Statuto

 della Associazione Sindacale di Base  degli Enti Locali – Confederazione Nazionale Lavoratori

 

TITOLO I:  PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 DEFINIZIONE

L’Associazione Sindacale di Base degli Enti Locali, costituitasi in data 12 ottobre 1993 in Roma è una Federazione sindacale nazionale, verticale ed orizzontale nella quale si organizzano le lavoratrici e i lavoratori (di seguito denominati lavoratori), in servizio effettivo o fuori ruolo del Comparto Regioni-Enti Locali, così definito ai  sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593, aderente alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI costituitasi in Roma il 24 giugno 1995. Il sindacato assume, conseguentemente all’adesione alla predetta Confederazione, la denominazione A.S.B.E.L. – C.N.L. (d’ora in avanti ASBEL-CNL) e stabilisce la sua sede in Via Giovanni Lanza n. 111 – 00184.

Art. 2 PRINCIPI E SCOPI

L’ASBEL-CNL fa propri i principi e gli scopi contenuti nell’atto costitutivo e nello Statuto della C.N.L. ed è, pertanto, impegnata politicamente e socialmente in coerenza con gli stessi.

L’ASBEL-CNL è un sindacato:

a)      fondato sugli irrinunciabili principi di solidarietà, uguaglianza, democrazia, internazionalismo;

b)      che fonda la sua azione sulle lotte e le mobilitazioni come mezzo per conseguire e difendere gli interessi dei lavoratori;

c)      radicato nei posti di lavoro e nella società. Si batte per la riorganizzazione sindacale, basandosi sull’unità di tutti i lavoratori , per difenderne in modo intransigente i diritti, in piena autonomia e indipendenza dalle compatibilità con gli interessi degli imprenditori, del governo e dei vertici della Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata;

d)      impegnato a sviluppare una iniziativa costante contro ogni forma di discriminazione, di razzismo e di sciovinismo, in difesa di libere scelte sessuali, religiose, culturali e delle minoranze;

e)      che promuove e si batte per lo sviluppo della piena democrazia in tutti i luoghi di lavoro, opponendosi ad ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale, perché siano le assemblee dei lavoratori a decidere su tutto, dalle piattaforme ai contratti, eleggendo delegati revocabili in ogni momento, su scheda bianca e voto segreto o palese, dotati di pieni diritti sindacali, indipendentemente dalla iscrizione o meno ad un sindacato, unici mandatari della rappresentanza dei lavoratori con le controparti;

f)       che si batte per la difesa del diritto di sciopero;

g)      che rifiuta qualsiasi partecipazione a organismi di cogestione o codeterminazione quali possono essere i consigli di amministrazione;

h)      che si batte per l’unità e la solidarietà tra lavoratori italiani e stranieri, perché siano garantiti e difesi eguali diritti per tutti e per la solidarietà con le lotte con i settori sociali oppressi;

i)        che può promuovere o aderire in forma federativa ad organismi sindacali nazionali e internazionali indipendenti dalle istituzioni statali e dagli imprenditori;

j)        che si batte per una migliore qualità della vita, contro il degrado ambientale, verso la liberazione dalla schiavitù del lavoro salariato, per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, contro la disoccupazione, per lo sviluppo dei diritti di tutti al benessere, alla retribuzione, al tempo libero, per il diritto allo studio, alla casa, all’assistenza sanitaria gratuita, per la tutela della maternità, per assicurare asili nido e strutture di assistenza sociale per tutti;

k)      che fa propria la battaglia dei soggetti deboli socialmente e fisicamente svantaggiati, contro ogni discriminazione nell’ambito del lavoro e della società, che si impegna affinché agli anziani sia garantita una vita dignitosa;

l)        che promuove ogni iniziativa idonea a sviluppare gli interessi e la partecipazione dei lavoratori alle attività di studio, culturali, artistiche, sportive e del tempo libero e che si batte per la conquista di spazi aperti a tutti che consentano la piena libertà di espressione.

m)     

L’ASBEL-CNL garantisce agli iscritti la più ampia libertà di espressione nelle attività sindacali interne ed esterne purché non in contrasto con i principi, gli scopi e le norme contenute nel presente Statuto e con i deliberati assunti dagli organismi ai vari livelli.

