ha aggiunto all’art. 42, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001
concernente la tutela della maternità e della paternità un ultimo periodo (la
disposizione riguarda i riposi ed i permessi relativi ai figli con handicap) di
tale tenore: “ i soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma
per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire
di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”.
Extracomunitari
Fondo per l’inclusione degli
extra–comunitari e dei loro familiari
Il comma 1267 istituisce, presso il Ministero della Solidarietà, un “Fondo per
l’inclusione sociale degli immigrati” con una dotazione di 50 milioni di euro
per ciascun anno 2007, 2008 e 2009. Il Fondo servirà anche per l’integrazione
scolastica attraverso figure professionali madrelingua quali i mediatori
culturali.
Giovani e apprendistato
Esibizioni in spettacoli
popolari e di divertimento
Con il comma 188 si stabilisce che nelle esibizioni relative a spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani “under 18”, studenti, pensionati e soggetti
che svolgono attività lavorativa per la quale già c’è il versamento contributivo
ad una previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9 e 10
della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda non
supera i 5.000 euro.
Obbligo scolastico e inizio dell’attività lavorativa
Il comma 622 stabilisce che a partire dall’anno scolastico 2007-2008
l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a
conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni. Di conseguenza, l’età
per l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.
Contribuzione per gli
apprendisti ed indennità di malattia
A partire dal 1°
gennaio 2007 (comma 773) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che
assumono apprendisti è elevata al 10% delle retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Fanno eccezione le imprese artigiane e non artigiane con un
numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo
anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10%
per gli anni successivi al secondo.
Su questo punto occorre, a mio avviso, fare due considerazioni.
La prima è che nel computo i lavoratori a tempo parziale vanno computati in
proporzione all’orario svolto (art. 6 D. L.vo n. 61/2000) e che gli apprendisti
in forza ed i lavoratori con contratto di inserimento non dovrebbero rientrare
nella base di computo per effetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n.
276/2003.
La seconda è che la disposizione trova applicazione a tutte quelle tipologie
contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a quella degli apprendisti
(es. assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità relativamente ai primi 18 mesi, assunzione a tempo determinato di
lavoratori in mobilità per un massimo di 12 mesi, assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 4 mesi, per un massimo di 12 mesi,
ecc.). Ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale sono estese le
disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per i
lavoratori subordinati, previo decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, concertato con quello dell’Economia entro i 60 giorni
successivi all’entrata in vigore della legge.
Staffetta anziani – giovani
I commi 1160 e
1161 disciplinano i cosiddetti accordi di solidarietà tra anziani (over 55) e
giovani con la trasformazione, su base volontaria, di rapporti da tempo pieno a
tempo parziale per i primi e la correlativa assunzione di giovani inoccupati o
disoccupati (under 25 o 29 se in possesso di laurea) a part – time per un orario
pari a quello ridotto. La norma non entra subito a regime: occorrerà attendere
un decreto “concertato” Lavoro – Economia (entro il 1° marzo 2007), sentita la
Conferenza Stato – Regioni e le OOSS, nel quale saranno stabilite le modalità, i
contenuti ed i requisiti di accesso al finanziamento, nonché la ripartizione
delle risorse.
Già in passato ci sono state esperienze simili, ma i risultati sul piano
occupazionale non sono stati particolarmente esaltanti.
Lavoratori atipici
Malattia e congedi parentali
per i lavoratori a progetto e categorie assimilate
Dal 1° gennaio 2007 (comma 788) viene corrisposta in favore dei lavoratori a
progetto una indennità di malattia a carico dell’INPS pari ad 1/6 della durata
complessiva del rapporto e, comunque, non inferiore a 20 giorni nell’anno
solare, fatti salvi gli eventi morbosi fino a 3 giorni. Per tale prestazione
trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore degli iscritti
alla gestione separata ed è pari al 50% di detta indennità. In caso di degenza
ospedaliera il limite massimo indennizzabile è 180 giorni nell’anno solare.
Trova applicazione nei confronti di tali lavoratori l’istituto delle fasce di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia analogo ai dipendenti.
