ARCHIVIO NEWS 2003

 

30 dicembre 2003. Previdenza e assistenza. La "costrittività organizzativa" è mobbing: l'INAIL lo riconosce, in una circolare tutte le indicazioni in merito e l'interessante relazione sanitaria che ha portato l'Ente a configurare il disagio psichico da lavoro quale vera e propria malattia. (Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003).

29/12/2003. Sicurezza del lavoro  - Lavoratori esposti all'amianto: benefici previdenziali.

Per l'Inps l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico (consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo)  nei confronti dei seguenti soggetti:

-  lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio all'art. 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico.Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;

- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

24 dicembre. Regioni e enti locali. Non c'è potestà esclusiva dello Stato nel fissare il quadro normativo di riferimento in materia di istituzione di asili-nido presso le aziende. (Sentenza Corte Costituzionale 23-12-2003, n. 370).

23 dicembre. FINANZA LOCALE. PROROGATO AL 31 MARZO IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE BILANCI ENTI LOCALI. Slitta al 31 marzo 2004 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali. Nel corso della riunione del 17 dicembre scorso, la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ha infatti dato parere favorevole al decreto del Ministero dell’Interno che, su sollecitazione dell’ANCI, ha previsto lo slittamento del termine dal 31 dicembre 2003 a fine marzo 2004.

21 dicembre. Indice prezzi di novembre. L'indice Istat per il mese di novembre 2003 è fissato al 2,4%. Lo rende noto l'istituto con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2003. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Altalex, 21 dicembre 2003).

20 dicembre. Lavoro. La Suprema Corte si pronuncia su una questione controversa: indumenti e divise utilizzate dai dipendenti, il danno da usura è a carico del datore di lavoro anche se gli importi per i capi di vestiario sono parzialmente posti a carico del lavoratore.
(
Sentenza Cass. Civ.- Sez. Lav. 20-11-2003, n. 17639, Sez. IV)

20 dicembre. Mobbing, dichiarata incostituzionale la LR Lazio volta a prevenire e contrastare tali fenomeni sui luoghi di lavoro. (Sentenza Corte Cost. 10-12-2003, n. 359)

3 dicembre. Pubblica Amministrazione.  Responsabilità erariale, il sindaco che incarica un consulente esterno senza accordarsi contrattualmente sugli oneri e sulla parcella richiesta per la realizzazione dell'incarico risponde direttamente degli importi che l'ente ha dovuto così corrispondere. (Sentenza Corte Conti 06-10-2003, n. 273, Sez. II Centr. Appello)

1 dicembre 2003. Permessi legge 104/92, art. 33, comma 3 - parere Dip. Funzione Pubblica 25/11/2003 n. 185 prot.185/03.

Si riscontra la nota prot. n. 19620 del 8/10/2003 con la quale codesta Azienda Ospedaliera ha chiesto chiarimenti in ordine alla normativa citata in oggetto.
In particolare si vuole sapere se un dipendente portatore di handicap che beneficia di 2 ore giornaliere di permesso, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 104/92, possa fruire anche dei 3 giorni di permesso mensile per assistere la figlia portatrice di handicap grave. Si fa osservare, preliminarmente, che i destinatari dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 sono i dipendenti che devono assistere un familiare con handicap grave, mentre destinatari del successivo comma 6 sono i dipendenti essi stessi in stato di handicap.
Si tratta, come si può ben notare, di permessi che oltre ad avere una diversa finalità sono anche previsti da disposizioni diverse. Al riguardo, questo Dipartimento, con circolare n. 20/95 del 30/10/1995, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15/11/1995, richiamandosi espressamente al parere del Consiglio di Stato n. 784/95, si è espresso favorevolmente in merito alla cumulabilità dei due benefici. In tal caso, è chiaro che il familiare, fruitore dei permessi di cui al comma 6, per poter usufruire anche dei permessi previsti dal comma 3, deve effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare portatore di handicap grave. Quanto sopra presuppone, ovviamente, che nell'ambito dello stesso nucleo familiare non vi siano altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio

1 dicembre 2003. Garante per la protezione dei dati personali. Newsletter 10-16 novembre 2003. REGISTRO DEI BATTEZZATI E AGGIORNAMENTO DEI DATI. Non occorre recarsi presso il Vicariato per segnalare la volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica. Non è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici del Vicariato per sottoscrivere la dichiarazione di non voler essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica.
Lo ha stabilito l’Autorità Garante decidendo su un ricorso presentato all’Autorità dopo che l’interessato aveva richiesto, senza esito, alla parrocchia nella quale era stato battezzato, di annotare nel registro dei battezzati, accanto al suo nome, la postilla che specificasse la volontà di non voler più appartenere alla Chiesa cattolica e di ricevere dalla parrocchia conferma scritta dell’avvenuto adempimento. L’ufficio giuridico del Vicariato, invitato dal Garante a soddisfare la richiesta, si è attivato al riguardo rappresentando peraltro l’esigenza di accertare meglio la “certa, libera e personale” volontà dell’interessato alla modifica dei dati che lo riguardano. A tal fine, aveva ipotizzato che fosse anche necessario che il richiedente si presentasse presso i suoi competenti uffici per dimostrare e controfirmare la richiesta in modo inequivoco. Nel provvedimento l’Autorità ha ribadito la legittimità della richiesta espressa dall’interessato a veder annotato nel registro dei battezzati a margine del suo nome una postilla che specificasse la sua volontà di on voler più essere considerato aderente alla Chiesa cattolica. L’istanza, finalizzata ad aggiornare ed integrare i propri dati personali, con specifico riferimento al dato sensibile relativo all’appartenenza religiosa, risultava infatti proposta correttamente. In particolare, come richiesto dall’art. 13 della legge n. 675/1996, essa era già debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un documento personale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati. Inoltre, il ricorso, come richiesto dalle norme citate, era stato presentato con sottoscrizione autenticata del ricorrente a garanzia dell’autenticità della stessa. In particolare, il collegio del Garante ha precisato che la predetta disciplina non prevede che il richiedente debba recarsi necessariamente personalmente presso la sede del resistente per esercitare i propri diritti e, nel caso esaminato, confermare la menzionata volontà. E’ stata comunque ritenuta legittima ogni eventuale attività della Curia volta a richiamare l’attenzione dell’interessato sugli effetti che l’istanza produce. La richiesta dell’interessato è stata pertanto ritenuta validamente presentata. La parte resistente dovrà quindi dare conferma dell’avvenuta annotazione all’interessato e all’Autorità entro trenta giorni, mentre le spese, in ragione della specificità e novità della questione, sono state compensate tra le parti.

29 novembre 2003. Rapporto di lavoro subordinato - Attribuzione di mansioni inferiori - Risarcimento danni. - Determinazione in via equitativa - Ammissibilita'- Fattispecie Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito dal lavoratore – sotto il profilo del pregiudizio subito nella vita professionale ed in quella di relazione per la violazione dell’art. 2103 c.c. e del diritto alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. - a seguito dell’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell’assunzione, può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato. La liquidazione del detto danno, inoltre, può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto. (omissis). Corte di Cassazione Civile, lavoro 27/8/2003 n. 12553.

29 novembre 2003. Contratti CO.CO.CO. Parere Pres. Consiglio dei Ministri: Esclude la possibilità di erogare buoni pasto. LEGGI IL PARERE.

12 novembre 2003. Pensioni, con la rata di dicembre 2003 si ricevera' il bonus aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) previsto dalla Finanziaria 2001.(CIRCOLARE INPS 06-11-2003, n. 173)

12 novembre 2003. Pubblico impiego.  Concorsi interni delle amministrazioni pubbliche, la competenza in caso di vertenze e' del giudice amministrativo. (SENTENZA Cassazione Civile 15-10-2003, n. 15403, Sez. Unite).

12 novembre 2003. Famiglia.  Agevolazioni prima casa a coniugi in comunione legale dei beni, possibile anche se uno dei due non risulta residente.(SENTENZA Cassazione Civile 08-09-2003, n. 13085, Sez. Trib.).
6 novembre. Libere professioni.  Addio agli avvocati "part-time": incompatibile il ruolo pubblico e il ruolo professionale, obbligatoria l'opzione. (ODG Camera Deputati 3-4-5 novembre 2003 - Discussione e approvazione testo DDL Camera dei Deputati 14 marzo 2002, n. 543-B).

