|
|
IPOTESI DI
ACCORDO CONCERNENTE LA FISSAZIONE PER LE REGIONI, PER GLI ENTI
APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER ENTI LOCALI CHE
HANNO RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA’, DI CRITERI E LIMITI PER LE
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINAT0 NELL'ANNO 2003,
NONCHE’ L’AMBITO APPLICATIVO DELLE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIDETERMINAZI0NE
DEGLI ORGANICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 11, DELLA LEGGE
27 DICEMBRE 2002 N. 289.
-
L'art. 34, comma 11 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 prevede che, ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza
unificata, siano fissati i criteri ed i limiti in materia di
assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni coi
popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri
enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il
citato comma 11, dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 stabilisce
che le suindicate assunzioni devono
comunque, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non
superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese per il personale sulle entrate
correnti;
2.
Le Regioni procedono alla rideterminazione
delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del calcolo per la determinazione
delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata
legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente
istituiti, successivamente al 29 settembre
2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di
funzioni trasferite dalla Stato alle Regioni. Detti posti sono fatti
salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 3 del medesimo
articolo 34. Le regioni determinano, altresì, gli indirizzi
applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o
dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal
presento accordo.
-
Per l’anno 2003, le Regioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, legge 27
dicembre 2002, n. 289 e quanto stabilito dal
precedente punto 2, possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai
limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Ogni
regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 39 della legge 449/97, procede autonomamente
nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da
assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del
personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Le
regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi relativi
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003,
per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima
regione in armonia con quanto previsto dal presente accordo.
-
Le amministrazioni statali, per quanto
di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in
applicazione dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, la rideterminazione delle
dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al
Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione,
tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad
erogare le prestazioni dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei
posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte
le strutture sanitarie della regione, nonchè
i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione
dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto
2001.
-
le Regioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e di quanto previsto dal precedente punto 4, possono
autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio
sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione,
ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 %
complessivo delle cessazioni del personale appartenente al ruolo
sanitario dei medesimi enti, entro i limiti delle risorse
finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome dell’8 agosto 2001. Ogni regione
nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 39 della legge 449/97, può procedere autonomamente
nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da
assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale operanti nell’ambito della medesima regione,
tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere,
dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
-
I comuni e le province procedono alla
rideterminazione delle rispettive
dotazioni organiche in applicazione di quanto
previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Sono esclusi dai suddetti adempimenti gli
enti terremotati e quelli colpiti da calamità naturali; gli enti in
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e le unioni di comuni e le comunità montane.
-
I comuni appartenenti alla fascia
demografica fino a 10.000 abitanti, nel provvedere alla
rideterminazione delle dotazioni
organiche, possono fare riferimento al rapporto
dipendenti-popolazione della fascia demografica
di appartenenza di cui all’articolo 119, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed
integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo
34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.
Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999
abitanti, nel provvedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto
dipendenti-popolazione della fascia demografica di cui all'articolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai
limiti di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
-
Gli enti istituiti nel corso del
quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla
rideterminazione definitiva della dotazione organica sulla
base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31
dicembre 2002.
-
Ai fini del calcolo per la
determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2
dell'articolo 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va
tenuto conto dei costi formalmente istituiti,
successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31
dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e
dalle regioni ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti
salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 3 del medesimo
articolo 34.
-
Qualora la provvisoria individuazione
delle dotazioni organiche come determinate secondo le
modalità di cui al comma 3 dell'articolo
34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 risultasse numericamente
superiore a quella di cui al comma 2 del citato articolo 34, i
comuni e le province possono rideterminare
definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni
provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.
-
Per l’anno 2003, fermo restando quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle
amministrazioni comunali, ai sensi del comma 11 del citato articolo
34, le classi demografiche sono le seguenti:
·
oltre
65.000 abitanti;
·
da
10.001 a 65.000 abitanti;
13.
I comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro
percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso del 2002, ovvero al 20 per cento nei casi
previsti dal 4° periodo del comma 11 dell’articolo
34 della legge n. 289/2002. Detti enti, nei
rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella
scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere,
in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei
profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità
dei servizi da garantire.