Ai lavoratori che abbiano diritto all’indennità di maternità, per i parti a
decorrere dal 1° gennaio 2007, è corrisposto un trattamento economico per
congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita
del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la
corresponsione dell’indennità di maternità. Uguale trattamento c’è per le
adozioni e gli affidamenti. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa
per motivi di famiglia (art. 4, comma 2, legge n. 53/2000) è estesa anche ai
periodi antecedenti il 31 dicembre 1996 (comma 789).
Stabilizzazione delle
co.co.co. anche a progetto
Con i commi 1202 e seguenti è stato definito un percorso di stabilizzazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che
presentano forti dubbi di regolarità in relazione alla disciplina vigente.
L’arco temporale di riferimento per la procedura è quello compreso tra il 1°
gennaio ed il 30 aprile 2007.
L’iter delineato è il seguente e valgono, per molti aspetti, le considerazioni
già espresse per il procedimento di emersione:
1. i datori di lavoro interessati possono procedere ad accordi aziendali con le
RSU e, ove non presenti, con le OOSS comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. Gli accordi sindacali promuovono la stabilizzazione dei
rapporti in lavoro subordinato ed il corretto utilizzo della tipologia delle
collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. L’accesso alla
stabilizzazione è possibile anche per i datori di lavoro che siano destinatari
di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione dei rapporti di lavoro. L’accordo sindacale comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le
condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti
ispettivi;
2. successivamente alla stipula dell’accordo collettivo viene promosso avanti
alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la DPL (art. 410
cpc) o in sede sindacale (art. 411 cpc) un incontro per il raggiungimento di una
conciliazione con la stabilizzazione del rapporto in lavoro subordinato. Se esso
è a tempo indeterminato trovano applicazione i benefici (economici, normativi e
contributivi) previsti dalla legislazione vigente. L’atto di conciliazione è
inoppugnabile e produce effetti sia sulla parte economica, che su quella
contributiva, che, infine, su quella risarcitoria per il periodo pregresso. Da
quanto appena detto in materia di benefici si evince che le eventuali assunzioni
a tempo indeterminato dovrebbero valere anche ai fini del “cuneo fiscale” e, ad
esempio, in caso di assunzioni con rapporto di apprendistato che è un contratto
a tempo indeterminato, risolvibile ex art. 2118 c.c. al termine del periodo
formativo;
3. gli atti di conciliazione sono subordinati al pagamento di una somma da parte
del datore di lavoro alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995), a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato
al miglioramento del trattamento previdenziale. La somma è pari alla metà della
quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di vigenza della
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
4. il datore di lavoro deposita presso la sede INPS, territorialmente
competente, l’atto di conciliazione, copia del contratto di lavoro subordinato
stipulato con il dipendente stabilizzato e la ricevuta dell’avvenuto versamento
alla gestione separata dell’INPS di una somma pari a 1/3. La parte residua può
essere versata in 36 rate mensili successive. Se il datore di lavoro non procede
al versamento di quanto convenuto si applicano le sanzioni previste in materia
di omissione contributiva;
5. il versamento della somma complessiva comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi in materia di versamenti contributivi o premi e l’azzeramento
delle sanzioni amministrative connesse;
6. per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di
natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai
lavoratori interessati alle trasformazioni;
7. il contratto di lavoro subordinato susseguente alla stabilizzazione non può
avere una durata inferiore a 24 mesi. Esso, in assenza di particolari
disposizioni ostative, può essere anche a tempo parziale.
Orario di lavoro
Flessibilità di orario
Il comma 1254 riscrive l’art. 9 della legge n. 53/2000. Per promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’ambito delle disponibilità del
Fondo per la Famiglia previsto dalla legge n. 248/2006, una quota dello stesso,
determinata, dal Ministro per le politiche della famiglia, è destinata a imprese
fino a 50 dipendenti, ASL e Aziende ospedaliere che applichino accordi
contrattuali che prevedano azioni positive:
a) piani particolari per donne od uomini madri o padri (anche in affidamento od
adozione) che adottino forme di flessibilità oraria,ed organizzazione del lavoro
(part – time, telelavoro, lavoro a domicilio, banca delle ore, flessibilità a
turni, con priorità per genitori di bambini di età inferiore a 12 anni, o 15 in
caso di affidamento od adozione, o disabili;
b) piani di reinserimento di lavoratori dopo il congedo;
c) piani di sostituzione del titolare dell’impresa in astensione obbligatoria o
congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) piani volti a favorire il reinserimento di lavoratori con figli minori o
disabili.