6 novembre. Tributi. Rimborso ICI per erroneo pagamento, vale il termine prescrizionale di tre anni. (SENTENZA Cassazione Civile 26-09-2003, n. 14291, Sez. Trib.).

4 novembre. Pubblica amministrazione. Informatica e software da utilizzare negli Enti Pubblici, il Ministro per l'innovazione vara la direttiva a favore dei programmi cd. "open source" o a "libera distribuzione". (Comunicato Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 29-10-2003)

31 ottobre. P.A. truffa aggravata timbratura irregolare cartellino. Integra gli estremi del reato di truffa aggravata la condotta dell’impiegato statale che fa timbrare da altri il suo cartellino rilevapresenza, per risultare presente al lavoro anche quando assente. Secondo la Cassazione, il dipendente pubblico, a  prescindere dalle mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è pubblico ufficiale e, per quanto attiene al cartellino rivelatore delle presenze pubblico è indubbio che quest’ultimo contenga una attestazione in punto effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dell’attività e regolarità dell’ufficio; né in tale ottica rileva che si tratti di un atto interno poiché anche un siffatto atto è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della Pubblica amministrazione. (Cassazione - Sezione Quinta Penale,Sentenza 22 settembre - 15 ottobre 2003, n.39077).

29 ottobre. Protocollo informatico e procedimenti amministrativi: approvate le linee guida. ( D.P.C.M. 14.10.2003, G.U. 25.10.2003 )

28 ottobre 2003. Messi comunali. Aggiornato il compenso spettante per la notifica degli atti della P.A. (DECRETO 06-08-2003, in Gazzetta Ufficiale 27-10-2003, n. 250, Serie Generale).

28 ottobre 2003. Documenti amministrativi: la P.A. ha il dovere di rilasciare all'interessato la documentazione richiesta, per quanto laboriose possano risultare le ricerche di archivio. (SENTENZA TAR Lazio 14-10-2003, n. 8356, Sez. III).

28 ottobre 2003. Corpo forestale: regione non può attribuire qualifica di ufficiale al personale.

27 ottobre 2003. Culti e confessioni religiose. I simboli della religione cattolica vanno rimossi dagli edifici pubblici, prevale il principio di uguaglianza e di laicità dello Stato Italiano. (DECISIONE 23-10-2003 Tribunale L’Aquila – Montanaro G.U.).

23 ottobre 2003. Polizia municipale:( il viceresponsabile, formalmente incaricato al comando per impedimento del dirigente, ha diritto alla differenza retributiva ma non alla indennita' di funzione dirigenziale. (SENTENZA Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V).

17 ottobre 2003. Lavoro.  Licenziamenti collettivi, maggiori tutele dall'UE: anche per i dipendenti di associazioni, sindacati ed enti non profit devono valere le norme di protezione in uso per le imprese private.  (SENTENZA Corte di Giustizia UE 16-10-2003, causa C-32/02, Sez. II).

16 ottobre 2003. Universita' - Lazio, le disposizioni regionali in tema di diritto agli studi universitari. (LEGGE REGIONALE Lazio 25-09-2003, n. 25, in B.U.R. 10-09-2003, n. 25, Supplemento Ordinario)
15 ottobre 2003. Vigili urbani, le indennita' di turnazione non sono cumulabili con quelle per lavoro straordinario. (DECISIONE Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5441, Sez. V)
10 ottobre 2003.  Pubblico impiego. Riconoscimento delle mansioni superiori svolte di fatto, nel calcolo dei compensi non puo' essere ricompresa l'indennita' di funzione, parametro da collegare esclusivamente a un incarico formale. (Decisione Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V)
10 ottobre 2003. Lavoro. Pubblicata la cd. "Riforma Biagi" che innova le forme e le tipologie di impiego dei lavoratori, "addio" alle CO.CO.CO. (ma sono prorogabili quelle in corso). (DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, Gazzetta Ufficiale 09-10-2003, n. 235, Serie Generale, S.O. n. 159).

8 ottobre 2003. Pubblico impiego. Indennita' per causa di servizio e equo indennizzo non cumulabili laddove il dipendente sia già coperto da rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria INAIL. (Sentenza Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5442, Sez. V).

8 ottobre 2003. Immobili e condominio. Agevolazioni prima casa, indicato in tre anni il termine per occupare effettivamente l'abitazione principale acquistata e godere ancora del beneficio fiscale, limitati i casi in cui tale termine massimo può essere derogato. (Risoluzione del 06/10/2003 n. 192 - Agenzia delle Entrate).

8 ottobre 2003. Tributi. Debiti fiscali, il contribuente inadempiente può subire anche un'esecuzione immobiliare, l'Agenzia delle Entrate spiega ai concessionari della riscossione come procedere correttamente. (CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE 6 ottobre 2003, n. 53/E).

8 ottobre 2003. Stranieri. Ricongiungimenti familiari, atti di nascita a prova del legame rifiutabili dal paese ospitante solo se viziati da falsita', documenti non "discriminabili" in base al paese di provenienza dei soggetti. (Sentenza Cass. Civ. 01-10-2003, n. 14545, Sez. I).

3  ottobre 2003. Circolazione stradale.  Nessuna barriera per le auto all'interno dell'UE: il veicolo immatricolato in uno Stato membro puo' circolare liberamente ovunque (SENTENZA Corte di Giustizia UE 02-10-2003, causa C-232/01, Sez. V).

3 ottobre 2003. Cittadinanza. Cittadini con doppia nazionalita', via libera al doppio cognome anche in deroga alle leggi nazionali.  (SENTENZA Corte di Giustizia UE 02-10-2003, causa C-148/02).
2 ottobre 2003. Enti locali. Maxi sentenza della Consulta: bocciato il decreto "sblocca antenne" (illegittimo per eccesso di delega e violazione delle attribuzioni regionali) e salvate le normesulle grandi opere infrastrutturali (aumentando, però, i poteri di interdizione delle regioni). (SENTENZA Corte Costituzionale 01-10-2003, n. 303).

2 ottobre 2003. Cassazione: permessi sindacali non soggetti a controllo. Non è consentito, attraverso la contrattazione collettiva, rendere facoltativa la concessione dei permessi di cui all'articolo 30 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero condizionare il riconoscimento del diritto, all’assenza di impedimenti di ordine tecnicoaziendale, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, risultando in tal modo pregiudicato l’interesse, costituzionalmente garantito, sotteso all’articolo 30 dello statuto. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima una domanda di usufruire del suddetto permesso che faceva riferimento ad un impegno sindacale ai sensi ed agli effetti contrattuali delle leggi in vigore, ciò alla luce della clausola contrattuale che prevedeva l’onere di corredare la stessa di permesso dell’indicazione delle ragioni giustificative. La Cassazione ha innanzitutto ripercorso il proprio  orientamento in tema di permessi sindacali, ricordando che i permessi di cui agli articoli 23 e 24 si differenziano da quelli ex articolo 30 Statuto dei lavoratori per spettare i primi a coloro che possono definirsi, seppure con qualche approssimazione, "sindacalisti endo-aziendali", cioè a coloro che sono deputati a svolgere la propria attività all’interno dell’impresa, e per essere invece i  secondi riconosciuti a quanti possono qualificarsi  "sindacalisti extra-aziendali" cui i benefici in  questione vengono attribuiti in ragione soprattutto del necessario coordinamento tra singole unità produttive e centri decisionali a carattere territoriale delle organizzazioni sindacali, ed in considerazione altresì dell’esigenza che rivendicazioni lavorative locali e settoriali vengano filtrate ed armonizzate nel più ampio quadro delle politiche generali de lle suddette organizzazioni. Nella indicata differenziazione trova fondamento, pertanto, la statuizione secondo cui i permessi sindacali previsti dall’articolo 30 Statuto dei lavoratori per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa sindacale sicché l’utilizzazione per finalità diverse dei permessi giustifica la cessazione
dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro che è abilitato ad accertare la effettiva sussistenza
dei presupposti del diritto. Secondo la Cassazione, al datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa che lo costringe a concedere i permessi, spetta il diritto al controllo volto ad accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, destinatari di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi (nazionali o provinciali). Tale diritto non può però accompagnarsi a formalismi o adempimenti capaci, per le loro modalità, di limitare l’attività sindacale e di impedire ai dirigenti di svolgere in piena libertà ed autonomia, i propri compiti. In altri termini, il controllo non può concretizzarsi in condotte volte ad accertare in via preventiva se la richiesta dei permessi sia o meno indirizzata alla partecipazione alle riunioni. Non è cioè consentito fare dipendere - come si fosse in presenza di qualche atto autorizzativo - la concessione dei permessi ad un preliminare esame della relativa domanda e da una positiva valutazione del suo contenuto. E' invece legittimo che le parti sociali di comune accordo e nella loro autonomia privatistica stabiliscano regole comportamentali che, pur agevolando il controllo, non  incidano però in maniera sostanziale sul diritto, rendendone gravoso o limitandone incisivamente l’esercizio. (Cassazione - Sezione Lavoro,Sentenza 18 marzo - 1 agosto 2003, n.11759)

27 settembre 2003. Fondi pensione come soggetti contraenti di una polizza assicurativa, il rendimento concorre nel risultato della gestione tassato all'11%. (RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate 24-09-2003, n. 185/E).

