La "costrittività organizzativa" è
mobbing:
l'INAIL lo riconosce, in una circolare tutte le indicazioni in merito
e l'interessante relazione sanitaria che ha portato l'Ente a
configurare il disagio psichico da lavoro quale vera e propria
malattia.
(Circolare
INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003).
29/12/2003. Sicurezza del lavoro - Lavoratori esposti all'amianto:
benefici previdenziali.
Per l'Inps
l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al
riconoscimento del beneficio pensionistico (consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente
1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai
fini della determinazione del relativo importo) nei
confronti dei seguenti soggetti:
- lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti
contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento
pensionistico anche in base al beneficio all'art. 13 della citata
legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non
rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la
decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico.Pertanto,
per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data
corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche
successiva al 2 ottobre 2003;
- lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di
mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.
24 dicembre. Regioni
e enti locali. Non c'è potestà esclusiva dello Stato
nel fissare il quadro normativo di riferimento in materia di
istituzione di asili-nido presso le aziende.
(Sentenza
Corte Costituzionale 23-12-2003, n. 370).
23 dicembre. FINANZA
LOCALE.
PROROGATO AL 31 MARZO IL TERMINE PER
L'APPROVAZIONE BILANCI ENTI LOCALI. Slitta al 31 marzo 2004 il termine
per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali. Nel
corso della riunione del 17 dicembre scorso, la Conferenza Stato-Città e
Autonomie locali ha infatti dato parere favorevole al decreto del
Ministero dell’Interno che, su sollecitazione dell’ANCI, ha previsto lo
slittamento del termine dal 31 dicembre 2003 a fine marzo 2004.
21 dicembre. Indice prezzi di novembre. L'indice
Istat per il mese di novembre 2003 è fissato al 2,4%. Lo rende noto
l'istituto con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
294 del 19 dicembre 2003. Tali dati, che rappresentano gli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono
utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Altalex, 21
dicembre 2003).
20 dicembre.
Lavoro.
La Suprema Corte si pronuncia su una questione controversa: indumenti e
divise utilizzate dai dipendenti, il danno da usura è a carico
del datore di lavoro anche se gli importi per i capi di vestiario sono
parzialmente posti a carico del lavoratore.
(Sentenza
Cass. Civ.- Sez. Lav. 20-11-2003, n. 17639, Sez. IV)
20 dicembre.
Mobbing,
dichiarata incostituzionale la
LR Lazio volta a prevenire e contrastare tali fenomeni sui luoghi di
lavoro. (Sentenza Corte Cost. 10-12-2003, n. 359)
3 dicembre. Pubblica Amministrazione.
Responsabilità
erariale, il sindaco che incarica un consulente esterno senza accordarsi
contrattualmente sugli oneri e sulla parcella richiesta per la
realizzazione dell'incarico risponde direttamente degli importi che
l'ente ha dovuto così corrispondere.
(Sentenza
Corte Conti 06-10-2003, n. 273, Sez. II Centr. Appello)
1 dicembre 2003. Permessi legge
104/92, art. 33, comma 3 - parere Dip. Funzione Pubblica
25/11/2003 n. 185 prot.185/03.
Si riscontra la nota prot. n. 19620 del
8/10/2003 con la quale codesta Azienda Ospedaliera ha chiesto
chiarimenti in ordine alla normativa citata in oggetto.
In particolare si vuole sapere se un dipendente portatore di handicap
che beneficia di 2 ore giornaliere di permesso, ai sensi dell'art. 33,
comma 6, della legge 104/92, possa fruire anche dei 3 giorni di
permesso mensile per assistere la figlia portatrice di handicap grave.
Si fa osservare, preliminarmente, che i destinatari dei permessi
previsti dal comma 3 dell'art. 33 sono i dipendenti che devono
assistere un familiare con handicap grave, mentre destinatari del
successivo comma 6 sono i dipendenti essi stessi in stato di handicap.
Si tratta, come si può ben notare, di permessi che oltre ad avere una
diversa finalità sono anche previsti da disposizioni diverse. Al
riguardo, questo Dipartimento, con circolare n. 20/95 del 30/10/1995,
pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15/11/1995, richiamandosi
espressamente al parere del Consiglio di Stato n. 784/95, si è
espresso favorevolmente in merito alla cumulabilità dei due benefici.
In tal caso, è chiaro che il familiare, fruitore dei permessi di cui
al comma 6, per poter usufruire anche dei permessi previsti dal comma
3, deve effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare
specifiche esigenze assistenziali al familiare portatore di handicap
grave. Quanto sopra presuppone, ovviamente, che nell'ambito dello
stesso nucleo familiare non vi siano altri soggetti che usufruiscano
dello stesso beneficio
1 dicembre 2003. Garante per la protezione dei
dati personali.
Newsletter 10-16 novembre 2003.
REGISTRO DEI BATTEZZATI E AGGIORNAMENTO DEI DATI. Non occorre
recarsi presso il Vicariato per segnalare la volontà di non appartenere
più alla Chiesa cattolica. Non è necessario presentarsi personalmente
presso gli uffici del Vicariato per sottoscrivere la dichiarazione di
non voler essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica.
Lo ha stabilito l’Autorità Garante decidendo su un ricorso presentato
all’Autorità dopo che l’interessato aveva richiesto, senza esito, alla
parrocchia nella quale era stato battezzato, di annotare nel registro
dei battezzati, accanto al suo nome, la postilla che specificasse la
volontà di non voler più appartenere alla Chiesa cattolica e di ricevere
dalla parrocchia conferma scritta dell’avvenuto adempimento. L’ufficio
giuridico del Vicariato, invitato dal Garante a soddisfare la richiesta,
si è attivato al riguardo rappresentando peraltro l’esigenza di
accertare meglio la “certa, libera e personale” volontà dell’interessato
alla modifica dei dati che lo riguardano. A tal fine, aveva ipotizzato
che fosse anche necessario che il richiedente si presentasse presso i
suoi competenti uffici per dimostrare e controfirmare la richiesta in
modo inequivoco. Nel provvedimento l’Autorità ha ribadito la legittimità
della richiesta espressa dall’interessato a veder annotato nel registro
dei battezzati a margine del suo nome una postilla che specificasse la
sua volontà di on voler più essere considerato aderente alla Chiesa
cattolica. L’istanza, finalizzata ad aggiornare ed integrare i propri
dati personali, con specifico riferimento al dato sensibile relativo
all’appartenenza religiosa, risultava infatti proposta correttamente. In
particolare, come richiesto dall’art. 13 della legge n. 675/1996, essa
era già debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un documento
personale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di protezione dei dati. Inoltre, il ricorso, come richiesto
dalle norme citate, era stato presentato con sottoscrizione autenticata
del ricorrente a garanzia dell’autenticità della stessa. In particolare,
il collegio del Garante ha precisato che la predetta disciplina non
prevede che il richiedente debba recarsi necessariamente personalmente
presso la sede del resistente per esercitare i propri diritti e, nel
caso esaminato, confermare la menzionata volontà. E’ stata comunque
ritenuta legittima ogni eventuale attività della Curia volta a
richiamare l’attenzione dell’interessato sugli effetti che l’istanza
produce. La richiesta dell’interessato è stata pertanto ritenuta
validamente presentata. La parte resistente dovrà quindi dare conferma
dell’avvenuta annotazione all’interessato e all’Autorità entro trenta
giorni, mentre le spese, in ragione della specificità e novità della
questione, sono state compensate tra le parti.
29 novembre 2003.
Rapporto di lavoro subordinato - Attribuzione di mansioni inferiori
- Risarcimento danni. - Determinazione in via equitativa -
Ammissibilita'- Fattispecie Il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale patito dal lavoratore – sotto il profilo del pregiudizio
subito nella vita professionale ed in quella di relazione per la
violazione dell’art. 2103 c.c. e del diritto alla libera esplicazione
della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3
Cost. - a seguito dell’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a
quelle assegnategli al momento dell’assunzione, può essere determinato
in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di
uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato. La
liquidazione del detto danno, inoltre, può essere operata in base
all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e
relativi alla natura, all’entità ed alla durata del demansionamento,
nonché alle altre circostanze del caso concreto. (omissis). Corte di
Cassazione Civile, lavoro 27/8/2003 n. 12553.
29 novembre 2003.
Contratti CO.CO.CO. Parere Pres. Consiglio dei Ministri:
Esclude la possibilità di erogare buoni pasto.
LEGGI IL PARERE.
12
novembre 2003. Pensioni,
con la rata di dicembre 2003 si ricevera' il bonus aggiuntivo di euro
154,94 (lire 300.000) previsto dalla Finanziaria 2001.(CIRCOLARE
INPS 06-11-2003, n. 173)
6
novembre. Tributi.Rimborso ICI per erroneo pagamento,
vale il termine prescrizionale di tre anni.(SENTENZA
Cassazione Civile 26-09-2003, n. 14291, Sez. Trib.).
4 novembre. Pubblica
amministrazione.
Informatica e software
da utilizzare negli Enti Pubblici, il Ministro per l'innovazione
vara la direttiva a favore dei programmi cd. "open source" o a
"libera distribuzione". (Comunicato
Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 29-10-2003)
31 ottobre. P.A. truffa aggravata
timbratura irregolare cartellino. Integra gli estremi del reato di
truffa aggravata la condotta dell’impiegato statale che fa
timbrare da altri il suo cartellino rilevapresenza, per
risultare presente al lavoro anche quando assente. Secondo la
Cassazione, il dipendente pubblico, a prescindere dalle
mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è
pubblico ufficiale e, per quanto attiene al cartellino
rivelatore delle presenze pubblico è indubbio che quest’ultimo
contenga una attestazione in punto effettuazione e durata della
prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti
giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche
il controllo dell’attività e regolarità dell’ufficio; né in tale
ottica rileva che si tratti di un atto interno poiché anche un
siffatto atto è destinato a fornire un contributo a fini di
conoscenza e determinazione della Pubblica amministrazione.
(Cassazione - Sezione Quinta Penale,Sentenza 22 settembre - 15
ottobre 2003, n.39077).
28 ottobre
2003. Messi comunali.
Aggiornato il compenso spettante per la notifica degli atti
della P.A. (DECRETO
06-08-2003,
in Gazzetta Ufficiale 27-10-2003, n. 250, Serie Generale).
28 ottobre
2003. Documenti amministrativi:la
P.A. ha il dovere di rilasciare all'interessato la
documentazione richiesta, per quanto laboriose possano
risultare le ricerche di archivio. (SENTENZA
TAR Lazio 14-10-2003, n. 8356, Sez. III).
28
ottobre 2003. Corpo forestale:
regione non può attribuire qualifica di ufficiale al
personale.
27 ottobre
2003. Culti e confessioni religiose.
I simboli
della religione cattolica vanno rimossi dagli edifici
pubblici, prevale il principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato Italiano. (DECISIONE
23-10-2003 Tribunale L’Aquila – Montanaro G.U.).
23 ottobre
2003. Polizia municipale:(
il viceresponsabile, formalmente incaricato al comando
per impedimento del dirigente, ha diritto alla
differenza retributiva ma non alla indennita' di
funzione dirigenziale.
(SENTENZA
Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V).
17 ottobre 2003.
Lavoro. Licenziamenti collettivi,
maggiori tutele dall'UE: anche per i dipendenti di
associazioni, sindacati ed enti non profit devono
valere le norme di protezione in uso per le imprese
private. (SENTENZA
Corte di Giustizia UE 16-10-2003, causa C-32/02, Sez.
II).
16 ottobre 2003.
Universita' - Lazio,
le disposizioni regionali in tema di diritto agli
studi universitari. (LEGGE
REGIONALE Lazio 25-09-2003, n. 25, in
B.U.R. 10-09-2003, n. 25, Supplemento Ordinario) 15 ottobre 2003.
Vigili
urbani,
le indennita' di turnazione non sono cumulabili con
quelle per lavoro straordinario. (DECISIONE
Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5441, Sez. V) 10 ottobre 2003.
Pubblico impiego.
Riconoscimento delle mansioni superiori svolte di
fatto, nel calcolo dei compensi non puo' essere
ricompresa l'indennita' di funzione, parametro da
collegare esclusivamente a un incarico formale. (Decisione
Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V) 10 ottobre 2003.
Lavoro.
Pubblicata la cd. "Riforma Biagi" che innova le forme
e le tipologie di impiego dei lavoratori, "addio" alle
CO.CO.CO. (ma sono prorogabili quelle in corso).
(DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276,
Gazzetta Ufficiale 09-10-2003, n. 235, Serie Generale,
S.O. n. 159).
8 ottobre 2003.
Pubblico impiego.
Indennita' per causa di servizio e equo
indennizzo non cumulabili laddove il dipendente sia
già coperto da rendita derivante dall'assicurazione
obbligatoria INAIL. (Sentenza
Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5442, Sez. V).
8 ottobre 2003.
Immobili e condominio.
Agevolazioni prima casa, indicato in tre anni il
termine per occupare effettivamente l'abitazione
principale acquistata e godere ancora del beneficio
fiscale, limitati i casi in cui tale termine massimo
può essere derogato. (Risoluzione del 06/10/2003 n.
192 - Agenzia delle Entrate).
8 ottobre 2003.
Tributi.
Debiti fiscali, il contribuente inadempiente può
subire anche un'esecuzione immobiliare, l'Agenzia
delle Entrate spiega ai concessionari della
riscossione come procedere correttamente. (CIRCOLARE -
AGENZIA ENTRATE 6 ottobre 2003, n. 53/E).
8 ottobre 2003.
Stranieri.
Ricongiungimenti familiari, atti di nascita a prova
del legame rifiutabili dal paese ospitante solo se
viziati da falsita', documenti non "discriminabili" in
base al paese di provenienza dei soggetti. (Sentenza
Cass. Civ. 01-10-2003, n. 14545, Sez. I).
3
ottobre 2003. Circolazione stradale.
Nessuna barriera per le auto all'interno dell'UE: il
veicolo immatricolato in uno Stato membro puo'
circolare liberamente ovunque (SENTENZA Corte di
Giustizia UE 02-10-2003, causa C-232/01, Sez. V).
3
ottobre 2003. Cittadinanza.
Cittadini con doppia nazionalita', via libera al
doppio cognome anche in deroga alle leggi nazionali.
(SENTENZA Corte di Giustizia UE 02-10-2003, causa
C-148/02). 2 ottobre 2003. Enti locali.Maxi sentenza della
Consulta: bocciato il decreto "sblocca antenne"
(illegittimo per eccesso di delega e violazione delle
attribuzioni regionali) e salvate le normesulle grandi
opere infrastrutturali (aumentando, però, i poteri di
interdizione delle regioni). (SENTENZA Corte
Costituzionale 01-10-2003, n. 303).
2 ottobre 2003. Cassazione: permessi sindacali non
soggetti a controllo.
Non è consentito, attraverso la contrattazione
collettiva, rendere facoltativa la concessione dei
permessi di cui all'articolo 30 dello Statuto dei
Lavoratori, ovvero condizionare il riconoscimento del
diritto, all’assenza di impedimenti di ordine
tecnicoaziendale, devoluti alla discrezionale
valutazione del datore di lavoro, risultando in tal
modo pregiudicato l’interesse, costituzionalmente
garantito, sotteso all’articolo 30 dello statuto. La
Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza
impugnata che aveva ritenuto legittima una domanda di
usufruire del suddetto permesso che faceva riferimento
ad un impegno sindacale ai sensi ed agli effetti
contrattuali delle leggi in vigore, ciò alla luce
della clausola contrattuale che prevedeva l’onere di
corredare la stessa di permesso dell’indicazione delle
ragioni giustificative. La Cassazione ha innanzitutto
ripercorso il proprio orientamento in tema di
permessi sindacali, ricordando che i permessi di cui
agli articoli 23 e 24 si differenziano da quelli ex
articolo 30 Statuto dei lavoratori per spettare i
primi a coloro che possono definirsi, seppure con
qualche approssimazione, "sindacalisti endo-aziendali",
cioè a coloro che sono deputati a svolgere la propria
attività all’interno dell’impresa, e per essere invece
i secondi riconosciuti a quanti possono
qualificarsi "sindacalisti extra-aziendali" cui
i benefici in questione vengono attribuiti in
ragione soprattutto del necessario coordinamento tra
singole unità produttive e centri decisionali a
carattere territoriale delle organizzazioni sindacali,
ed in considerazione altresì dell’esigenza che
rivendicazioni lavorative locali e settoriali vengano
filtrate ed armonizzate nel più ampio quadro delle
politiche generali de lle suddette organizzazioni.
Nella indicata differenziazione trova fondamento,
pertanto, la statuizione secondo cui i permessi
sindacali previsti dall’articolo 30 Statuto dei
lavoratori per i dirigenti provinciali e nazionali
delle organizzazioni sindacali possono essere
utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni
degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con
la disciplina dei permessi per i dirigenti interni,
collegati genericamente all’esigenza di espletamento
del loro mandato e come è confermato dalla possibilità
per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa
sindacale sicché l’utilizzazione per finalità diverse
dei permessi giustifica la cessazione
dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro
che è abilitato ad accertare la effettiva sussistenza
dei presupposti del diritto. Secondo la Cassazione, al
datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa
che lo costringe a concedere i permessi, spetta il
diritto al controllo volto ad accertare l’effettiva
partecipazione dei sindacalisti, destinatari di tali
permessi, alle riunioni degli organi direttivi
(nazionali o provinciali). Tale diritto non può però
accompagnarsi a formalismi o adempimenti capaci, per
le loro modalità, di limitare l’attività sindacale e
di impedire ai dirigenti di svolgere in piena libertà
ed autonomia, i propri compiti. In altri termini, il
controllo non può concretizzarsi in condotte volte ad
accertare in via preventiva se la richiesta dei
permessi sia o meno indirizzata alla partecipazione
alle riunioni. Non è cioè consentito fare dipendere -
come si fosse in presenza di qualche atto
autorizzativo - la concessione dei permessi ad un
preliminare esame della relativa domanda e da una
positiva valutazione del suo contenuto. E' invece
legittimo che le parti sociali di comune accordo e
nella loro autonomia privatistica stabiliscano regole
comportamentali che, pur agevolando il controllo, non
incidano però in maniera sostanziale sul diritto,
rendendone gravoso o limitandone incisivamente
l’esercizio. (Cassazione - Sezione Lavoro,Sentenza 18
marzo - 1 agosto 2003, n.11759)
27 settembre 2003. Fondi pensione
come soggetti contraenti di una polizza assicurativa,
il rendimento concorre nel risultato della gestione
tassato all'11%. (RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate
24-09-2003, n. 185/E).
