CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI

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Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.)

e Fondi Pensione

 

 

La recente riforma previdenziale ha, tra gli altri provvedimenti, stabilito l’utiliz-zo del T.F.R. per la formazione di un piano previdenziale complementare che, a differenza del passato, il lavoratore dipendente potrà sottoscrivere sia con il fondo chiuso (di natura contrattuale) che con un fondo aperto. Cioè, con la nuova normativa, il lavoratore potrà aprire un piano di previdenza integrativa scegliendo anche tra le offerte del mercato, potendo contare sul trasferimento sia della quota parte del datore di lavoro sia del TFR. Cosa, questa, che in passato non era possibile.

 

Tra breve quindi (sembrerebbe entro il mese di ottobre), il Ministero del Lavoro provvederà ad emanare il decreto attuativo della nuova normativa e, dalla sua entrata in vigore, i lavoratori dipendenti avranno sei mesi per la loro scelta. Precisiamo che, trascorso tale periodo senza che il lavoratore abbia preso alcuna decisione, scatterà il “silenzio/assenzo”, che comporterà il versamento del TFR ai fondi pensioni negoziali (quelli istituiti contrattualmente).

 

È necessario pertanto che i lavoratori valutino quale sia la migliore condizione, alla quale poter aderire. A questo riguardo facciamo presente che a fronte di una rivalutazione del TFR pari al 13,44% (dal 3,20 al 3,50 all’anno), con l’attuale meccanismo di rivalutazione, negli ultimi 4 anni il rendimento dei fondi pensione chiusi (ribadiamo: quelli istituti contrattualmente), hanno avuto una rivalutazione del 5,25%.

 

Ciò premesso, è necessario fare una riflessione.

 

Da una parte, infatti, si trovano i lavoratori “anziani”, cioè quelli che hanno conservato il calcolo “retributivo” della pensione (sempre che non intervenga una modifica di legge che passi anche questi soggetti al sistema di calcolo “contributivo”) che consente loro di valutare se fare o meno una posizione di previdenza integrativa con maggiore tranquillità; dall’altra parte abbiamo i lavoratori “giovani” che hanno il sistema di calcolo “contributivo” che devono valutare più attentamente la questione in argomento. 

 

Dai calcoli effettuati al momento dell’entrata in vigore della riforma previdenziale che ha introdotto il sistema contributivo (la c.d. riforma Dini del 1995, entrata in vigore il 1° gennaio 1996), si è potuto infatti verificare che un lavoratore con questo regime di calcolo, dopo 40 anni di versamento, godrà di una pensione che sarà circa intorno al 44/46 % di quella che avevano i pensionati al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.

 

Questo sta a significare che i lavoratori a regime previdenziale “contributivo”, se vogliono avere una rendita di tipo previdenziale adeguata al momento che decidono di andare in pensione (la nuova normativa consente di rimanere in servizio anche oltre che si sia maturato il diritto a pensione), dovranno prendere in considerazione seriamente la costituzione di una posizione previdenziale complementare. Dovranno, pertanto, valutare attentamente il fondo pensione che dia più rendimento e, nello stesso tempo, più sicurezza e garanzia, sia esso quello di origine contrattuale (chiuso) sia quelli offerti dal mercato.

 

Per i lavoratori che non intendessero far confluire il TFR nel fondo complementare chiuso (di categoria), comunque, abbiamo predisposto l’allegato modello da inviare alla propria azienda.

 

Roma, 30 settembre 2004  

 

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