26/09/2003 INAIL Nasce una banca dati unica per gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. L'INAIL ha reso noto che, a partire dal 1° ottobre, sarà operativa un'unica banca dati per gli infortuni, avvenuti per cause lavorative o extraprofessionali ovvero a seguito di incidente stradale, onde evitare possibili frodi a danno degli Enti pubblici di assicurazione sociale e delle compagnie di assicurazione. (Comunicato stampa, INAIL, 25/09/2003).25 settembre 2003. Affidamento di appalto. Sono legittimamente cumulabili in capo alla stessa persona fisica le funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione di valutazione in una procedura di affidamento di un appalto; tale cumulo, già ammissibile in precedenza (con riferimento all’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva novellato l’art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142,
poi abrogato dall’art. 274 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) è coerente con quanto ormai previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha sostituito l’analoga disposizione contenuta nella legge n. 142/90. L’assegnazione allo stesso dirigente della responsabilità unitaria del complesso procedimento di gara, che si articola nelle diverse fasi della sua indizione, della ricezione delle offerte, della loro valutazione da parte
dell’apposita commissione, dell’approvazione dei relativi lavori e dell’affidamento dell’appalto, lungi dal configgere con l'art. 97 Cost. (che imporrebbe una distinzione tra controllato e controllore), si rivela, invece, coerente con il libero disegno politico del  legislatore (agevolmente ravvisabile nella produzione normativa degli ultimi dieci anni in materia) di riservare ai dirigenti compiti manageriali caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa e al conseguimento dei risultati di gestione e di escludere l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla legittimità dell’esercizio di compiti di amministrazione a ttiva.(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 settembre 2003, n. 5322).

23 settembre 2003. Previdenza. Indennizzo per infermita' dovuta a causa di servizio, il termine per presentare la domanda decorre dalla data di comunicazione al dipendente del decreto che riconosce il rapporto di causalita'. (SENTENZA Consiglio di Stato 02-09-2003, n. 4862, Sez. VI).

23 settembre 2003. Lavoro. Imputazione di gravi reati al lavoratore, il rinvio a giudizio non e sufficiente a giustificare il licenziamento. (SENTENZA Cassazione Civile 10-09-2003, n. 13294, Sez. Lav.)

23 settembre 2003. Pubblico impiego. Licenziamento dell'impiegato pubblico in prova, spetta al sindaco il compito di adottare il provvedimento. (SENTENZA Consiglio di Stato 15-09-2003, n. 5175, Sez. V).

18 settembre 2003. Consumatori. L'Antitrust boccia la pubblicita' dell'Alitalia: omissioni su limitazioni e prezzo finale dei voli (PROVVEDIMENTO Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato 31-07-2003, n. 12307 – PI4109)

5 settembre 2003. Ministero del Lavoro: finanziamento asili nido al lavoro. In conformità al dettato della Finanziaria 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha dettato i criteri per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere ammessi al finanziamento, i datori di lavoro devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni: a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento; b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera. Il ministero  ha inoltre stabilito le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione a tali finanziamenti. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 16 maggio 2003: Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n.198 - Fonte: www.filodiritto.com )

1 settembre 2003. Tributi. Atti di accertamento del fisco riferiti a contribuente defunto, le notifiche devono essere indirizzate obbligatoriamente agli eredi. (SENTENZA Cassazione Civile 07-07-2003, n. 10659, Sez. Trib.).

1 settembre 2003. Persona e famiglia. Assegni familiari, spettano al lavoratore per i figli conviventi anche se questi sono formalmente affidati ai servizi sociali. (SENTENZA Cassazione Civile 06-08-2003, n. 11876, Sez. Lav.)

29 ago. (Adnkronos). INFLAZIONE: ISTAT, AD AGOSTO SALE AL 2,8% . - L'inflazione ad agosto sale al 2,8%. Lo rende noto l'Istat sulla base dei dati preliminari . L'aumento dei prezzi rispetto al mese di luglio e' dello 0,2%. Il dato di agosto risulta in crescita rispetto al 2,7% registrato a luglio, mentre conferma il dato diffuso dalle citta' campione relativo al mese di agosto.

25/08/2003. La depressione vale la pensione d'invalidità Nessuna riduzione dell'assegno come deciso dall'Inps. Sentenza della Cassazione in favore di una donna siciliana che soffre del "male oscuro". "La signora è afflitta sempre con la stessa intensità".
ROMA - Il male oscuro vale la pensione d'invalidità. Non c'è bisogno di nessun contrappeso. Chi è afflitto gravemente dalla depressione non può vedersi togliere dall'Inps l'assegno - per la diminuita capacità lavorativa e di guadagno - quando le sue condizioni di salute sono uguali a quelle accertate al tempo in cui il beneficio economico gli è stato riconosciuto. La Sezione Lavoro della Cassazione definisce una volta per tutte una questione a dir poco spinosa.  La Suprema Corte accogliendo il ricorso di una lavoratrice siciliana alla quale l'Inps aveva riconosciuto l'assegno di invalidità per gli anni dall'82 all'86 in relazione alla sindrome ansioso-depressiva che l'aveva colpita. Ma a un certo punto la donna s'era vista revocare il sostegno e aveva fatto ricorso alla magistratura. Ma sia il pretore di Messina che il Tribunale di Patti avevano stabilito che lei non aveva diritto all'assegno in quanto l'ansia aveva diminuito la sua capacità di lavorare e di guadagnare in una misura non maggiore al 50%.  Piazza Cavour, invece, è stata di diverso avviso e ha stabilito che la Corte d'appello di Catania dovrà occuparsi del caso di Angela e assegnarle l'assegno che le spetta. In poche parole, secondo gli ermellini, quando la depressione continua a perseguitare un lavoratore, l'assegno di invalidità, dato al malato dall'Inps, non può essere revocato quando la malattia permane nella stessa proporzione accertata dalla consulenza medica in base alla quale era stata concessa l'erogazione dell'assegno mensile per la diminuita capacità di lavoro. "Accertando il diritto all'assegno ordinario di invalidità - scrivono gli ermellini - si accerta l'esistenza dei presupposti di legge per lo stato invalidante, nonché la connessione causale tra questi presupposti e il riconosciuto diritto. Per accertare la permanenza della depressione, osserva ancora la Sezione Lavoro, "il giudice deve effettuare necessariamente il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento dell'invalidità". (tratto da www.ilnuovo.it - 25 AGOSTO 2003; ORE 16:45) 
21/08/2003. Televideo. Inflazione, in agosto verso 2,8%

Inflazione in crescita in agosto. Secondo i dati provenienti dalle città campione, i prezzi questo mese sono aumentati dello 0,3% rispetto a luglio, portando così l'indice a quota 2,8% rispetto al 2,7% del mese precedente. In base alle rilevazioni nelle 12 città campione, Milano risulta quella più cara (i prezzi sono saliti dello 0,4%), mentre a Venezia sono saliti solo dello +0,1%.A Bari,Genova,Napoli,Bologna, Palermo, la crescita si attesta a +0,2%, mentre a Trieste,Ancona,Firenze,Torino gli aumenti viaggiano verso un +0,3%.