26/09/2003 INAIL - Nasce
una banca dati unica per gli incidenti e gli
infortuni sul lavoro. L'INAIL ha reso noto che, a
partire dal 1° ottobre, sarà operativa un'unica
banca dati per gli infortuni, avvenuti per cause
lavorative o extraprofessionali ovvero a seguito
di incidente stradale, onde evitare possibili
frodi a danno degli Enti pubblici di assicurazione
sociale e delle compagnie di assicurazione.
(Comunicato stampa, INAIL, 25/09/2003).25
settembre 2003. Affidamento di appalto.
Sono legittimamente cumulabili in capo alla stessa
persona fisica le funzioni di responsabile del
procedimento e di componente della commissione di
valutazione in una procedura di affidamento di un
appalto; tale cumulo, già ammissibile in
precedenza (con riferimento all’art. 6, comma 2,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva
novellato l’art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990,
n. 142,
poi abrogato dall’art. 274 d. lgs. 18 agosto 2000,
n. 267) è coerente con quanto ormai previsto
dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, che ha sostituito l’analoga
disposizione contenuta nella legge n. 142/90.
L’assegnazione allo stesso dirigente della
responsabilità unitaria del complesso procedimento
di gara, che si articola nelle diverse fasi della
sua indizione, della ricezione delle offerte,
della loro valutazione da parte
dell’apposita commissione, dell’approvazione dei
relativi lavori e dell’affidamento dell’appalto,
lungi dal configgere con l'art. 97 Cost. (che
imporrebbe una distinzione tra controllato e
controllore), si rivela, invece, coerente con il
libero disegno politico del legislatore
(agevolmente ravvisabile nella produzione
normativa degli ultimi dieci anni in materia) di
riservare ai dirigenti compiti manageriali
caratterizzati dalla diretta responsabilità in
merito al raggiungimento degli obiettivi
dell’Ente, alla correttezza ed efficienza
dell’azione amministrativa e al conseguimento dei
risultati di gestione e di escludere l’organo di
indirizzo politico da ogni ipotesi di
responsabilità in ordine alla legittimità
dell’esercizio di compiti di amministrazione a
ttiva.(Consiglio di Stato, Sezione Quinta,
Sentenza 18 settembre 2003, n. 5322).
23 settembre 2003. Previdenza.
Indennizzo per infermita' dovuta a causa di servizio,
il termine per presentare la domanda decorre dalla
data di comunicazione al dipendente del decreto che
riconosce il rapporto di causalita'. (SENTENZA
Consiglio di Stato 02-09-2003, n. 4862, Sez. VI).
23 settembre 2003. Lavoro.
Imputazione di gravi reati al lavoratore, il rinvio a
giudizio non e sufficiente a giustificare il
licenziamento. (SENTENZA Cassazione Civile 10-09-2003,
n. 13294, Sez. Lav.)
23 settembre 2003. Pubblico impiego.
Licenziamento dell'impiegato pubblico in prova, spetta
al sindaco il compito di adottare il provvedimento.
(SENTENZA Consiglio di Stato 15-09-2003, n. 5175, Sez.
V).
18 settembre 2003. Consumatori.
L'Antitrust boccia la pubblicita' dell'Alitalia:
omissioni su limitazioni e prezzo finale dei voli
(PROVVEDIMENTO Autorita' Garante della Concorrenza e
del Mercato 31-07-2003, n. 12307 – PI4109)
5 settembre 2003.
Ministero del Lavoro: finanziamento asili nido al
lavoro. In
conformità al dettato della Finanziaria 2003, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha
dettato i criteri per la concessione del finanziamento
ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di
lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere
ammessi al finanziamento, i datori di lavoro devono
presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali contenente le seguenti
indicazioni: a) stima dei tempi di realizzazione delle
opere ammesse al finanziamento; b) entità del
finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera; c)
stima del costo di esecuzione dell'opera. Il ministero
ha inoltre stabilito le modalità per la presentazione
delle domande per l'ammissione a tali finanziamenti.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Decreto 16 maggio 2003: Definizione del prospetto di
domanda per la concessione del finanziamento ai datori
di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi
di asilo nido e micro-nidi. - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n.198 - Fonte:
www.filodiritto.com
)
1 settembre 2003. Tributi.
Atti di accertamento del fisco riferiti a contribuente
defunto, le notifiche devono essere indirizzate
obbligatoriamente agli eredi. (SENTENZA Cassazione
Civile 07-07-2003, n. 10659, Sez. Trib.).
1 settembre 2003.
Persona e famiglia.
Assegni familiari,
spettano al lavoratore per i figli conviventi anche se
questi sono formalmente affidati ai servizi sociali.
(SENTENZA Cassazione Civile 06-08-2003, n. 11876, Sez.
Lav.)
29 ago.(Adnkronos).
INFLAZIONE: ISTAT, AD AGOSTO SALE AL 2,8% . -
L'inflazione ad agosto sale al 2,8%. Lo rende noto l'Istat
sulla base dei dati preliminari . L'aumento dei prezzi
rispetto al mese di luglio e' dello 0,2%. Il dato di
agosto risulta in crescita rispetto al 2,7% registrato
a luglio, mentre conferma il dato diffuso dalle citta'
campione relativo al mese di agosto.
25/08/2003.
La depressione vale la
pensione d'invalidità Nessuna riduzione dell'assegno
come deciso dall'Inps. Sentenza della Cassazione in
favore di una donna siciliana che soffre del "male
oscuro". "La signora è afflitta sempre con la stessa
intensità".
ROMA
- Il male oscuro vale la pensione d'invalidità. Non c'è
bisogno di nessun contrappeso. Chi è afflitto gravemente
dalla depressione non può vedersi togliere dall'Inps
l'assegno - per la diminuita capacità lavorativa e di
guadagno - quando le sue condizioni di salute sono
uguali a quelle accertate al tempo in cui il beneficio
economico gli è stato riconosciuto. La Sezione Lavoro
della Cassazione definisce una volta per tutte una
questione a dir poco spinosa. La Suprema
Corte accogliendo il ricorso di una lavoratrice
siciliana alla quale l'Inps aveva riconosciuto l'assegno
di invalidità per gli anni dall'82 all'86 in relazione
alla sindrome ansioso-depressiva che l'aveva colpita. Ma
a un certo punto la donna s'era vista revocare il
sostegno e aveva fatto ricorso alla magistratura. Ma sia
il pretore di Messina che il Tribunale di Patti avevano
stabilito che lei non aveva diritto all'assegno in
quanto l'ansia aveva diminuito la sua capacità di
lavorare e di guadagnare in una misura non maggiore al
50%. Piazza Cavour, invece, è stata di diverso avviso e
ha stabilito che la Corte d'appello di Catania dovrà
occuparsi del caso di Angela e assegnarle l'assegno che
le spetta. In poche parole, secondo gli ermellini,
quando la depressione continua a perseguitare un
lavoratore, l'assegno di invalidità, dato al malato
dall'Inps, non può essere revocato quando la malattia
permane nella stessa proporzione accertata dalla
consulenza medica in base alla quale era stata concessa
l'erogazione dell'assegno mensile per la diminuita
capacità di lavoro. "Accertando il diritto all'assegno
ordinario di invalidità - scrivono gli ermellini - si
accerta l'esistenza dei presupposti di legge per lo
stato invalidante, nonché la connessione causale tra
questi presupposti e il riconosciuto diritto. Per
accertare la permanenza della depressione, osserva
ancora la Sezione Lavoro, "il giudice deve effettuare
necessariamente il raffronto tra la situazione
patologica esistente al tempo della revoca e la
situazione patologica esistente al tempo del
riconoscimento dell'invalidità".
(tratto da
www.ilnuovo.it
- 25 AGOSTO 2003; ORE 16:45)
21/08/2003. Televideo
.
Inflazione, in agosto verso 2,8%
Inflazione in
crescita in agosto. Secondo i dati provenienti dalle
città campione, i prezzi questo mese sono aumentati
dello 0,3% rispetto a luglio, portando così l'indice a
quota 2,8% rispetto al 2,7% del mese precedente. In base
alle rilevazioni nelle 12 città campione, Milano risulta
quella più cara (i prezzi sono saliti dello 0,4%),
mentre a Venezia sono saliti solo dello +0,1%.A
Bari,Genova,Napoli,Bologna,
Palermo, la crescita si attesta a +0,2%, mentre a
Trieste,Ancona,Firenze,Torino gli aumenti viaggiano
verso un +0,3%.
1 agosto 2003. ISTAT RIVEDE AL RIALZO DATO RISPETTO A
STIMA DI 2,6% Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Nel mese di luglio
l'inflazione e' cresciuta del 2,7% rispetto allo stesso
mese del 2002 e dello 0,2% rispetto al mese precedente. Lo
rende noto l'Istat che ha rivisto al rialzo la stima
preliminare che aveva fissato la crescita dei prezzi di
luglio al 2,6% tendenziale.
6 agosto 2003. Pubblica amministrazione.
Accesso agli atti, l'indisponibilita' dei documenti per
effetto di consegna ad altro Ente non comporta il venir meno
dell'obbligo di produzione a favore del soggetto
interessato, esclusione ammessa solo in presenza di
trasferimento degli atti derivante dal mutamento di
competenze tra amministrazioni. (Sentenza Cons. di Stato
10-07-2003, n. 4126, Sez. V).
5 agosto 2003. Tributi.
:: Per i versamenti di IVA e IRAP scadenti nel mese di
agosto possibile il pagamento fino al giorno 21 del mese
senza maggiorazioni
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio
2003, Gazzetta Ufficiale 02-08-2003, n. 178, Serie
Generale).
3 agosto 2003. Cassazione: modifica dell'orario di lavoro
nel part-time.
La Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre necessario
il consenso del lavoratore per modificare l'orario di lavoro
in un rapporto part-time. Tale regola deve essere rispettata
anche nel caso in cui la modifica dell'orario di lavoro sia
conseguente ad una trattativa tra datore di lavoro e
sindacato cui è iscritto il lavoratore. In altre parole, la
Cassazione ha stabilito che il diritto del lavoratore
part-time non può essere violato unilateralmente
dall’imprenditore, pur sorretto da una contrattazione
aziendale, non essendo sufficiente la semplice adesione al
sindacato ma essendo essenziale un esplicito ed espresso
mandato. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 17 luglio
2003, n.3898).
Roma, 15 luglio - (Adnkronos).
INFLAZIONE:
ISTAT, A GIUGNO CALA AL 2,6%
- Cala al 2,6% l'inflazione a giugno dal 2,7 registrato a
maggio. Lo segnala l'Istat, confermando il dato diffuso in
precedenza.
Roma, 7 lug.
(Adnkronos) -LAVORO: INAIL,
OGNI ANNO 26.000 CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI.
Ogni anno in
Italia si verificano circa 26.000 casi di malattie
professionali. Un dato che, dal 1998 al 2002, e' rimasto
sostanzialmente stabile. E' quanto emerge dal focus del
rapporto annuale Inail 2002. La tendenza predominante che
emerge dallo studio e' la progressiva flessione del numero di
malattie 'tabellate' a tutto vantaggio di quelle 'non
tabellate', tanto che ormai queste ultime hanno raggiunto
oltre il 60% del totale.
3 luglio
2003. Il profilo
del nuovo responsabile della sicurezza. (da lavorolex -
www.filodiritto.it)
Il Consiglio dei Ministri del
19 giugno scorso, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie, Buttiglione, e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Maroni ha approvato un decreto legislativo
che individua le capacità ed i requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori, che devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
singole attività lavorative; per lo svolgimento di questi
servizi diventa necessario possedere un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed un
attestato di frequenza, con verifica, a corsi di formazione
specifici. Sul provvedimento si è espressa favorevolmente la
Conferenza Stato-Regioni. In particolare, il provvedimento in
via di pubblicazione, ha inserito, nell'impianto della Decreto
Legislativo 626 del 1994, l'art.8 bis, che reca la
specificazione delle capacità e dei requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni, che sino ad ora erano richiamati
in via assai vaga, dando luogo ad un intervento sanzionatorio
della Corte di Giustizia UE. I nuovi responsabili dovranno
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in
possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative. E' previsto che possano svolgere
l'attività di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere
l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto, purché conseguano un attestato di frequenza
ai corsi di formazione entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto. (Dlgs: Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione
delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge
1° marzo 2002, n. 39).
3 luglio 2003. Ministero Lavoro: bilancio negativo della
conciliazione. (da lavorolex - www.filodiritto.it)
Sulla base di un'indagine condotta dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, i cui risultati sono stati diffusi dal
quotidiano Italia Oggi (27.06.2003, p.39) il procedimento della
conciliazione previsto obbligatoriamente nelle cause di lavoro
ottiene pessimi risultati, perlomeno per quanto concerne le
controversie di lavoro di dipendenti della p.a.. In particolare,
secondo questo studio, su 18.333 procedimenti trattati nel 2001,
solo 4.334 si sono conclusi positivamente, pari ad una media del
24% circa.
1 luglio
2003. Ministero
Interno: assegni e indennità per invalidi
Il Ministero dell'Interno ha
emanato un decreto che determina gli importi delle pensioni,
degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di
reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse,
che, per l'anno 2003 sono determinati dall'articolo 1 del
Decreto come segue:
- Euro 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante
ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai
mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
- Euro 3.846,05 annue per avere diritto all'assegno mensile
spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita'
mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- Euro 6.299,62 annue per avere diritto all'assegno a vita
spettante ai ciechi civili decimisti.
(Ministro dell'Interno: Decreto 28 marzo 2003, Determinazione
per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e
delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito
prescritti per la concessione delle provvidenze stesse -
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n.86).
1 luglio
2003. Cassazione:
nullita' licenziamento per matrimonio
Il licenziamento della
lavoratrice "per causa di matrimonio" non è temporaneamente
inefficace, bensì è radicalmente nullo e comporta la
riammissione in servizio della lavoratrice illegittimamente
licenziata nell'ambito di un rapporto di lavoro mai validamente
interrotto, con
tutte le conseguenze relative. Secondo la Cassazione, infatti,
il significato chiaro ed univoco dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1963 n. 7 ("Divieto di licenziamento delle lavoratrici
per causa di matrimonio") non può che essere che il
licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo del giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso è
nullo e che tale nullità comporta l'obbligo della corresponsione
- a carico del datore di lavoro ed a favore della lavoratrice
allontanata dal lavoro - della
retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione
in servizio. Il licenziamento della lavoratrice per causa di
matrimonio è pertanto radicalmente nullo e la lavoratrice ha
diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento del
danno costituito tout court dall'importo della retribuzione
globale di fatto dal licenziamento alla riammissione (questo a
differenza della più articolata disciplina di
cui all'art. 18 cit. ed alla legge n. 108/1990 in merito
all'indennità" dovuta per il licenziamento illegittimo)
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 maggio 2003, n. 7176:
Nullità del licenziamento per causa di matrimonio).
1 luglio 2003. Colf e badanti.
Regolarizzabili anche le posizioni
antecedenti al 10 giugno 2002 se la denuncia di emersione è
stata correttamente inoltrata entro l'11 novembre dello stesso
anno, le istruzioni operative INPS per il pagamento dei
contributi. (Circolare INPS numero 115 del 30-6-2003)
1 luglio 2003. CASSAZIONE: ONERE DELLA
PROVA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL
LAVORATORE. A testimonianza
dell'importanza dell'argomento, e della frequenza con la quale
giunge all'attenzione degli organi giurisdizionali, la Corte di
Cassazione è tornata sul tema delle mansioni svolte
effettivamente dai lavoratori subordinati ed in particolare del
riconoscimento di una qualifica superiore. In una recente
pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore che
agisce in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica
superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti
a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni
di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con
quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere
concretamente svolto. Si tratta di un orientamento ormai
consolidato in giurisprudenza. (Cassazione - Sezione Lavoro,
Sentenza 21 maggio 2003, n. 8025).
21/06/2003. Amianto / Il governo blocca l'ampliamento dei
benefici previdenziali. Non ci sono soldi per un milione di
lavoratori esposti.
Manca la copertura
finanziaria, e così i lavoratori esposti all'amianto non avranno
i benefici previdenziali previsti dal disegno di legge all'esame
della Commissione lavoro del Senato. Il provvedimento - che
fissa un ampliamento dei benefici a un numero più vasto di
lavoratori rispetto alla situazione attuale - è stato bloccato
dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha espresso parere
"assolutamente contrario" all'approvazione della legge. Di
conseguenza il ministero dell' Economia e delle Finanze ha
stabilito che non vi è copertura finanziaria e ha bloccato
tutto. (da Rassegna Online)
21/06/2003.
