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Avevamo dato notizia nei
giorni scorsi di un comunicato del Ministero della Funzione pubblica, relativo
alle intenzioni del Governo di modificare l’articolo 33 della Legge 104/1992 per
la parte relativa ai permessi ai lavorativi che assisto parenti e affini con
handicap grave. L’intenzione era stata formalizzata in uno specifico emendamento
a progetto di legge 1441-quater
(Collegato alla Finanziaria) in discussione alla Camera. Al momento della
pubblicazione il testo dell’emendamento non era ancora disponibile.
Nel frattempo l’emendamento presentato alla Camera è stato pubblicato e, nella
giornata di ieri, ritirato dallo
stesso Governo in Commissione Lavoro alla Camera, sotto la
spinta delle critiche degli stessi membri di quella Commissione.
È comunque molto interessante conoscere i contenuti di quell’emendamento (che
riportiamo integralmente in fondo a questo articolo).
L’emendamento proposto dal
Governo prevedeva l’abrogazione dell’articolo 20 della Legge 53/2000. Quella
disposizione modificava il testo originario dell’articolo 33 della Legge
104/1992 prevedendo che i permessi potessero essere concessi al lavoratore
dipendente anche quando il coniuge non ne aveva diritto (perché lavoratore
autonomo o perché disoccupato o perché casalinga).
Si tratta di una norma che accoglie un’istanza seria e motivata in particolare
dalla considerazione che il carico assistenziale di un figlio non può essere
completamente a carico del genitore non lavoratore.
L’emendamento proposto riportava la situazione a prima del 2000, anno di
approvazione, a larghissima maggioranza, della Legge 53.
La modificazione proposta dal Governo era, nell’emendamento ritirato, piuttosto subdola. Dalla locuzione “tre giorni di permesso mensile” si passava a “un permesso pari a tre giorni”. La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento orario nella fruizione di tali permessi.
Altra modificazione
proposta, apparentemente innocua, riguardava i requisiti sanitari per accedere
ai permessi. Come è noto la fruizione è condizionata da uno specifico
accertamento di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della
Legge 104/1992), verbale rilasciato dalle Commissioni operanti nelle Aziende
Usl.
Nel testo proposto dal Governo non è più presente il riferimento a quello
specifico verbale, ma alla “grave disabilità”, concetto comprensibile nel senso
comune, ma non definito sotto il profilo medico legale e non dimostrabile
automaticamente con alcun certificato. Anche questa nuova definizione apriva la
strada a successive probabili evoluzioni in cui il certificato di handicap grave
non sarebbe stato più sufficiente e, verosimilmente, sarebbe stata richiesta una
ulteriore valutazione medico legale.
Esclusività e continuità dell’assistenza
I concetti di continuità ed esclusività di assistenza sono stati finora mal
definiti dal Legislatore, ma rappresentano i due requisiti che consentono la
fruizione dei permessi lavorativi anche in assenza di convivenza.
Nell’emendamento il Governo non reintroduce l’obbligo della convivenza, ma
enfatizza il concetto di esclusività. Avendo abrogato – come già detto –
l’articolo 20 della legge 53/2000, ne deriva che i permessi non sarebbero più
stati concessi nel caso in cui il disabile convivesse con un altro familiare.
Inoltre il Ministero precisa che i permessi possono essere concessi solo nel
caso di convivenza o di distanza massima dall’abitazione della persona disabile
da assistere di 100 chilometri. Un’indicazione simile esiste già nella prassi
adottata da INPS.
L’emendamento previsto dal
Governo prevede la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il
secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per
assistere il portatore di handicap.
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai
parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge. Sono parenti di primo
grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni
sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella)
sono parenti di terzo grado.
Controlli
Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità di controlli serrati sui
requisiti alla concessione dei permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici, con deroghe
anche alla normativa sulla privacy, sulla fruizione dei permessi lavorativi
suddivisi per dipendente. Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica banca dati.
Anche questa parte dell’emendamento è stata ritirata.
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2008
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
Emendamento del
Governo al progetto di Legge 1441-quater in esame alla Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati.
Art. 38-bis (Modifiche alla
disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave)
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) Il comma 3 è sostituito
dal seguente: “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in
via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine
entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad
una distanza massima non superiore ai 100 chilometri dal proprio Comune, a
condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto
a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito,
coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..”,
b) Al comma 5 le parole da: “Il genitore” fino a: “handicappato” sono sostituite
dalle seguenti: “Il lavoratore di cui al comma 3” e le parole: “al proprio
domicilio” sono sostituite con le seguenti: “al domicilio della persona da
assistere”;
2) Fatto salvo quanto
previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3,
secondo periodo, dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è
sostituito dal seguente: “Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio
affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi
ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a
condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.”.
3. L’art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui
all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i
nominativi dei lavoratori padri o delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal
lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza
al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in
situazione di handicap grave, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale
rapporto di dipendenza con un’amministrazione pubblica e la denominazione della
stessa, il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di
parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei
permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la
specificazione della minore o maggiore età del figlio;
e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore
nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese;
f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca
dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che
sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di
ciascun anno.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al
comma 4. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle
amministrazioni interessate. E’ inoltre consentita la pubblicazione e
divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le
attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.