Previdenza - L'interdizione all'attività non deve dipendere dall'ambiente aziendale
Maternità
con tutela ampia
L'indennità per gravi complicazioni spetta anche se il rapporto di lavoro è interrotto
L'indennità
di maternità per le lavoratrici con gravi complicazioni nella gestazione, che va
dalla data dal provvedimento di interdizione della direzione provinciale del
lavoro (Dpl) fino al terzo mese dopo il parto, dovrà essere riconosciuta anche
alle donne che non hanno più in corso un rapporto di lavoro. È quanto emerge
dalla lettera circolare n. 70 del 1° dicembre 2004, con la quale il ministero
del Lavoro fornisce ai propri uffici periferici, precise indicazioni sulle
modalità di rilascio dei provvedimenti di interdizione dal lavoro per le
lavoratrici madri, sulla scorta dello specifico parere del Consiglio di Stato n.
460/2003. La questione si riferisce alla disposizione contenuta nell'articolo 24
del Dlgs 151/01, che riconosce l'indennità di maternità anche alle lavoratrici
che hanno risolto il rapporto di lavoro per chiusura dell'attività aziendale o
per il decorso del termine, sempre che dalla data di interruzione del rapporto
di lavoro a quella di inizio del periodo di congedo obbligatorio non siano
passati più di 60 giorni. Il parere era stato richiesto a seguito di una
segnalazione fatta dall'Inps al ministero del Lavoro, dove si faceva notare la
mancanza di uniformità nei comportamenti delle Dpl nel rilascio dei
provvedimenti di interdizione alle lavoratrici madri, legati ai rischi connessi
all'ambiente di lavoro. Questi provvedimenti spesso riguardavano rapporti di
lavoro già terminati o che si chiudevano durante il periodo di astensione
concesso dai servizi ispettivi (tipico il caso dei contratti a termine). L'Inps
contestava l'illecito ampliamento dei termini di tutela assicurativa per la
maternità e di percezione dell'indennità per periodi di congedo più ampi di
quelli ordinari. Il congedo di maternità ordinario, infatti, comprende il
periodo che va dai due mesi precedenti ai tre successivi alla data del parto. In
questo intervallo, la lavoratrice non può essere impiegata e matura il diritto
alla indennità di maternità. L'interdizione dal lavoro può essere anticipata nel
caso di gravi complicazioni legate alla gestazione o per problemi connessi
all'ambiente di lavoro, che possono giustificare l'estensione del congedo fino a
sette mesi dopo il parto. Il Consiglio di Stato cita in premessa il principio
generale in base al quale il diritto al congedo di maternità spetta anche in
assenza della costanza e attualità del rapporto di lavoro, purché ne ricorrano i
presupposti di legge. A tal riguardo, opera una netta distinzione tra i
provvedimenti di interdizione dal lavoro, rilasciati per gravi complicazioni
nella gestazione (articolo 17, comma 2, lettera a, del Testo unico sulla
maternità), da quelli disposti per le condizioni ambientali di lavoro, ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (lettere b, c, dello
stesso articolo). Nel primo caso, l'interdizione dal lavoro non è connessa alla
prestazione lavorativa e quindi può prescindere dall'esistenza o meno di un
rapporto di lavoro. Nel secondo caso, il provvedimento di interdizione non può
prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro, poiché le cause di
estensione del periodo di congedo sono appunto connesse alla gravosità delle
mansioni svolte. Il ministero del Lavoro precisa che le donne in queste
condizioni, debitamente certificate, possono richiedere il provvedimento di
interdizione e beneficiare dell'indennità di maternità fino al terzo mese dopo
il parto, anche con riferimento a rapporti di lavoro scaduti o che scadono nel
periodo antecedente i 60 giorni dall'inizio del congedo di maternità. La domanda
per ottenere il prolungamento del provvedimento di interdizione dal lavoro
(articolo 17, lettera a) può essere presentata anche dopo l'interruzione del
rapporto di lavoro, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.
www.ilsole24ore.com Venerdí 10 Dicembre 2004
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