Pubblica Amministrazione
Riduzione del personale di
supporto nella Pubblica Amministrazione
Il comma 404 prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale
utilizzato in funzione di supporto, rispetto al c.d. “core business” (gestione
delle risorse umane, sistemi informatici, servizi manutentivi e logistici,
affari generali, provveditorati e contabilità) in misura non superiore al
15%delle risorse umane complessive. Ciò deve avvenire attraverso processi di
riorganizzazione, riconversione e formazione del personale che interessano
almeno l’8% del personale fino a raggiungere i limiti dimensionali suddetti. La
norma prevede, poi, una consultazione sindacale finalizzata alla effettiva
riuscita dell’operazione. Con la stessa disposizione si prevedono ulteriori
snellimenti sia a livello centrale che periferico.
Con una serie di commi successivi vengono previste una serie di ipotesi di
stabilizzazione per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato di
soggetti già assunti od utilizzati con tipologie non a tempo indeterminato
(contratti a termine, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.). A tal
proposito, viene istituito (comma 417) il “Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici”. Le amministrazioni che “stabilizzeranno” i
rapporti non potranno ricorrere nei 5 anni successivi a nuovi rapporti di lavoro
precario (comma 419).
Comitati INPS
Il comma 469 stabilisce che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30
giugno 2007, su proposta “concertata” del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia, si giunga al riordino, alla
semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla
definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
Assunzioni e riqualificazioni nel Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Il comma 544, finalizzando la disposizione alle politiche di contrasto del
lavoro nero e della prevenzione degli incidenti sul lavoro, prevede l’assunzione
in organico di 300 nuovi ispettori idonei al recente concorso da destinare in
alcune Regioni e l’immissione nei ruoli di destinazione finale e il conseguente
adeguamento economico in favore del personale vincitore ovvero idoneo dei
percorsi di riqualificazione. Per l’attuazione di tale disposizione il comma 546
autorizza una spesa annua, a decorrere dal 2007, di 10,5 milioni di euro per i
nuovi ispettori e di 3 milioni di euro per il personale riqualificato.
Potenziamento del personale dell’Arma dei Carabinieri addetto alla tutela del
lavoro
Il comma 571 incrementa di 60 unità il personale di vario grado dell’Arma
dei Carabinieri finalizzato all’esercizio dell’attività di vigilanza.
Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti della p.a.
Il comma 580 prevede la costituzione dell’Agenzia per la formazione dei
dirigenti e dei dipendenti della pubblica amministrazione – Scuola Nazionale
della Pubblica Amministrazione – dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico ed autonomia finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Viene abolita a far data dal 31 marzo 2007 la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione. L’Istituto Diplomatico, la Scuola
Superiore del Ministero dell’Interno e la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze fanno parte della nuova Agenzia.
Assunzioni presso la COVIP
Il comma 1306 va letto con riferimento alla riforma della previdenza, attraverso
il conferimento del TFR ai Fondi. Per assolvere ai compiti di istituto la COVIP
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è autorizzata ad inquadrare in
ruolo i dipendenti assunti con procedura selettiva pubblica con contratto a
tempo determinato da almeno tre anni, anche se non continuativi, nel periodo
successivo al 1° gennaio 2002.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Comunicazioni ai servizi per l’impiego
Il comma 1180 ha operato cambiamenti all’art. 9 –bis della legge n. 608/1996,
stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative
alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la
tipologia contrattuale), di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, vanno comunicate al centro per l’impiego competente almeno il giorno
antecedente l’instaurazione dei rapporti, attraverso documentazione avente data
certa. Nella elencazione è compreso anche il settore agricolo ove l’art. 1,
comma 9, della legge n. 81/2006 (che, peraltro, non risulta esplicitamente
abrogato) prevede la comunicazione in via telematica inviata direttamente
all’INPS. L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro pubblici
e privati ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia
assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie
pubbliche, ecc.). Le comunicazioni debbono contenere i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo
determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il
trattamento economico e normativo. Analoga comunicazioni antecedente il giorno
d’inizio riguarda i tirocini ed altre forme di esperienza lavorativa che non
costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, come si vede, di
un’estensione del principio contenuto per il solo settore edile nell’art. 36 –
bis della legge n. 248/2006.