1 agosto 2003. ISTAT RIVEDE AL RIALZO DATO RISPETTO A STIMA DI 2,6% Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Nel mese di luglio l'inflazione e' cresciuta del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2002 e dello 0,2% rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istat che ha rivisto al rialzo la stima preliminare che aveva fissato la crescita dei prezzi di luglio al 2,6% tendenziale.

6 agosto 2003. Pubblica amministrazione. Accesso agli atti, l'indisponibilita' dei documenti per effetto di consegna ad altro Ente non comporta il venir meno dell'obbligo di produzione a favore del soggetto interessato, esclusione ammessa solo in presenza di trasferimento degli atti derivante dal mutamento di competenze tra amministrazioni. (Sentenza Cons. di Stato 10-07-2003, n. 4126, Sez. V).

5 agosto 2003. Tributi.
:: Per i versamenti di IVA e IRAP scadenti nel mese di agosto possibile il pagamento fino al giorno 21 del mese senza maggiorazioni
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003, Gazzetta Ufficiale 02-08-2003, n. 178, Serie Generale).

3 agosto 2003. Cassazione: modifica dell'orario di lavoro nel part-time.

La Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre necessario il consenso del lavoratore per modificare l'orario di lavoro in un rapporto part-time. Tale regola deve essere rispettata anche nel caso in cui la modifica dell'orario di lavoro sia conseguente ad una trattativa tra datore di lavoro e sindacato cui è iscritto il lavoratore. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che il diritto del lavoratore part-time non può essere violato unilateralmente dall’imprenditore, pur sorretto da una contrattazione aziendale, non essendo sufficiente la semplice adesione al sindacato ma essendo essenziale un esplicito ed espresso mandato. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 17 luglio 2003, n.3898).

Roma, 15 luglio - (Adnkronos). INFLAZIONE: ISTAT, A GIUGNO CALA AL 2,6%

 - Cala al 2,6% l'inflazione a giugno dal 2,7 registrato a maggio. Lo segnala l'Istat, confermando il dato diffuso in precedenza.

Roma, 7 lug. (Adnkronos) -LAVORO: INAIL, OGNI ANNO 26.000 CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI.

 Ogni anno in Italia si verificano circa 26.000 casi di malattie professionali. Un dato che, dal 1998 al 2002, e' rimasto sostanzialmente stabile. E' quanto emerge dal focus del rapporto annuale Inail 2002. La tendenza predominante che emerge dallo studio e' la progressiva flessione del numero di malattie 'tabellate' a tutto vantaggio di quelle 'non tabellate', tanto che ormai queste ultime hanno raggiunto oltre il 60% del totale.

3 luglio 2003. Il profilo del nuovo responsabile della sicurezza. (da lavorolex - www.filodiritto.it)

Il Consiglio dei Ministri del 19 giugno scorso, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni ha approvato un decreto legislativo che individua le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle singole attività lavorative; per lo svolgimento di questi servizi diventa necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed un attestato di frequenza, con verifica, a corsi di formazione specifici. Sul provvedimento si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, il provvedimento in via di pubblicazione, ha inserito, nell'impianto della Decreto Legislativo 626 del 1994, l'art.8 bis, che reca la specificazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, che sino ad ora erano richiamati in via assai vaga, dando luogo ad un intervento sanzionatorio della Corte di Giustizia UE.  I nuovi responsabili dovranno essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. E' previsto che possano svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, purché conseguano un attestato di frequenza ai corsi di formazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. (Dlgs: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39).

3 luglio 2003. Ministero Lavoro: bilancio negativo della conciliazione. (da lavorolex - www.filodiritto.it)

Sulla base di un'indagine condotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui risultati sono stati diffusi dal quotidiano Italia Oggi (27.06.2003, p.39) il procedimento della conciliazione previsto obbligatoriamente nelle cause di lavoro ottiene pessimi risultati, perlomeno per quanto concerne le controversie di lavoro di dipendenti della p.a.. In particolare, secondo questo studio, su 18.333 procedimenti trattati nel 2001, solo 4.334 si sono conclusi positivamente, pari ad una media del 24% circa.

1 luglio 2003. Ministero Interno: assegni e indennità per invalidi

Il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto che determina gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, che, per l'anno 2003 sono determinati dall'articolo 1 del Decreto come segue:
- Euro 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
- Euro 3.846,05 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- Euro 6.299,62 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
(Ministro dell'Interno: Decreto 28 marzo 2003, Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n.86).

1 luglio 2003. Cassazione: nullita' licenziamento per matrimonio

Il licenziamento della lavoratrice "per causa di matrimonio" non è temporaneamente inefficace, bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in servizio della lavoratrice illegittimamente licenziata nell'ambito di un rapporto di lavoro mai validamente interrotto, con
tutte le conseguenze relative. Secondo la Cassazione, infatti, il significato chiaro ed univoco dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 ("Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio") non può che essere che il licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo del giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso è nullo e che tale nullità comporta l'obbligo della corresponsione - a carico del datore di lavoro ed a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro - della
retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. Il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è pertanto radicalmente nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno costituito tout court dall'importo della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione (questo a differenza della più articolata disciplina di
cui all'art. 18 cit. ed alla legge n. 108/1990 in merito all'indennità" dovuta per il licenziamento illegittimo) (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 maggio 2003, n. 7176: Nullità del licenziamento per causa di matrimonio).

1 luglio 2003. Colf e badanti. Regolarizzabili anche le posizioni antecedenti al 10 giugno 2002 se la denuncia di emersione è stata correttamente inoltrata entro l'11 novembre dello stesso anno, le istruzioni operative INPS per il pagamento dei contributi. (Circolare INPS numero 115 del 30-6-2003)
 

1 luglio 2003. CASSAZIONE: ONERE DELLA PROVA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL LAVORATORE. A testimonianza dell'importanza dell'argomento, e della frequenza con la quale giunge all'attenzione degli organi giurisdizionali, la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle mansioni svolte effettivamente dai lavoratori subordinati ed in particolare del riconoscimento di una qualifica superiore. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Si tratta di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 21 maggio 2003, n. 8025).

21/06/2003. Amianto / Il governo blocca l'ampliamento dei benefici previdenziali. Non ci sono soldi per un milione di lavoratori esposti. Manca la copertura finanziaria, e così i lavoratori esposti all'amianto non avranno i benefici previdenziali previsti dal disegno di legge all'esame della Commissione lavoro del Senato. Il provvedimento - che fissa un ampliamento dei benefici a un numero più vasto di lavoratori rispetto alla situazione attuale - è stato bloccato dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha espresso parere "assolutamente contrario" all'approvazione della legge. Di conseguenza il ministero dell' Economia e delle Finanze ha stabilito che non vi è copertura finanziaria e ha bloccato tutto. (da Rassegna Online)
 

21/06/2003. Cassazione: mansioni inferiori legittime se marginali. Secondo la Cassazione: una volta che l'attività prevalente ed assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi - né frustra la funzione di tutela della professionalità, che ne risulta perseguita - l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie, rispetto a quelle di competenza - non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata (nella fattispecie un impiegato si era rifiutato di dattiloscrivere una lettera) (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 maggio 2003, n.6714: Rifiuto ingiustificato di svolgere mansioni inferiori).

14/06/2003. Consiglio UE: Direttiva fondi delle pensioni da lavoro. Il Consiglio ha adottato la direttiva sulle attività e la vigilanza degli istituti di pensioni da lavoro.
L'approvazione della normativa rappresenta un momento importante nella creazione del mercato interno delle pensioni. Il testo adottato prevede i seguenti obiettivi: assicurare un grado elevato di protezione dei beneficiari dei fondi delle pensioni da lavoro; permettere agli istituti di accettare società affiliate in altri stati membri e di gestire un fondo pensioni anche per essi; mutuo riconoscimento dei regimi di vigilanza in vigore negli stati membri (possibilità di gestire i regimi d'impresa situati in altri stati membri); applicazione del regime d'investimento più adatto agli impegni sottoscritti dagli istituti. La materia dei regimi di pensione resta tuttavia di competenza degli stati membri secondo il principio di sussidiarietà. Pertanto le scelte di regime, di ripartizione e capitalizzazione e delle forme di risparmio di pensione sono decisioni che spettano agli stati membri. La direttiva dà una visione comunitaria al settore, permettendo di beneficiare del mercato unico e dell'Euro. Essa costituisce una parte importante del piano d'azione della Commissione a favore dei servizi finanziari che dovrà entrare in vigore negli stati membri entro 24 mesi dalla Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. [Silvia Margaria].

