Accordo collettivo nazionale
in materia di
norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito del Comparto
Regioni – Autonomie Locali
Il giorno 19 settembre
2002, alle ore 11.00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed
Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni
Sindacali
Confederazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali firmato
CGIL firmato
CISL/FPS
firmato
CISL firmato
UIL/FPL
firmato
UIL firmato
Coordinamento
Sindacale
Autonomo
firmato
CISAL firmato
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill
Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP -DIPARTIMENTO
ENTI LOCALI
CAMERE DI
COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE USAE firmato
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
firmato
Al termine della riunione
viene sottoscritto l’allegato Accordo collettivo nazionale in materia di norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del
comparto Regioni – Autonomie Locali.
Accordo collettivo nazionale
in materia di
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Art. 2 Servizi pubblici essenziali.
Art. 3 Disciplina particolare per il personale docente
delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali
Art. 4 Disciplina particolare per il personale
educativo degli asili nido
Art. 5 Contingenti di personale
Art. 6 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 7 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 8 Norme finali
1.
Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute
nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11
aprile 2000, n.83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero,
indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la
determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2.
Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti,
secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per
le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni
sindacali.
3.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali
relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia
a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di
preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative
alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1.
Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all’art.5 del CCNQ del
2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed
integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti
servizi:
a
stato civile e servizio elettorale;
b
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
e
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f
trasporti;
g
servizi concernenti l’istruzione pubblica;
h
servizi del personale;
i
servizi culturali.
1)
raccoglimento delle registrazioni di
nascita e di morte;
2)
attività prescritte in relazione alle
scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni
elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3)
servizi cimiteriali limitatamente al
trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4)
servizio di pronto intervento e di
assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione,
la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed
ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5)
farmacie comunali: prestazioni ridotte
con personale anche in reperibilità;
6)
servizio attinente ai mattatoi,
limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e
per la conservazione delle bestie da macello;
7)
servizio attinente ai magazzini generali,
limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8)
servizio attinente alla rete stradale
(ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con
ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9)
servizio cantieri, limitatamente alla
custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la
tutela fisica dei cittadini;
10)
fornitura di acqua, luce e gas, da
garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi
nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente
previste;
11)
servizio attinente ai giardini zoologici
e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli
animali e alla custodia degli stessi;
12)
servizio di polizia municipale, da
assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento
delle prestazioni minime riguardanti:
a.
attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di
trattamenti sanitari obbligatori;
b.
attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;
c.
attività di pronto intervento;
d.
attività della centrale operativa;
e.
vigilanza casa municipale;
f.
assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve;
13)
servizi culturali: da assicurare solo
l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà
dell'amministrazione;
14)
servizi del personale limitatamente
all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione
e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove
coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà
essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli
dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15)
servizio di protezione civile, da
presidiare con personale in reperibilità;
16)
servizio di nettezza urbana, nei termini
fissati dal vigente accordo di settore;
17)
servizio attinente alle carceri
mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del
vitto;
18)
servizi educativi e scolastici, secondo
le indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo;
19)
servizio trasporti, ivi compresi quelli
gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in
gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20)
rilascio certificati e visure dal
registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di
appalto;
-
deposito bilanci e atti societari;
-
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce
(carnet ATA-TIR);
-
certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci
deperibili;
tali prestazioni
sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
-
registrazione brevetti.
Le prestazioni di
cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite
in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo
coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
1.
In relazione ai servizi concernenti l’istruzione pubblica di cui
all’art.2, comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in
occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili:
a)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e
degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei
diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare,
esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte,
esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi
in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. In
occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita,
in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria
circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di
garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati
nell’articolo 2:
a) non
saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso
che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa
delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo
se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono
superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il
funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40
ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico), nelle scuole
materne ed elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico)
negli altri ordini e gradi di istruzione;
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la
durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi
successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni
consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a
ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la
giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la
proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso
di cui all’art.5, comma 1;
d) gli
scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell’ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione
delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto
nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in
orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello
sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero
riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero
breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi
per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con
riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli
scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di
detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
f) gli
scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei
soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione.