L’ASBEL-CNL è organizzata sul principio della democrazia diretta. Le cariche sociali sono elettive ed attribuite con maggioranza semplice dei voti, così come l’approvazione di qualsiasi deliberato, fatte salve le circostanze per le quali il presente Statuto preveda la maggioranza qualificata dei due terzi dell’organismo deliberante ai vari livelli.

Art. 3 ISCRIZIONI ED ADESIONI

L’ASBEL-CNL è aperta a tutti i lavoratori del comparto, nel quale svolgono servizi e attività dirette, ausiliarie o complementari.

La qualità di associato si acquisisce all’atto del ritiro della tessera dell’ASBEL-CNL.

 L’iscritto:

a) ha diritto, nell’ambito sindacale, all’assistenza e alla tutela dell’ASBEL-CNL, di partecipare alla vita sindacale e alla formazione delle decisioni, esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria critica; ha altresì diritto di informazione e diffusione delle idee;

b) ha il dovere di versare, nelle forme previste da contratti e leggi in materia, tutte le quote sociali mensili e quelle previste per il tesseramento; di cooperare al maggiore e migliore incremento e sviluppo politico-sindacale-organizzativo-associazionistico dell’ASBEL-CNL; di osservare le norme del presente Statuto e le delibere degli Organi dell’ASBEL-CNL emanate ai vari livelli;

c) è esonerato dal versamento delle quote mensili per assenza causata da inique sanzioni disciplinari, da obblighi di leva o richiamo militare e da aspettativa per motivi di salute;

d) perde la qualità di associato per espulsione, dimissioni e morosità, quando non sia provocato da causa di forza maggiore.

I soggetti sindacali o gruppi di lavoratori organizzati che intendessero aderire all’ASBEL-CNL, devono presentare la seguente documentazione:

- domanda scritta corredata dello Statuto, se esistente, l’organigramma sociale ed organizzativo nonché la copia autentica del verbale di riunione dell’organo competente a deliberare l’adesione all’ASBEL-CNL e l’accettazione integrale dello Statuto.

L’ASBEL-CNL, ai vari livelli organizzativi, dovrà esprimersi entro trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Il giudizio dell’ASBEL-CNL sul ricorso è definitivo.

Art. 4 REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

L’ASBEL-CNL è impegnata ad attuare le seguenti azioni per la realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 2:

a) effettuare la contrattazione a tutti i livelli, nazionali, regionali, provinciali, aziendali ed interaziendali;

b) realizzare il confronto politico ed eventuali accordi con gli Organi Istituzionali ai vari livelli;

c) garantire l’espletamento dei diritti civili e sindacali dei lavoratori sui posti di lavoro nell’ambito delle normative vigenti sia contrattuali sia legislative, sviluppando gli spazi di libertà e privilegiando le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette direttamente e nella loro interezza dai lavoratori;

e) garantire agli iscritti la pari dignità senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni professionali, personali e sociali nonché, senza alcuna discriminazione, la loro partecipazione diretta alle scelte della politica sindacale dell’ASBEL-CNL, fermo restando l’autonomia e le specifiche competenze decisionali degli Organi Direttivi ai vari livelli;

f) svolgere assemblee periodiche per tutti i lavoratori, con le quali si informa sullo stato delle vertenze eventualmente in corso e in qualsiasi altra notizia relativa a leggi, riforme e quant’altro riguarda sia il comparto Regioni-Enti locali, sia le questioni di carattere generale intercategoriale;

g) sottoporre alla valutazione dei lavoratori, o comunque dei propri iscritti, accordi, intese e contratti raggiunti utilizzando, come strumento, le forme che si riterranno opportune, privilegiando l’istituto referendario.

Art. 5 MAGGIORANZE E MINORANZE

Nell’ASBEL-CNL, nel massimo rispetto della democrazia, le minoranze, ove dovessero essere presenti, sono garantite nella formazione delle politiche sindacali.

Le riunioni degli organi direttivi, che si riuniscono almeno quattro volte l’anno, dovranno poter essere convocate in via straordinaria qualora richiesto da 1/4 dei componenti degli organismi stessi o almeno da 1/6 degli iscritti.