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) Inflazione, i dati di maggio. Nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% rispetto a un anno fa e dello 0,2% rispetto al mese di aprile. Lo rende noto l'Istat in un comunicato con i dati definitivi sull'andamento dei prezzi.(segue).

Pari opportunità - LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n.1. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con

appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

8/06/2003. INPS: dati sul lavoro sommerso.

L'INPS ha reso noto i dati raccolti in forza dell'attività di vigilanza esercitata nei primi tre mesi del 2003. Le ispezioni aumentano in modo considerevole rispetto allo stesso periodo del 2001 e del 2002, come pure il numero delle aziende giudicate irregolari, mentre diminuisce percentualmente (-8% rispetto al 2002) il numero delle aziende irregolari rispetto a quelle ispezionate. Di particolare interesse il dato sul lavoro sommerso: l'INPS ha rilevato un aumento di oltre il 100% rispetto al 2002 delle aziende in nero e dei lavoratori autonomi
non iscritti. Il numero dei lavoratori impiegati in modo irregolari scende percentualmente di quasi il 30%.

8/06/2003. Cassazione: licenziamento prima dei cinque giorni. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno adottato una importante pronuncia in relazione alle modalità applicative dell'articolo 7, comma 5, dello Statuto dei lavoratori in tema di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, secondo il quale «in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa».  A seguito della sentenza in esame, nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le sue difese senza riservarsi
di presentarne altre, il datore di lavoro non è tenuto ad attendere il trascorrere del detto termine per disporre la sanzione espulsiva.  Le Sezioni Unite, richiamando una precedente sentenza della Cassazione, hanno innanzitutto escluso che, in assenza di qualsiasi dato testuale, la previsione di uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni, anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un?effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento. Sempre secondo le Sezioni Unite, l'esame della completa articolazione della disposizione di legge in esame, e quindi della sequenza logica fra la fase della contestazione dell'addebito di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 e quella dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 5, attesta chiaramente come l'effettivo intento legislativo sia stato quello di assicurare il diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la regola fondamentale del contraddittorio. In questo sistema, detta regola trova attuazione quando l'incolpato può presentare compiutamente le proprie giustificazioni in ordine all'addebito contestato, secondo la previsione del secondo e terzo comma dell'articolo 7; da questo momento, la prescrizione dell'osservanza del termine di cui al successivo quinto comma ha conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per l'esercizio del potere disciplinare, perché il controllo della legittimità della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato giudiziale mediante l'impugnazione del provvedimento. La Corte ha pertanto concluso affermando il principio secondo cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7 comma 5 della legge 300/70, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito, quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazionali difensive. (Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 maggiob 2003, n. 6900).

26/05/2003. Superamento del periodo di comporto, illegittimo risolvere il rapporto se la morbilità del lavoratore è determinata dall'insalubrità delle mansioni o dell'ambiente in cui opera: onere della prova a carico di quest'ultimo. (Sentenza Cass. Civ. - Sez. Lav. 07-04-2003, n. 5413)

26/05/2003. Spostamento per recarsi al lavoro. E' considerato tempo di lavoro quello impiegato per recarsi in ufficio, quando è funzionale alla attività svolta. (Sentenza della Cassazione dell'11/12/2002.)

26/05/2003. Standard minimi organizzativi micro-nidi al lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che sono stati definiti gli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro. Lo schema di intesa messo a punto in sede tecnica dalla Conferenza Unificata è stato oggetto di un articolato
confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento per le Pari opportunità), i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. Il provvedimento è articolato in 8 paragrafi, preceduti da un preambolo, che disciplinano tutti gli aspetti connessi alla gestione ed organizzazione del micro-nido nel luogo di lavoro, in coerenza con la normativa regionale ed i regolamenti comunali. I micro-nidi saranno ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di assicurare l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori. 

26/05/2003. Corte dei Conti: lesione all'immagine della p.a.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti hanno deciso su varie questioni di estrema rilevanza connesse a danni all'immagine prodotti alla pubblica amministrazione a seguito di reati commessi da personale della Guardia di Finanza. Secondo la Corte dei Conti, che ha stabilito diversi principi per certi versi rivoluzionari: il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale; e ancora: il danno all'immagine deve essere individuato nell' ambito dei danni non patrimoniali come danno - evento e non come danno - conseguenza. Di notevole interesse risulta la ricognizione della fattispecie del danno esistenziale che porta la Corte a concludere che il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un fare (cioè un non poter più ; fare, un dover agire altrimenti). L'uno attiene
per sua natura al dentro, alla sfera dell'emotività; l'altro concerne il fuori, il tempo e lo spazio della vittima. Il danno esistenziale viene dunque configurato come un pregiudizio areddituale (prescinde dal reddito del danneggiato), non patrimoniale (in quanto non ha ad oggetto la lesione di beni od interessi patrimoniali), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento (Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, Sentenza del 23aprile 2003, n.10/2003/QM).

15/05/2003. Pubblica amministrazione. Non è vietata la trasmissione di documenti via fax tra amministrazioni pubbliche anche se questi contengono elementi riservati riguardanti un dipendente. (NEWSLETTER Garante per la Protezione dei Dati Personali n.169 del 28 aprile -4 maggio 2003)

15/05/2003. Consiglio Stato: motivazione voto nei concorsi. Ribaltando un proprio precedente orientamento, secondo cui l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle 'prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale, il Consiglio di Stato ha affermato la necessità di una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, al candidato va assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Di conseguenza occorre che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo (Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Decisione 30 aprile 2003, n.2331: Concorso - Valutazione prove dei candidati - Voto espresso con punteggio numerico - Necessità di contestuale indicazione di ulteriori elementi per la ricostruzione ab externo della motivazione del giudizio valutativo).

12/05/2003. CASSAZIONE: RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO LAVORATORE.

La Cassazione ha recentemente ribadito un suo precedente orientamento in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore. Secondo la Cassazione, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 Cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all’accertata cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 aprile 2003, n.6377).

16/04/2003. Orario di lavoro - Recepite le direttive europee.

E' stato pubblicato il decreto legislativo che recepisce ed attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, il decreto:

  • fissa in 48 ore il limite di orario settimanale raggiungibile con il lavoro straordinario, che deve essere comunque contenuto, computato a parte e retribuito con le maggiorazioni stabilite dai Ccnl;

  • le ferie non possono essere stabilite in misura annualmente inferiore alle quattro settimane;

  • il periodo notturno è fissato nell'arco temporale che va dalle ore 24 alle ore 5, e si definisce lavoratore notturno quello che presta almeno tre ore di lavoro in tale arco temporale.  

(D.Lgs., 08/04/2003, n. 66, G.U. 14/04/2003 n. 87).

 

15/04/2003. Statuto dei lavoratori - Estese ai dirigenti le garanzie previste per il licenziamento disciplinare. La Corte di Cassazione ha sancito l'applicabilità delle garanzie dello Statuto dei lavoratori al licenziamento "ontologicamente" disciplinare dei dirigenti, precisando che l'inosservanza della procedura non comporta la nullità del licenziamento, ma l'obbligo di corrispondere al dirigente le previste indennità di preavviso e supplementari. (Cassazione civile, Sez. lav., Sentenza, 03/04/2003, n. 5213)

14/04/2003. Trattamento di fine rapporto - Aggiornamento per il mese di marzo.

Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 1,067695. (Nota, ISTAT, 14/04/2003).

14/04/2003. LA CARTOLARIZZAZIONE ALLA PROVA DEGLI ENTI LOCALI

Con l'art. 84 dell'ultima Legge Finanziaria (Legge n. 289/2002) è stata estesa anche alle regioni, province, comuni, nonché ai loro enti strumentali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere, la facoltà di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita di beni immobili degli enti stessi.

10/04/2003. SICUREZZA LAVORO: ITALIA CONDANNATA DA CORTE GIUSTIZIA UE . NEL MIRINO LA LEGGE 626. Lussenburgo, 10 apr. - (Adnkronos) - La Corte di giustizia delle Comunita' Europee oggi ha condannato l'Italia per non aver trasposto correttamente la direttiva del Consiglio 89/655/CEE (e successive modifiche apportate dalla direttiva 95/63/CE) sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro. La normativa italiana che ha trasposto in maniera incompleta la suddetta direttiva e' il D.lg. 626 del 19 settembre 1994.