Cassazione:
mansioni inferiori legittime se marginali.
Secondo la
Cassazione: una volta che l'attività prevalente ed assorbente
del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla
qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius
variandi - né frustra la funzione di tutela della
professionalità, che ne risulta perseguita - l'adibizione del
lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di
mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie, rispetto
a quelle di competenza - non rientrino nella competenza
specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata
(nella fattispecie un impiegato si era rifiutato di
dattiloscrivere una lettera) (Cassazione - Sezione Lavoro,
Sentenza 2 maggio 2003, n.6714: Rifiuto ingiustificato di
svolgere mansioni inferiori).
14/06/2003. Consiglio UE: Direttiva fondi
delle pensioni da lavoro.
Il Consiglio ha adottato la direttiva
sulle attività e la vigilanza degli istituti di pensioni da
lavoro.
L'approvazione della normativa rappresenta un momento importante
nella creazione del mercato interno delle pensioni. Il testo
adottato prevede i seguenti obiettivi: assicurare un grado
elevato di protezione dei beneficiari dei fondi delle pensioni
da lavoro; permettere agli istituti di accettare società
affiliate in altri stati membri e di gestire un fondo pensioni
anche per essi; mutuo riconoscimento dei regimi di vigilanza in
vigore negli stati membri (possibilità di gestire i regimi
d'impresa situati in altri stati membri); applicazione del
regime d'investimento più adatto agli impegni sottoscritti dagli
istituti. La materia dei regimi di pensione resta tuttavia di
competenza degli stati membri secondo il principio di
sussidiarietà. Pertanto le scelte di regime, di ripartizione e
capitalizzazione e delle forme di risparmio di pensione sono
decisioni che spettano agli stati membri. La direttiva dà una
visione comunitaria al settore, permettendo di beneficiare del
mercato unico e dell'Euro. Essa costituisce una parte importante
del piano d'azione della Commissione a favore dei servizi
finanziari che dovrà entrare in vigore negli stati membri entro
24 mesi dalla Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. [Silvia Margaria].
Roma, 12 giu. - (Adnkronos) Inflazione,
i dati di maggio. Nel mese di
maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% rispetto a un
anno fa e dello 0,2% rispetto al mese di aprile. Lo rende noto
l'Istat in un comunicato con i dati definitivi sull'andamento
dei prezzi.(segue).
Pari opportunità - LEGGE COSTITUZIONALE 30
maggio 2003, n.1. Modifica
dell'articolo 51 della Costituzione. La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, hanno approvato;Nessuna richiesta di
referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la
seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della
Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale
fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari
opportunita' tra donne e uomini». La presente legge
costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
8/06/2003.
INPS: dati sul lavoro sommerso.
L'INPS ha reso noto i dati
raccolti in forza dell'attività di vigilanza esercitata nei
primi tre mesi del 2003. Le ispezioni aumentano in modo
considerevole rispetto allo stesso periodo del 2001 e del 2002,
come pure il numero delle aziende giudicate irregolari, mentre
diminuisce percentualmente (-8% rispetto al 2002) il numero
delle aziende irregolari rispetto a quelle ispezionate. Di
particolare interesse il dato sul lavoro sommerso: l'INPS ha
rilevato un aumento di oltre il 100% rispetto al 2002 delle
aziende in nero e dei lavoratori autonomi
non iscritti. Il numero dei lavoratori impiegati in modo
irregolari scende percentualmente di quasi il 30%.
8/06/2003. Cassazione: licenziamento prima
dei cinque giorni. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno adottato una
importante pronuncia in relazione alle modalità applicative
dell'articolo 7, comma 5, dello Statuto dei lavoratori in tema
di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, secondo
il quale «in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi
del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa».
A seguito della sentenza in
esame, nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le sue
difese senza riservarsi
di presentarne altre, il datore di lavoro non è tenuto ad
attendere il trascorrere del detto termine per disporre la
sanzione espulsiva. Le Sezioni Unite, richiamando una
precedente sentenza della Cassazione, hanno innanzitutto escluso
che, in assenza di qualsiasi dato testuale, la previsione di uno
spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione
sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al
lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni,
anche dall'intento di consentire al datore di lavoro
un?effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare
ed un possibile ripensamento. Sempre secondo le Sezioni Unite,
l'esame della completa articolazione della disposizione di legge
in esame, e quindi della sequenza logica fra la fase della
contestazione dell'addebito di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
7 e quella dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 5,
attesta chiaramente come l'effettivo intento legislativo sia
stato quello di assicurare il diritto di difesa del lavoratore
in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la
regola fondamentale del contraddittorio. In questo sistema,
detta regola trova attuazione quando l'incolpato può presentare
compiutamente le proprie giustificazioni in ordine all'addebito
contestato, secondo la previsione del secondo e terzo comma
dell'articolo 7; da questo momento, la prescrizione
dell'osservanza del termine di cui al successivo quinto comma ha
conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun
rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di
lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per
l'esercizio del potere disciplinare, perché il controllo della
legittimità della sanzione eventualmente adottata resta comunque
affidato al sindacato giudiziale mediante l'impugnazione del
provvedimento. La Corte ha pertanto concluso affermando il
principio secondo cui il provvedimento disciplinare può essere
legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine
di cui all'articolo 7 comma 5 della legge 300/70, decorrente dal
momento della ricezione della contestazione dell'addebito,
quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto
di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie
giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di
ulteriori produzioni documentali o motivazionali difensive.
(Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 maggiob 2003, n.
6900).
26/05/2003. Superamento del periodo di
comporto, illegittimo
risolvere il rapporto se la morbilità del lavoratore è
determinata dall'insalubrità delle mansioni o dell'ambiente in
cui opera: onere della prova a carico di quest'ultimo.
(Sentenza Cass. Civ. - Sez. Lav. 07-04-2003, n. 5413)
26/05/2003.
Standard
minimi organizzativi micro-nidi al lavoro.
Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha reso noto che sono stati definiti gli
standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro. Lo schema di intesa messo a punto in sede tecnica dalla
Conferenza Unificata è stato oggetto di un articolato
confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
(Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento
per le Pari opportunità), i rappresentanti delle Regioni e dei
Comuni. Il provvedimento è articolato in 8 paragrafi, preceduti
da un preambolo, che disciplinano tutti gli aspetti connessi
alla gestione ed organizzazione del micro-nido nel luogo di
lavoro, in coerenza con la normativa regionale ed i regolamenti
comunali. I micro-nidi saranno ubicati in una struttura interna
al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di
assicurare l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle
strutture da parte dei genitori lavoratori.
26/05/2003.
Corte dei
Conti: lesione all'immagine della p.a.
Le Sezioni riunite in sede
giurisdizionale della Corte dei Conti hanno deciso su varie
questioni di estrema rilevanza connesse a danni all'immagine
prodotti alla pubblica amministrazione a seguito di reati
commessi da personale della Guardia di Finanza. Secondo la Corte
dei Conti, che ha stabilito diversi principi per certi versi
rivoluzionari: il danno all'immagine di una pubblica
amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità
dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del
danno esistenziale; e ancora: il danno all'immagine deve essere
individuato nell' ambito dei danni non patrimoniali come danno -
evento e non come danno - conseguenza. Di notevole interesse
risulta la ricognizione della fattispecie del danno esistenziale
che porta la Corte a concludere che il danno morale è
essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un
fare (cioè un non poter più ; fare, un dover agire altrimenti).
L'uno attiene
per sua natura al dentro, alla sfera dell'emotività; l'altro
concerne il fuori, il tempo e lo spazio della vittima. Il danno
esistenziale viene dunque configurato come un pregiudizio
areddituale (prescinde dal reddito del danneggiato), non
patrimoniale (in quanto non ha ad oggetto la lesione di beni od
interessi patrimoniali), tendenzialmente omnicomprensivo, in
quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività
esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento (Corte
dei Conti - Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, Sentenza
del 23aprile 2003, n.10/2003/QM).
15/05/2003. Consiglio Stato: motivazione voto nei
concorsi. Ribaltando un proprio
precedente orientamento, secondo cui l'onere della motivazione
dei giudizi inerenti alle 'prove scritte e orali è
sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio
numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma
non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione
tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro
asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale, il
Consiglio di Stato ha affermato la necessità di una apposita
motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, al candidato va assicurato
il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune
in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare
la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Di conseguenza
occorre che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno
ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito
ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Decisione 30 aprile 2003,
n.2331: Concorso - Valutazione prove dei candidati - Voto
espresso con punteggio numerico - Necessità di contestuale
indicazione di ulteriori elementi per la ricostruzione ab
externo della motivazione del giudizio valutativo).
12/05/2003. CASSAZIONE: RESPONSABILITA'
PER INFORTUNIO LAVORATORE.
La
Cassazione ha recentemente ribadito un suo precedente
orientamento in tema di responsabilità del datore di lavoro in
caso di infortunio del lavoratore. Secondo la Cassazione, la
responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle
misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore
discende o da norme specifiche o, quando queste non siano
rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo
2087 Cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare
nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa
si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che
la personalità morale) dei lavoratori. Tale responsabilità è
esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso
di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da
un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento
dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai
limiti di essa. L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza,
imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore
di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto
tutto il possibile per evitare il danno. Altresì non esclude la
responsabilità del datore di lavoro il concorso o la
cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno,
valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la
quantificazione in misura proporzionale all’accertata
cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 aprile 2003, n.6377).
16/04/2003.
Orario di lavoro - Recepite le
direttive europee.
E' stato
pubblicato il decreto legislativo che recepisce ed attua le
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, il
decreto:
fissa
in 48 ore il limite di orario settimanale raggiungibile con il
lavoro straordinario, che deve essere comunque contenuto,
computato a parte e retribuito con le maggiorazioni stabilite
dai Ccnl;
le
ferie non possono essere stabilite in misura annualmente
inferiore alle quattro settimane;
il
periodo notturno è fissato nell'arco temporale che va dalle
ore 24 alle ore 5, e si definisce lavoratore notturno quello
che presta almeno tre ore di lavoro in tale arco temporale.
(D.Lgs., 08/04/2003, n. 66, G.U.
14/04/2003 n. 87).
15/04/2003.
Statuto dei lavoratori - Estese ai
dirigenti le garanzie previste per il licenziamento
disciplinare.La Corte
di Cassazione ha sancito l'applicabilità delle garanzie dello
Statuto dei lavoratori al licenziamento "ontologicamente"
disciplinare dei dirigenti, precisando che l'inosservanza della
procedura non comporta la nullità del licenziamento, ma
l'obbligo di corrispondere al dirigente le previste indennità di
preavviso e supplementari.
(Cassazione civile, Sez. lav.,
Sentenza, 03/04/2003, n. 5213)
14/04/2003.
Trattamento di fine
rapporto - Aggiornamento per il mese di marzo.
Ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo e il
14 aprile 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31
dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al seguente
coefficiente: 1,067695.
(Nota, ISTAT, 14/04/2003).
14/04/2003.
LA
CARTOLARIZZAZIONE ALLA PROVA DEGLI ENTI LOCALI
Con l'art. 84
dell'ultima Legge Finanziaria (Legge n. 289/2002) è stata
estesa anche alle regioni, province, comuni, nonché ai loro
enti strumentali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere, la
facoltà di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei
proventi conseguenti alla vendita di beni immobili degli enti
stessi.
10/04/2003. SICUREZZA
LAVORO: ITALIA CONDANNATA DA CORTE GIUSTIZIA UE . NEL MIRINO
LA LEGGE 626.
Lussenburgo, 10 apr. - (Adnkronos) - La Corte di giustizia
delle Comunita' Europee oggi ha condannato l'Italia per non
aver trasposto correttamente la direttiva del Consiglio
89/655/CEE (e successive modifiche apportate dalla direttiva
95/63/CE) sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro. La normativa italiana che
ha trasposto in maniera incompleta la suddetta direttiva e' il
D.lg. 626 del 19 settembre 1994.
08/04/03. CGIL-NIDIL, OCCUPATI ATIPICI
: 4 MILIONI NEL 2002
Nel 2002
la crescita e' stata dell'11,5%. Se a questi si aggiungono gli
1,58 milioni di lavoratori con contratti a termine, i lavoratori
'atipici' raggiungono la quota di circa 4 mln. Crescono i
collaboratori coordinati e continuativi, ma con un ritmo piu'
contenuto del 2001: sono infatti quasi 2milioni e 400mila gli
iscritti alla gestione separata dell'INPS, e se nel primo anno
('96-'97) l'incremento era stato del 30%, e la variazione media
annua 1997-2001 del 13%.
08/04/2003. La Camera approva
misure a sostegno dell'occupazione.
08/04/2003. Per il Consiglio dei Ministri
l'orario di lavoro settimanale è 40 ore.
Su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione,
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni:
un decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 93/104 e
2000/34 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, con ampi e significativi rinvii alla
autonomia negoziale delle parti sociali che disciplinerà
compiutamente la materia all'interno del quadro di indirizzo
tracciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti
temporali consentiti; vengono definite tra l'altro le nozioni di
orario di lavoro (40 ore settimanali), ferie (almeno quattro
settimane all'anno) il riposo (almeno 24 ore consecutive ogni
sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e sua
durata massima (l'idoneità va accertata da strutture pubbliche
competenti), lavoro a turni, lavoro mobile; la disciplina è
rivolta a tutti i settori di lavoro pubblici e privati, ad
eccezione della gente di mare e del personale di volo
dell'aviazione civile, e nel rispetto delle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi di
protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il
personale di strutture giudiziarie, penitenziarie, e con compiti
di sicurezza pubblica. Ulteriori deroghe sono previste per
speciali professionalità. Sul provvedimento è stato acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti
31/03/2003. DECRETO-LEGGE
31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni urgenti in
materia di bilanci degli enti locali.
31/03/2003. CAMERA:
APPROVATO DEFINITIVAMENTE DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL
SISTEMA FISCALE STATALE
L'Aula della Camera ha definitivamente
approvato (Presenti e votanti 443; Maggioranza 222; sì 251; no
192) il disegno di legge delega per la riforma del sistema
fiscale statale. Il nuovo sistema si articolerà su cinque
imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito,
imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto,
imposta sui servizi, accisa. In particolare, con riferimento
all'imposta sul reddito, l’obiettivo è di ridurre a due le
aliquote, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000
euro e al 33 per cento oltre tale importo. (Camera dei
Deputati: Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale
statale).
12/03/2003. Scuola. Il
Senato approva la legge Moratti (dal sito
www.rassegna.it)
Approvazione
definitiva per riforma della scuola voluta dal ministro
dell'Istruzione Letizia Moratti. Il voto è venuto oggi dall'aula
del Senato, che ha dato il via libera al testo: i voti
favorevoli sono stati 146, i contrari 101, gli astenuti 2. Tra
le novità, l'avvio del ciclo scolastico prima degli attuali 6
anni di età. Si tratta di una legge delega, che necessita dunque
dei decreti attuativi del governo (entro 24 mesi da oggi) prima
di diventare operativa.
Il provvedimento modifica radicalmente il sistema
dell'istruzione scolastica, facendo tabula rasa della
precedente riforma dell'Ulivo e intervenendo soprattutto sul
ciclo secondario: già a 14 anni i ragazzi dovranno scegliere
quale percorso intraprendere, se andare al liceo od optare per
l'istruzione professionale. Un'impostazione duramente criticata
dall'opposizione, dai sindacati e dalle associazioni
studentesche, che ne hanno sottolineato gli aspetti "classisti".
I bambini andranno alle elementari già a 5 anni e mezzo,
iniziando subito lo studio di una lingua straniera e l'uso del
computer. Fino ai 18 si resta nel sistema dell'istruzione.
Come dicevamo sopra, il percorso è comune fino alla terza media:
poi bisogna scegliere tra scuola superiore (divisa in 8 licei) o
formazione professionale.
Il provvedimento ha richiesto tre passaggi parlamentari: il
primo al Senato a novembre, il secondo a Montecitorio il 18
febbraio, con due modifiche: due emendamenti sul finanziamento
della riforma (ogni decreto attuativo dovrà così avere
assicurata per legge la copertura di spesa al momento
dell'approvazione). Pertanto la legge è dovuta tornare al
Senato, che ha confermato il testo licenziato dai deputati.
Come cambia la scuola
L'articolazione degli studi e della formazione prevista dalla
riforma sarà:
Scuola dell'infanzia
Tre anni di durata. Avrà l'obiettivo di concorrere all'
educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e sociale dei
bambini. Potranno iscriversi i bambini di due anni e mezzo
(quelli che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio per il
2004 e il 30 aprile per gli anni successivi).
Primo ciclo
8 anni (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo
grado di 3 anni) con esame di stato alla fine del ciclo.
Potranno iscriversi i bambini di cinque anni e mezzo
Secondo ciclo
5 anni (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale) ed esame di stato.
E' stato innalzato ad almeno 12 anni complessivi il
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. La riforma
Moratti conferma in cinque anni la durata dei licei; la
valutazione del profitto degli studenti si farà ogni ogni due
anni; ci sarà inoltre il tirocinio obbligatorio e la formazione
in servizio per i docenti; nascono il liceo economico
e il liceo musicale.
Al compimento dei 15 anni, all'apprendistato si aggiunge la
possibilità di stage in realtà sociali, culturali e del mondo
produttivo (alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità
delle istituzioni scolastiche e formative, in enti pubblici e
privati, non profit e imprese.
E' garantito l'accesso all'università anche per chi effettua
corsi professionali di durata almeno quadriennale, con un
ulteriore anno di studio e l'esame di stato.
