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La Commissione
europea ha annunciato una nuova Direttiva tesa a «ridurre i vincoli alla
competitività» (IP/04/37, 13 gennaio 2004). Dietro questi propositi si
nasconde un nuovo attacco irresponsabile della Commissione contro quel che
resta del «modello europeo», agonizzante dopo le privatizzazioni che si
sono succedute e le ripetute rimesse in causa dei diritti sociali. Si
tratta di un progetto di Direttiva "relativa ai servizi per il mercato
interno", preparato dall'ultraliberista commissario europeo Bolkestein. Il
testo del progetto, il comunicato stampa e una valutazione generale della
Direttiva si trovano sul sito: http: //www. europa. eu. int/comm/internal_market/fr/services/services/index.
htm. L'obiettivo è imporre ai 25 Stati membri dell'Unione le regole della
concorrenza commerciale, senza alcun limite, in tutte le attività di
servizio che non sono già coperte da altre normative europee. Ciò
significa che la logica del profitto s'imporrà ovunque. Chi ha familiarità
con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto) e
dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (Agcs/Gats), riconoscerà
in questo progetto di Direttiva i principi e le procedure già stabilite da
quegli accordi. Ancora una volta l'Unione europea non protegge dalla
globalizzazione neoliberista; ne prende, anzi, la guida.
Oggetto della Direttiva
Il progetto di Direttiva stabilisce «un quadro giuridico generale per
eliminare gli ostacoli alla libertà di insediamento dei fornitori di
servizi e alla libera circolazione dei servizi in seno agli Stati membri».
La Direttiva definisce (art. 4) i servizi come segue: «Ogni attività
economica che, secondo l'art. 50 del Trattato istitutivo, si occupa della
fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica».
Chiaramente sono presi in considerazione tutti i servizi eccetto quelli
erogati direttamente e gratuitamente dai poteri pubblici: l'istruzione e
la cultura, la sanità e le cure sanitarie.
Un promemoria della Commissione
(Memo/04/03, 13 gennaio 2004) presenta una lista incompleta dei servizi
presi in considerazione dalla Direttiva, che vanno dai servizi giuridici
alle professioni artigianali, l'edilizia, la distribuzione, il turismo, i
trasporti, i servizi sanitari e di copertura delle cure sanitarie, i
servizi ambientali, gli studi di architettura, le attività culturali, il
collocamento.
Gli "ostacoli"
Gli "ostacoli" sono rappresentati dalle legislazioni e regolamenti
nazionali, considerati dalla Commissione europea «arcaici, obsoleti e in
contraddizione con la legislazione europea». Occorre «riformare» per
«modernizzare». Ma questi "ostacoli" sono spesso disposizioni prese dai
poteri pubblici per la migliore prestazione del servizio dal punto di
vista dell'utilizzo dei fondi pubblici, dell'accesso di tutti, delle
garanzie fornite per la sua qualità, del diritto al lavoro, delle tariffe,
della trasparenza. Gli "ostacoli" presi di mira dalla Commissione europea
sono dunque decisioni che i poteri pubblici hanno preso per evitare che il
settore dei servizi diventi una giungla. Ecco perché la Commissione
europea intende rimettere in causa «il potere discrezionale delle autorità
locali» (IP/02/1180 del 13 luglio 2002), ossia delle istituzioni elette e
controllate democraticamente. La Direttiva proposta è una vera e propria
aggressione portata da un gruppo di tecnocrati al servizio delle imprese
private contro le scelte operate in passato dalle istituzioni votate a
suffragio universale.
Modus operandi
1. Il principio del Paese d'origine (art. 16)
Allo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi,
il progetto rinuncia a una pratica consolidata nella costruzione europea,
quella dell'armonizzazione, assurta quasi a principio fondatore. Per
comprendere questo cambiamento radicale, occorre avere presente
l'importanza dell'ingresso dei nuovi dieci stati membri, le cui
legislazioni fiscali, sociali e ambientali sono quelle proprie dello
"Stato minimo". L'armonizzazione non risponde più necessariamente
all'interesse delle imprese private e, dal momento che ciò ora serve,
viene sostituita dal "principio del Paese d'origine". Secondo questo
principio, un fornitore di servizi è sottoposto alla legge del Paese in
cui ha sede l'impresa, e non a quella del Paese dove fornisce il servizio.
Ci si trova di fronte a un vero e proprio incitamento legale a spostarsi
verso i Paesi dove le normative fiscali, sociali e ambientali sono più
permissive, con il risultato che il nuovo principio, una volta diventato
norma europea, eserciterà una forte pressione sui Paesi i cui standard
fiscali, sociali e ambientali proteggono di più l'interesse generale. Con
il "principio del Paese d'origine", la Direttiva viola l'art. 50 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo cui «il fornitore di
servizi può esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel Paese in
cui fornisce la prestazione alle stesse condizioni che questo Paese
pratica alle imprese nazionali». La regola del "Paese d'origine" diventerà
pertanto una facile scappatoia per le imprese erogatrici di servizi.