Una norma a parte riguarda le Agenzie di Lavoro autorizzate: le stesse possono
fare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori
temporanei entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione. In caso di
urgenza la comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni successivi
all’assunzione ma il datore di lavoro è, comunque, tenuto a comunicare al centro
per l’impiego soltanto la data di inizio della prestazione e le generalità del
lavoratore e del datore, almeno il giorno precedente con documentazione con data
certa.
La comunicazione all’INAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n. 38/2000 attraverso
gli strumenti telematici resta in vigore così come è fino alla piena operatività
delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall’art. 4 –bis,
comma 7, del D.L.vo n. 181/2000. Lo stesso discorso va fatto per i lavoratori
marittimi nei confronti dell’IPSEMA (comma 1182).
La “ratio” delle norme appena citata è la seguente: si vuole evitare che
prestazioni “in nero” trovino una sorta di “avallo” nel fatto che la
comunicazione ai centri per l’impiego possa essere effettuata entro i cinque
giorni successivi all’assunzione. L’obbligo è esteso, in un’ottica di coerenza
sistematica, anche a forme di lavoro non subordinato o di tipo associativo e a
forme che “ex lege” non integrano gli estremi di un rapporto di lavoro
subordinato (es. tirocini). L’obbligo riguarda anche gli Enti Pubblici Economici
e le Pubbliche Amministrazioni ( la responsabilità grava, a mio avviso, sul
dirigente o sul responsabile del procedimento dell’unità che materialmente
effettua l’assunzione) in un quadro di chiarezza relativa al mercato del lavoro.
L’obbligo “posticipato” al 20 del mese successivo per le Agenzie di lavoro
temporaneo, trova la propria ragione nel fatto che la “prova” dell’avvenuta
instaurazione del rapporto tra il lavoratore e l’Agenzia è nel contratto che
deve essere sottoscritto prima dell’invio in missione.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere
effettuata entro i cinque giorni successivi, fermo restando l’obbligo di
comunicare almeno il giorno prima, al centro per l’impiego, la data di inizio
della prestazione , le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Così come è scritta la disposizione sembra far salve le ipotesi di forza
maggiore (si parla soltanto di esigenze produttive) per le quali la
comunicazione non può essere effettuata nella giornata antecedente: su questo
punto appare indifferibile un chiarimento amministrativo, atteso che, ad
esempio, c’è un altro problema connesso nel settore scolastico alle assenze
giornaliere ed alle sostituzioni per malattia del personale insegnante (cosa
che, sovente, avviene nella mattinata) o anche alle assunzioni disposte per
urgenza legata a fenomeni meteorologici (spalatura della neve, allagamenti,
ecc.).
Anche la comunicazione di inizio del tirocinio va comunicata al centro per
l’impiego almeno nel giorno precedente: qui, a mio avviso, secondo regole di
buon senso, in quelle ipotesi in cui è lo stesso centro per l’impiego a
stipulare con l’impresa, quale soggetto promotore, la convenzione, allorquando
nella stessa è stabilito il giorno d’inizio dell’esperienza lavorativa (e che
tale rimane) il datore di lavoro potrebbe essere esonerato dalla comunicazione
di un evento (inizio del tirocinio) che il servizio del collocamento già
conosce, essendo soggetto proponente. Ovviamente, l’obbligo resta in tutte
quelle ipotesi in cui la data di inizio è diversa da quella stabilita nella
convenzione o allorché quest’ultima è stata stipulata con un altro soggetto
promotore.
Il comma 1181 abroga l’art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 297/2002 con il quale si
stabiliva sia l’obbligo della comunicazione contestuale di assunzione che quello
relativo alla cessazione dei rapporti e, in un certo senso, se ne procrastinava
l’entrata in vigore alla data stabilita nel Decreto Ministeriale di approvazione
del modello unificato: ciò appare coerente con il nuovo indirizzo espresso con
la comunicazione antecedente per tutti i settori.