E' confermata la valutazione periodica e annuale effettuata dai
docenti; è introdotta ogni due anni la valutazione del profitto:
si è promossi o respinti ogni due anni.
Ogni due anni, l'Istituto nazionale di valutazione misurerà, con
verifiche nazionali, la qualità complessiva dell'offerta
formativa e dei livelli di apprendimenti per monitorare il
livello culturale degli studenti.
04/03/2003.
Luoghi di lavoro - Co.Co.Co., in arrivo regole ad hoc
Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 che reca una
"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro" verranno allargate alle collaborazioni coordinate e
continuative le tutele fondamentali in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro. L'articolo 4 del provvedimento dispone infatti
che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Governo emani
dei Dlgs che individuino per i Co.Co.Co. le "tutele fondamentali
a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori,
con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio,
nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di
intese collettive".
(Legge 14 febbraio 2003, n. 30, G.U. 26 febbraio
2003, n. 47)
27/02/2003.
Protezione dei lavoratori - UE, abbassamento dell'impatto
acustico nei luoghi di lavoro
La direttiva
2003/10/Ce abbassa il valore massimo di inquinamento acustico
ammissibile nei luoghi di lavoro.Il limite di esposizione da
osservare a partire dal 15 febbraio 2006 (data entro la quale
recepire il provvedimento) sarà di 87 dB(A), contro gli attuali
90 consentiti dal Dlgs 15 agosto 1991 n. 277. Il nuovo
provvedimento sostituisce fin da subito la direttiva 86/188/Cee
(attuata con il Dlgs 277/1991), della quale conserva la
struttura di base relativa agli obblighi del datore di lavoro,
ossia: valutazione dei rischi/riduzione dell'esposizione a
monte/adozione residuale mediante dispositivi di protezione
individuale.
(Direttiva 6 febbraio 2003, n. 2003/10/Ce, G.U.C.E. 15 febbraio
2003, n. L 42)
27/02/2003. PENSIONI:
AL VIA INCENTIVI, DECONTRIBUZIONE, TFR A FONDI
Roma, 27 feb. -(Adnkronos)-
Semaforo verde della Camera al primo articolo della delega
previdenziale. Approvati, quindi, i 'capitoli' piu' delicati della
delega: gli incentivi a restare al lavoro, che potranno essere
utilizzati senza dover stipulare un nuovo contratto con il datore di
lavoro; liberalizzazione dell'eta' pensionabile; conferimento
obbligatorio del Tfr alla previdenza complementare prevedendo per i
lavoratori la liberta' di scelta sul tipo di fondo cui destinarlo e
l'ampliamento della deducibilita' fiscale della contribuzione ai
fondi; progressiva e gratuita totalizzazione dei periodi
assicurativi per i lavoratori che abbiano compiuto 65 anni o abbiano
maturato complessivamente 40 anni di anzianita' contributiva. (Ver/Pn/Adnkronos)
25/02/2003. Cassazione:
fasce orario per visite a domicilio
Anche in relazione agli infortuni sul lavoro i dipendenti sono
soggetti all'obbligo di reperibilità per le visite di
controllo durante la degenza. La Cassazione, infatti, rivedendo un
proprio precedente orientamento, ha stabilito che l'obbligo di
disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur
non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto
legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile
dal contratto collettivo. Pertanto, alle visite del lavoratore assente
per infortunio si applicano le
disposizioni previste nel caso di malattia dai contratti collettivi
per regolamentare le visite a domicilio (Cassazione - Sezione Lavoro,
Sentenza 9 novembre 2002, n.15773: Infortunio sul lavoro - Degenza -
Obbligo di reperibilità per i controlli - Ammissibilità).
21/02/2002. SENATO:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Per effetto del disegno
di legge costituzionale approvato definitivamente dal Senato a
larghissima maggioranza il 20 febbraio, al primo comma dell'art.51
della Costituzione ai sensi del quale Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge, verrà aggiunto questo periodo A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini (Senato della Repubblica, Disegno di Legge Costituzionale 1583
B Modifica dell’articolo 51 della Costituzione).
21/02/2003. Trattamento
di fine rapporto - Corretto l'aggiornamento per il mese di gennaio.
A causa di un errore dell'ISTAT con cui era stato reso noto un aumento
dell'inflazione a gennaio del 2,7% anziché del 2,8%, l'indice dei
prezzi al consumo è stato fissato a 119,6. Pertanto ai fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso
tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003 la quota accantonata a
titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al
seguente coefficiente: 0,439861. (ISTAT, Febbraio 2003)
19/02/2003. INFLAZIONE:
DATO GENNAIO DAVANTI A PROCURA REPUBBLICA. ISTAT RIFIUTA INTESA
CONSUMATORI A TAVOLO CONTROLLO TASSI
Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - L' errore
dell'Istat finisce sul tavolo della magistratura. L'Intesa dei
consumatori, infatti, ha presentato oggi un esposto alla Procura della
Repubblica di Roma in cui si ipotizzano i reati di abuso d'atti
d'ufficio, falsita' materiale e ideologica in atti pubblici e
turbativa di mercato. L'Istituto nazionale di statistica avrebbe
inoltre rifiutato di ammettere i tecnici dell'Intesa dei consumatori
al controllo dei documenti relativi al tasso di inflazione di gennaio
2003 e degli altri mesi del 2002, come richiesto dalla stessa Intesa.
(Sec-Del/Rs/Adnkronos).
18/02/2003.
TFR - Aggiornamento per il mese di gennaio 2003
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto
maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio
2003, la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve
essere rivalutata di 0,376889.
(ISTAT, Febbraio 2003)
17/02/2003.
Il termine per proporre opposizione al
giudice di pace avverso i verbali del codice della strada (Dott.
Enrico Santi)
Ai sensi dell'art. 203, c. 1, del codice
della strada, contro il verbale di contestazione può essere proposto
ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. Il codice della strada, però,
non prevede la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria
direttamente avverso il verbale; l'art. 205, c. 1, stabilisce che gli
interessati possono proporre opposizione soltanto contro
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione
amministrativa e che il relativo giudizio è regolato dagli artt. 22,
22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con varie sentenze interpretative di rigetto (sentenza 23 giugno 1994, n.
255, sentenza 15 luglio 1994, n. 311, sentenza 27 luglio 1994, n. 366), la
Corte Costituzionale si è pronunciata affermando che, nel rispetto
dell'art. 24 della Costituzione, il ricorso all'autorità giudiziaria
contro un verbale di contestazione della violazione di norme del codice
della strada non è subordinato al preventivo esperimento del ricorso
amministrativo, che costituisce rimedio facoltativo.
La Corte di Cassazione si è allineata all'interpretazione adeguatrice
contenuta nelle citate pronunce della Corte Costituzionale, ribadendo che
avverso il sommario processo verbale è ammessa opposizione direttamente al
giudice competente (Cass. Civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12777, Cass.
Civ., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5897, Cass. Civ., sez. I, 23 ottobre
1997, n. 10423, Cass. Civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 98).
Si è, così, dovuto procedere (come indicato anche dalla circolare del
Ministero dell'Interno 13 marzo 2000, n. M/2413-109) all'integrazione del
modello di verbale di contestazione di cui al mod. VI.1, tit. VI, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, poiché
il trasgressore e l'obbligato in solido devono essere informati della
facoltà di presentare ricorso al Prefetto e, in alternativa, opposizione
al Giudice di Pace.
Introdotta nell'ordinamento l'interpretazione adeguatrice fornita dalla
Corte Costituzionale, immediatamente si è manifestato il problema (tuttora
persistente) relativo all'individuazione del termine per proporre
opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso un verbale di
contestazione per la violazione delle norme del codice della strada.
Al riguardo, occorre considerare che non c'è una specifica disposizione di
legge. Si è cercato di sopperire a tale carenza con l'emanazione del
decreto-legge 17 maggio 1996, 270, che, all'art. 1, lett. e), disponeva di
sostituire l'art. 205 del codice della strada con il seguente:
"Art. 205 (Opposizione all'autorità giudiziaria).
1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in
alternativa al ricorso al prefetto di cui all'art. 203. L'opposizione
all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il
giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato
accoglimento, la sanzione applicabile.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'art. 204 gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento.
3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 è
di 60 giorni.
4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è regolato dalle
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 è emanato
entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica è
eseguita entro i successivi 20 giorni."
Tuttavia, questo decreto-legge, che avrebbe consentito una definizione
espressa e compiuta del procedimento di opposizione dinanzi all'autorità
giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione delle
norme del codice della strada, non è stato convertito in legge e non è
stato reiterato, con la conseguente perdita di efficacia sin dall'inizio
ai sensi dell'art. 77, c. 3, della Costituzione.
Sicuramente degno di molta attenzione è l'iter di approvazione del
progetto di legge n. 2851 (licenziato recentemente dalla Commissione
parlamentare in sede referente), contenente disposizioni per la revisione
del nuovo codice della strada. Se esso fosse approvato, il Parlamento
(stando al testo licenziato) conferirebbe al Governo la delega ad emanare
disposizioni integrative e correttive del codice della strada, nel
rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, fra i quali anche
quelli (che interessano la presente trattazione) finalizzati alla
revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale e al
coordinamento dei rimedi.
Non essendo prevista una disposizione di legge, si deve necessariamente
utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica e, pertanto,
applicare al caso concreto, non disciplinato dalla legge, la disposizione
prevista per il caso simile. I possibili riferimenti sono due, ovvero:
1) l'art. 22, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa in 30
giorni dalla notificazione il termine per proporre opposizione contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità competente; in
tal caso, il verbale di contestazione redatto ai sensi del codice della
strada è assimilabile all'ordinanza-ingiunzione, in quanto atto
definitorio del procedimento sanzionatorio.
2) l'art. 203, c. 1, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285), in base al quale il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro
60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Si deve considerare che la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 17 dicembre
1998, n. 12628, Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 1999, n. 482) inizialmente
si è indirizzata nel senso di individuare in 30 giorni il termine per
proporre ricorso al Giudice di Pace, facendo riferimento all'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalle citate sentenze n. 255/94
e n. 311/94 della Corte Costituzionale. In effetti, l'art. 194 del codice
della strada stabilisce che per le violazioni che comportano
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le modifiche e le deroghe
previste dal Capo I del Titolo VI dello stesso codice della strada.
Successivamente, però, con la sentenza 4 giugno/29 settembre 1999, n.
10768, alla quale il Ministero dell'Interno si è richiamato e allineato
con la circolare 17 aprile 2000, n. 42, la Corte di Cassazione, sez. III,
ha modificato il precedente orientamento, affermando che l'atto di
opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice, a pena
di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione.
Secondo la Cassazione, la tesi per la quale il termine è da considerare
pari a 30 giorni presenta l'inconveniente di interferire con il termine di
60 giorni per il pagamento in misura ridotta ex art. 202 del codice della
strada e di determinare una preclusione dell'azione giudiziaria in
pendenza del termine, anch'esso di 60 giorni, per proporre il ricorso al
prefetto; invece, considerando il termine pari a 60 giorni, si conseguono
i seguenti risultati:
- realizzare nel modo più compiuto la tutela giurisdizionale;
- non porre nel nulla la tutela amministrativa che sarebbe preclusa dalla
proposizione di quella giudiziaria;
- non vanificare la stessa tutela giudiziaria per avvenuto pagamento in
misura ridotta.
Questo nuovo orientamento è stato confermato più recentemente dalla
Cassazione, sez. I civ., con la sentenza 24 settembre 2002, n. 13872.
Tuttavia, nell'assenza di una specifica disposizione di legge o di un
intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite, permane tuttora
l'incertezza nella definizione del termine entro il quale deve essere
proposta opposizione al giudice di pace avverso i verbali di contestazione
della violazione di norme del codice della strada. Si consideri, per
esempio, l'ordinanza del 21 maggio 2001 del Giudice di Torino, che ha
giudicato inammissibile un ricorso presentato oltre i 30 giorni. Un
termine deve comunque essere indicato espressamente nel verbale di
contestazione. Infatti, anche se è consolidato che la mancanza di
indicazione del termine di impugnazione entro il quale può essere proposto
ricorso non determina l'illegittimità dell'atto e comporta il
riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui possa cadere il
ricorrente (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 1997, n. 9080, Cass. Civ.,
sez. I, 4 giugno 1999, n. 5453), si deve, però, dare attuazione all'art.
3, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che "in
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere"
10/02/2003. Delitti contro la Pubblica
amministrazione - Esercizio abusivo della professione: è configurabile
anche in relazione al compimento di atti "non esclusivi".
Commette il delitto di cui all'art. 348 c.p. chi, in via continuativa,
esercita la professione di ragioniere commercialista senza essere iscritto
all'albo, indipendentemente dal compimento di atti "esclusivi" o meno di
quella professione. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, che
ha disatteso l'assunto difensivo (talora accolto in giurisprudenza; cfr.
Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, Zambon, in "Diritto penale e processo",
2000, 461) secondo cui la tutela apprestata dall'art. 348 c.p. riguarda
solamente le attività riservate della professione protetta, perché
indicate dalla legge come esclusive. Secondo la Cassazione, invece, il
concetto di "esercizio abusivo di una professione (...) è definibile in
base al linguaggio comune e ad esso soltanto deve farsi richiamo, sicché
non ha senso l'indirizzo ermeneutico secondo cui gli atti rilevanti, ai
fini della configurabilità del reato in esame, sarebbero soltanto quelli
riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione (i
c.d. "atti tipici" della professione), ma deve darsi rilievo anche agli
atti c.d. "caratteristici", strumentalmente connessi a quella, a
condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale,
perché anche in questa seconda ipotesi si ha esercizio della professione,
per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo". (Cassazione,
Sez. VI, 8 gennaio 2003-8 ottobre 2002, Notaristefano, ricorrente)
11/02/2003. Occupazione e
mercato del lavoro - Il "collegato lavoro" diventa legge
Il Senato ha definitivamente approvato il
disegno di legge che delega il Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro. I 10 articoli della nuova legge modificano il collocamento
estendendo la disciplina del servizi per l’impiego al settore privato e
abrogando la legge 1369/60, che dovrà essere sostituita con una disciplina
che tenga conto dei criteri indicati nella delega. Cambiano i contratti
formativi, sarà agevolato il ricorso a forme più flessibili di part-time,
si interverrà nella disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa operando un distinguo rispetto alle forme di lavoro
occasionale. Il Governo è, inoltre, delegato a regolare forme di lavoro
inconsuete, quali il lavoro a chiamata, il job-sharing, lo staff-leasing,
il lavoro occasionale e quello accessorio. Entro un anno dovranno essere
emanati i decreti legislativi che, concretamente, consentiranno
l’applicazione delle nuove disposizioni (Disegno di legge 848-D)
04/02/2003.
Finanziaria 2003: blocco assunzioni p.a.
La Finanziaria per il 2003 all'art.34, in materia di Organici, assunzioni
di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici, determina
ulteriori limiti per le assunzioni di personale. In particolare, fino
all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 [emanati dal
Presidente del Consiglio dei ministri da entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore Finanziaria, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata], con i
quali verranno fissati per le amministrazioni regionali, per le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri
enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003, le
predette amministrazioni non potranno stipulare nuovi contratti di lavoro
(Legge 27 dic embre 2002, n.289: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 -
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n.305 - Suppl.
Ord.).
03/02/2003. Perizie mediche.
Sanzioni per chi comunica dati sanitari senza il tramite di un medico.
Contestata una sanzione amministrativa di
oltre cinquecento euro ad una società di assicurazioni per aver violato le
disposizioni stabilite dalla legge sulla privacy in caso di comunicazioni
di dati sullo stato di salute. L’assicurazione è stata "multata" per aver
consegnato direttamente ad un suo assistito, che ne aveva fatto richiesta,
copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede
la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia
dell’interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioè da quello
che la legge chiama "il titolare del trattamento".
L’assicurato era ricorso all’Autorità dopo aver chiesto invano alla
società l’accesso ai suoi dati personali contenuti nella perizia medico
legale redatta dal medico di fiducia dell’assicurazione. Solo dopo
l’intervento del Garante, la società, pur fornendo giustificazioni sul suo
comportamento omissivo, ritenute in parte fondate dal Garante, si
dichiarava disponibile a soddisfare le richieste del suo assicurato e gli
inviava copia della relazione di accertamento medico legale, con la
descrizione delle circostanze del fatto, l’elenco della documentazione
sanitaria, il referto di visita medica ed parere medico legale. Tuttavia
la comunicazione di questi ultimi dati veniva effettuata dalla società
direttamente all’interessato e non invece, secondo le modalità previste
dalla legge 675/96, avvalendosi di un medico designato.
Dopo aver, quindi, verificato i presupposti per l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista per questo tipo di violazione, l’Autorità
ha quindi provveduto a contestare la violazione amministrativa stabilita
in 516,46 euro.
L’assicurazione potrà provvedere al pagamento in misura minima pari a 516,
456 euro, entro 60 giorni dalla contestazione della notifica o a far
pervenire entro i primi trenta giorni memorie difensive.
22/01/2003.
LSU - Incentivi per i contratti di collaborazione
Il Ministero del lavoro ha chiarito i presupposti per la
concessione degli incentivi per la stabilizzazione di lavoratori
socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa. (Ministero lavoro, Nota 14 gennaio
2003, n. 105)
22/01/2003.
