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Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 2002
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Articolo 1. |
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(Interventi relativi a
situazioni di crisi aziendale) |
| 1. Per i lavoratori
dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati
attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di
lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e
petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a
seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far
data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti
nelle liste di mobilità, la durata dell’indennità di mobilità, stabilita
in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite
massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento
del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in
riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La misura dell’indennità di mobilità relativa al
periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in
questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con
riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese
dello stesso settore di attività. |
| 2. Per i lavoratori,
già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei
territori di cui all’Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far
data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del
trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26
gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15
marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2003
ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell’indennità di
mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto
mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia,
in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i
requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La misura dell’indennità di mobilità
relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. |
| 3. Le aziende
interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’atto del
pagamento delle somme previste dall’articolo 5, comma 4, della citata
legge n. 223 del 1991, un importo pari all’onere del trattamento
economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri
relativi alla contribuzione figurativa. |
| 4. La proroga
dell’indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione
che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della
suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468.
L’INPS verifica l’effettivo impegno dei lavoratori nelle predette
attività. |
| 5. Ai lavoratori
licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un
organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate
alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione
dell’esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi
degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio,
del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il
trattamento straordinario d’integrazione salariale disposto con decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di
ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un
trattamento pari all’ottanta per cento dell’importo massimo
dell’indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti
disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni
per il nucleo familiare, ove spettanti. |
| 6. I lavoratori
fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare,
durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di
formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti
locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i
lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti
interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici
di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività
formative i lavoratori che, nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione
della indennità, maturino il diritto alla pensione. |
| 7. Per la
ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l’articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468. |
| 8. I lavoratori
beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad
intraprendere un’attività autonoma in forma singola o associata, possono
ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la
corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non
ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme
corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili
con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in
materia di lavoro autonomo. |
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Articolo 2. |
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(Proroga dell’iscrizione
nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15
dipendenti) |
| 1. All’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato
dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole: «e di 9 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«9 miliardi di lire per l’anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003». |
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Articolo 3. |
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(Lavoratori italiani
rientrati dalla Svizzera) |
| 1. Fino alla data di
entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini
italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione
che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000,
n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi
contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla
retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità
contributiva maturata in Svizzera. |
| 2. L’importo della
pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al
compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista
nell’ordinamento pensionistico svizzero. |
| 3. Dal mese successivo
al compimento dell’età di cui al comma 2, l’importo della pensione è
ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza
sociale. |
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Articolo 4. |
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(Copertura finanziaria) |
| 1. Agli oneri derivanti
dagli interventi di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all’articolo
2, pari a euro 77,2 milioni per l’anno 2002, 50,2 milioni per l’anno
2003, 10,1 milioni per l’anno 2004, 0,6 milioni per l’anno 2005, 4,1
milioni per l’anno 2006, 8,9 milioni per l’anno 2007, 9,4 milioni per
l’anno 2008, 5,9 milioni per l’anno 2009, 2,2 milioni per l’anno 2010 e
0,3 milioni per l’anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per
l’anno 2002, 1,7 milioni per l’anno 2003, 1,9 milioni per l’anno 2004,
0,6 milioni per l’anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti
dall’articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l’anno 2002,
48,5 milioni per l’anno 2003, 8,2 milioni per l’anno 2004, 4,1 milioni
per l’anno 2006, 8,9 milioni per l’anno 2007, 9,4 milioni per l’anno
2008, 5,9 milioni per l’anno 2009, 2,2 per l’anno 2010, 0,3 milioni per
l’anno 2011, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti
dagli interventi di cui all’articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per
il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003,
si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993,
come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre
2001, n. 448. |
| 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Articolo 5. |
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(Entrata in vigore) |
| 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato ale Camere per la conversione in legge. |
| Il presente decreto,
munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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"Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato
della Repubblica il 24 luglio 2002, non ancora promulgato o pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale)
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante
disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modificazioni apportate in sede di
conversione al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole:
«31 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003»;
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla
misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»; all’ultimo periodo,
sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla misura già
decurtata al termine del primo anno di fruizione»;
il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Ai lavoratori interessati alla proroga
dell’indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la
possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai
centri per l’impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La
mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività
formative comporta la decadenza dai benefìci di cui ai commi 1 e 2. L’INPS
verifica l’effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività»;
al comma 5, le parole: «del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti:
«del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»;
il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. Per la ricollocazione dei soggetti di
cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche,
procedure per l’affidamento all’esterno di attività attraverso la stipula,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento,
dai lavoratori di cui al comma 5»;
dopo il comma 8 sono
aggiunti i seguenti:
«8-bis. In deroga all’articolo 3 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non
superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento
straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale
partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo
1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità
produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico
pubblico, che successivamente hanno cessato l’attività in quanto sottoposte
a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a
seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi
previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000
euro, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».
Dopo
l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria). – 1. In caso di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto
di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per
motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori
beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità
ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell’INPS. Per tali
periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell’INPS
della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di
eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle
prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato
dall’INPS direttamente nei confronti dell’impresa».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole da: «e le
parole:» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e
dopo le parole: “1999, 2000 e 2001“ sono inserite le seguenti: “nonchè di
60,4 milioni di euro per l’anno 2002“»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I termini per l’iscrizione nelle liste di mobilità di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai
licenziamenti avvenuti dal 1º gennaio 2002 alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da
tali licenziamenti sono iscritti d’ufficio nella lista di mobilità con
decorrenza dalla data del licenziamento».
Dopo
l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). – 1. All’articolo 78,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “e limitatamente
all’anno 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “e limitatamente agli anni
2001 e 2002“.
2. All’attuazione del comma 1 si procede
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l’anno 2002, si
provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli
affidamenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli
incentivi concessi per l’assunzione dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili nei limiti dell’ammontare residuo spettante alle imprese
precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in
carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti
dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato
motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di
prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione
degli incentivi di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo».
All’articolo 3, al
comma 1, le parole da: «Fino alla data di entrata
in vigore» fino a: «non oltre il» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al».
Dopo l’articolo 3 è
inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Norma di interpretazione
autentica in materia di assunzioni a termine). – 1. La disposizione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi
previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto a termine, non si applica nell’ipotesi di cui all’articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
All’articolo
4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro
81.523.402 per l’anno 2002, ad euro 44.192.112 per l’anno 2003, ad euro
36.159.167 per l’anno 2004, ad euro 26.702.108 per l’anno 2005, ad euro
28.072.753 per l’anno 2006, ad euro 28.318.071 per l’anno 2007, ad euro
28.743.463 per l’anno 2008, ad euro 25.205.088 per l’anno 2009, ad euro
15.053.560 per l’anno 2010 e ad euro 314.356 per l’anno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per l’anno 2002, ad euro
1.719.481 per l’anno 2003, ad euro 1.924.471 per l’anno 2004, ad euro
656.723 per l’anno 2005 e ad euro 7.321 per l’anno 2006, mediante le
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per l’anno 2002, ad euro
42.472.631 per l’anno 2003, ad euro 34.234.696 per l’anno 2004, ad euro
26.045.385 per l’anno 2005, ad euro 28.065.432 per l’anno 2006, ad euro
28.318.071 per l’anno 2007, ad euro 28.743.463 per l’anno 2008, ad euro
25.205.088 per l’anno 2009, ad euro 15.053.560 per l’anno 2010 e ad euro
314.356 per l’anno 2011, a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla
tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».
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