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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
PERSONALE
DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
In data
9 maggio 2006,
presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente
Consigliere Raffaele Perna
firmato
| Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
| CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
| CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
| UIL FPL | firmato | UIL | firmato |
| Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato | CISAL | firmato |
| DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE ("Snalcc-Fenal-Sulpm") | firmato | CONFSAL | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005
1. Il presente contratto collettivo si applica
al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2004 o
assunto successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce
al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto
collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali
e di sviluppo
delle diverse categorie, come definito nella
tabella A allegata al CCNL del 22.1.2004, è incrementato degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente
contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina
del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo
del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal
31.12.2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati: la tredicesima mensilità,
secondo la disciplina dell'art. 3 del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche
introdotte dall'art. 43 del CCNL del 22.1.2004,
e dell'art. 5 del presente CCNL, la
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché gli altri eventuali
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso
quello previsto dall'art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004.
1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica, relativa al biennio 2004 - 2005, gli incrementi di
cui all'art. 2, comma 1, e all'allegata tabella A hanno effetto integralmente,
alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità premio
di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di
quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL
dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle
posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione
previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle
medesime posizioni.
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere
dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di
cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente
allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal
comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3,
incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di
cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni
e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno
2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed
il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello
0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
inferiore al 25%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal
comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12 2005 ed a valere
per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3,
del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno
2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere
dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate
di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota
relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio
incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 nel
rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al
monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di
seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed
il 26%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello
0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
inferiore al 26%.
5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente
depurata della spesa sanitaria sia non superiore
al 35%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un
importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora
il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente
depurata della spesa sanitaria sia
uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a
valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, fino
ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli
indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno
2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL
del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio
sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio
2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti
del presente comma.
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non
trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato.
8. La verifica della sussistenza del rapporto
richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è
effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo
all'anno 2005.
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima
mensilità nel periodo compreso tra il 10
ed il 18 dicembre
di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari
alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del
CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del presente CCNL, spettante al
lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura
per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa
è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio
dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell'ammontare della
tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione
lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza
dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione
in misura intera o ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la
tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni
di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al
comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. Per il personale titolare di posizione
organizzativa, ai sensi dell'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e dell'art.10 del CCNL
del 22.1.2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d'anno oppure del
venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese
di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima
mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di
posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla
effettiva durata dell'incarico.
7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai
sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima
disciplina prevista nel comma 2.
8. I ratei giornalieri della tredicesima non
spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di
famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per
motivi disciplinari.
9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi
istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite
nel D.Lgs.n.151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque
per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i
quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la
disciplina dell'art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.
10. Per i periodi temporali di assenza che
comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni
feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa
su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della
tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di
assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.
12. La presente disciplina trova applicazione a
far data dal 31.12.2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell'art.3
del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche introdotte dall'art. 43 del CCNL del
22.1.2004.
1.
Le risorse derivanti dall'applicazione
dell'art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326
del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del
limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del
31.3.1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni
organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria
connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del
CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:
" f) compensare in misura non superiore a € 2500
annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi
applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del
31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D,
che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative,
secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La
contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle
condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla
presente lettera.".
2. E' disapplicata, dalla data di sottoscrizione
definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art.36, comma
1, del CCNL del 22.1.2004.
1. E' confermata per il personale che viene
assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B,
posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione
verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica
orizzontale,
di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di
cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
1. In caso di passaggio tra categorie nonché di
acquisizione di uno dei profili di cui all'art.3, comma 7, del CCNL del
31.3.1999, ai sensi dell'art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, al dipendente
viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito
per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto
trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno
personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
2. L'importo dell'assegno personale di cui al
comma 1, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come
sostituito dall'art. 10 del presente CCNL.
3. La disciplina del comma 2 trova applicazione
solo per i passaggi tra categoria e l'acquisizione di uno dei profili di cui
all'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 intervenuti successivamente alla
definitiva sottoscrizione del presente CCNL; dalla medesima data è disapplicata
la disciplina dell'art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente,
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale
dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come
segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell'art.29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all'art. 9, comma 1.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro
ridotto, ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1.4.1999, si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro
giornate di riposo di cui all'art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il
trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. La presente disciplina sostituisce, a seguito
della sottoscrizione definitiva del CCNL, quella dell'art. 52 del CCNL del
14.9.2000. Tutti i richiami alle previsioni dell'art.52 del CCNL del 14.9.2000
contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai
corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
1. Al personale incaricato delle funzioni di
vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per
diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)
per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del
segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in
godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del
1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di
diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente
medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti
beneficiari.
3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui
all'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in
relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo
stipendio teorico annuale del vice segretario.
4. Il vice segretario è unico ed è l'unico
legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove
quest'ultimo sia assente o impedito.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su
quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio
per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c);
l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima
mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di
comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive
già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000.
10. La presente disciplina sostituisce, a seguito
della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL
del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla
medesima data è disapplicato.
1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli
artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure
professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare
svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche
dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro,
con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile,
all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività
delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire
di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di
contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche
all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
1. Con la stipulazione del prossimo CCNL
relativo al quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli
enti dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del
bilancio degli enti stessi; con il medesimo CCNL sarà disciplinata l'attuazione
della presente norma.
Le parti dichiarano che gli incrementi delle
risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 2 e
comma 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del CCNL del
22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle
disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività.
Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini
della valutazione della sussistenza dei parametri di cui all'art. 4, non sono
valutate le spese del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del
comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo
per la parte corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale e fino a che questi siano erogati.
Le parti prendono atto della circostanza che
l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 consente di
ricomprendere nel suo ambito applicativo tutti i processi di trasformazione e
riforma delle IPAB, anche quelli comportanti una trasformazione giuridica in
senso privatistico della natura delle stesse.
Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma
1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali
(A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall'esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse
nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli
enti.
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