CAF e sostituti d'imposta - Aumenta il compenso per l'assistenza fiscale
del 2001
Il Ministro delle finanze, tenendo
conto della variazione percentuale del +2,7 negli indici dei prezzi al
consumo tra il 2000 e il 2001, ha aumentato il compenso spettante ai
centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001
elaborata e trasmessa, da 13,25 a 13,61 Euro. Il compenso di 10,60 Euro
spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello
730/2001 elaborata e trasmessa viene elevato invece a 10,89 Euro. (D.M. - Economia e finanze - 26
novembre 2002, G.U. 21 gennaio 2003, n. 16)
21/01/2003. INPS - L'incremento delle pensioni per i soggetti
disagiati.
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito
all'interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 2003 del
relativo articolo della Finanziaria 2002 sull'incremento delle pensioni in
favore dei soggetti disagiati. In particolare, per il 2002, l’importo di
516,46 euro posto in erogazione ai soggetti aventi diritto titolari del
trattamento minimo, della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale
comprende tutte le integrazioni per maggiorazioni sociali erogate a
qualsiasi titolo. (INPS, Circ. 17 gennaio 2003, n. 6)
18 /01/2003. Alcune novità
della finanziaria 2003 in tema di lavoro.
a) All'articolo 44, la Finanziaria per il
2003 stabilisce l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di
anzianità
e redditi da lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime
di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e
pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto
dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso
ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione
che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti
debbono sussistere all'atto del pensionamento.
b) L'incentivo per l'incremento
dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di
credito di imposta, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 (articolo
63).
c) Al fine di assicurare un'adeguata
assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con
prole, è stato istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il
finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro,
servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere ammessi al finanziamento, i
datori di lavoro Devono presentare apposita domanda al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale
del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31
marzo 2003 (articolo 91) (Legge 27 dicembre 2002, n.289: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2002, n.305 - Suppl. Ord.)
15/01/2003.
Finanziaria 2003 - Cade il divieto di cumulo tra pensione e redditi da
lavoro
Dal 1° gennaio 2003 i soggetti con almeno 37 anni di
contribuzione e 58 anni di età possono cumulare il reddito di lavoro
dipendente e quello di lavoro autonomo con la pensione di anzianità.
(Legge 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 44, G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, Suppl. Ord. n. 240)
14/01/2003. TFR - Aggiornamento per il mese di dicembre
Ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 e il 14
gennaio 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2001 deve
essere rivalutata del 3,504310. (ISTAT, Gennaio 2003)
09/01/2003.
Proroga del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003
Con Decreto del Ministero dell'Interno del
19 dicembre 2002, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2003 è stato differito al 31 marzo
2003.
09/01/2003. Parlamento CE: proposta direttiva sul lavoro interinale
Il
Parlamento europeo ha concluso la prima lettura della proposta di
direttiva sul lavoro interinale presentata dalla Commissione nel marzo
2002. La proposta di direttiva mira a garantire un livello minimo di
tutela ai lavoratori interinali, stabilendo il principio di non
discriminazione, in materia di condizioni di lavoro (compresa la
retribuzione), tra il lavoratore interinale e il lavoratore comparabile
dell'impresa utilizzatrice presso la quale il lavoratore interinale viene
assegnato. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione
adottando una serie di emendamenti, tra cui quello che stabilisce che le
condizioni di lavoro applicabili ad un lavoratore interinale devono essere
almeno equivalenti a quelle di un lavoratore impiegato dall'impresa
utilizzatrice sulla base di un contratto della stessa durata, che svolge
delle mansioni equivalenti o simili e tenendo conto delle qualifiche e
delle competenze. La relazione del Parlamento, volta a cercare un
equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e quelle di
sicurezza dei lavoratori, ha suscitato numerose polemiche. In particolare,
la Confederazione Internazionale delle Imprese di Lavoro Interinale (CIETT)
ha fortemente criticato il citato emendamento che imporrebbe la parità di
trattamento su retribuzione e condizioni di lavoro tra il lavoratore
interinale e quello comparabile dell'impresa utilizzatrice, fin dal primo
giorno di assegnazione. In questo modo, mentre da un lato la direttiva
riconoscerebbe il ruolo di legittimo datore di lavoro alle agenzie
interinali, dall'altro, tali datori di lavoro sarebbero gli unici ad
essere privati del diritto di fissare il livello di retribuzione e le
condizioni di lavoro dei propri dipendenti. [Silvia Margaria da
www.filodiritto.it].
08/01/2003.
Finanziaria 2003 - Cumulo pensione e redditi di lavoro
Si amplia ai soggetti con almeno 37
anni di contribuzione e 58 anni di età la possibilità di cumulare la
pensione di anzianità con il reddito di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo. Per coloro che sono già pensionati alla data del 1° dicembre
2002 e non hanno i suddetti requisiti, è possibile evitare il divieto di
cumulo con il versamento di un importo proporzionale alla pensione
percepita a gennaio 2003 e al numero di anni mancanti per la maturazione
del diritto al cumulo.
(Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. 31 dicembre
2002, n. 305)
ARCHIVIO NEWS 2003
30 dicembre 2003. Previdenza e assistenza.
La "costrittività organizzativa" è mobbing: l'INAIL lo riconosce, in una circolare tutte le indicazioni in merito e l'interessante relazione sanitaria che ha portato l'Ente a configurare il disagio psichico da lavoro quale vera e propria malattia. (Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003).29/12/2003. Sicurezza del lavoro - Lavoratori esposti all'amianto: benefici previdenziali.
Per l'Inps l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico (consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo) nei confronti dei seguenti soggetti:
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio all'art. 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico.Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
24 dicembre. Regioni e enti locali. Non c'è potestà esclusiva dello Stato nel fissare il quadro normativo di riferimento in materia di istituzione di asili-nido presso le aziende. (Sentenza Corte Costituzionale 23-12-2003, n. 370).
23 dicembre. FINANZA LOCALE. PROROGATO AL 31 MARZO IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE BILANCI ENTI LOCALI. Slitta al 31 marzo 2004 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali. Nel corso della riunione del 17 dicembre scorso, la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ha infatti dato parere favorevole al decreto del Ministero dell’Interno che, su sollecitazione dell’ANCI, ha previsto lo slittamento del termine dal 31 dicembre 2003 a fine marzo 2004.
21 dicembre. Indice prezzi di novembre. L'indice Istat per il mese di novembre 2003 è fissato al 2,4%. Lo rende noto l'istituto con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2003. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Altalex, 21 dicembre 2003).
20 dicembre. Lavoro. La Suprema Corte si pronuncia su una questione controversa: indumenti e divise utilizzate dai dipendenti, il danno da usura è a carico del datore di lavoro anche se gli importi per i capi di vestiario sono parzialmente posti a carico del lavoratore.
(Sentenza Cass. Civ.- Sez. Lav. 20-11-2003, n. 17639, Sez. IV)
20 dicembre. Mobbing, dichiarata incostituzionale la LR Lazio volta a prevenire e contrastare tali fenomeni sui luoghi di lavoro. (Sentenza Corte Cost. 10-12-2003, n. 359)
3 dicembre. Pubblica Amministrazione. Responsabilità erariale, il sindaco che incarica un consulente esterno senza accordarsi contrattualmente sugli oneri e sulla parcella richiesta per la realizzazione dell'incarico risponde direttamente degli importi che l'ente ha dovuto così corrispondere. (Sentenza Corte Conti 06-10-2003, n. 273, Sez. II Centr. Appello)
1 dicembre 2003. Permessi legge 104/92, art. 33, comma 3 - parere Dip. Funzione Pubblica 25/11/2003 n. 185 prot.185/03.
Si riscontra la nota prot. n. 19620 del 8/10/2003 con la quale codesta Azienda Ospedaliera ha chiesto chiarimenti in ordine alla normativa citata in oggetto.
In particolare si vuole sapere se un dipendente portatore di handicap che beneficia di 2 ore giornaliere di permesso, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 104/92, possa fruire anche dei 3 giorni di permesso mensile per assistere la figlia portatrice di handicap grave. Si fa osservare, preliminarmente, che i destinatari dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 sono i dipendenti che devono assistere un familiare con handicap grave, mentre destinatari del successivo comma 6 sono i dipendenti essi stessi in stato di handicap.
Si tratta, come si può ben notare, di permessi che oltre ad avere una diversa finalità sono anche previsti da disposizioni diverse. Al riguardo, questo Dipartimento, con circolare n. 20/95 del 30/10/1995, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15/11/1995, richiamandosi espressamente al parere del Consiglio di Stato n. 784/95, si è espresso favorevolmente in merito alla cumulabilità dei due benefici. In tal caso, è chiaro che il familiare, fruitore dei permessi di cui al comma 6, per poter usufruire anche dei permessi previsti dal comma 3, deve effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare portatore di handicap grave. Quanto sopra presuppone, ovviamente, che nell'ambito dello stesso nucleo familiare non vi siano altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio
1 dicembre 2003. Garante per la protezione dei dati personali. Newsletter 10-16 novembre 2003. REGISTRO DEI BATTEZZATI E AGGIORNAMENTO DEI DATI. Non occorre recarsi presso il Vicariato per segnalare la volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica. Non è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici del Vicariato per sottoscrivere la dichiarazione di non voler essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica.
Lo ha stabilito l’Autorità Garante decidendo su un ricorso presentato all’Autorità dopo che l’interessato aveva richiesto, senza esito, alla parrocchia nella quale era stato battezzato, di annotare nel registro dei battezzati, accanto al suo nome, la postilla che specificasse la volontà di non voler più appartenere alla Chiesa cattolica e di ricevere dalla parrocchia conferma scritta dell’avvenuto adempimento. L’ufficio giuridico del Vicariato, invitato dal Garante a soddisfare la richiesta, si è attivato al riguardo rappresentando peraltro l’esigenza di accertare meglio la “certa, libera e personale” volontà dell’interessato alla modifica dei dati che lo riguardano. A tal fine, aveva ipotizzato che fosse anche necessario che il richiedente si presentasse presso i suoi competenti uffici per dimostrare e controfirmare la richiesta in modo inequivoco. Nel provvedimento l’Autorità ha ribadito la legittimità della richiesta espressa dall’interessato a veder annotato nel registro dei battezzati a margine del suo nome una postilla che specificasse la sua volontà di on voler più essere considerato aderente alla Chiesa cattolica. L’istanza, finalizzata ad aggiornare ed integrare i propri dati personali, con specifico riferimento al dato sensibile relativo all’appartenenza religiosa, risultava infatti proposta correttamente. In particolare, come richiesto dall’art. 13 della legge n. 675/1996, essa era già debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un documento personale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati. Inoltre, il ricorso, come richiesto dalle norme citate, era stato presentato con sottoscrizione autenticata del ricorrente a garanzia dell’autenticità della stessa. In particolare, il collegio del Garante ha precisato che la predetta disciplina non prevede che il richiedente debba recarsi necessariamente personalmente presso la sede del resistente per esercitare i propri diritti e, nel caso esaminato, confermare la menzionata volontà. E’ stata comunque ritenuta legittima ogni eventuale attività della Curia volta a richiamare l’attenzione dell’interessato sugli effetti che l’istanza produce. La richiesta dell’interessato è stata pertanto ritenuta validamente presentata. La parte resistente dovrà quindi dare conferma dell’avvenuta annotazione all’interessato e all’Autorità entro trenta giorni, mentre le spese, in ragione della specificità e novità della questione, sono state compensate tra le parti.
29 novembre 2003. Rapporto di lavoro subordinato - Attribuzione di mansioni inferiori - Risarcimento danni. - Determinazione in via equitativa - Ammissibilita'- Fattispecie Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito dal lavoratore – sotto il profilo del pregiudizio subito nella vita professionale ed in quella di relazione per la violazione dell’art. 2103 c.c. e del diritto alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. - a seguito dell’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell’assunzione, può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato. La liquidazione del detto danno, inoltre, può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto. (omissis). Corte di Cassazione Civile, lavoro 27/8/2003 n. 12553.
29 novembre 2003. Contratti CO.CO.CO. Parere Pres. Consiglio dei Ministri: Esclude la possibilità di erogare buoni pasto. LEGGI IL PARERE.
12 novembre 2003. Pensioni, con la rata di dicembre 2003 si ricevera' il bonus aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) previsto dalla Finanziaria 2001.(CIRCOLARE INPS 06-11-2003, n. 173)
12 novembre 2003. Pubblico impiego. Concorsi interni delle amministrazioni pubbliche, la competenza in caso di vertenze e' del giudice amministrativo. (SENTENZA Cassazione Civile 15-10-2003, n. 15403, Sez. Unite).
12 novembre 2003. Famiglia. Agevolazioni prima casa a coniugi in comunione legale dei beni, possibile anche se uno dei due non risulta residente.(SENTENZA Cassazione Civile 08-09-2003, n. 13085, Sez. Trib.).
6 novembre. Libere professioni. Addio agli avvocati "part-time": incompatibile il ruolo pubblico e il ruolo professionale, obbligatoria l'opzione. (ODG Camera Deputati 3-4-5 novembre 2003 - Discussione e approvazione testo DDL Camera dei Deputati 14 marzo 2002, n. 543-B).
6 novembre. Tributi. Rimborso ICI per erroneo pagamento, vale il termine prescrizionale di tre anni. (SENTENZA Cassazione Civile 26-09-2003, n. 14291, Sez. Trib.).
4 novembre. Pubblica amministrazione. Informatica e software da utilizzare negli Enti Pubblici, il Ministro per l'innovazione vara la direttiva a favore dei programmi cd. "open source" o a "libera distribuzione". (Comunicato Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 29-10-2003)
31 ottobre. P.A. truffa aggravata timbratura irregolare cartellino. Integra gli estremi del reato di truffa aggravata la condotta dell’impiegato statale che fa timbrare da altri il suo cartellino rilevapresenza, per risultare presente al lavoro anche quando assente. Secondo la Cassazione, il dipendente pubblico, a prescindere dalle mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è pubblico ufficiale e, per quanto attiene al cartellino rivelatore delle presenze pubblico è indubbio che quest’ultimo contenga una attestazione in punto effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dell’attività e regolarità dell’ufficio; né in tale ottica rileva che si tratti di un atto interno poiché anche un siffatto atto è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della Pubblica amministrazione. (Cassazione - Sezione Quinta Penale,Sentenza 22 settembre - 15 ottobre 2003, n.39077).
29 ottobre. Protocollo informatico e procedimenti amministrativi: approvate le linee guida. ( D.P.C.M. 14.10.2003, G.U. 25.10.2003 )
28 ottobre 2003. Messi comunali. Aggiornato il compenso spettante per la notifica degli atti della P.A. (DECRETO 06-08-2003, in Gazzetta Ufficiale 27-10-2003, n. 250, Serie Generale).
28 ottobre 2003. Documenti amministrativi: la P.A. ha il dovere di rilasciare all'interessato la documentazione richiesta, per quanto laboriose possano risultare le ricerche di archivio. (SENTENZA TAR Lazio 14-10-2003, n. 8356, Sez. III).
28 ottobre 2003. Corpo forestale: regione non può attribuire qualifica di ufficiale al personale.
(Corte Costituzionale sentenza 21.10.2003 n° 313).
27 ottobre 2003. Culti e confessioni religiose. I simboli della religione cattolica vanno rimossi dagli edifici pubblici, prevale il principio di uguaglianza e di laicità dello Stato Italiano. (DECISIONE 23-10-2003 Tribunale L’Aquila – Montanaro G.U.).
23 ottobre 2003. Polizia municipale:( il viceresponsabile, formalmente incaricato al comando per impedimento del dirigente, ha diritto alla differenza retributiva ma non alla indennita' di funzione dirigenziale. (SENTENZA Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V).
17 ottobre 2003. Lavoro. Licenziamenti collettivi, maggiori tutele dall'UE: anche per i dipendenti di associazioni, sindacati ed enti non profit devono valere le norme di protezione in uso per le imprese private. (SENTENZA Corte di Giustizia UE 16-10-2003, causa C-32/02, Sez. II).
16 ottobre 2003. Universita' - Lazio, le disposizioni regionali in tema di diritto agli studi universitari. (LEGGE REGIONALE Lazio 25-09-2003, n. 25, in B.U.R. 10-09-2003, n. 25, Supplemento Ordinario)
15 ottobre 2003. Vigili urbani, le indennita' di turnazione non sono cumulabili con quelle per lavoro straordinario. (DECISIONE Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5441, Sez. V)
10 ottobre 2003. Pubblico impiego. Riconoscimento delle mansioni superiori svolte di fatto, nel calcolo dei compensi non puo' essere ricompresa l'indennita' di funzione, parametro da collegare esclusivamente a un incarico formale. (Decisione Consiglio di Stato 01-10-2003, n. 5683, Sez. V)
10 ottobre 2003. Lavoro. Pubblicata la cd. "Riforma Biagi" che innova le forme e le tipologie di impiego dei lavoratori, "addio" alle CO.CO.CO. (ma sono prorogabili quelle in corso). (DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276, Gazzetta Ufficiale 09-10-2003, n. 235, Serie Generale, S.O. n. 159).
8 ottobre 2003. Pubblico impiego. Indennita' per causa di servizio e equo indennizzo non cumulabili laddove il dipendente sia già coperto da rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria INAIL. (Sentenza Consiglio di Stato 24-09-2003, n. 5442, Sez. V).
8 ottobre 2003. Immobili e condominio. Agevolazioni prima casa, indicato in tre anni il termine per occupare effettivamente l'abitazione principale acquistata e godere ancora del beneficio fiscale, limitati i casi in cui tale termine massimo può essere derogato. (Risoluzione del 06/10/2003 n. 192 - Agenzia delle Entrate).
