IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LA FISSAZIONE PER LE REGIONI, PER GLI ENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER ENTI LOCALI CHE HANNO RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA’, DI CRITERI E LIMITI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINAT0 NELL'ANNO 2003, NONCHE’ L’AMBITO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIDETERMINAZI0NE DEGLI ORGANICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 11, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289. 

  1. L'art. 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, siano fissati i criteri ed i limiti in materia di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni coi popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il citato comma 11, dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 stabilisce che le suindicate assunzioni devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti;

2.      Le Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dalla Stato alle Regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 34. Le regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presento accordo. 

  1. Per l’anno 2003, le Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quanto stabilito dal precedente punto 2, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 449/97, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Le regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente accordo.
  1. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in applicazione dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della regione, nonchè i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001.
  1. le Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di quanto previsto dal precedente punto 4, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 % complessivo delle cessazioni del personale appartenente al ruolo sanitario dei medesimi enti, entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 449/97, può procedere autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell’ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
  1. I comuni e le province procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono esclusi dai suddetti adempimenti gli enti terremotati e quelli colpiti da calamità naturali; gli enti in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le unioni di comuni e le comunità montane.
  1. I comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8.  Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di cui all'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

  1. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione definitiva della dotazione organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
  1. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'articolo 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei costi formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 34.
  1. Qualora la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche come determinate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 risultasse numericamente superiore a quella di cui al comma 2 del citato articolo 34, i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.
  1. Per l’anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi del comma 11 del citato articolo 34, le classi demografiche sono le seguenti:

·     oltre                                           65.000 abitanti;

·     da 10.001 a                               65.000 abitanti;

    • fino a                                        10.000 abitanti.

 13.  I comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell’articolo 34 della legge n. 289/2002. Detti enti, nei rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire. 

  1. I comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, del1e cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica 

enti con popolazione fino a 14.999 abitanti                            parametro 1,15

enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti                 parametro 1,05

enti con popolazione da 25.000 a 49.999 abitanti                 parametro 1,00

enti con popolazione da 50.000 a 65.000 abitanti                 parametro 0,80 

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000 

Inferiore o uguale al 30%                                              parametro 1,15

Superiore al 30%                                                          parametro 0,85 

c) tipologia di servizi 

Servizi sociali, scolastici ed assistenziali                          parametro 1,20

Servizi tecnici ed ambientali                                           parametro 1,10

Servizi amministrativi,contabili e di vigilanza                    parametro 1,00

Servizi culturali e sportivi                                               parametro 0,90

Altri servizi                                                                    parametro 0,70 

Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso. 

  1. I comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
  1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti nel punto14, sono esclusi dai limiti di cui al precedente punto 15.
  1. Ai comuni il cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.
  1. Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 11 del citato articolo 34, le classi demografiche sono le seguenti:
    • oltre                             2.000.000 abitanti;
    • da 300.000 a                2.000.000 abitanti;
    • fino a                            299.999 abitanti
  1. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.
  1. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica 

enti con popolazione fino a                               299.999 abitanti          parametro 1,15

enti con popolazione da 300.000 a                   499.999 abitanti          parametro 1,05

enti con popolazione da 500.000 a                   999.999 abitanti          parametro 1,00

enti con popolazione da 1.000.000 a             2.000.000 abitanti          parametro 0,80 

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000 

Inferiore o uguale al 24%                                                                    parametro 1,15

Superiore al 24%                                                                               parametro 0,85 

c) tipologia di servizi 

Servizi istruzione, formazione e lavoro                                                 parametro 1,20

Servizi tecnici ed ambientali                                                                 parametro 1,15

Servizi di vigilanza                                                                               parametro 1,10

Servizi culturali e sportivi                                                                     parametro 0,85

Servizi amministrativi e contabili                                                          parametro 0,90

Altri servizi                                                                                         parametro 0,80 

Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito alle province l'arrotondamento per eccesso. 

  1. Le province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 di abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al punto 20 dovessero risultare percentuali superiori.
  1. Le province con popolazione fino a 299.999 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri previsti nel punto 20, sono escluse dai limiti di cui al precedente punto 21.

Alle province il cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l’assunzione di una unità. 

23.  Le unioni di comuni e le comunità montane, per l’anno 2003, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti dalla spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e     della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei sevizi da garantire. 

  1. Le unioni di comuni istituite nel corso dell'anno 2002 possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
 

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