-
I comuni con popolazione fino a 65.000
abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato entro un numero di unità
pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal
4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002,
del1e cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002
moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica
enti
con popolazione fino a 14.999 abitanti
parametro 1,15
enti
con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti parametro
1,05
enti
con popolazione da 25.000 a 49.999 abitanti parametro
1,00
enti
con popolazione da 50.000 a 65.000 abitanti parametro
0,80
b) incidenza della spesa del personale
sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel
corso del 2000
Inferiore o uguale al
30% parametro
1,15
Superiore al 30%
parametro 0,85
c) tipologia di servizi
Servizi sociali, scolastici ed
assistenziali
parametro 1,20
Servizi tecnici ed
ambientali parametro
1,10
Servizi amministrativi,contabili
e di vigilanza parametro 1,00
Servizi culturali e
sportivi parametro
0,90
Altri
servizi
parametro 0,70
Ai fini del calcolo per la
determinazione delle unità di personale da
assumere nell'anno 2003 è consentito agli enti l'arrotondamento per
eccesso.
-
I comuni con popolazione da 10.001 a
65.000 abitanti non possono, comunque,
assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al
50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4°
periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal
calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
-
I comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti nel
punto14, sono esclusi dai limiti di cui al precedente punto 15.
-
Ai comuni il cui turn over
relativo all'anno 2002 sia pari a zero o
ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.
-
Per l'anno 2003, fermo restando quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle
amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 11 del citato
articolo 34, le classi demografiche sono le seguenti:
-
oltre
2.000.000 abitanti;
-
da
300.000 a 2.000.000 abitanti;
-
fino
a 299.999 abitanti
-
Le province con popolazione superiore
ai 2.000.000 di abitanti possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro
percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso del 2002 ovvero al 20 per cento nei casi
previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n.
289/2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione
di personale da assumere, in relazione agli
specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili
professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei
servizi da garantire.
-
Le province con popolazione fino ai
2.000.000 di abitanti, possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di
unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti
dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n.
289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai
seguenti parametri:
a) classe demografica
enti
con popolazione fino a 299.999
abitanti parametro 1,15
enti
con popolazione da 300.000 a 499.999
abitanti parametro 1,05
enti
con popolazione da 500.000 a 999.999
abitanti parametro 1,00
enti
con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti
parametro 0,80
b) incidenza della spesa del personale
sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel
corso del 2000
Inferiore o uguale al
24%
parametro 1,15
Superiore al
24%
parametro 0,85
c) tipologia di servizi
Servizi istruzione, formazione e
lavoro parametro
1,20
Servizi tecnici ed
ambientali
parametro 1,15
Servizi di
vigilanza
parametro 1,10
Servizi culturali e
sportivi
parametro 0,85
Servizi amministrativi e
contabili
parametro 0,90
Altri
servizi
parametro 0,80
Ai fini del calcolo per la
determinazione delle unità di personale da
assumere nell'anno 2003 è consentito alle province l'arrotondamento
per eccesso.
-
Le province con popolazione da 300.000
a 2.000.000 di abitanti non possono,
comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti
superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti
dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n.
289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002,
anche se dal calcolo di cui al punto 20 dovessero risultare
percentuali superiori.
-
Le province con popolazione fino a
299.999 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri
previsti nel punto 20, sono escluse dai limiti di cui al precedente
punto 21.
Alle province il cui turn over
relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad
una unità, è consentita comunque l’assunzione di una unità.
23.
Le unioni di comuni e le comunità montane, per l’anno 2003,
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro percentuali non superiori ai limiti dalla spesa annua lorda
corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso del 2002. Detti enti, nel rispetto della
programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia
e della distribuzione di personale da assumere,
in relazione agli specifici fabbisogni ed
esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialità dei sevizi da garantire.
-
Le unioni di comuni
istituite nel corso dell'anno 2002
possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla
data del 31 dicembre 2002.
|
|
|