8 ottobre 2003. Tributi. Debiti fiscali, il contribuente inadempiente può subire anche un'esecuzione immobiliare, l'Agenzia delle Entrate spiega ai concessionari della riscossione come procedere correttamente. (CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE 6 ottobre 2003, n. 53/E).
8 ottobre 2003. Stranieri. Ricongiungimenti familiari, atti di nascita a prova del legame rifiutabili dal paese ospitante solo se viziati da falsita', documenti non "discriminabili" in base al paese di provenienza dei soggetti. (Sentenza Cass. Civ. 01-10-2003, n. 14545, Sez. I).
3 ottobre 2003. Circolazione stradale. Nessuna barriera per le auto all'interno dell'UE: il veicolo immatricolato in uno Stato membro puo' circolare liberamente ovunque (SENTENZA Corte di Giustizia UE 02-10-2003, causa C-232/01, Sez. V).
3 ottobre 2003. Cittadinanza. Cittadini con doppia nazionalita', via libera al doppio cognome anche in deroga alle leggi nazionali. (SENTENZA Corte di Giustizia UE 02-10-2003, causa C-148/02).
2 ottobre 2003. Enti locali. Maxi sentenza della Consulta: bocciato il decreto "sblocca antenne" (illegittimo per eccesso di delega e violazione delle attribuzioni regionali) e salvate le normesulle grandi opere infrastrutturali (aumentando, però, i poteri di interdizione delle regioni). (SENTENZA Corte Costituzionale 01-10-2003, n. 303).
2 ottobre 2003. Cassazione: permessi sindacali non soggetti a controllo. Non è consentito, attraverso la contrattazione collettiva, rendere facoltativa la concessione dei permessi di cui all'articolo 30 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero condizionare il riconoscimento del diritto, all’assenza di impedimenti di ordine tecnicoaziendale, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, risultando in tal modo pregiudicato l’interesse, costituzionalmente garantito, sotteso all’articolo 30 dello statuto. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima una domanda di usufruire del suddetto permesso che faceva riferimento ad un impegno sindacale ai sensi ed agli effetti contrattuali delle leggi in vigore, ciò alla luce della clausola contrattuale che prevedeva l’onere di corredare la stessa di permesso dell’indicazione delle ragioni giustificative. La Cassazione ha innanzitutto ripercorso il proprio orientamento in tema di permessi sindacali, ricordando che i permessi di cui agli articoli 23 e 24 si differenziano da quelli ex articolo 30 Statuto dei lavoratori per spettare i primi a coloro che possono definirsi, seppure con qualche approssimazione, "sindacalisti endo-aziendali", cioè a coloro che sono deputati a svolgere la propria attività all’interno dell’impresa, e per essere invece i secondi riconosciuti a quanti possono qualificarsi "sindacalisti extra-aziendali" cui i benefici in questione vengono attribuiti in ragione soprattutto del necessario coordinamento tra singole unità produttive e centri decisionali a carattere territoriale delle organizzazioni sindacali, ed in considerazione altresì dell’esigenza che rivendicazioni lavorative locali e settoriali vengano filtrate ed armonizzate nel più ampio quadro delle politiche generali de lle suddette organizzazioni. Nella indicata differenziazione trova fondamento, pertanto, la statuizione secondo cui i permessi sindacali previsti dall’articolo 30 Statuto dei lavoratori per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa sindacale sicché l’utilizzazione per finalità diverse dei permessi giustifica la cessazione
dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro che è abilitato ad accertare la effettiva sussistenza
dei presupposti del diritto. Secondo la Cassazione, al datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa che lo costringe a concedere i permessi, spetta il diritto al controllo volto ad accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, destinatari di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi (nazionali o provinciali). Tale diritto non può però accompagnarsi a formalismi o adempimenti capaci, per le loro modalità, di limitare l’attività sindacale e di impedire ai dirigenti di svolgere in piena libertà ed autonomia, i propri compiti. In altri termini, il controllo non può concretizzarsi in condotte volte ad accertare in via preventiva se la richiesta dei permessi sia o meno indirizzata alla partecipazione alle riunioni. Non è cioè consentito fare dipendere - come si fosse in presenza di qualche atto autorizzativo - la concessione dei permessi ad un preliminare esame della relativa domanda e da una positiva valutazione del suo contenuto. E' invece legittimo che le parti sociali di comune accordo e nella loro autonomia privatistica stabiliscano regole comportamentali che, pur agevolando il controllo, non incidano però in maniera sostanziale sul diritto, rendendone gravoso o limitandone incisivamente l’esercizio. (Cassazione - Sezione Lavoro,Sentenza 18 marzo - 1 agosto 2003, n.11759)
27 settembre 2003. Fondi pensione come soggetti contraenti di una polizza assicurativa, il rendimento concorre nel risultato della gestione tassato all'11%. (RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate 24-09-2003, n. 185/E).
26/09/2003 INAIL - Nasce una banca dati unica per gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. L'INAIL ha reso noto che, a partire dal 1° ottobre, sarà operativa un'unica banca dati per gli infortuni, avvenuti per cause lavorative o extraprofessionali ovvero a seguito di incidente stradale, onde evitare possibili frodi a danno degli Enti pubblici di assicurazione sociale e delle compagnie di assicurazione. (Comunicato stampa, INAIL, 25/09/2003).25 settembre 2003. Affidamento di appalto. Sono legittimamente cumulabili in capo alla stessa persona fisica le funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione di valutazione in una procedura di affidamento di un appalto; tale cumulo, già ammissibile in precedenza (con riferimento all’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva novellato l’art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142,
poi abrogato dall’art. 274 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) è coerente con quanto ormai previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha sostituito l’analoga disposizione contenuta nella legge n. 142/90. L’assegnazione allo stesso dirigente della responsabilità unitaria del complesso procedimento di gara, che si articola nelle diverse fasi della sua indizione, della ricezione delle offerte, della loro valutazione da parte
dell’apposita commissione, dell’approvazione dei relativi lavori e dell’affidamento dell’appalto, lungi dal configgere con l'art. 97 Cost. (che imporrebbe una distinzione tra controllato e controllore), si rivela, invece, coerente con il libero disegno politico del legislatore (agevolmente ravvisabile nella produzione normativa degli ultimi dieci anni in materia) di riservare ai dirigenti compiti manageriali caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa e al conseguimento dei risultati di gestione e di escludere l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla legittimità dell’esercizio di compiti di amministrazione a ttiva.(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 settembre 2003, n. 5322).
23 settembre 2003. Previdenza. Indennizzo per infermita' dovuta a causa di servizio, il termine per presentare la domanda decorre dalla data di comunicazione al dipendente del decreto che riconosce il rapporto di causalita'. (SENTENZA Consiglio di Stato 02-09-2003, n. 4862, Sez. VI).
23 settembre 2003. Lavoro. Imputazione di gravi reati al lavoratore, il rinvio a giudizio non e sufficiente a giustificare il licenziamento. (SENTENZA Cassazione Civile 10-09-2003, n. 13294, Sez. Lav.)
23 settembre 2003. Pubblico impiego. Licenziamento dell'impiegato pubblico in prova, spetta al sindaco il compito di adottare il provvedimento. (SENTENZA Consiglio di Stato 15-09-2003, n. 5175, Sez. V).
18 settembre 2003. Consumatori. L'Antitrust boccia la pubblicita' dell'Alitalia: omissioni su limitazioni e prezzo finale dei voli (PROVVEDIMENTO Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato 31-07-2003, n. 12307 – PI4109)
5 settembre 2003. Ministero del Lavoro: finanziamento asili nido al lavoro. In conformità al dettato della Finanziaria 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha dettato i criteri per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere ammessi al finanziamento, i datori di lavoro devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni: a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento; b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera. Il ministero ha inoltre stabilito le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione a tali finanziamenti. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 16 maggio 2003: Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n.198 - Fonte: www.filodiritto.com )
1 settembre 2003. Tributi. Atti di accertamento del fisco riferiti a contribuente defunto, le notifiche devono essere indirizzate obbligatoriamente agli eredi. (SENTENZA Cassazione Civile 07-07-2003, n. 10659, Sez. Trib.).
1 settembre 2003. Persona e famiglia. Assegni familiari, spettano al lavoratore per i figli conviventi anche se questi sono formalmente affidati ai servizi sociali. (SENTENZA Cassazione Civile 06-08-2003, n. 11876, Sez. Lav.)
29 ago. (Adnkronos). INFLAZIONE: ISTAT, AD AGOSTO SALE AL 2,8% . - L'inflazione ad agosto sale al 2,8%. Lo rende noto l'Istat sulla base dei dati preliminari . L'aumento dei prezzi rispetto al mese di luglio e' dello 0,2%. Il dato di agosto risulta in crescita rispetto al 2,7% registrato a luglio, mentre conferma il dato diffuso dalle citta' campione relativo al mese di agosto.
25/08/2003. La depressione vale la pensione d'invalidità Nessuna riduzione dell'assegno come deciso dall'Inps. Sentenza della Cassazione in favore di una donna siciliana che soffre del "male oscuro". "La signora è afflitta sempre con la stessa intensità".
ROMA - Il male oscuro vale la pensione d'invalidità. Non c'è bisogno di nessun contrappeso. Chi è afflitto gravemente dalla depressione non può vedersi togliere dall'Inps l'assegno - per la diminuita capacità lavorativa e di guadagno - quando le sue condizioni di salute sono uguali a quelle accertate al tempo in cui il beneficio economico gli è stato riconosciuto. La Sezione Lavoro della Cassazione definisce una volta per tutte una questione a dir poco spinosa. La Suprema Corte accogliendo il ricorso di una lavoratrice siciliana alla quale l'Inps aveva riconosciuto l'assegno di invalidità per gli anni dall'82 all'86 in relazione alla sindrome ansioso-depressiva che l'aveva colpita. Ma a un certo punto la donna s'era vista revocare il sostegno e aveva fatto ricorso alla magistratura. Ma sia il pretore di Messina che il Tribunale di Patti avevano stabilito che lei non aveva diritto all'assegno in quanto l'ansia aveva diminuito la sua capacità di lavorare e di guadagnare in una misura non maggiore al 50%. Piazza Cavour, invece, è stata di diverso avviso e ha stabilito che la Corte d'appello di Catania dovrà occuparsi del caso di Angela e assegnarle l'assegno che le spetta. In poche parole, secondo gli ermellini, quando la depressione continua a perseguitare un lavoratore, l'assegno di invalidità, dato al malato dall'Inps, non può essere revocato quando la malattia permane nella stessa proporzione accertata dalla consulenza medica in base alla quale era stata concessa l'erogazione dell'assegno mensile per la diminuita capacità di lavoro. "Accertando il diritto all'assegno ordinario di invalidità - scrivono gli ermellini - si accerta l'esistenza dei presupposti di legge per lo stato invalidante, nonché la connessione causale tra questi presupposti e il riconosciuto diritto. Per accertare la permanenza della depressione, osserva ancora la Sezione Lavoro, "il giudice deve effettuare necessariamente il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento dell'invalidità". (tratto da www.ilnuovo.it - 25 AGOSTO 2003; ORE 16:45)
21/08/2003. Televideo
. Inflazione, in agosto verso 2,8%Inflazione in crescita in agosto. Secondo i dati provenienti dalle città campione, i prezzi questo mese sono aumentati dello 0,3% rispetto a luglio, portando così l'indice a quota 2,8% rispetto al 2,7% del mese precedente. In base alle rilevazioni nelle 12 città campione, Milano risulta quella più cara (i prezzi sono saliti dello 0,4%), mentre a Venezia sono saliti solo dello +0,1%.A Bari,Genova,Napoli,Bologna,
Palermo, la crescita si attesta a +0,2%, mentre a Trieste,Ancona,Firenze,Torino gli aumenti viaggiano verso un +0,3%.1 agosto 2003. ISTAT RIVEDE AL RIALZO DATO RISPETTO A STIMA DI 2,6% Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Nel mese di luglio l'inflazione e' cresciuta del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2002 e dello 0,2% rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istat che ha rivisto al rialzo la stima preliminare che aveva fissato la crescita dei prezzi di luglio al 2,6% tendenziale.
6 agosto 2003. Pubblica amministrazione. Accesso agli atti, l'indisponibilita' dei documenti per effetto di consegna ad altro Ente non comporta il venir meno dell'obbligo di produzione a favore del soggetto interessato, esclusione ammessa solo in presenza di trasferimento degli atti derivante dal mutamento di competenze tra amministrazioni. (Sentenza Cons. di Stato 10-07-2003, n. 4126, Sez. V).
5 agosto 2003. Tributi.
:: Per i versamenti di IVA e IRAP scadenti nel mese di agosto possibile il pagamento fino al giorno 21 del mese senza maggiorazioni
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003, Gazzetta Ufficiale 02-08-2003, n. 178, Serie Generale).
3 agosto 2003. Cassazione: modifica dell'orario di lavoro nel part-time.
La Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre necessario il consenso del lavoratore per modificare l'orario di lavoro in un rapporto part-time. Tale regola deve essere rispettata anche nel caso in cui la modifica dell'orario di lavoro sia conseguente ad una trattativa tra datore di lavoro e sindacato cui è iscritto il lavoratore. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che il diritto del lavoratore part-time non può essere violato unilateralmente dall’imprenditore, pur sorretto da una contrattazione aziendale, non essendo sufficiente la semplice adesione al sindacato ma essendo essenziale un esplicito ed espresso mandato. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 17 luglio 2003, n.3898).
Roma, 15 luglio - (Adnkronos).
INFLAZIONE: ISTAT, A GIUGNO CALA AL 2,6%- Cala al 2,6% l'inflazione a giugno dal 2,7 registrato a maggio. Lo segnala l'Istat, confermando il dato diffuso in precedenza.
Roma, 7 lug. (Adnkronos) -LAVORO: INAIL, OGNI ANNO 26.000 CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI.
Ogni anno in Italia si verificano circa 26.000 casi di malattie professionali. Un dato che, dal 1998 al 2002, e' rimasto sostanzialmente stabile. E' quanto emerge dal focus del rapporto annuale Inail 2002. La tendenza predominante che emerge dallo studio e' la progressiva flessione del numero di malattie 'tabellate' a tutto vantaggio di quelle 'non tabellate', tanto che ormai queste ultime hanno raggiunto oltre il 60% del totale.
3 luglio 2003. Il profilo del nuovo responsabile della sicurezza. (da lavorolex - www.filodiritto.it)
Il Consiglio dei Ministri del 19 giugno scorso, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni ha approvato un decreto legislativo che individua le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle singole attività lavorative; per lo svolgimento di questi servizi diventa necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed un attestato di frequenza, con verifica, a corsi di formazione specifici. Sul provvedimento si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, il provvedimento in via di pubblicazione, ha inserito, nell'impianto della Decreto Legislativo 626 del 1994, l'art.8 bis, che reca la specificazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, che sino ad ora erano richiamati in via assai vaga, dando luogo ad un intervento sanzionatorio della Corte di Giustizia UE. I nuovi responsabili dovranno essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. E' previsto che possano svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, purché conseguano un attestato di frequenza ai corsi di formazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. (Dlgs: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39).
3 luglio 2003. Ministero Lavoro: bilancio negativo della conciliazione. (da lavorolex - www.filodiritto.it)
Sulla base di un'indagine condotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui risultati sono stati diffusi dal quotidiano Italia Oggi (27.06.2003, p.39) il procedimento della conciliazione previsto obbligatoriamente nelle cause di lavoro ottiene pessimi risultati, perlomeno per quanto concerne le controversie di lavoro di dipendenti della p.a.. In particolare, secondo questo studio, su 18.333 procedimenti trattati nel 2001, solo 4.334 si sono conclusi positivamente, pari ad una media del 24% circa.
1 luglio 2003. Ministero Interno: assegni e indennità per invalidi
Il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto che determina gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, che, per l'anno 2003 sono determinati dall'articolo 1 del Decreto come segue:
(Ministro dell'Interno: Decreto 28 marzo 2003, Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2003, n.86).- Euro 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
- Euro 3.846,05 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- Euro 6.299,62 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
1 luglio 2003. Cassazione: nullita' licenziamento per matrimonio
Il licenziamento della lavoratrice "per causa di matrimonio" non è temporaneamente inefficace, bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in servizio della lavoratrice illegittimamente licenziata nell'ambito di un rapporto di lavoro mai validamente interrotto, con
tutte le conseguenze relative. Secondo la Cassazione, infatti, il significato chiaro ed univoco dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 ("Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio") non può che essere che il licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo del giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso è nullo e che tale nullità comporta l'obbligo della corresponsione - a carico del datore di lavoro ed a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro - della
retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. Il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è pertanto radicalmente nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno costituito tout court dall'importo della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione (questo a differenza della più articolata disciplina di
cui all'art. 18 cit. ed alla legge n. 108/1990 in merito all'indennità" dovuta per il licenziamento illegittimo) (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 maggio 2003, n. 7176: Nullità del licenziamento per causa di matrimonio).
1 luglio 2003. Colf e badanti. Regolarizzabili anche le posizioni antecedenti al 10 giugno 2002 se la denuncia di emersione è stata correttamente inoltrata entro l'11 novembre dello stesso anno, le istruzioni operative INPS per il pagamento dei contributi. (Circolare INPS numero 115 del 30-6-2003)
1 luglio 2003. CASSAZIONE: ONERE DELLA PROVA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL LAVORATORE. A testimonianza dell'importanza dell'argomento, e della frequenza con la quale giunge all'attenzione degli organi giurisdizionali, la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle mansioni svolte effettivamente dai lavoratori subordinati ed in particolare del riconoscimento di una qualifica superiore. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Si tratta di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 21 maggio 2003, n. 8025).
