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Lo Stato interverrà per garantire gli acquisti
ai valori di mercato del periodo originario |
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Immobili cartolarizzati, i prezzi per gli
inquilini acquirenti |
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(Dl Cdm 20.2.2004) |
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Il Governo interverrà per assicurare che gli
inquilini acquirenti di immobili privatizzati possano procedere
all'acquisto sulla base dei prezzi di mercato del periodo in cui
manifestarono la volontà di acquisto: lo prevede un decreto-legge
approvato dal Consiglio dei ministri del 20 febbraio. In sostanza viene
previsto che gli inquilini di immobili residenziali non di pregio che
abbiano manifestato la volontà di acquisto fra il 25 settembre ed il 31
ottobre 2001 otterranno un prezzo di vendita basato sui valori di
mercato riferiti allo stesso periodo. Questo beneficio verrà concesso
agli inquilini mediante riduzione del prezzo per gli acquisti. Per chi,
avendo titolo per il beneficio, abbia invece già acquistato l’immobile è
previsto il rimborso da parte dell’Ente originariamente proprietario del
maggior prezzo eventualmente pagato. L’Ente, in tal caso, sarà a sua
volta indennizzato con somme provenienti da dismissioni ulteriori di
immobili di proprietà dello Stato.
Il testo è quello esaminato dal Governo ed è soggetto a modifiche fino
al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. (20 febbraio
2004) |
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Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di
immobili oggetto di cartolarizzazione. Cdm 20.2.2004
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Articolo unico
- Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale,
ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal
secondo periodo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato, la volontà di
acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
citato decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 e la data del 31 ottobre
2001, è determinato, al momento dell’offerta in opzione e con le
modalità di cui al comma successivo, sulla base dei valori di mercato
del mese di ottobre 2001.
- Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il prezzo di
vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma
7 dell’articolo 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del
Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili
tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall’Osservatorio
dei Valori Immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La determinazione del prezzo di cui
ai commi precedenti non produce alcun effetto in merito alle opzioni e
prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si
siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggior prezzo
eventualmente pagato per le vendite già concluse, è corrisposto ai
relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli
immobili.
- Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità
applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede
alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1
dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
conseguenti ai minori introiti derivanti dall’applicazione della
presente norma. A tal fine si utilizzano le somme di cui al comma 12
dell’articolo 3 del citato decreto-legge in relazione alle quali non
si applica il vincolo di cui allo stesso comma 12. Per le finalità di
cui sopra può essere concessa con i medesimi decreto la garanzia dello
Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente
proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del
comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di
proprietà dello Stato da individuare con decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, in misura tale da garantire che dalla
relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore
al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui
conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine
dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale minore entrata
per i soggetti predetti ovvero per l’escussione della garanzia
eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili
dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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