Il comma 1183 aggiunge altre ipotesi a quelle per le quali è obbligatoria la
comunicazione, entro 5 giorni, dell’avvenuta variazione nel rapporto (si ricordi
che il comma 5 dell’art. 4 –bis del D. L.vo n. 181/2000 parlava di
trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, di trasformazione del rapporto
da apprendistato o formazione e lavoro a tempo indeterminato, da tempo
determinato a tempo indeterminato, di proroga del termine inizialmente fissato).
Essi sono il trasferimento del lavoratore, il distacco, la modifica della
ragione sociale, il trasferimento d’azienda o di un ramo di essa. Si tratta di
ipotesi che incidono sulla realtà lavorativa del dipendente e che è bene siano
conosciute dai servizi per l’impiego.
Qui l’obbligo, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2 –bis
dell’art. 5 del D. L.vo n. 181/2000 (il comma fu aggiunto dall’art. 7, comma 1,
lettera b, del D. L.vo n. 297/2002), dovrebbe scattare con l’emanazione del
modello unificato: sul punto, probabilmente, si renderà necessario un
approfondimento amministrativo.
Il comma 1184, riformulando l’art. 4–bis del D. L.vo n. 181/2000, come
introdotto dall’art. 6, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002, afferma che le
comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga di tutti i rapporti
subordinati, autonomi, di tirocinio ed altre esperienze professionali inviate al
servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con
i modelli unificati previsti dal comma 7 dell’art. 4 –bis del D. L.vo n.
181/2000, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione
verso le DRL, le DPL, l’INPS, l’INAIL, altri Istituti previdenziali interessati,
e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. Ciò significa che la norma
originaria contenuta nel T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n.
189/2002 (art. 22, comma 7) e dal DPR n. 394/1999 che impone la comunicazione
allo Sportello Unico delle variazioni sul rapporto di lavoro entro 5 giorni
dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra
comunitari, si potrà assolvere attraverso il modello unificato (quando questo
entrerà in vigore).
Viene abrogato (comma 1185) il comma 5 dell’art. 19 del D. L.vo n. 276/2003 che
prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego il c.d.
“ravvedimento operoso” cosa che avrebbe comportato, dopo l’emanazione del
modello unificato, quale sanzione la metà del minimo edittale per le
comunicazioni in materia di collocamento.
Viene, altresì, abrogata (comma 1184) quella parte dell’art. 7, comma 1, del D.
L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assumeva al proprie dipendenze un
cittadino extra comunitario alle proprie dipendenze di comunicarlo in Questura
entro 48 ore.
Il comma 1184 impone, altresì, alle imprese di avvalersi, per tutte le
comunicazioni, dei sistemi informatici previsti dai servizi regionali.
T.F.R.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Con una serie di commi a partire dal 751 il Legislatore interviene sul
trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare. Innanzitutto, la
riforma è anticipata al 1° gennaio 2007, rispetto all’originario temine 1°
gennaio 2008 (art. 23 D.L.vo n. 252/2005) ed entro il 31 dicembre le forme
pensionistiche complementari devono adeguare i loro statuti e regolamenti.
Innanzitutto, con il comma 752, il Legislatore fa salvi gli atti ed i
provvedimenti adottati e gli effetti giuridici prodottisi con il D.L. n.
279/2006 la cui operatività cesserà il 13 gennaio 2007 ma che sarà lasciato
decadere.
Le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. A decorrere dal 1°
luglio 2007 ricevono il versamento delle quote del TFR e dei contributi
ulteriori eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo 1° gennaio –
30 giugno. Le forme pensionistiche complementari istituite prima della legge n.
421/1992 possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007, previo adeguamento
entro il 30 maggio 2007.
Con decreto concertato tra Lavoro ed Economia (comma 754) vengono disciplinate
le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti
dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai D.M. del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997.
Nelle more sono sospese le procedure esecutive e le imprese non sono considerate
morose ai fini del DURC.
A partire dal 1° gennaio 2007 è istituito presso l’INPS il “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”. Esso risponde (comma 755) al principio
della ripartizione ed è gestito per conto dello Stato.