Art. 6 INCOMPATIBILITA’

L’autonomia dell’ASBEL-CNL è garantita anche attraverso le seguenti incompatibilità con le cariche elettive degli organismi ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di Amministrazione, ad eccezione di quelli di iniziative sociali promosse sia in proprio che dalla Confederazione C.N.L.;

- appartenenza a organi direttivi di partiti o movimenti politici, nonché di organi esecutivi degli stessi;

- assunzione, tramite elezioni, di qualsiasi carica pubblica; in questo caso l’interessato dovrà chiedere la sospensione della carica ricoperta al momento della candidatura alle elezioni alle quali concorre, e potrà chiedere la reintegrazione nell’organo dopo tre mesi che ha cessato la carica pubblica, fatte salve eventuali altre decisioni assunte in sede congressuale se svoltasi in detto periodo;

- l’appartenenza, solo per gli organi esecutivi, in commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Eventuali deroghe del presente articolo, potranno essere assunte dall’Assemblea direttiva competente con il voto dei 2/3 della stessa.

Art. 7 RAPPORTI INTERSINDACALI

L’ASBEL-CNL ribadisce il suo impegno a perseguire l’unità sindacale dei lavoratori, per il raggiungimento della costituzione di un soggetto sindacale unitario nel Paese e in Europa e, su queste basi, ritiene fondamentali i rapporti intersindacali con il sindacalismo i comitati di base.

 

TITOLO II: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

ART. 8 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1) Poiché l’ASBEL-CNL assume come elemento fondante il principio della democrazia diretta, il  funzionamento interno del sindacato è regolato come segue:

a)      i delegati sono revocabili in ogni momento da parte dell’assemblea dei lavoratori iscritti, a maggioranza assoluta;

b)      gli incarichi di responsabilità, che non sono cumulabili tra loro, sono affidati secondo il meccanismo della rotazione;

c)      per lo sviluppo e la crescita della coscienza e dell’organizzazione dei lavoratori, l’ASBEL-CNL garantisce il massimo del pluralismo e della dialettica tra le diverse tendenze politiche presenti tra i lavoratori;

d)      tutte le decisioni devono essere prese sulla base del massimo sviluppo della partecipazione. A tale scopo dovrà essere garantito, attraverso adeguati strumenti, il diritto alla piena e libera informazione, con il coinvolgimento di tutti gli iscritti. Le assemblee degli iscritti sono il luogo fondamentale dove si formano e si prendono le decisioni dell’ASBEL-CNL;

e)      gli iscritti all’ASBEL-CNL possono partecipare a tutti i livelli di contrattazione solo ed esclusivamente su mandato dei lavoratori.

2) L’ASBEL-CNL, nel ribadire il rifiuto a condurre trattative con metodi verticismi, si riserva comunque il diritto di iniziativa sindacale, ogni qualvolta vengano minacciati o lesi diritti democratici o sindacali ed in presenza di atti discriminatori e/o persecutori da parte delle Amministrazioni datoriali e degli organi che le rappresentano, nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori, siano o meno iscritti all’ASBEL-CNL, individuando di volta in volta i mezzi più idonei per garantire sostegno e assistenza nei conflitti e nelle vertenze con le controparti, non ultima l’assistenza legale.

Art. 9 ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’articolazione della struttura organizzativa dell’ASBEL-CNL è la seguente:

ASBEL-CNL Aziendale, Regionale, Nazionale,

L’ASBEL-CNL Aziendale è competente nell’azienda in cui si costituisce

L’ASBEL-CNL Regionale è competente su tutto il territorio regionale ed è articolata nelle ASBEL-CNL aziendali

L’ASBEL-CNL Nazionale è competente su tutto il territorio nazionale ed è articolata nelle ASBEL-CNL Regionali e Aziendali.

Art. 10 ORGANISMI NAZIONALI

Gli Organismi Nazionali dell’ASBEL-CNL sono i seguenti:

di carattere deliberativo:

            a) Congresso

            b) Assemblea nazionale

di carattere esecutivo:

            Coordinamento Nazionale

di controllo amministrativo:

            Collegio dei Sindaci

di garanzia

            Collegio dei probiviri

 

Art. 11 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di direzione dell’ASBEL-CNL previsto di tutti i poteri deliberanti.