21/06/2003. Amianto / Il governo blocca l'ampliamento dei benefici previdenziali. Non ci sono soldi per un milione di lavoratori esposti.
Manca la copertura finanziaria, e così i lavoratori esposti all'amianto non avranno i benefici previdenziali previsti dal disegno di legge all'esame della Commissione lavoro del Senato. Il provvedimento - che fissa un ampliamento dei benefici a un numero più vasto di lavoratori rispetto alla situazione attuale - è stato bloccato dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha espresso parere "assolutamente contrario" all'approvazione della legge. Di conseguenza il ministero dell' Economia e delle Finanze ha stabilito che non vi è copertura finanziaria e ha bloccato tutto. (da Rassegna Online)21/06/2003.
Cassazione: mansioni inferiori legittime se marginali. Secondo la Cassazione: una volta che l'attività prevalente ed assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi - né frustra la funzione di tutela della professionalità, che ne risulta perseguita - l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie, rispetto a quelle di competenza - non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata (nella fattispecie un impiegato si era rifiutato di dattiloscrivere una lettera) (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 maggio 2003, n.6714: Rifiuto ingiustificato di svolgere mansioni inferiori).14/06/2003. Consiglio UE: Direttiva fondi delle pensioni da lavoro. Il Consiglio ha adottato la direttiva sulle attività e la vigilanza degli istituti di pensioni da lavoro.
L'approvazione della normativa rappresenta un momento importante nella creazione del mercato interno delle pensioni. Il testo adottato prevede i seguenti obiettivi: assicurare un grado elevato di protezione dei beneficiari dei fondi delle pensioni da lavoro; permettere agli istituti di accettare società affiliate in altri stati membri e di gestire un fondo pensioni anche per essi; mutuo riconoscimento dei regimi di vigilanza in vigore negli stati membri (possibilità di gestire i regimi d'impresa situati in altri stati membri); applicazione del regime d'investimento più adatto agli impegni sottoscritti dagli istituti. La materia dei regimi di pensione resta tuttavia di competenza degli stati membri secondo il principio di sussidiarietà. Pertanto le scelte di regime, di ripartizione e capitalizzazione e delle forme di risparmio di pensione sono decisioni che spettano agli stati membri. La direttiva dà una visione comunitaria al settore, permettendo di beneficiare del mercato unico e dell'Euro. Essa costituisce una parte importante del piano d'azione della Commissione a favore dei servizi finanziari che dovrà entrare in vigore negli stati membri entro 24 mesi dalla Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. [Silvia Margaria].
Roma, 12 giu. - (Adnkronos) Inflazione, i dati di maggio. Nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% rispetto a un anno fa e dello 0,2% rispetto al mese di aprile. Lo rende noto l'Istat in un comunicato con i dati definitivi sull'andamento dei prezzi.(segue).
Pari opportunità - LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n.1. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
8/06/2003. INPS: dati sul lavoro sommerso.
L'INPS ha reso noto i dati raccolti in forza dell'attività di vigilanza esercitata nei primi tre mesi del 2003. Le ispezioni aumentano in modo considerevole rispetto allo stesso periodo del 2001 e del 2002, come pure il numero delle aziende giudicate irregolari, mentre diminuisce percentualmente (-8% rispetto al 2002) il numero delle aziende irregolari rispetto a quelle ispezionate. Di particolare interesse il dato sul lavoro sommerso: l'INPS ha rilevato un aumento di oltre il 100% rispetto al 2002 delle aziende in nero e dei lavoratori autonomi
non iscritti. Il numero dei lavoratori impiegati in modo irregolari scende percentualmente di quasi il 30%.
8/06/2003. Cassazione: licenziamento prima dei cinque giorni. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno adottato una importante pronuncia in relazione alle modalità applicative dell'articolo 7, comma 5, dello Statuto dei lavoratori in tema di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, secondo il quale «in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa».
A seguito della sentenza in esame, nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le sue difese senza riservarsidi presentarne altre, il datore di lavoro non è tenuto ad attendere il trascorrere del detto termine per disporre la sanzione espulsiva. Le Sezioni Unite, richiamando una precedente sentenza della Cassazione, hanno innanzitutto escluso che, in assenza di qualsiasi dato testuale, la previsione di uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni, anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un?effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento. Sempre secondo le Sezioni Unite, l'esame della completa articolazione della disposizione di legge in esame, e quindi della sequenza logica fra la fase della contestazione dell'addebito di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 e quella dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 5, attesta chiaramente come l'effettivo intento legislativo sia stato quello di assicurare il diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la regola fondamentale del contraddittorio. In questo sistema, detta regola trova attuazione quando l'incolpato può presentare compiutamente le proprie giustificazioni in ordine all'addebito contestato, secondo la previsione del secondo e terzo comma dell'articolo 7; da questo momento, la prescrizione dell'osservanza del termine di cui al successivo quinto comma ha conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per l'esercizio del potere disciplinare, perché il controllo della legittimità della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato giudiziale mediante l'impugnazione del provvedimento. La Corte ha pertanto concluso affermando il principio secondo cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7 comma 5 della legge 300/70, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito, quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazionali difensive. (Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 maggiob 2003, n. 6900).
26/05/2003. Superamento del periodo di comporto, illegittimo risolvere il rapporto se la morbilità del lavoratore è determinata dall'insalubrità delle mansioni o dell'ambiente in cui opera: onere della prova a carico di quest'ultimo. (Sentenza Cass. Civ. - Sez. Lav. 07-04-2003, n. 5413)
26/05/2003. Spostamento per recarsi al lavoro.
E' considerato tempo di lavoro quello impiegato per recarsi in ufficio, quando è funzionale alla attività svolta. (Sentenza della Cassazione dell'11/12/2002.)26/05/2003. Standard minimi organizzativi micro-nidi al lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che sono stati definiti gli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro. Lo schema di intesa messo a punto in sede tecnica dalla Conferenza Unificata è stato oggetto di un articolato
confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento per le Pari opportunità), i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. Il provvedimento è articolato in 8 paragrafi, preceduti da un preambolo, che disciplinano tutti gli aspetti connessi alla gestione ed organizzazione del micro-nido nel luogo di lavoro, in coerenza con la normativa regionale ed i regolamenti comunali. I micro-nidi saranno ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di assicurare l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.
26/05/2003. Corte dei Conti: lesione all'immagine della p.a.
Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti hanno deciso su varie questioni di estrema rilevanza connesse a danni all'immagine prodotti alla pubblica amministrazione a seguito di reati commessi da personale della Guardia di Finanza. Secondo la Corte dei Conti, che ha stabilito diversi principi per certi versi rivoluzionari: il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale; e ancora: il danno all'immagine deve essere individuato nell' ambito dei danni non patrimoniali come danno - evento e non come danno - conseguenza. Di notevole interesse risulta la ricognizione della fattispecie del danno esistenziale che porta la Corte a concludere che il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un fare (cioè un non poter più ; fare, un dover agire altrimenti). L'uno attiene
per sua natura al dentro, alla sfera dell'emotività; l'altro concerne il fuori, il tempo e lo spazio della vittima. Il danno esistenziale viene dunque configurato come un pregiudizio areddituale (prescinde dal reddito del danneggiato), non patrimoniale (in quanto non ha ad oggetto la lesione di beni od interessi patrimoniali), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento (Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, Sentenza del 23aprile 2003, n.10/2003/QM).
15/05/2003. Pubblica amministrazione. Non è vietata la trasmissione di documenti via fax tra amministrazioni pubbliche anche se questi contengono elementi riservati riguardanti un dipendente. (NEWSLETTER Garante per la Protezione dei Dati Personali n.169 del 28 aprile -4 maggio 2003)
15/05/2003. Consiglio Stato: motivazione voto nei concorsi. Ribaltando un proprio precedente orientamento, secondo cui l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle 'prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale, il Consiglio di Stato ha affermato la necessità di una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, al candidato va assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Di conseguenza occorre che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo (Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Decisione 30 aprile 2003, n.2331: Concorso - Valutazione prove dei candidati - Voto espresso con punteggio numerico - Necessità di contestuale indicazione di ulteriori elementi per la ricostruzione ab externo della motivazione del giudizio valutativo).
12/05/2003. CASSAZIONE: RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO LAVORATORE.
La Cassazione ha recentemente ribadito un suo precedente orientamento in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore. Secondo la Cassazione, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 Cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all’accertata cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 aprile 2003, n.6377).
16/04/2003. Orario di lavoro - Recepite le direttive europee.
E' stato pubblicato il decreto legislativo che recepisce ed attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, il decreto:
fissa in 48 ore il limite di orario settimanale raggiungibile con il lavoro straordinario, che deve essere comunque contenuto, computato a parte e retribuito con le maggiorazioni stabilite dai Ccnl;
le ferie non possono essere stabilite in misura annualmente inferiore alle quattro settimane;
il periodo notturno è fissato nell'arco temporale che va dalle ore 24 alle ore 5, e si definisce lavoratore notturno quello che presta almeno tre ore di lavoro in tale arco temporale.
(D.Lgs., 08/04/2003, n. 66, G.U. 14/04/2003 n. 87).
15/04/2003.
Statuto dei lavoratori - Estese ai dirigenti le garanzie previste per il licenziamento disciplinare. La Corte di Cassazione ha sancito l'applicabilità delle garanzie dello Statuto dei lavoratori al licenziamento "ontologicamente" disciplinare dei dirigenti, precisando che l'inosservanza della procedura non comporta la nullità del licenziamento, ma l'obbligo di corrispondere al dirigente le previste indennità di preavviso e supplementari. (Cassazione civile, Sez. lav., Sentenza, 03/04/2003, n. 5213)14/04/2003.
Trattamento di fine rapporto - Aggiornamento per il mese di marzo.Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 1,067695. (Nota, ISTAT, 14/04/2003).
14/04/2003. LA CARTOLARIZZAZIONE ALLA PROVA DEGLI ENTI LOCALI
Con l'art. 84 dell'ultima Legge Finanziaria (Legge n. 289/2002) è stata estesa anche alle regioni, province, comuni, nonché ai loro enti strumentali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere, la facoltà di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita di beni immobili degli enti stessi.
10/04/2003. SICUREZZA LAVORO: ITALIA CONDANNATA DA CORTE GIUSTIZIA UE . NEL MIRINO LA LEGGE 626. Lussenburgo, 10 apr. - (Adnkronos) - La Corte di giustizia delle Comunita' Europee oggi ha condannato l'Italia per non aver trasposto correttamente la direttiva del Consiglio 89/655/CEE (e successive modifiche apportate dalla direttiva 95/63/CE) sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro. La normativa italiana che ha trasposto in maniera incompleta la suddetta direttiva e' il D.lg. 626 del 19 settembre 1994.
08/04/03. CGIL-NIDIL, OCCUPATI ATIPICI : 4 MILIONI NEL 2002
Nel 2002 la crescita e' stata dell'11,5%. Se a questi si aggiungono gli 1,58 milioni di lavoratori con contratti a termine, i lavoratori 'atipici' raggiungono la quota di circa 4 mln. Crescono i collaboratori coordinati e continuativi, ma con un ritmo piu' contenuto del 2001: sono infatti quasi 2milioni e 400mila gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, e se nel primo anno ('96-'97) l'incremento era stato del 30%, e la variazione media annua 1997-2001 del 13%.
08/04/2003. La Camera approva misure a sostegno dell'occupazione.
(ANSA)- L'Aula della Camera ha approvato il decreto con le misure per fronteggiare la crisi dell'occupazione nelle grandi aziende in amministrazione straordinaria. Il provvedimento torna ora all'esame del Senato. I voti a favore sono stati 248, gli astenuti 176, un solo voto contrario. Il testo prevede la riassunzione entro 3 anni di 550 dipendenti della Ocean di Verolanuova (Bs) e una norma per consentire la cosidetta 'mobilita' lunga' a 3.000 lavoratori, in primo luogo a 1.300 dipendenti della Fiat Mirafiori. © ANSA
08/04/2003. Per il Consiglio dei Ministri l'orario di lavoro settimanale è 40 ore.
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni: un decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 93/104 e 2000/34 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, con ampi e significativi rinvii alla autonomia negoziale delle parti sociali che disciplinerà compiutamente la materia all'interno del quadro di indirizzo tracciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti temporali consentiti; vengono definite tra l'altro le nozioni di orario di lavoro (40 ore settimanali), ferie (almeno quattro settimane all'anno) il riposo (almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e sua durata massima (l'idoneità va accertata da strutture pubbliche competenti), lavoro a turni, lavoro mobile; la disciplina è rivolta a tutti i settori di lavoro pubblici e privati, ad eccezione della gente di mare e del personale di volo dell'aviazione civile, e nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale di strutture giudiziarie, penitenziarie, e con compiti di sicurezza pubblica. Ulteriori deroghe sono previste per speciali professionalità. Sul provvedimento è stato acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti
31/03/2003. DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003 , n. 50. Disposizioni urgenti in
materia di bilanci degli enti locali.
Art. 1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.31/03/2003. CAMERA: APPROVATO DEFINITIVAMENTE DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE L'Aula della Camera ha definitivamente approvato (Presenti e votanti 443; Maggioranza 222; sì 251; no 192) il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si articolerà su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. In particolare, con riferimento all'imposta sul reddito, l’obiettivo è di ridurre a due le aliquote, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo. (Camera dei Deputati: Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale).
12/03/2003. Scuola. Il Senato approva la legge Moratti (dal sito www.rassegna.it)
Approvazione definitiva per riforma della scuola voluta dal ministro dell'Istruzione Letizia Moratti. Il voto è venuto oggi dall'aula del Senato, che ha dato il via libera al testo: i voti favorevoli sono stati 146, i contrari 101, gli astenuti 2. Tra le novità, l'avvio del ciclo scolastico prima degli attuali 6 anni di età. Si tratta di una legge delega, che necessita dunque dei decreti attuativi del governo (entro 24 mesi da oggi) prima di diventare operativa.
Il provvedimento modifica radicalmente il sistema dell'istruzione scolastica, facendo tabula rasa della precedente riforma dell'Ulivo e intervenendo soprattutto sul ciclo secondario: già a 14 anni i ragazzi dovranno scegliere quale percorso intraprendere, se andare al liceo od optare per l'istruzione professionale. Un'impostazione duramente criticata dall'opposizione, dai sindacati e dalle associazioni studentesche, che ne hanno sottolineato gli aspetti "classisti".
I bambini andranno alle elementari già a 5 anni e mezzo, iniziando subito lo studio di una lingua straniera e l'uso del computer. Fino ai 18 si resta nel sistema dell'istruzione.
Come dicevamo sopra, il percorso è comune fino alla terza media: poi bisogna scegliere tra scuola superiore (divisa in 8 licei) o formazione professionale.
Il provvedimento ha richiesto tre passaggi parlamentari: il primo al Senato a novembre, il secondo a Montecitorio il 18 febbraio, con due modifiche: due emendamenti sul finanziamento della riforma (ogni decreto attuativo dovrà così avere assicurata per legge la copertura di spesa al momento dell'approvazione). Pertanto la legge è dovuta tornare al Senato, che ha confermato il testo licenziato dai deputati.
Come cambia la scuola
L'articolazione degli studi e della formazione prevista dalla riforma sarà:
Scuola dell'infanzia
Tre anni di durata. Avrà l'obiettivo di concorrere all' educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e sociale dei bambini. Potranno iscriversi i bambini di due anni e mezzo (quelli che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio per il 2004 e il 30 aprile per gli anni successivi).
Primo ciclo
8 anni (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di stato alla fine del ciclo. Potranno iscriversi i bambini di cinque anni e mezzo
Secondo ciclo
5 anni (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale) ed esame di stato.
E' stato innalzato ad almeno 12 anni complessivi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. La riforma Moratti conferma in cinque anni la durata dei licei; la valutazione del profitto degli studenti si farà ogni ogni due anni; ci sarà inoltre il tirocinio obbligatorio e la formazione in servizio per i docenti; nascono il liceo economico
e il liceo musicale.
Al compimento dei 15 anni, all'apprendistato si aggiunge la possibilità di stage in realtà sociali, culturali e del mondo produttivo (alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative, in enti pubblici e privati, non profit e imprese.
E' garantito l'accesso all'università anche per chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale, con un ulteriore anno di studio e l'esame di stato.
E' confermata la valutazione periodica e annuale effettuata dai docenti; è introdotta ogni due anni la valutazione del profitto: si è promossi o respinti ogni due anni.
Ogni due anni, l'Istituto nazionale di valutazione misurerà, con verifiche nazionali, la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli di apprendimenti per monitorare il livello culturale degli studenti.
