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Commento all’accordo concernente la fissazione per i Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2002, nonchè l’ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell’art. 34 comma 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 DPCM |
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Il comma 11 dell’art.34 della legge n.289/2002 demanda all’emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata, due compiti:
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONI ORGANICHE
L’art.34 comma 1 nell’individuare<<le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti>>specificava già i soggetti destinatari delle sue prescrizioni. L’accordo individua le categorie escluse dagli adempimenti della rideterminazione della dotazione organica. Tali Enti vengono individuati in:
In merito alla prima categoria, occorre sottolineare che non viene individuato dall’Accordo alcun limite temporale relativo alla data dell’avvenimento per cui si ritiene che la definizione di un Ente come terremotato o colpito da calamità naturale, vada stabilito caso per caso e che comunque si possa fare riferimento alla attualità dello stato di emergenza.
Definite le categorie di Enti escluse dall’obbligo di rideterminazione, l’Accordo definisce una sorta di “condizione preferenziale” per gli Enti appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti che, pur dovendo adempiere all’obbligo di rideterminazione, hanno la possibilità di scegliere se fare riferimento ai principi definiti dal comma 2 dell’art.34 (e cioè il rispetto del numero complessivo dei posti alla data del 29 settembre 2002 ed al rispetto del principio di invarianza della spesa), oppure procedere alla rideterminazione verificando il rispetto del rapporto dipendenti – popolazione di cui all’art.119, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni. In altri termini, tutti gli enti con popolazione dai 3.000 ai 10.000 abitanti, pur essendo obbligati a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, possono, se rientrano nel rapporto-dipendenti popolazioni di cui sopra, prescindere dal rispetto dei limiti del numero complessivo dei posti al 29/9/2002 e dell’ invarianza della spesa . Si ricorda comunque che la rideterminazione della dotazione organica si pone come adempimento necessario nonché propedeutico non solo alle assunzioni a tempo indeterminato ma si rende anche necessaria prima di procedere, con qualunque modalità,alla copertura dei posti vacanti (mobilità, progressioni verticali, ecc.).
Gli Enti istituiti nel quadriennio 1999-2002, pur dovendo adempiere all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica, possono fare riferimento ai posti complessivi in dotazione organica al 31 dicembre 2002, anziché al 29/9/2002;
Sempre in merito alla rideterminazione della dotazione organica, l’Accordo stabilisce che qualora i posti complessivi al 31/12/2002, comprensivi anche dei posti in via di copertura (cioè per i quali è già cominciata la procedura concorsuale o di riqualificazione o per mobilità) risultino superiori al numero dei posti derivanti dalla dotazione organica definitiva relativa al 29/9/2002 i Comuni possono prendere come riferimento, in sede di rideterminazione definitiva, la dotazione provvisoriamente individuata al 31/12/2002. Questo consente di salvaguardare la situazione di quei Comuni che avendo al 29/09/2002 tutti i posti in dotazione organica coperti, si sono trovati nella condizione di dover istituire (con l’inizio della procedura per la loro copertura) nuovi posti nei 3 mesi successivi.
Si ricorda che il suddetto DPCM aveva esclusivamente il compito, in materia di rideterminazione della dotazione organica, di definirne l’ambito applicativo e individuare eventuali deroghe. Quanto alle modalità concrete per procedere alla rideterminazione, gli Enti, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e nel rispetto dei due limiti individuati da comma 2 dell’art. 34 potranno procedere liberamente anche se in linea con i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 165/2001.
CRITERI E LIMITI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per quanto riguarda i criteri e i limiti per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, il DPCM definisce tali criteri tenendo conto delle già forti limitazionI imposte dal comma 11 dell’art. 34, vale a dire il principio per cui comunque le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni di servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 ed in secondo luogo il richiamo che lo stesso comma 11 fa alla tipologia di Ente, alla dimensione demografica, ai profili professionali del personale da assumere, all’essenzialità dei servizi da garantire e all’incidenze delle spese per personale sulle entrate correnti.
Pur nell’ambito di questi limiti generali, l’Accordo definisce i criteri specifici per le assunzioni a tempo indeterminato in maniera differenziata a secondo della fascia demografica di appartenenza dell’Ente. a tal proposito vengono individuate tre fasce demografiche di riferimento, così come risultanti dai dati dell’ultimo Censimento Istat:
Per quanto riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, vi è un unico criterio cui essi devono attenersi: le assunzioni sono consentite in misura non superiore al 48% della spesa lorda annua delle cessazioni dell’anno 2002, intendendo per cessazione tutte le situazioni che hanno reso vacanti il posto, a prescindere dal fatto che poi questo sia stato ricoperto. Per cessazione comunque non deve intendersi il posto che risulta vacante a seguito di procedure di verticalizzazione.
I Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti ed i Comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti sono soggetti all’applicazione di ben precisi parametri che riflettono le indicazioni di cui al comma 11 dell’art. 34, pertanto possono assumere un numero di unità pari al 50% delle cessazioni di servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002, moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai suddetti parametri:
a) Classe demografica
Enti con popolazione fino a 14.999 parametro 1,15 Enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti parametro 1,05 Enti con popolazione da 25.000 a 49.999 abitanti parametro 1,00 Enti con popolazione da 50.000 a 65.000 abitanti parametro 0,80
b) Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, accertata nell’ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000
Inferiore o uguale al 30% parametro 1,15 Superiore al 30% parametro 0,85
c) Tipologia di servizi per i quali si intende assumere;
Servizi sociali, scolastici ed assistenziali parametro 1,20 Servizi tecnici ed ambientali parametro 1,10 Servizi amministrativi,m contabili e di vigilanza parametro 1,00 Servizi culturali e sportivi parametro 0,90 Altri servizi parametro 0,70
n.b. i servizi individuati nel parametro c) sono quelli che l’ente intende coprire con nuovo personale e non il settore in cui si è verificata la cessazione dal servizio. Inoltre se l’ente intende assumere personale che andrà a coprire servizi diversi, dovrà essere calcolata la media aritmetica del punteggio di ciascuno
Laddove dall’applicazione di tali parametri venga fuori un numero decimale, per i Comuni di entrambe le fasce demografiche l’Accordo stabilisce la possibilità di arrotondare per eccesso, e questo vale qualunque sia il numero decimale dopo la virgola (ad esempio: 0,1 può arrotondarsi comunque ad 1). Se l’applicazione di tali parametri restituisce un numero che risulta superiore al 50% delle cessazioni dell’anno 2002 nel caso dei Comuni con popolazione da 10.000 fino a 65.000 abitanti scatta la clausola di salvaguardia per cui comunque essi non possono assumere più del 50% delle cessazioni dell’anno precedente. Ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti tale clausola di salvaguardia non si applica e quindi si prende come riferimento il numero derivante dall’applicazione dei parametri anche se questo dovesse risultare superiore al 50% delle cessazioni di servizio.
Per quanto riguarda le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, vi è un unico criterio al quale devono attenersi: esse possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai al 50% della spesa lorda per cessazioni avvenute nel 2002;
Le Unioni nate nel corso del 2002, che non hanno avuto, ovviamente, cessazioni di servizio nel 2002 possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002. Nulla è detto per i consorzi. Questi comunque potranno assumere nel rispetto delle stesse regole previste per i comuni; in tal caso il riferimento alla popolazione è quello relativo alla somma complessiva della popolazione dei comuni aderenti.
L’Accordo stabilisce, inoltre, che anche quei Comuni il cui turn-over sia stato pari a 0 o ad 1 unità nel 2002, possono assumere comunque una unità. Ovviamente in questi casi non si applicheranno i parametri. Si fa presente che l’appartenenza dell’ente alla fascia demografica va riferito all’ultimo censimento certificato nell’anno precedente
Si informa che al momento l’Accordo è stato approvato in sede di Conferenza Unificata ma non è stato ancora emanato il Decreto attuativo: Gli enti pertanto dovranno attendere la pubblicazione formale del DPCM prima di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.
Esempi1. Volendo fare un esempio, se un Comune che nel 2002 ho avuto 3 cessazioni di servizio e per il 2003 vuole assumere deve prendere in considerazione 3 elementi:
A questo punto occorre verificare il valore numerico associato a ciascun parametro, nel caso specifico sarà:
Ora viene calcolata la media dei 3 valori numerici: 1,15+1,15+ 1,10 = 3,4/3= 1,13 Il risultato di tale calcolo viene moltiplicato per il 50% del cessazioni di servizio verificatesi nel 2002: 1,5*1,13= 1,69, arrotondato per eccesso è uguale a 2. Tale Comune, potrà dunque procedere all’assunzione di 2 unità a tempo indeterminato. 2. Supponiamo di essere un Comune di 30.000 abitanti che ha avuto 4 cessazioni di servizio nel 2002 e vuole assumere un geometra ed una maestra d’asilo, in questo caso oltre ai suddetti calcoli occorre fare la media dei parametri relativi alle due tipologie di servizio in relazione alle quali si intende assumere:
Valori numerici attribuiti a ciascun parametro Classe demografica: 30.000 parametro 1,00 Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti uguale al 30% parametro 1,15 Tipologia di servizi: servizi scolastici e servizi tecnici media parametri 1,75
Media dei valori numerici: 1,00+1,15+1,75= 3,9/3= 1,3
Moltiplicazione della media dei valori numerici per il 50% delle cessazioni di servizio=1,3*2= 2,6: arrotondato per eccesso da 3. In tale caso, trattandosi di un Comune di 30.000 abitanti, scatta la clausola di salvaguardia per cui anche se dall’applicazione dei parametri viene fuori che l’Ente potrebbe assumere 3 unità a tempo indeterminato, la clausola di salvaguardia riporta il valore al 50% delle cessazioni di servizio, ossia 2 unità. |
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