I suoi compiti sono:

1. definire gli orientamenti, le scelte e fissare gli obiettivi generali della Federazione, ai quali sono vincolate le proprie articolazioni territoriali e di Settore;

2. eleggere l’Assemblea nazionale, fissandone, volta per volta, il numero dei componenti;

3. deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

4. approvare la relazione dei Sindaci Revisori sulla attività di bilancio del mandato congressuale.

Il Congresso viene convocato, di norma, ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dall’Assemblea nazionale o richiesta da 1/4 degli iscritti.

La sede del Congresso e le modalità per la elezione dei delegati vengono stabilite dall’Assemblea nazionale.

Il Congresso delibera validamente con la maggioranza dei voti rappresentati.

Lo scioglimento dell’organizzazione e le modifiche Statutarie sono adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti degli aventi diritto.

La validità del Congresso è determinata quando i delegati accreditati rappresentano la maggioranza degli iscritti..

Il Congresso delibera sull’ordine del giorno da discutere e dibattere e verifica i poteri dei delegati.

Qualora si manifestassero le condizioni di volontà della maggioranza dei 3/4 dei delegati, il Congresso può eleggere il Coordinatore nazionale con votazione diretta e palese.

Art. 12 ASSEMBLEA NAZIONALE

L’Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l’altro ed attua gli indirizzi decisi dai Congressi della Federazione e della Confederazione.

L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Coordinatore nazionale o, in sua assenza, da un  componente del Coordinamento nazionale all’uopo delegato dal Coordinamento stesso. Essa si riunisce ogni sei mesi e ogni qualvolta la sua convocazione sia ritenuta necessaria dal Coordinamento nazionale o da 1/4 dei suoi componenti. In quest’ultimo caso, il quarto dei componenti dovrà presentare richiesta al Coordinatore nazionale che dovrà fissare la riunione entro i successivi quindici giorni.

L’Assemblea nazionale rappresenta il giusto equilibrio di rappresentanza federativa, nel quadro di un progetto generale comune basato sulla solidarietà tra lavoratori delle varie categorie del comparto Regioni-Enti locali

L’Assemblea nazionale ha il compito di attuare e verificare la realizzazione degli indirizzi congressuali stabiliti in materia contrattuale, economica, sociale, politica, organizzativa, amministrativa e finanziaria degli enti locali.

Nell’Assemblea nazionale devono essere rappresentati tutti i settori organizzati nell’ambito della Federazione.

Sono compiti dell’Assemblea nazionale:

a) attuare i mandati congressuali;

b) definire e deliberare sulla politica sindacale della Federazione;

c) definire e deliberare sulle rivendicazioni e sulle piattaforme contrattuali nazionali;

d) verificare periodicamente i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi fissati;

e) definire e deliberare i programmi organizzativi, formative ed informativi;

f) eleggere il Coordinatore nazionale (qualora non vi abbia provveduto il Congresso Nazionale) e il Coordinamento nazionale;

g) eleggere il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;

h) deliberare il Regolamento Congressuale.

In presenza di nuove adesioni di soggetti sindacali o gruppi di lavoratori organizzati , l’Assemblea nazionale, su proposta del Coordinamento nazionale, potrà deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2/3, la cooptazione di un loro rappresentante.

L’ordine del giorno della riunione dell’Assemblea nazionale è stabilito dal Coordinamento nazionale o, qualora la riunione fosse richiesta da 1/4 dei membri dell’Assemblea, l’ordine del giorno dovrà essere indicato nella richiesta di convocazione.

Il  Coordinamento nazionale, in questo caso, avrà facoltà di integrare l’ordine del giorno stesso.

L’Assemblea nazionale può deliberare la costituzione di commissioni permanenti con funzioni di analisi e proposta nell’ambito degli indirizzi definiti dall’Assemblea nazionale stessa.

L’Assemblea nazionale, inoltre, delibera:

a) gli importi  minimi e massimi entro i quali i singoli organismi aziendali hanno facoltà di deliberare le quote sindacali;

b) l’ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali;

c) la verifica periodica e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture della Federazione.

I membri dell’Assemblea nazionale decadono dal mandato dopo tre assenze ingiustificate.

L’Assemblea nazionale ha altresì il compito di deliberare sul regolamento dell’eventuale personale dipendente ad ogni livello, di norme di amministrazione e di regole interne sui comportamenti degli organi dirigenti.

Le deliberazioni inerenti le materie che precedono, dovranno contenere un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle normative deliberate.