4.
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati
dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal
presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art.5.
1.
In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso
tra quelli concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art.2, comma 1, lett.
g), ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.d) della legge n.146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività del suo contenuto, in
occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili:
a)
svolgimento dell’attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2.
In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del
servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine,
sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del
servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente o dal responsabile del servizio.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative
prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2, comma 2, n.18) e nel comma
1 del presente articolo:
a) non
saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli
asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non
possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore
individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero,
all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata
lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la
medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore
consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni
festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di
scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono
sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra
l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è
fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art.6, comma 1;
d) gli
scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività
su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o
nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario
pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello
sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero
riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative, non essendo
consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini
del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di
sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli
scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere
stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli
scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono comportare la
chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di
otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
4.
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati
dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal
presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art.5.
1.
Ai fini dell’art.2, comma 2, mediante
regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie
e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi
contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità
delle relative prestazioni indispensabili.
2.
I protocolli di cui al comma 1, da
stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e
comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione decentrata
integrativa, individuano:
a)
le categorie e i profili professionali
che formano i contingenti;
b)
i contingenti di personale, suddivisi per
categoria e profilo professionale;
c)
i criteri e le modalità da seguire per
l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3.
Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa
sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione
presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art.7 del
presente accordo.
4.
In conformità alle previsioni dei
regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento
dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in
occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i
nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto
all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato
dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il
quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale
individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso questa sia possibile.
5.
Nelle more della definizione e della
effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano
comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art.2, anche
attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti
decentrati sottoscritti, ai sensi dell’art.2 dell’accordo relativo alle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere
applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6.
I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente
accordo.
1.
Le strutture e le rappresentanze
sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui
all’art.2, sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un
preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata
dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni
dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno
sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di restituire al
servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla
precedente proclamazione di sciopero.
2.
La proclamazione degli scioperi relativi
alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione
di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli
enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza,
gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti
radiotelevisive, pubbliche e privare, di maggiore diffusione nell’area
interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi
e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata
dagli enti anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai
sensi dell’art.7, comma 9.
3.
La durata e i tempi delle azioni di
sciopero sono così stabiliti:
a)
il primo sciopero, all’inizio di ogni
vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive);
b)
successivamente, per la medesima
vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate
lavorative (48 ore consecutive);
c)
gli scioperi di durata inferiore alla
giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla
fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario previsto
nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
d)
le organizzazioni sindacali garantiscono
che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e)
in caso di scioperi, anche se proclamati
da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra
l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è
fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f)
non possono essere indetti scioperi
articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento
in giornate successive consecutive.
4.
Il bacino di utenza può essere nazionale,
regionale e locale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono
sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal
Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti
per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5.
Non possono essere proclamati scioperi
nei seguenti periodi:
a)
dal 10 al 20 agosto;
b)
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo;
d)
due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti,
limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e)
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in
corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di
particolare gravità o di calamità naturale.
1.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare
alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a)
in caso di conflitto sindacale di rilievo
nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
b)
in caso di conflitto sindacale di rilievo
regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c)
in caso di conflitto sindacale di rilievo
locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3.
In caso di controversia nazionale, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni
lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali
ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione
del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale
il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000.
4.
Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di
controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma
2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento
del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il
tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni
dall’apertura del confronto.
5.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al
comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il
termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta
della proclamazione dello stato di agitazione.
6.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha
una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
7.
Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche
posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla
Commissione di Garanzia.
8.
Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale
dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione
sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata dalla
legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate
le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere
secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
9.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla
legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi
di novità nella posizione di parte datoriale.
10.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure
sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non
possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11.
Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero,
nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è
previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione
di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai
commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all’art.6, comma 5.
1.
In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed
integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si
applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
2.
Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali.
3.
Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche
nel caso di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la
categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base
delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall’ordinamento degli
enti, siano state conferite responsabilità gestionali.