04/03/2003. Luoghi di lavoro - Co.Co.Co., in arrivo regole ad hoc
Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 che reca una "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" verranno allargate alle collaborazioni coordinate e continuative le tutele fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 4 del provvedimento dispone infatti che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Governo emani dei Dlgs che individuino per i Co.Co.Co. le "tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive". (Legge 14 febbraio 2003, n. 30, G.U. 26 febbraio 2003, n. 47)
27/02/2003. Protezione dei lavoratori - UE, abbassamento dell'impatto acustico nei luoghi di lavoro
La direttiva 2003/10/Ce abbassa il valore massimo di inquinamento acustico ammissibile nei luoghi di lavoro.Il limite di esposizione da osservare a partire dal 15 febbraio 2006 (data entro la quale recepire il provvedimento) sarà di 87 dB(A), contro gli attuali 90 consentiti dal Dlgs 15 agosto 1991 n. 277. Il nuovo provvedimento sostituisce fin da subito la direttiva 86/188/Cee (attuata con il Dlgs 277/1991), della quale conserva la struttura di base relativa agli obblighi del datore di lavoro, ossia: valutazione dei rischi/riduzione dell'esposizione a monte/adozione residuale mediante dispositivi di protezione individuale. (Direttiva 6 febbraio 2003, n. 2003/10/Ce, G.U.C.E. 15 febbraio 2003, n. L 42)
27/02/2003. PENSIONI: AL VIA INCENTIVI, DECONTRIBUZIONE, TFR A FONDI
Roma, 27 feb. -(Adnkronos)- Semaforo verde della Camera al primo articolo della delega previdenziale. Approvati, quindi, i 'capitoli' piu' delicati della delega: gli incentivi a restare al lavoro, che potranno essere utilizzati senza dover stipulare un nuovo contratto con il datore di lavoro; liberalizzazione dell'eta' pensionabile; conferimento obbligatorio del Tfr alla previdenza complementare prevedendo per i lavoratori la liberta' di scelta sul tipo di fondo cui destinarlo e l'ampliamento della deducibilita' fiscale della contribuzione ai fondi; progressiva e gratuita totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che abbiano compiuto 65 anni o abbiano maturato complessivamente 40 anni di anzianita' contributiva. (Ver/Pn/Adnkronos)
25/02/2003. Cassazione: fasce orario per visite a domicilio
Anche in relazione agli infortuni sul lavoro i dipendenti sono soggetti all'obbligo di reperibilità per le visite di
controllo durante la degenza. La Cassazione, infatti, rivedendo un proprio precedente orientamento, ha stabilito che l'obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo. Pertanto, alle visite del lavoratore assente per infortunio si applicano le
disposizioni previste nel caso di malattia dai contratti collettivi per regolamentare le visite a domicilio (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 novembre 2002, n.15773: Infortunio sul lavoro - Degenza - Obbligo di reperibilità per i controlli - Ammissibilità).
21/02/2002. SENATO: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Per effetto del disegno di legge costituzionale approvato definitivamente dal Senato a larghissima maggioranza il 20 febbraio, al primo comma dell'art.51 della Costituzione ai sensi del quale Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, verrà aggiunto questo periodo A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (Senato della Repubblica, Disegno di Legge Costituzionale 1583 B Modifica dell’articolo 51 della Costituzione).
21/02/2003. Trattamento di fine rapporto - Corretto l'aggiornamento per il mese di gennaio.
A causa di un errore dell'ISTAT con cui era stato reso noto un aumento dell'inflazione a gennaio del 2,7% anziché del 2,8%, l'indice dei prezzi al consumo è stato fissato a 119,6. Pertanto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 0,439861. (ISTAT, Febbraio 2003)
19/02/2003. INFLAZIONE: DATO GENNAIO DAVANTI A PROCURA REPUBBLICA. ISTAT RIFIUTA INTESA CONSUMATORI A TAVOLO CONTROLLO TASSI
Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - L' errore dell'Istat finisce sul tavolo della magistratura. L'Intesa dei consumatori, infatti, ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in cui si ipotizzano i reati di abuso d'atti d'ufficio, falsita' materiale e ideologica in atti pubblici e turbativa di mercato. L'Istituto nazionale di statistica avrebbe inoltre rifiutato di ammettere i tecnici dell'Intesa dei consumatori al controllo dei documenti relativi al tasso di inflazione di gennaio 2003 e degli altri mesi del 2002, come richiesto dalla stessa Intesa. (Sec-Del/Rs/Adnkronos).
18/02/2003. TFR - Aggiornamento per il mese di gennaio 2003
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003, la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2002 deve essere rivalutata di 0,376889. (ISTAT, Febbraio 2003)
17/02/2003. Il termine per proporre opposizione al giudice di pace avverso i verbali del codice della strada (Dott. Enrico Santi)
Ai sensi dell'art. 203, c. 1, del codice della strada, contro il verbale di contestazione può essere proposto ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il codice della strada, però, non prevede la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria direttamente avverso il verbale; l'art. 205, c. 1, stabilisce che gli interessati possono proporre opposizione soltanto contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione amministrativa e che il relativo giudizio è regolato dagli artt. 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con varie sentenze interpretative di rigetto (sentenza 23 giugno 1994, n. 255, sentenza 15 luglio 1994, n. 311, sentenza 27 luglio 1994, n. 366), la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, il ricorso all'autorità giudiziaria contro un verbale di contestazione della violazione di norme del codice della strada non è subordinato al preventivo esperimento del ricorso amministrativo, che costituisce rimedio facoltativo.
La Corte di Cassazione si è allineata all'interpretazione adeguatrice contenuta nelle citate pronunce della Corte Costituzionale, ribadendo che avverso il sommario processo verbale è ammessa opposizione direttamente al giudice competente (Cass. Civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12777, Cass. Civ., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5897, Cass. Civ., sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10423, Cass. Civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 98).
Si è, così, dovuto procedere (come indicato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 2000, n. M/2413-109) all'integrazione del modello di verbale di contestazione di cui al mod. VI.1, tit. VI, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, poiché il trasgressore e l'obbligato in solido devono essere informati della facoltà di presentare ricorso al Prefetto e, in alternativa, opposizione al Giudice di Pace.
Introdotta nell'ordinamento l'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Costituzionale, immediatamente si è manifestato il problema (tuttora persistente) relativo all'individuazione del termine per proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione delle norme del codice della strada.
Al riguardo, occorre considerare che non c'è una specifica disposizione di legge. Si è cercato di sopperire a tale carenza con l'emanazione del decreto-legge 17 maggio 1996, 270, che, all'art. 1, lett. e), disponeva di sostituire l'art. 205 del codice della strada con il seguente:
"Art. 205 (Opposizione all'autorità giudiziaria).
1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'art. 203. L'opposizione all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'art. 204 gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 è di 60 giorni.
4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 è emanato entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica è eseguita entro i successivi 20 giorni."
Tuttavia, questo decreto-legge, che avrebbe consentito una definizione espressa e compiuta del procedimento di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione delle norme del codice della strada, non è stato convertito in legge e non è stato reiterato, con la conseguente perdita di efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, c. 3, della Costituzione.
Sicuramente degno di molta attenzione è l'iter di approvazione del progetto di legge n. 2851 (licenziato recentemente dalla Commissione parlamentare in sede referente), contenente disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada. Se esso fosse approvato, il Parlamento (stando al testo licenziato) conferirebbe al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del codice della strada, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, fra i quali anche quelli (che interessano la presente trattazione) finalizzati alla revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale e al coordinamento dei rimedi.
Non essendo prevista una disposizione di legge, si deve necessariamente utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica e, pertanto, applicare al caso concreto, non disciplinato dalla legge, la disposizione prevista per il caso simile. I possibili riferimenti sono due, ovvero:
1) l'art. 22, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa in 30 giorni dalla notificazione il termine per proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità competente; in tal caso, il verbale di contestazione redatto ai sensi del codice della strada è assimilabile all'ordinanza-ingiunzione, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio.
2) l'art. 203, c. 1, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in base al quale il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Si deve considerare che la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 17 dicembre 1998, n. 12628, Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 1999, n. 482) inizialmente si è indirizzata nel senso di individuare in 30 giorni il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace, facendo riferimento all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalle citate sentenze n. 255/94 e n. 311/94 della Corte Costituzionale. In effetti, l'art. 194 del codice della strada stabilisce che per le violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le modifiche e le deroghe previste dal Capo I del Titolo VI dello stesso codice della strada.
Successivamente, però, con la sentenza 4 giugno/29 settembre 1999, n. 10768, alla quale il Ministero dell'Interno si è richiamato e allineato con la circolare 17 aprile 2000, n. 42, la Corte di Cassazione, sez. III, ha modificato il precedente orientamento, affermando che l'atto di opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Secondo la Cassazione, la tesi per la quale il termine è da considerare pari a 30 giorni presenta l'inconveniente di interferire con il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta ex art. 202 del codice della strada e di determinare una preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di 60 giorni, per proporre il ricorso al prefetto; invece, considerando il termine pari a 60 giorni, si conseguono i seguenti risultati:
- realizzare nel modo più compiuto la tutela giurisdizionale;
- non porre nel nulla la tutela amministrativa che sarebbe preclusa dalla proposizione di quella giudiziaria;
- non vanificare la stessa tutela giudiziaria per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Questo nuovo orientamento è stato confermato più recentemente dalla Cassazione, sez. I civ., con la sentenza 24 settembre 2002, n. 13872.
Tuttavia, nell'assenza di una specifica disposizione di legge o di un intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite, permane tuttora l'incertezza nella definizione del termine entro il quale deve essere proposta opposizione al giudice di pace avverso i verbali di contestazione della violazione di norme del codice della strada. Si consideri, per esempio, l'ordinanza del 21 maggio 2001 del Giudice di Torino, che ha giudicato inammissibile un ricorso presentato oltre i 30 giorni. Un termine deve comunque essere indicato espressamente nel verbale di contestazione. Infatti, anche se è consolidato che la mancanza di indicazione del termine di impugnazione entro il quale può essere proposto ricorso non determina l'illegittimità dell'atto e comporta il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui possa cadere il ricorrente (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 1997, n. 9080, Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 1999, n. 5453), si deve, però, dare attuazione all'art. 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"
10/02/2003. Delitti contro la Pubblica amministrazione - Esercizio abusivo della professione: è configurabile anche in relazione al compimento di atti "non esclusivi". Commette il delitto di cui all'art. 348 c.p. chi, in via continuativa, esercita la professione di ragioniere commercialista senza essere iscritto all'albo, indipendentemente dal compimento di atti "esclusivi" o meno di quella professione. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, che ha disatteso l'assunto difensivo (talora accolto in giurisprudenza; cfr. Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, Zambon, in "Diritto penale e processo", 2000, 461) secondo cui la tutela apprestata dall'art. 348 c.p. riguarda solamente le attività riservate della professione protetta, perché indicate dalla legge come esclusive. Secondo la Cassazione, invece, il concetto di "esercizio abusivo di una professione (...) è definibile in base al linguaggio comune e ad esso soltanto deve farsi richiamo, sicché non ha senso l'indirizzo ermeneutico secondo cui gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato in esame, sarebbero soltanto quelli riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione (i c.d. "atti tipici" della professione), ma deve darsi rilievo anche agli atti c.d. "caratteristici", strumentalmente connessi a quella, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, perché anche in questa seconda ipotesi si ha esercizio della professione, per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo". (Cassazione, Sez. VI, 8 gennaio 2003-8 ottobre 2002, Notaristefano, ricorrente)
11/02/2003. Occupazione e mercato del lavoro - Il "collegato lavoro" diventa legge
Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che delega il Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. I 10 articoli della nuova legge modificano il collocamento estendendo la disciplina del servizi per l’impiego al settore privato e abrogando la legge 1369/60, che dovrà essere sostituita con una disciplina che tenga conto dei criteri indicati nella delega. Cambiano i contratti formativi, sarà agevolato il ricorso a forme più flessibili di part-time, si interverrà nella disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operando un distinguo rispetto alle forme di lavoro occasionale. Il Governo è, inoltre, delegato a regolare forme di lavoro inconsuete, quali il lavoro a chiamata, il job-sharing, lo staff-leasing, il lavoro occasionale e quello accessorio. Entro un anno dovranno essere emanati i decreti legislativi che, concretamente, consentiranno l’applicazione delle nuove disposizioni (Disegno di legge 848-D)
04/02/2003. Finanziaria 2003: blocco assunzioni p.a. La Finanziaria per il 2003 all'art.34, in materia di Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici, determina ulteriori limiti per le assunzioni di personale. In particolare, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 [emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri da entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore Finanziaria, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata], con i quali verranno fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003, le predette amministrazioni non potranno stipulare nuovi contratti di lavoro (Legge 27 dic embre 2002, n.289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n.305 - Suppl. Ord.).
03/02/2003. Perizie mediche. Sanzioni per chi comunica dati sanitari senza il tramite di un medico.
Contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro ad una società di assicurazioni per aver violato le disposizioni stabilite dalla legge sulla privacy in caso di comunicazioni di dati sullo stato di salute. L’assicurazione è stata "multata" per aver consegnato direttamente ad un suo assistito, che ne aveva fatto richiesta, copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia dell’interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioè da quello che la legge chiama "il titolare del trattamento".
L’assicurato era ricorso all’Autorità dopo aver chiesto invano alla società l’accesso ai suoi dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia dell’assicurazione. Solo dopo l’intervento del Garante, la società, pur fornendo giustificazioni sul suo comportamento omissivo, ritenute in parte fondate dal Garante, si dichiarava disponibile a soddisfare le richieste del suo assicurato e gli inviava copia della relazione di accertamento medico legale, con la descrizione delle circostanze del fatto, l’elenco della documentazione sanitaria, il referto di visita medica ed parere medico legale. Tuttavia la comunicazione di questi ultimi dati veniva effettuata dalla società direttamente all’interessato e non invece, secondo le modalità previste dalla legge 675/96, avvalendosi di un medico designato.
Dopo aver, quindi, verificato i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per questo tipo di violazione, l’Autorità ha quindi provveduto a contestare la violazione amministrativa stabilita in 516,46 euro.
L’assicurazione potrà provvedere al pagamento in misura minima pari a 516, 456 euro, entro 60 giorni dalla contestazione della notifica o a far pervenire entro i primi trenta giorni memorie difensive.
22/01/2003. LSU - Incentivi per i contratti di collaborazione
Il Ministero del lavoro ha chiarito i presupposti per la concessione degli incentivi per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. (Ministero lavoro, Nota 14 gennaio 2003, n. 105)
22/01/2003. CAF e sostituti d'imposta - Aumenta il compenso per l'assistenza fiscale del 2001
Il Ministro delle finanze, tenendo conto della variazione percentuale del +2,7 negli indici dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2001, ha aumentato il compenso spettante ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, da 13,25 a 13,61 Euro. Il compenso di 10,60 Euro spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa viene elevato invece a 10,89 Euro. (D.M. - Economia e finanze - 26 novembre 2002, G.U. 21 gennaio 2003, n. 16)
21/01/2003. INPS - L'incremento delle pensioni per i soggetti disagiati.
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 2003 del relativo articolo della Finanziaria 2002 sull'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati. In particolare, per il 2002, l’importo di 516,46 euro posto in erogazione ai soggetti aventi diritto titolari del trattamento minimo, della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale comprende tutte le integrazioni per maggiorazioni sociali erogate a qualsiasi titolo. (INPS, Circ. 17 gennaio 2003, n. 6)
18 /01/2003. Alcune novità della finanziaria 2003 in tema di lavoro.
a) All'articolo 44, la Finanziaria per il 2003 stabilisce l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
b) L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 (articolo 63).
c) Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è stato istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Per essere ammessi al finanziamento, i datori di lavoro Devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003 (articolo 91) (Legge 27 dicembre 2002, n.289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n.305 - Suppl. Ord.)
15/01/2003. Finanziaria 2003 - Cade il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 2003 i soggetti con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età possono cumulare il reddito di lavoro dipendente e quello di lavoro autonomo con la pensione di anzianità. (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, Suppl. Ord. n. 240)
14/01/2003. TFR - Aggiornamento per il mese di dicembre
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 la quota accantonata a titolo di TFR al 31 dicembre 2001 deve essere rivalutata del 3,504310. (ISTAT, Gennaio 2003)
09/01/2003. Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003
Con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2002, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 è stato differito al 31 marzo 2003.
09/01/2003. Parlamento CE: proposta direttiva sul lavoro interinale
Il Parlamento europeo ha concluso la prima lettura della proposta di direttiva sul lavoro interinale presentata dalla Commissione nel marzo 2002. La proposta di direttiva mira a garantire un livello minimo di tutela ai lavoratori interinali, stabilendo il principio di non discriminazione, in materia di condizioni di lavoro (compresa la retribuzione), tra il lavoratore interinale e il lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice presso la quale il lavoratore interinale viene assegnato. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione adottando una serie di emendamenti, tra cui quello che stabilisce che le condizioni di lavoro applicabili ad un lavoratore interinale devono essere almeno equivalenti a quelle di un lavoratore impiegato dall'impresa utilizzatrice sulla base di un contratto della stessa durata, che svolge delle mansioni equivalenti o simili e tenendo conto delle qualifiche e delle competenze. La relazione del Parlamento, volta a cercare un equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e quelle di sicurezza dei lavoratori, ha suscitato numerose polemiche. In particolare, la Confederazione Internazionale delle Imprese di Lavoro Interinale (CIETT) ha fortemente criticato il citato emendamento che imporrebbe la parità di trattamento su retribuzione e condizioni di lavoro tra il lavoratore interinale e quello comparabile dell'impresa utilizzatrice, fin dal primo giorno di assegnazione. In questo modo, mentre da un lato la direttiva riconoscerebbe il ruolo di legittimo datore di lavoro alle agenzie interinali, dall'altro, tali datori di lavoro sarebbero gli unici ad essere privati del diritto di fissare il livello di retribuzione e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti. [Silvia Margaria da www.filodiritto.it].
08/01/2003. Finanziaria 2003 - Cumulo pensione e redditi di lavoro
Si amplia ai soggetti con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età la possibilità di cumulare la pensione di anzianità con il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Per coloro che sono già pensionati alla data del 1° dicembre 2002 e non hanno i suddetti requisiti, è possibile evitare il divieto di cumulo con il versamento di un importo proporzionale alla pensione percepita a gennaio 2003 e al numero di anni mancanti per la maturazione del diritto al cumulo. (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305)