L’Assemblea nazionale potrà stabilire di costituire, o partecipare se costituite dalla Confederazione C.N.L. , Enti, Società e quant’altro ritenuto necessario per la tutela, l’assistenza, l’elevazione culturale e per il tempo libero dei lavoratori, dei loro familiari nonché dei disoccupati e degli inoccupati . Essa decide la nomina degli Organismi dirigenti e, qualora ritenuto necessario, lo Statuto.

I Presidenti di queste istituzioni hanno l’obbligo di presentare all’Assemblea nazionale, alla quale partecipano con voto consultivo, una relazione annuale sull’attività svolta e sulla situazione economica e patrimoniale.

L'assemblea nazionale, su proposta del Coordinamento nazionale, delibera le sostituzioni dei propri membri dimissionari o decaduti purché non superino 1/3 del totale dei membri, delibera sulle sostituzioni dei membri dimissionari o decaduti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Su proposta del Coordinamento nazionale, l'Assemblea nazionale può convocare convegni con funzioni di indirizzo politico sindacale (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati di base, dei lavoratori, ecc.), fissandone i criteri e le modalità di partecipazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le situazioni per le quali è prevista la maggioranza qualificata dei 2/3.

L’Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

In considerazione del fatto che l’ASBEL-CNL è fondata sulla democrazia diretta, un membro potrà delegare un altro membro esclusivamente in via eccezionale e documentata sul suo impedimento a partecipare alla riunione.

All’Assemblea dovranno partecipare i membri del collegio sindacale per esprimere, consultivamente, il loro parere sulle questioni di interesse finanziario.

Art. 13 COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento nazionale è l’organo esecutivo e di direzione operativa dell’ASBEL-CNL e risponde della propria attività all’Assemblea Nazionale.

E’ eletto dall’Assemblea Nazionale che ne fissa la sua composizione non superiore, comunque, a 7 membri compreso il  Coordinatore nazionale.

Il Coordinatore nazionale è il legale rappresentante dell’ASBEL-CNL di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento tale rappresentanza viene assunta dal Coordinatore nazionale Vicario, se eletto, o da un altro componente di Coordinamento.

Il Coordinamento è organo collegiale e si riunisce su convocazione del Coordinatore nazionale oppure, in caso di impedimento, dal Coordinatore nazionale vicario, se eletto, e su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Il Coordinamento nazionale attua le decisioni dell’Assemblea Nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività federali, assicura i rapporti con la Confederazione e le sue articolazioni verticale ed orizzontali su questioni di rilevanza nazionale, coordina le delegazioni trattanti nelle vertenze e nella contrattazione, mantiene contatti permanenti con le strutture periferiche, cura le pubblicazioni e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d’urgenza.

Il Coordinamento nazionale provvede all’organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi ed attività dell’ASBEL-CNL a livello nazionale.

Il Coordinamento nazionale rappresenta l’ASBEL-CNL a livello internazionale in tutti i rapporti bilaterali con le organizzazioni sindacali internazionali del comparto; pertanto potrà partecipare ad organismi internazionali di comparto.

Il Coordinamento nazionale, per lo svolgimento delle attività di studio, elaborazione e ricerca a rilevanza nazionale, potrà avvalersi del Centro Studi Sindacali Confederale -se operativo- oppure di gruppi di lavoro appositamente costituiti, eventualmente integrati da apporti esterni.

Il Coordinamento nazionale compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell’organizzazione ed al regolare funzionamento ed al regolare funzionamento dei suoi organi. Esso ha tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali rendendone conto all’Assemblea nazionale.

Su proposta del Coordinatore nazionale, il  Coordinamento nazionale assegnerà un incarico operativo ad ogni suo componente. Tale incarico, su proposta motivata del Coordinatore nazionale, potrà essere revocato dal Coordinamento stesso. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data tempestiva comunicazione all’Assemblea Nazionale in apposita riunione.

Il Coordinamento nazionale presenta all’Assemblea Nazionale i bilanci della Federazione, per la loro valutazione e approvazione.

La rappresentanza legale dell’ASBEL-CNL di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Coordinatore nazionale per tutte le materie, con facoltà di attribuire, se ritenuto necessario, i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro ad altra persona, nominata con normale delibera del Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento nazionale con analoga delibera, può PER GIUSTA CAUSA revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina provvedendo, contestualmente ed eventualmente, alla formalizzazione della nuova nomina.