Con effetto dai periodi di paga successivi al 1° gennaio 2007 le imprese
conferiscono a detto Fondo un contributo pari alla quota ex art. 2120 c.c.,
depurata del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 3, ultimo comma,
della legge n. 297/1982 e non destinata alle forme di previdenza complementare.
Non sono tenuti al versamento al Fondo i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti. Su questo punto la norma non dice altro:
ovviamente, con chiarimenti amministrativi a livello generale dovranno, a mio
avviso, essere sciolti alcuni dubbi operativi riferibili sia alla computabilità
(es. lavoratori a tempo – parziale se in proporzione o no per effetto del D.
L.vo n. 61/2000, apprendisti, in inserimento o dipendenti provenienti da
esperienze socialmente utili se esclusi o no dal computo per effetto del D. L.vo
n. 276/2003 e del D. L.vo n. 81/2000), che al momento in cui va verificato il
numero dei dipendenti.
La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni previste dalla legge o
dal CCNL sono a carico del datore di lavoro con modalità che saranno definite,
limitatamente alla quota conferita al Fondo, con Decreto del Ministro del Lavoro
entro il 31 gennaio 2007, restando a carico del datore le altre quote residue.
Tale contributo è soggetto alle disposizioni in materia di accertamento e
riscossione obbligatoria e non può godere di alcuna agevolazione di natura
contributiva.
Il comma 764 stabilisce che dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari
al 4% del TFR destinato alle forme di previdenza complementare e al Fondo
costituito presso l’INPS. Per le imprese sottodimensionate alle 50 unità
l’importo è elevato al 6%. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento al
Fondo di garanzia previst6o dalla legge n. 297/1982 nella stessa percentuale di
TFR versato alle forme complementari o al Fondo istituito presso l’INPS. Una
ulteriore riduzione dei costi per le imprese è assicurata da una riduzione del
costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al
flusso del TFR maturando conferito, nei limiti previsti dalla legge n. 248/2005
(art. 5).
Il comma 765 stabilisce una spesa di 17 milioni di euro per avviare una campagna
informativa sulla previdenza complementare.
Il comma 766 prevede compensazioni per le imprese che conferiscono il TFR, con
compensazioni, attraverso l’esonero dal versamento di alcuni contributi sociali.
Vigilanza
Contrasto del lavoro nero e
dati telematici
Il comma 1168 estende alle Camere di commercio l’obbligo di fornire i dati per
contrastare l’evasione contributiva e la lotta al lavoro nero: i dati sono messi
a disposizione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso
convenzioni e collegamenti telematici (comma 1169). Quest’ultimo può avvalersi,
anche ai fini della banca dati ex art. 10, comma 1, del D. L.vo n. 124/2004,
delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL (comma 1170). Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è titolare del trattamento dei
dati (comma 1171).
I nuovi importi delle sanzioni amministrative
Particolare importanza per l’attività dei nostri servizi di vigilanza è
rappresentata dai commi 1177 e 1178. Con il primo sono quintuplicati gli importi
delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di
lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro entrate
in vigore prima del 1° gennaio 1999. Fatto salvo un opportuno chiarimento
amministrativo, la disposizione non sembra applicarsi a quelle sanzioni
amministrative che hanno, già per legge, importi rivalutati periodicamente
secondo l’indice ISTAT (es. centralinisti ciechi, settore dell’auto trasporto,
disabili, ecc.).
Con il secondo viene punita con la sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000
euro l’omessa istituzione od esibizione del libro matricola e di quello paga per
la quale non è applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del D. L.vo n.
124/2004.
Emersione del lavoro nero
Con i commi 1192 e seguenti è stato definita una strada di emersione dal nero
(si tratta dei lavoratori non risultanti da scritture od altra documentazione
obbligatoria) nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre
2007. Ovviamente, il percorso di emersione non riguarda, ad esempio, i
lavoratori autonomi, in qualche modo conosciuti perché iscritti alla gestione
separata dell’INPS per i quali la norma prevede un percorso di stabilizzazione,
per certi versi abbastanza analogo.