08/04/03. CGIL-NIDIL, OCCUPATI ATIPICI : 4 MILIONI NEL 2002

Nel 2002 la crescita e' stata dell'11,5%. Se a questi si aggiungono gli 1,58 milioni di lavoratori con contratti a termine, i lavoratori 'atipici' raggiungono la quota di circa 4 mln. Crescono i collaboratori coordinati e continuativi, ma con un ritmo piu' contenuto del 2001: sono infatti quasi 2milioni e 400mila gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, e se nel primo anno ('96-'97) l'incremento era stato del 30%, e la variazione media annua 1997-2001 del 13%.

08/04/2003. La Camera approva misure a sostegno dell'occupazione.

(ANSA)- L'Aula della Camera ha approvato il decreto con le misure per fronteggiare la crisi dell'occupazione nelle grandi aziende in amministrazione straordinaria. Il provvedimento torna ora all'esame del Senato. I voti a favore sono stati 248, gli astenuti 176, un solo voto contrario. Il testo prevede la riassunzione entro 3 anni di 550 dipendenti della Ocean di Verolanuova (Bs) e una norma per consentire la cosidetta 'mobilita' lunga' a 3.000 lavoratori, in primo luogo a 1.300 dipendenti della Fiat Mirafiori. © ANSA

08/04/2003. Per il Consiglio dei Ministri l'orario di lavoro settimanale è 40 ore.

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni:  un decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 93/104 e 2000/34 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, con ampi e significativi rinvii alla autonomia negoziale delle parti sociali che disciplinerà compiutamente la materia all'interno del quadro di indirizzo tracciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti temporali consentiti; vengono definite tra l'altro le nozioni di orario di lavoro (40 ore settimanali), ferie (almeno quattro settimane all'anno) il riposo (almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e sua durata massima (l'idoneità va accertata da strutture pubbliche competenti), lavoro a turni, lavoro mobile; la disciplina è rivolta a tutti i settori di lavoro pubblici e privati, ad eccezione della gente di mare e del personale di volo dell'aviazione civile, e nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale di strutture giudiziarie, penitenziarie, e con compiti di sicurezza pubblica. Ulteriori deroghe sono previste per speciali professionalità. Sul provvedimento è stato acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti

31/03/2003. DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. Art. 1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

31/03/2003. CAMERA: APPROVATO DEFINITIVAMENTE DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE L'Aula della Camera ha definitivamente approvato (Presenti e votanti 443; Maggioranza 222; sì 251; no 192) il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si articolerà su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. In particolare, con riferimento all'imposta sul reddito, l’obiettivo è di ridurre a due le aliquote, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo.  (Camera dei Deputati: Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale).

12/03/2003. Scuola. Il Senato approva la legge Moratti  (dal sito  www.rassegna.it)

Approvazione definitiva per riforma della scuola voluta dal ministro dell'Istruzione Letizia Moratti. Il voto è venuto oggi dall'aula del Senato, che ha dato il via libera al testo: i voti favorevoli sono stati 146, i contrari 101, gli astenuti 2. Tra le novità, l'avvio del ciclo scolastico prima degli attuali 6 anni di età. Si tratta di una legge delega, che necessita dunque dei decreti attuativi del governo (entro 24 mesi da oggi) prima di diventare operativa.
Il provvedimento modifica radicalmente il sistema dell'istruzione scolastica, facendo tabula rasa della precedente riforma dell'Ulivo e intervenendo soprattutto sul ciclo secondario: già a 14 anni i ragazzi dovranno scegliere quale percorso intraprendere, se andare al liceo od optare per l'istruzione professionale. Un'impostazione duramente criticata dall'opposizione, dai sindacati e dalle associazioni studentesche, che ne hanno sottolineato gli aspetti "classisti".
I bambini andranno alle elementari già a 5 anni e mezzo, iniziando subito lo studio di una lingua straniera e l'uso del computer. Fino ai 18 si resta nel sistema dell'istruzione.
Come dicevamo sopra, il percorso è comune fino alla terza media: poi bisogna scegliere tra scuola superiore (divisa in 8 licei) o formazione professionale.
Il provvedimento ha richiesto tre passaggi parlamentari: il primo al Senato a novembre, il secondo a Montecitorio il 18 febbraio, con due modifiche: due emendamenti sul finanziamento della riforma (ogni decreto attuativo dovrà così avere assicurata per legge la copertura di spesa al momento dell'approvazione). Pertanto la legge è dovuta tornare al Senato, che ha confermato il testo licenziato dai deputati.
                                                                             Come cambia la scuola
L'articolazione degli studi e della formazione prevista dalla riforma sarà: 
                                                                                 Scuola dell'infanzia
Tre anni di durata. Avrà l'obiettivo di concorrere all' educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e sociale dei bambini. Potranno iscriversi i bambini di due anni e mezzo (quelli che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio per il 2004 e il 30 aprile per gli anni successivi).
                                                                                          Primo ciclo 
8 anni (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di stato alla fine del ciclo. Potranno iscriversi i bambini di cinque anni e mezzo
                                                                                         Secondo ciclo 
5 anni (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale) ed esame di stato.
E' stato innalzato ad almeno 12 anni complessivi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. La riforma Moratti conferma in cinque anni la durata dei licei; la valutazione del profitto degli studenti si farà ogni ogni due anni; ci sarà inoltre il tirocinio obbligatorio e la formazione in servizio per i docenti; nascono il liceo economico
e il liceo musicale.
Al compimento dei 15 anni, all'apprendistato si aggiunge la possibilità di stage in realtà sociali, culturali e del mondo produttivo (alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative, in enti pubblici e privati, non profit e imprese. 
E' garantito l'accesso all'università anche per chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale, con un ulteriore anno di studio e l'esame di stato.
E' confermata la valutazione periodica e annuale effettuata dai docenti; è introdotta ogni due anni la valutazione del profitto: si è promossi o respinti ogni due anni.  
Ogni due anni, l'Istituto nazionale di valutazione misurerà, con verifiche nazionali, la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli di apprendimenti per monitorare il livello culturale degli studenti.

04/03/2003. Luoghi di lavoro - Co.Co.Co., in arrivo regole ad hoc

Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 che reca una "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" verranno allargate alle collaborazioni coordinate e continuative le tutele fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 4 del provvedimento dispone infatti che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Governo emani dei Dlgs che individuino per i Co.Co.Co. le "tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive". (Legge 14 febbraio 2003, n. 30, G.U. 26 febbraio 2003, n. 47)

27/02/2003. Protezione dei lavoratori - UE, abbassamento dell'impatto acustico nei luoghi di lavoro

La direttiva 2003/10/Ce abbassa il valore massimo di inquinamento acustico ammissibile nei luoghi di lavoro.Il limite di esposizione da osservare a partire dal 15 febbraio 2006 (data entro la quale recepire il provvedimento) sarà di 87 dB(A), contro gli attuali 90 consentiti dal Dlgs 15 agosto 1991 n. 277. Il nuovo provvedimento sostituisce fin da subito la direttiva 86/188/Cee (attuata con il Dlgs 277/1991), della quale conserva la struttura di base relativa agli obblighi del datore di lavoro, ossia: valutazione dei rischi/riduzione dell'esposizione a monte/adozione residuale mediante dispositivi di protezione individuale. (Direttiva 6 febbraio 2003, n. 2003/10/Ce, G.U.C.E. 15 febbraio 2003, n. L 42)

27/02/2003. PENSIONI: AL VIA INCENTIVI, DECONTRIBUZIONE, TFR A FONDI

Roma, 27 feb. -(Adnkronos)- Semaforo verde della Camera al primo articolo della delega previdenziale. Approvati, quindi, i 'capitoli' piu' delicati della delega: gli incentivi a restare al lavoro, che potranno essere utilizzati senza dover stipulare un nuovo contratto con il datore di lavoro; liberalizzazione dell'eta' pensionabile; conferimento obbligatorio del Tfr alla previdenza complementare prevedendo per i lavoratori la liberta' di scelta sul tipo di fondo cui destinarlo e l'ampliamento della deducibilita' fiscale della contribuzione ai fondi; progressiva e gratuita totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che abbiano compiuto 65 anni o abbiano maturato complessivamente 40 anni di anzianita' contributiva. (Ver/Pn/Adnkronos)

25/02/2003. Cassazione: fasce orario per visite a domicilio

Anche in relazione agli infortuni sul lavoro i dipendenti sono soggetti all'obbligo di reperibilità per le visite di
controllo durante la degenza. La Cassazione, infatti, rivedendo un proprio precedente orientamento, ha stabilito che l'obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo. Pertanto, alle visite del lavoratore assente per infortunio si applicano le
disposizioni previste nel caso di malattia dai contratti collettivi per regolamentare le visite a domicilio (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 novembre 2002,  n.15773: Infortunio sul lavoro - Degenza - Obbligo di reperibilità per i controlli - Ammissibilità).