Il Coordinatore nazionale, il  Coordinatore nazionale Vicario, se eletto, ed i membri del  Coordinamento nazionale possono rimanere in carica per due mandati congressuali. Il Congresso Nazionale, in sede di svolgimento, potrà decidere una eventuale proroga ai due mandati, adottando una deliberazione che abbia conseguito la maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati con diritto al voto.

Art. 14 FORME ORGANIZZATIVE PARTECIPATIVE

In relazione a condizioni lavorative, vertenziali e contrattuali particolarmente difficili anche nel rapporto tra strutture sindacali e i lavoratori, le strutture interessate Nazionali, regionali o aziendali, possono adottare forme organizzative finalizzate a realizzare la massima partecipazione e informazione dei lavoratori.

Art. 15 ORGANIZZAZIONE DELLE ISCRITTE

Le iscritte all’ASBEL-CNL, per meglio affrontare le tematiche legislative e contrattuali inerenti le pari opportunità e le condizioni della donna in genere, potranno darsi forme organizzative specifiche ai vari livelli.

Fermo restando che le iscritte all’ASBEL-CNL partecipano alla vita del Sindacato senza alcuna discriminazione delle stessa, tramite i livelli organizzativi dei quali si sono dotate, avanzano proposte di merito sulle condizioni delle donne sui posti di lavoro, sui contenuti contrattuali e rivendicativi, sulla politica economica e sociale.

Art. 16 L’ASBEL-CNL REGIONALE

In tutte le Regioni viene costituita l’ASBEL-CNL Regionale, con il compito di attuare e dirigere al politica sindacale ed organizzativa della Federazione nell’ambito regionale.

L’ASBEL-CNL Regionale coordina le ASBEL-CNL Aziendali, che saranno, comunque, rappresentate nell’ambito dei suoi organismi regionali.

Sono organi direttivi dell’ASBEL-CNL Regionale:

            1. il Congresso Regionale

            2. l’Assemblea Regionale

            3. il Coordinamento Regionale;

Sono inoltre organi regionali:

di controllo amministrativo,

             il Collegio dei Sindaci;

di garanzia,

             il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Regionale si svolge, di norma, ogni quattro anni precedendo il Congresso Nazionale, ed è convocato dall’Assemblea Regionale.

Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento stabilito ed approvato dall’Assemblea Regionale, che dovrà tenere conto delle norme contenute nel Regolamento Congressuale Nazionale.

Il Congresso regionale ha, su scala regionale, gli stessi compiti e funzioni del Congresso Nazionale.

Il Coordinatore Regionale ha la rappresentanza legale dell’ASBEL-CNL Regionale di fronte a terzi e in giudizio su tutte le materie, con facoltà di quanto previsto per il  Coordinatore Nazionale, come stabilito dall’art. 13 del presente Statuto.

Il Coordinatore regionale e il Coordinamento Regionale hanno, su scala regionale, gli stessi compiti e funzioni del Coordinatore nazionale e del Coordinamento Nazionale.

Art. 17   L’ASBEL-CNL AZIENDALE

In ogni ente (azienda) viene costituito l’ASBEL-CNL Aziendale.

Sono organi dell’ASBEL-CNL Aziendale:

1) l’Assemblea di Unità lavorativa. E’, in quanto organismo deliberante di base del Sindacato, luogo   sovrano di esercizio della democrazia diretta degli iscritti e delle iscritte all’ASBEL-CNL . Essa si forma in ogni unità lavorativa aziendale che conti almeno 3 iscritti. Ha potere decisionale in merito ad ogni aspetto dell’organizzazione del lavoro e dell’esercizio e tutela dei diritti democratici. L’Assemblea è tenuta dagli iscritti in piena autonomia e con frequenza illimitata. L’assemblea ha il compito, fra gli altri, di dibattere, sostenere e diffondere tra i lavoratori le politiche sindacali adottate dalla Federazione. L’Assemblea elegge un portavoce di unità lavorativa;

2) l’Assemblea generale aziendale.       E’ organismo deliberante generale a livello aziendale.                E’ convocata dal Coordinamento aziendale (almeno tre volte l’anno) oppure su richiesta di 1/5 degli iscritti aziendali.  L’Assemblea generale aziendale è presieduta dal Coordinatore aziendale o da un componente vicario del Coordinamento aziendale. In essa sono rappresentate tutte le categorie e professionalità presenti in azienda. Le sue assise sono, generalmente, aperte a tutti gli iscritti.