2. Regimi di autorizzazione (artt. da 9 a 15)
Per facilitare la libertà di insediamento, gli Stati dovranno limitare le
condizioni poste all'autorizzazione di insediamento di un'attività di
servizio. Queste condizioni dovranno essere non discriminatorie,
obiettivamente giustificate da ragioni imperative di interesse generale,
adeguate a tali ragioni, precise e non equivoche, obiettive e rese
pubbliche in anticipo. Nel caso in cui i poteri pubblici non rispettino
queste condizioni, il fornitore privato di servizi potrà ricorrere in
giudizio.
Gli Stati non potranno più: esigere la
nazionalità del Paese di insediamento da parte del fornitore, del suo
personale, dei detentori del capitale sociale, dei membri degli organi di
gestione e di sorveglianza; esigere la residenza nel territorio del Paese
di insediamento da parte delle stesse persone; subordinare
l'autorizzazione all'insediamento all'esistenza di un bisogno economico o
alla domanda di mercato; subordinare l'autorizzazione alla valutazione
degli effetti economici attuali o potenziali dell'attività prevista;
subordinare l'autorizzazione all'armonizzazione dell'attività; obbligare
il fornitore a costituire o partecipare a una garanzia finanziaria o a
sottoscrivere un'assicurazione presso un altro fornitore o organismo
esistente sul territorio in cui egli opera; obbligare il fornitore a
essere stato iscritto a un registro o ad aver esercitato quell'attività
per un periodo minimo di tempo. Gli Stati dovranno modificare le proprie
legislazioni per eliminare ogni caratteristica considerata
"discriminatoria" nelle condizioni sotto specificate, in modo da
giustificarne la ragion d'essere e per provare che tali esigenze non vanno
oltre quanto necessario a raggiungere l'obiettivo: limiti quantitativi o
territoriali basati sulla popolazione o su una distanza geografica minima;
obbligo di costituirsi sotto una forma giuridica particolare; esigenze
legate alla detenzione di capitale: obbligo di disporre di un capitale
minimo per certe attività o avere una qualifica personale particolare per
detenere il capitale sociale o gestire certe società; imposizione di un
numero minimo di dipendenti; tariffe obbligatorie (minima e massima) che
il prestatore deve rispettare; divieti e obblighi in materia di vendita a
perdere e di saldi; obbligo da parte del fornitore di dare accesso a
servizi forniti da altri; obbligo da parte del fornitore di servizi di
fornire, insieme al suo, altri servizi specifici.
Sarà la Commissione europea, di cui si
conosce la "devozione" verso le imprese private, a verificare che la
legislazione degli Stati membri si adegui alle nuove disposizioni. Questo
progetto sottrae ai poteri pubblici qualsiasi diritto di indirizzare
l'organizzazione dell'attività economica del proprio Paese.
3. La sanità (art. 23)
La Direttiva non prevede norme particolari per nessun settore dei servizi,
tranne che per le cure sanitarie. Se un fornitore di cure sanitarie dello
Stato A vuole stabilirsi nello Stato B, quest'ultimo non può subordinare
l'autorizzazione dell'insediamento alla presa in carico delle cure
sanitarie da parte del forniture di cure dello Stato A sulla base del
sistema di sicurezza sociale dello Stato B (quello dove egli si vuole
stabilirsi). Un fornitore di cure che si stabilisca in un Paese, non è
quindi tenuto a rispettare il sistema di sicurezza sociale del Paese
ospite. Ci si trova in presenza della volontà deliberata da parte della
Commissione europea di togliere agli Stati il potere di decidere della
loro politica sanitaria. Così facendo, la Direttiva viola il principio di
sussidiarietà previsto dall'art. 152-5 del Trattato secondo cui «nella
sanità pubblica l'azione della Comunità rispetta pienamente la
responsabilità degli Stati membri quanto a organizzazione ed erogazione di
servizi sanitari e cure mediche».
4. L'armonizzazione commerciale (art. 29)
La Commissione riscopre le virtù dell'armonizzazione quando si tratta di
decidere l'abrogazione di una norma etica: l'interdizione della pubblicità
commerciale per le professioni regolamentate, che viene considerata
"desueta e sproporzionata" (IP/04/37 del 13 gennaio 2004). L'abrogazione
deve permettere per esempio ai medici o agli architetti per esempio di
entrare pienamente nella competitività commerciale e fare uso delle regole
della concorrenza a scapito delle riserve che impone loro la deontologia.
L'impatto
Le conseguenze di questa Direttiva, se adottata, sarebbero considerevoli.
1. La nuova definizione dei servizi è
molto ampia e apre la strada alla privatizzazione e alla messa in
concorrenza di quasi tutte le attività di servizio, compresa la quasi
totalità dell'insegnamento, la totalità della sanità e delle attività
culturali.
2. Il "principio del Paese d'origine"
permette di deregolamentare e privatizzare totalmente i servizi che non
sono forniti direttamente e gratuitamente dai poteri pubblici.