21/02/2002. SENATO: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Per effetto del disegno di legge costituzionale approvato definitivamente dal Senato a larghissima maggioranza il 20 febbraio, al primo comma dell'art.51 della Costituzione ai sensi del quale Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, verrà aggiunto questo periodo A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (Senato della Repubblica, Disegno di Legge Costituzionale 1583 B Modifica dell’articolo 51 della Costituzione).

21/02/2003. Trattamento di fine rapporto - Corretto l'aggiornamento per il mese di gennaio.

A causa di un errore dell'ISTAT con cui era stato reso noto un aumento dell'inflazione a gennaio del 2,7% anziché del 2,8%, l'indice dei prezzi al consumo è stato fissato a 119,6. Pertanto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 0,439861. (ISTAT, Febbraio 2003)

19/02/2003. INFLAZIONE: DATO GENNAIO DAVANTI A PROCURA REPUBBLICA. ISTAT RIFIUTA INTESA CONSUMATORI A TAVOLO CONTROLLO TASSI

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - L' errore dell'Istat finisce sul tavolo della magistratura. L'Intesa dei consumatori, infatti, ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in cui si ipotizzano i reati di abuso d'atti d'ufficio, falsita' materiale e ideologica in atti pubblici e turbativa di mercato. L'Istituto nazionale di statistica avrebbe inoltre rifiutato di ammettere i tecnici dell'Intesa dei consumatori al controllo dei documenti relativi al tasso di inflazione di gennaio 2003 e degli altri mesi del 2002, come richiesto dalla stessa Intesa. (Sec-Del/Rs/Adnkronos).

18/02/2003. TFR - Aggiornamento per il mese di gennaio 2003

Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003, la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata di 0,376889. (ISTAT, Febbraio 2003)

17/02/2003. Il termine per proporre opposizione al giudice di pace avverso i verbali del codice della strada  (Dott. Enrico Santi)

Ai sensi dell'art. 203, c. 1, del codice della strada, contro il verbale di contestazione può essere proposto ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il codice della strada, però, non prevede la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria direttamente avverso il verbale; l'art. 205, c. 1, stabilisce che gli interessati possono proporre opposizione soltanto contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione amministrativa e che il relativo giudizio è regolato dagli artt. 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con varie sentenze interpretative di rigetto (sentenza 23 giugno 1994, n. 255, sentenza 15 luglio 1994, n. 311, sentenza 27 luglio 1994, n. 366), la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, il ricorso all'autorità giudiziaria contro un verbale di contestazione della violazione di norme del codice della strada non è subordinato al preventivo esperimento del ricorso amministrativo, che costituisce rimedio facoltativo.
La Corte di Cassazione si è allineata all'interpretazione adeguatrice contenuta nelle citate pronunce della Corte Costituzionale, ribadendo che avverso il sommario processo verbale è ammessa opposizione direttamente al giudice competente (Cass. Civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12777, Cass. Civ., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5897, Cass. Civ., sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10423, Cass. Civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 98).
Si è, così, dovuto procedere (come indicato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 2000, n. M/2413-109) all'integrazione del modello di verbale di contestazione di cui al mod. VI.1, tit. VI, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, poiché il trasgressore e l'obbligato in solido devono essere informati della facoltà di presentare ricorso al Prefetto e, in alternativa, opposizione al Giudice di Pace.
Introdotta nell'ordinamento l'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Costituzionale, immediatamente si è manifestato il problema (tuttora persistente) relativo all'individuazione del termine per proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione delle norme del codice della strada.
Al riguardo, occorre considerare che non c'è una specifica disposizione di legge. Si è cercato di sopperire a tale carenza con l'emanazione del decreto-legge 17 maggio 1996, 270, che, all'art. 1, lett. e), disponeva di sostituire l'art. 205 del codice della strada con il seguente:
"Art. 205 (Opposizione all'autorità giudiziaria).
1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'art. 203. L'opposizione all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'art. 204 gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 è di 60 giorni.
4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 è emanato entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica è eseguita entro i successivi 20 giorni."
Tuttavia, questo decreto-legge, che avrebbe consentito una definizione espressa e compiuta del procedimento di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione delle norme del codice della strada, non è stato convertito in legge e non è stato reiterato, con la conseguente perdita di efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, c. 3, della Costituzione.
Sicuramente degno di molta attenzione è l'iter di approvazione del progetto di legge n. 2851 (licenziato recentemente dalla Commissione parlamentare in sede referente), contenente disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada. Se esso fosse approvato, il Parlamento (stando al testo licenziato) conferirebbe al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del codice della strada, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, fra i quali anche quelli (che interessano la presente trattazione) finalizzati alla revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale e al coordinamento dei rimedi.
Non essendo prevista una disposizione di legge, si deve necessariamente utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica e, pertanto, applicare al caso concreto, non disciplinato dalla legge, la disposizione prevista per il caso simile. I possibili riferimenti sono due, ovvero:
1) l'art. 22, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa in 30 giorni dalla notificazione il termine per proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità competente; in tal caso, il verbale di contestazione redatto ai sensi del codice della strada è assimilabile all'ordinanza-ingiunzione, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio.
2) l'art. 203, c. 1, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in base al quale il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Si deve considerare che la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 17 dicembre 1998, n. 12628, Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 1999, n. 482) inizialmente si è indirizzata nel senso di individuare in 30 giorni il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace, facendo riferimento all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalle citate sentenze n. 255/94 e n. 311/94 della Corte Costituzionale. In effetti, l'art. 194 del codice della strada stabilisce che per le violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le modifiche e le deroghe previste dal Capo I del Titolo VI dello stesso codice della strada.
Successivamente, però, con la sentenza 4 giugno/29 settembre 1999, n. 10768, alla quale il Ministero dell'Interno si è richiamato e allineato con la circolare 17 aprile 2000, n. 42, la Corte di Cassazione, sez. III, ha modificato il precedente orientamento, affermando che l'atto di opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Secondo la Cassazione, la tesi per la quale il termine è da considerare pari a 30 giorni presenta l'inconveniente di interferire con il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta ex art. 202 del codice della strada e di determinare una preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di 60 giorni, per proporre il ricorso al prefetto; invece, considerando il termine pari a 60 giorni, si conseguono i seguenti risultati:
- realizzare nel modo più compiuto la tutela giurisdizionale;
- non porre nel nulla la tutela amministrativa che sarebbe preclusa dalla proposizione di quella giudiziaria;
- non vanificare la stessa tutela giudiziaria per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Questo nuovo orientamento è stato confermato più recentemente dalla Cassazione, sez. I civ., con la sentenza 24 settembre 2002, n. 13872.
Tuttavia, nell'assenza di una specifica disposizione di legge o di un intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite, permane tuttora l'incertezza nella definizione del termine entro il quale deve essere proposta opposizione al giudice di pace avverso i verbali di contestazione della violazione di norme del codice della strada. Si consideri, per esempio, l'ordinanza del 21 maggio 2001 del Giudice di Torino, che ha giudicato inammissibile un ricorso presentato oltre i 30 giorni. Un termine deve comunque essere indicato espressamente nel verbale di contestazione. Infatti, anche se è consolidato che la mancanza di indicazione del termine di impugnazione entro il quale può essere proposto ricorso non determina l'illegittimità dell'atto e comporta il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui possa cadere il ricorrente (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 1997, n. 9080, Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 1999, n. 5453), si deve, però, dare attuazione all'art. 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"