Sono compiti dell’Assemblea generale aziendale:

            a) attuare i mandati congressuali;

            b) definire e deliberare sulla politica sindacale della Federazione;

            c) definire e deliberare sulle rivendicazioni e sulle piattaforme contrattuali aziendali e nazionali;

            d) verificare periodicamente i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi fissati;

            e) definire e deliberare i programmi organizzativi, formative ed informativi;

            f) eleggere il Coordinatore aziendale (qualora non vi abbia provveduto il Congresso Aziendale) e il Coordinamento 

               aziendale;

            g) eleggere il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;

            h) deliberare il Regolamento Congressuale.

In presenza di nuove adesioni di soggetti sindacali o gruppi di lavoratori organizzati , l’Assemblea generale aziendale, su proposta del Coordinamento aziendale, potrà deliberare, con la maggioranza  qualificata dei 2/3, la cooptazione di un loro rappresentante.

L’ordine del giorno della riunione dell’Assemblea generale aziendale è stabilito dal Coordinamento aziendale o, qualora la riunione fosse richiesta da 1/6 degli iscritti aziendali o da ¼ dei componenti  l’Assemblea, l’ordine del giorno dovrà essere indicato nella richiesta di convocazione.

3) il Coordinatore aziendale ha la rappresentanza legale dell’ASBEL-CNL a livello aziendale di   fronte a terzi e in giudizio su tutte le materie, con facoltà di quanto previsto per il Coordinatore Nazionale, come stabilito dall’art. 13 del presente Statuto.

4) il Coordinatore aziendale e il Coordinamento aziendale hanno, dentro l’azienda, gli stessi compiti e funzioni del Coordinatore nazionale e del Coordinamento Nazionale;

5) il Congresso aziendale. Esso  si svolge, di norma, ogni quattro anni precedendo i Congressi     Nazionale e Regionale, ed è convocato dall’Assemblea generale aziendale.

 Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento stabilito ed approvato dall’Assemblea  generale aziendale, che dovrà tenere conto delle norme contenute nei Regolamenti Congressuali   Provinciale, Regionale e Nazionale.

Sono inoltre organi aziendali:

di controllo amministrativo,

             il Collegio dei Sindaci;

di garanzia,

             il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 18 RAPPRESENTANZA SINDACALE ELETTIVA

L’ASBEL-CNL, promuove o partecipa nei posti di lavoro, singolarmente o unitariamente ad altre organizzazioni sindacali, alla elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria  (RSU) prevista dal D.L. 165/2001.

 

TITOLO III: NORME DI SALVAGUARDIA E AMMINISTRATIVE

Art. 19 NORME DISCIPLINARI

L’iscritto che manca ai propri doveri e commetta atti che danneggino moralmente e materialmente il Sindacato incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguente sanzioni disciplinari:

a) censura scritta;

b) destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;

c) sospensione fino ad un massimo di sei mesi dalla qualità di iscritto;

d) espulsione dall’organizzazione.

L’organo deputato a deliberare le sanzioni disciplinari è l’Assemblea direttiva competente (aziendale, regionale, nazionale).

In attesa del giudizio disciplinare, sia di primo grado sia a seguito di ricorso, in casi di particolare gravità, l’Assemblea direttiva competente potrà procedere alla sospensione cautelare dell’interessato, su proposta del Coordinamento territorialmente competente.

In caso di mancato intervento disciplinare, per qualsiasi motivo, dell’Assemblea direttiva competente, su richiesta dei soggetti interessati interverrà quella di livello immediatamente superiore.

Art. 20 RICORSI

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri competente che decide, sentite le parti interessate, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed all’organo interessato.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva, ad eccezione dell’eventuale configurazione di una discriminazione di qualsiasi genere nei confronti del soggetto giudicato, il quale potrà , in tal caso, ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionali che decide, in via definitiva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisone deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed agli organi interessati.