3. Il "principio del Paese d'origine"
consente di destrutturare e smantellare il mercato del lavoro nei Paesi in
cui è organizzato e protetto: un'impresa polacca che distacchi dei
lavoratori polacchi in Francia o in Belgio, ad esempio, non dovrà più
chiedere l'autorizzazione alle autorità francesi o belghe se ha già
ottenuto l'autorizzazione dalle autorità polacche e a quei lavoratori si
applicherà solo la legislazione polacca. Inoltre se l'impresa polacca
utilizza personale che proviene, ad esempio, dalla Ucraina (Paese che non
fa parte dell'Unione), solo la legislazione polacca verrà applicata a
questi dipendenti. Infine il principio consentirà alle imprese ad interim
di distaccare lavoratori interinali negli altri Stati membri senza la
minima restrizione, alle condizioni salariali del Paese d'origine.
4. La scomparsa delle restrizioni
nazionali all'insediamento apre la strada allo "Stato minimo", e cioè a
uno Stato che ha perso il diritto di fare le scelte fondamentali nella
politica dell'istruzione, della sanità, della cultura e dell'accesso di
tutti ai servizi essenziali.
La Direttiva e il Gats
Il progetto di Direttiva si può applicare a quattro modalità di fornitura
dei servizi, che il Gats così definisce. Prima modalità: i servizi
transfrontalieri, come quelli provenienti dal territorio di un Paese
membro e destinati a un altro Paese membro; ad esempio, la trasmissione
telematica di consulenze di avvocati del paese A al paese B senza
spostamento fisico di una delle due parti. Seconda modalità: il consumo
transfrontaliero o quello all'estero, come l'affitto da parte di un
turista del paese A di una macchina all'estero. Terza modalità: la
sistemazione di un fornitore di servizi di uno Stato membro sul territorio
di un altro Stato membro. Quarta modalità: il distacco temporaneo di
persone, come ad esempio operai edili del paese B occupati
provvisoriamente nel paese A, nel quadro di un contratto edile eseguito da
una impresa del paese B. Il Gats riguarda tutti i servizi di tutti i
settori, con una sola eccezione, i servizi pubblici forniti nell'esercizio
del potere governativo a condizione che non lo siano su base commerciale
(devono essere gratuiti), né in concorrenza con altri fornitori. La
Direttiva sarà applicata a tutti i servizi forniti alle imprese e ai
consumatori, eccetto quelli erogati gratuitamente e direttamente dai
poteri pubblici. La direttiva e il Gats poggiano su principi comuni. La
regola della trasparenza vale a dire l'obbligo di fornire informazioni sui
servizi. L'accesso al mercato che implica che i Paesi aprano il loro
mercato ai fornitori di Paesi terzi e che questi ottengano il diritto di
fornire quei servizi sul loro territorio. Il trattamento nazionale quello
in base al quale lo Stato membro deve riservare ai fornitori stranieri di
servizi lo stesso trattamento riservato ai fornitori nazionali, con
l'aggravante - rispetto al Gats - che, nel caso della Direttiva, lo Stato
non può imporre le proprie leggi ai fornitori stranieri. Nel quadro del
Gats questi principi devono essere esplicitati per ogni settore e sono
possibili delle restrizioni; non è così nella Direttiva. Essa prevede che
gli Stati membri non possano subordinare l'accesso a una attività di
servizio e alla sua fornitura ad un particolare regime di autorizzazione
come ad esempio test di necessità economica, salvo: se l'obiettivo
perseguito non può essere realizzato attraverso una misura meno
restrittiva; se il regime di autorizzazione non è discriminatorio verso un
altro fornitore di servizi; se la necessità di un tale regime si
giustifica per motivi vincolanti di interesse generale. Il Gats riconosce
invece che i Governi possono intervenire con la regolamentazione pubblica
purché essa abbia un fondamento scientifico e non esista un'altra
regolamentazione meno distorsiva della concorrenza. Il progetto di
Direttiva appare chiaramente per quel che è: una trasposizione del Gats,
in chiave ancora più neoliberista.
La Direttiva
e l'allargamento
Questa Direttiva, una volta adottata dal Parlamento europeo, si applicherà
a tutti i 25 Stati membri dell'Unione. Bisognerebbe essere ingenui per
credere a una coincidenza tra la presentazione di questo progetto e
l'allargamento dell'Europa. Il "principio del Paese d'origine" diventa
interessante solo perché l'allargamento crea due spazi in seno all'Europa:
uno formato dai Paesi che ancora conoscono le regole di diritto in campo
fiscale, sociale e ambientale; e un altro spazio che, in seguito alle
intense pressioni del Fmi, della Banca mondiale e dell'Unione europea, è
stato "riformattato" secondo i principi neoliberisti prima dell'ingresso
nell'Unione dei Paesi che vi appartengono. Con questa Direttiva, viene
legalizzato il dumping fiscale, sociale e ambientale.
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