10/02/2003. Delitti contro la Pubblica amministrazione - Esercizio abusivo della professione: è configurabile anche in relazione al compimento di atti "non esclusivi". Commette il delitto di cui all'art. 348 c.p. chi, in via continuativa, esercita la professione di ragioniere commercialista senza essere iscritto all'albo, indipendentemente dal compimento di atti "esclusivi" o meno di quella professione. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, che ha disatteso l'assunto difensivo (talora accolto in giurisprudenza; cfr. Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, Zambon, in "Diritto penale e processo", 2000, 461) secondo cui la tutela apprestata dall'art. 348 c.p. riguarda solamente le attività riservate della professione protetta, perché indicate dalla legge come esclusive. Secondo la Cassazione, invece, il concetto di "esercizio abusivo di una professione (...) è definibile in base al linguaggio comune e ad esso soltanto deve farsi richiamo, sicché non ha senso l'indirizzo ermeneutico secondo cui gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato in esame, sarebbero soltanto quelli riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione (i c.d. "atti tipici" della professione), ma deve darsi rilievo anche agli atti c.d. "caratteristici", strumentalmente connessi a quella, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, perché anche in questa seconda ipotesi si ha esercizio della professione, per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo". (Cassazione, Sez. VI, 8 gennaio 2003-8 ottobre 2002, Notaristefano, ricorrente)

11/02/2003. Occupazione e mercato del lavoro - Il "collegato lavoro" diventa legge

Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che delega il Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. I 10 articoli della nuova legge modificano il collocamento estendendo la disciplina del servizi per l’impiego al settore privato e abrogando la legge 1369/60, che dovrà essere sostituita con una disciplina che tenga conto dei criteri indicati nella delega. Cambiano i contratti formativi, sarà agevolato il ricorso a forme più flessibili di part-time, si interverrà nella disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operando un distinguo rispetto alle forme di lavoro occasionale. Il Governo è, inoltre, delegato a regolare forme di lavoro inconsuete, quali il lavoro a chiamata, il job-sharing, lo staff-leasing, il lavoro occasionale e quello accessorio. Entro un anno dovranno essere emanati i decreti legislativi che, concretamente, consentiranno l’applicazione delle nuove disposizioni (Disegno di legge 848-D)

04/02/2003. Finanziaria 2003: blocco assunzioni p.a.      La Finanziaria per il 2003 all'art.34, in materia di Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici, determina ulteriori limiti per le assunzioni di personale. In particolare, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 [emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri da entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore Finanziaria, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata], con i quali verranno fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003, le predette amministrazioni non potranno stipulare nuovi contratti di lavoro (Legge 27 dic embre 2002, n.289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n.305 - Suppl. Ord.).

03/02/2003. Perizie mediche. Sanzioni per chi comunica dati sanitari senza il tramite di un medico.

Contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro ad una società di assicurazioni per aver violato le disposizioni stabilite dalla legge sulla privacy in caso di comunicazioni di dati sullo stato di salute. L’assicurazione è stata "multata" per aver consegnato direttamente ad un suo assistito, che ne aveva fatto richiesta, copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia dell’interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioè da quello che la legge chiama "il titolare del trattamento".
L’assicurato era ricorso all’Autorità dopo aver chiesto invano alla società l’accesso ai suoi dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia dell’assicurazione. Solo dopo l’intervento del Garante, la società, pur fornendo giustificazioni sul suo comportamento omissivo, ritenute in parte fondate dal Garante, si dichiarava disponibile a soddisfare le richieste del suo assicurato e gli inviava copia della relazione di accertamento medico legale, con la descrizione delle circostanze del fatto, l’elenco della documentazione sanitaria, il referto di visita medica ed parere medico legale. Tuttavia la comunicazione di questi ultimi dati veniva effettuata dalla società direttamente all’interessato e non invece, secondo le modalità previste dalla legge 675/96, avvalendosi di un medico designato.
Dopo aver, quindi, verificato i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per questo tipo di violazione, l’Autorità ha quindi provveduto a contestare la violazione amministrativa stabilita in 516,46 euro.
L’assicurazione potrà provvedere al pagamento in misura minima pari a 516, 456 euro, entro 60 giorni dalla contestazione della notifica o a far pervenire entro i primi trenta giorni memorie difensive.

22/01/2003. LSU - Incentivi per i contratti di collaborazione

Il Ministero del lavoro ha chiarito i presupposti per la concessione degli incentivi per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. (Ministero lavoro, Nota 14 gennaio 2003, n. 105)

22/01/2003. CAF e sostituti d'imposta - Aumenta il compenso per l'assistenza fiscale del 2001

Il Ministro delle finanze, tenendo conto della variazione percentuale del +2,7 negli indici dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2001, ha aumentato il compenso spettante ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, da 13,25 a 13,61 Euro. Il compenso di 10,60 Euro spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa viene elevato invece a 10,89 Euro. (D.M. - Economia e finanze - 26 novembre 2002, G.U. 21 gennaio 2003, n. 16)

21/01/2003. INPS - L'incremento delle pensioni per i soggetti disagiati.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 2003 del relativo articolo della Finanziaria 2002 sull'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati. In particolare, per il 2002, l’importo di 516,46 euro posto in erogazione ai soggetti aventi diritto titolari del trattamento minimo, della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale comprende tutte le integrazioni per maggiorazioni sociali erogate a qualsiasi titolo.   (INPS, Circ. 17 gennaio 2003, n. 6)

18 /01/2003. Alcune novità della finanziaria 2003 in tema di lavoro.

a) All'articolo 44, la Finanziaria per il 2003 stabilisce l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

b) L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 (articolo 63).

c) Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è stato istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere ammessi al finanziamento, i datori di lavoro Devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003 (articolo 91) (Legge 27 dicembre 2002, n.289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n.305 - Suppl. Ord.)

15/01/2003. Finanziaria 2003 - Cade il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2003 i soggetti con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età possono cumulare il reddito di lavoro dipendente e quello di lavoro autonomo con la pensione di anzianità. (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, Suppl. Ord. n. 240)

14/01/2003. TFR - Aggiornamento per il mese di dicembre

Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2001 deve essere rivalutata del 3,504310. (ISTAT, Gennaio 2003)

09/01/2003. Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2002, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 è stato differito al 31 marzo 2003.

09/01/2003. Parlamento CE: proposta direttiva sul lavoro interinale

Il Parlamento europeo ha concluso la prima lettura della proposta di direttiva sul lavoro interinale presentata dalla Commissione nel marzo 2002. La proposta di direttiva mira a garantire un livello minimo di tutela ai lavoratori interinali, stabilendo il principio di non discriminazione, in materia di condizioni di lavoro (compresa la retribuzione), tra il lavoratore interinale e il lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice presso la quale il lavoratore interinale viene assegnato. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione adottando una serie di emendamenti, tra cui quello che stabilisce che le condizioni di lavoro applicabili ad un lavoratore interinale devono essere almeno equivalenti a quelle di un lavoratore impiegato dall'impresa utilizzatrice sulla base di un contratto della stessa durata, che svolge delle mansioni equivalenti o simili e tenendo conto delle qualifiche e delle competenze. La relazione del Parlamento, volta a cercare un equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e quelle di sicurezza dei lavoratori, ha suscitato numerose polemiche. In particolare, la Confederazione Internazionale delle Imprese di Lavoro Interinale (CIETT) ha fortemente criticato il citato emendamento che imporrebbe la parità di trattamento su retribuzione e condizioni di lavoro tra il lavoratore interinale e quello comparabile dell'impresa utilizzatrice, fin dal primo giorno di assegnazione. In questo modo, mentre da un lato la direttiva riconoscerebbe il ruolo di legittimo datore di lavoro alle agenzie interinali, dall'altro, tali datori di lavoro sarebbero gli unici ad essere privati del diritto di fissare il livello di retribuzione e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti. [Silvia Margaria da www.filodiritto.it].

08/01/2003. Finanziaria 2003 - Cumulo pensione e redditi di lavoro

Si amplia ai soggetti con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età la possibilità di cumulare la pensione di anzianità con il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Per coloro che sono già pensionati alla data del 1° dicembre 2002 e non hanno i suddetti requisiti, è possibile evitare il divieto di cumulo con il versamento di un importo proporzionale alla pensione percepita a gennaio 2003 e al numero di anni mancanti per la maturazione del diritto al cumulo. (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305)

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