Il percorso delineato è il seguente:
1. Il datore di lavoro deve procedere ad un accordo aziendale con le RSU e ove
non presenti con le OOSS comparativamente più rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Nell’accordo, in attesa di eventuali
indirizzi espressi a livello ministeriale o confederale, si ritiene che debbano
essere indicate le generalità dei lavoratori da regolarizzare e i periodi
precedenti che non possono andare oltre il quinquennio. L’accordo comprende la
regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori in nero per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori per i quali sia stata già
accertata la posizione da parte di organi ispettivi. L’accesso alla procedura è
possibile per tutti i datori di lavoro che non siano destinatari di
provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi definitivi concernenti il
pagamento dei contributi e premi assicurativi evasi e le connesse sanzioni
amministrative. Ciò significa che la procedura, se conclusa, produce i propri
effetti su una serie di accertamenti in corso o definiti per i quali è ancora
aperto il contenzioso. Vale la pena sottolineare come il Legislatore privilegi
gli accordi a livello aziendale e, soltanto, in via sussidiaria, quelli con le
organizzazioni territoriali. Ciò potrebbe, a mio avviso, aumentare il rischio di
comportamenti non omogenei anche nello stesso ambito territoriale;
2. Per il successivo passaggio avanti alla commissione provinciale di
conciliazione istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art.
411 cpc) occorre una istanza. L’accordo sottoscritto dal lavoratore ha effetto
conciliativo ed inoppugnabile per i diritti di natura retributiva, per quelli ad
essa connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nell’istanza di
regolarizzazione e per i periodi in essa indicati (cosa che significa effetti
conciliativi sulla parte contributiva), nonché ai diritti di natura risarcitoria
per gli stessi periodi. Per la prima volta, in forza di un provvedimento
normativo, è possibile concludere accordi che hanno effetti anche sulla parte
contributiva non prescritta avanti all’organo conciliativo collegiale costituito
presso la Direzione provinciale del Lavoro o avanti ad un rappresentante
sindacale. Finora, ciò era possibile soltanto in caso di conciliazione
monocratica ex art. 11 del D. L.vo n. 124/2004;
3. Il termine di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti
il periodo di regolarizzazione è di 5 anni;
4. La somma dovuta per ogni lavoratore regolarizzato è pari a 2/3 di quanto
dovuto tempo per tempo per il periodo riconosciuto alle diverse gestioni
assicurative: 1/5 va versato all’atto della presentazione dell’istanza all’INPS,
territorialmente competente (all’istanza va allegata la ricevuta del versamento,
oltre a copia dell’accordo collettivo e di quello individuale) ed il residuo in
60 rate mensili senza interessi. I lavoratori non debbono versare alcunché quale
quota a loro carico. La misura del trattamento previdenziale relativa al periodo
regolarizzato è determinata in proporzione alle quote contributive
effettivamente versate;
5. Il versamento della somma complessiva comporta l’estinzione dei reati
previsti in materia di versamenti di contributi e premi e l’azzeramento delle
sanzioni amministrative connesse;
6. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di
regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e le verifiche da parte
degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto di regolarizzazione
anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. Gli organi ispettivi hanno facoltà di verificare la
eventuale fondatezza di nuovi elementi nella materia della regolarizzazione, ai
fini di un’integrazione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha
tempo dodici mesi per regolarizzare, ove necessario, gli impianti alla normativa
sulla salute e sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva della
regolarizzazione è affidata anche alla verifica, al termine dei dodici mesi,
degli adempimenti in materia di sicurezza e salute da parte dell’ASL o dei
servizi ispettivi delle DPL per le attività produttive previste nel DPCM n.
412/1997;
7. Le agevolazioni contributive di cui al precedente punto 4 sono sospese nella
misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro
prestato da parte dei lavoratori regolarizzati;
8. Le agevolazioni correlate alla pregressa regolarizzazione sono condizionate
dal mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla
regolarizzazione, fatte salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per
giusta causa;
9. Le istanze dei datori di lavoro, dopo l’istruttoria svolta dall’INPS, sono
accolte attraverso un provvedimento adottato dal direttore della DPL nell’ambito
dell’attività di coordinamento con gli Enti previdenziali ex art. 5 del D. L.vo
n. 124/2004, congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e
degli altri Enti previdenziali eventualmente interessati.