Art. 21 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri competente territorialmente è l’organo che valuta e decide sugli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o collettivi, adottati dall’Assemblea direttiva di pari livello.

Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri, dei quali due supplenti, invitati collegialmente alle riunioni.

Esso è eletto dall’Assemblea competente con voto palese a maggioranza dei 2/3 dei votanti ed elegge al suo interno, in apposita riunione, il Presidente e il Segretario.

Le sue riunioni sono pubbliche; esso ha l’obbligo di redigere regolare verbale di ogni riunione e di ascoltare le parti interessate al giudizio, che potranno presentare memoria scritta.

Il Collegio dei Probiviri ha l’obbligo di comunicare per iscritto al ricorrente ed all’organo interessato, le decisioni adottate.

In caso di dimissioni o di decadenza dei suoi membri, l’Assemblea direttiva competente provvederà alle necessarie sostituzioni nonché, qualora le dimissioni o la decadenza interessassero tre membri su cinque, alla elezione del nuovo Collegio.

Art. 22 FINANZIAMENTO

L’ASBEL-CNL è una libera associazione di lavoratori e, in quanto tale, la sua forma finanziaria si realizza con la contribuzione volontaria degli stessi, attraverso le quote sindacali e il tesseramento confederale. Le eventuali ulteriori esigenze finanziarie si potranno soddisfare mediante contributi volontari e sottoscrizioni.

Le quote sindacali degli iscritti sono mensili sulle retribuzioni o in altre forme, definite a seguito di circostanze normative sia contrattuali sia legislative. Le stesse sono deliberate, in base a delle soglie “minima” e “massima” annualmente dall’Assemblea Nazionale, che dovrà tenere conto delle esigenze strutturali ed organizzative della Federazione, delle sue istanze periferiche e del tesseramento confederale.

I riparti devono essere effettuati automaticamente garantendo, in questo modo, i diversi livelli organizzativi. Gli stessi sono deliberati dall’Assemblea Nazionale.

Agli organismi aziendali è garantita l’autonomia finanziaria, anche attraverso l’apertura di propri conti correnti.

Art. 23 PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale della Federazione è costituito dalle liquidità economiche, dai mobili, dagli arredamenti e dagli immobili e da eventuali lasciti o donazioni di privati.

Art. 24 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Le strutture dell’ASBEL-CNL sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e costituiscono dei propri fondi e patrimoni, che devono essere resi autosufficienti rispetto ai loro compiti e finalità.

Le strutture di livello superiore dell’ASBEL-CNL hanno la facoltà, qualora vi siano motivate ragioni e tramite il corrispondente Collegio dei Sindaci -che per l’occasione assume un ruolo ispettivo- di esercitare sulla struttura inferiore un controllo amministrativo, teso ad accertare regolarità ed efficacia della gestione con lo scopo di uniformare i migliori metodi amministrativi.

Art. 25 BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato dall'Assemblea direttiva ai vari livelli entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, sarà sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea Direttiva competente.

Il Congresso Nazionale, in sede di svolgimento, esaminerà il bilancio e la relazione del Collegio Sindacale, inerenti al periodo di mandato che, di norma, è di quattro anni.

Art. 26 IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci territorialmente competente, ha il compito di verificare periodicamente l’amministrazione e gli atti contabili e delle entrate e delle uscite. Esso ha anche il compito ispettivo, previsto dall'Ar. 25 del presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci si compone di 5 membri, dei quali due supplenti, invitati collegialmente alle riunioni.

esso è eletto dall’Assemblea Direttiva competente con voto palese a maggioranza del 2/3 dei votanti ed elegge al suo interno, in apposita riunione, il Presidente e il Segretario.

Le persone elette dovranno avere esperienze e capacità amministrative.

le riunioni del Collegio Sindacale non sono pubbliche; esso ha l’obbligo di regidere regolare verbale di ogni riunione e di vistare gli atti amministrativi e contabili visionati.

Se necessario, il Collegio dei Sindaci, potrà far assistere alla verifica i responsabili amministrativi.

In caso di dimissioni o di decadenza dei suoi membri, l’Assemblea Direttiva competente provvederà alle necessarie sostituzioni; qualora le dimissioni o decadenza interessassero tre membri su cinque, provvederà alla elezione di un nuovo Collegio.

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