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Sentenza. Presidente Presidente S.
Ciciretti - Relatore C. Filadoro
Svolgimento del processo
Con ricorso al
Pretore di Milano, L. S. chiedeva la condanna della
Congregazione (omissis) e V. G. al pagamento di un compenso
aggiuntivo per ogni giornata di lavoro effettuata dopo sei
giorni consecutivi di lavoro (anche se con successivo riposo
compensativo), da liquidarsi in via equitativa, ma comunque in
misura non inferiore ad 1/26mo della retribuzione globale
mensile, da aggiungersi alla retribuzione già percepita.
La domanda del ricorrente non riguardava
la maggiorazione per lavoro festivo, in effetti già percepita,
ma il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il
mancato riposo nella settimana, recuperato dal lavoratore nella
settimana successiva nonché la ulteriore richiesta, formulata
questa in via subordinata, del riconoscimento di una
maggiorazione del 15% o del 25% per lavoro straordinario
prestato, rispettivamente, entro le 48 ore o dopo le 48 ore
settimanali.
La domanda principale proposta dallo S.
era accolta dal primo giudice.
La decisione del Pretore era riformata
dalla Corte d'Appello di Milano, che rigettava tutte le domande
proposte dal lavoratore.
I giudici di appello ricordavano che nel
caso di specie non si discuteva affatto della retribuzione della
giornata lavorata in più, né della maggiorazione per lavoro
festivo (regolarmente pagate dalla datrice di lavoro), ma solo
del risarcimento del danno derivante dall'usura psico-fisica
subita dalla S. per effetto dello spostamento della giornata
settimanale di riposo nell'ambito della settimana immediatamente
successiva.
Tale usura - nonostante una certa
giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale - non poteva
mai dirsi presunta, dovendo invece essere dimostrata secondo le
regole generali del risarcimento del danno e della prova.
L'usura psico-fisica, per poter
costituire oggetto di danno risarcibile, deve innanzi tutto
esistere e deve essere provata: ciò anche nel caso di lavoro
prestato nel settimo giorno, non rinvenendosi alla disciplina
generale della risarcibilità del danno e della prova.
Naturalmente, proseguivano i giudici di
appello, in questa come in qualsiasi altra ipotesi, è possibile
ricorrere a qualsiasi mezzo previsto dalla legge, comprese le
presunzioni, relative ed il fatto notorio, come può farsi
ricorso a qualsiasi altro mezzo di prova per dimostrare il
contrario.
In questa prospettiva, assume certo
significato che l'ordinamento, almeno in via di principio
generale, preveda il riposo settimanale ogni sette giorni.
Neppure può escludersi che posticipare abitualmente tale cadenza
settimanale possa, a lungo andare - ma a volte anche nel medio e
addirittura nel breve termine - usurare il corpo e la mente del
lavoratore.
Tale situazione, tuttavia, non si
verifica quando, come appunto nel caso di specie, il
differimento avvenga solo per poche volte in un lungo arco di
tempo e spesso su richiesta dello stesso lavoratore, per far
fronte a proprie personali esigenze.
La tesi dell'usura presunta, in altre
parole, non era idonea a far comprendere tutti i risvolti del
problema nella sua complessità. Secondo la Corte d'Appello,
nella soluzione di esso non poteva non tenersi conto di tutti
gli aspetti del caso.
Lo S. lavorava presso la casa di cura
della Congregazione, in qualità di addetto a lavori di semplice
custodia, con mansioni che non richiedevano, per loro natura, un
rilevante impegno psico-fisico, tanto da essere, in linea
generale, escluse da limitazioni di orario giornaliero e
settimanale nella disciplina della legge e della contrattazione
interconfederale.
Tra l'altro, lo S. aveva sempre
recuperato il lavoro svolto nel settimo giorno della settimana
nella settimana successiva, o al massimo, e su sua richiesta,
nell'arco del mese.
In questo caso, non poteva parlarsi di
prestazione in usura e neppure di notorie
Da ultimo, i giudici di appello
riferivano - come circostanza marginale - che lo S. aveva
espressamente rifiutato l'estensione di un accordo aziendale del
2000, che, con riferimento ad altre categorie di lavoratori
dipendenti, aveva regolato gli aspetti economici del lavoro
prestato nel settimo giorno tino al 1999 (il ricorso
introduttivo dello S. risaliva invece al novembre 1998).
Avverso tale decisione lo S. ha proposto
ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da
memoria.
La Congregazione resiste con
controricorso.
Motivi della
decisione
Con il primo motivo, il ricorrente
denuncia violazione degli articoli 36, terzo comma, della
Costituzione, 2109, primo comma, codice civile, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di
procedura civile).
I giudici di appello si sarebbero
discostati senza motivazione dal consolidato insegnamento di
questa Corte secondo il quale il lavoro prestato nel settimo
giorno consecutivo dà diritto oltre che alla normale
retribuzione (maggiorata se trattasi di lavoro domenicale) anche
al risarcimento del danno derivante dall'usura psico-fisica che
deve ritenersi presunto.
In tal modo, tuttavia, la Corte d'Appello
avrebbe violato alcuni principi fondamentali, stabiliti dalla
Carta Costituzionale e dal codice civile: prima di ogni altro,
quello del diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo
settimanale.
Erroneamente i giudici di appello
avrebbero ritenuto compensabile la maggiore gravosità della
prestazione lavorativa effettuata nel settimo giorno con il
riposo sostitutivo effettuato nella settimana successiva.
Anche le considerazioni svolte nella
sentenza impugnata a proposito della presunzione de danno da
usura si adatterebbero, secondo il ricorrente, piuttosto al
danno biologico i o come lesione della integrità psicofisica e
non potrebbero essere utilizzate per risolvere il caso di
specie.
La Corte d'Appello non avrebbe neppure
preso in considerazione quell'indirizzo giurisprudenziale che
riconosce comunque il diritto del lavoratore ad un compenso
ulteriore ed aggiuntivo a quello destinato a retribuire il
lavoro prestato nella giornata di domenica, nel caso di
differimento del riposo settimanale nell'ambito della settimana
successiva.
In ogni caso, una volta deciso di
discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale di
questa Corte, i giudici di appello avrebbero dovuto - quanto
meno -differenziare l'ipotesi del differimento lecito del riposo
(perché consentito da norme di legge o contrattuali) e
differimento illecito: posto che in questo caso, la presunzione
in favore del lavoratore appare ancor più fondata ed
insuperabile, non potendo il comportamento illecito in questione
restare senza conseguenze di sorta. Il contratto collettivo
nazionale di categoria, quelle delle case di cura private,
applicabile al caso di specie, ribadisce il diritto di tutti i
lavoratori al riposo settimanale e non contiene alcuna deroga
alla regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi
di lavoro.
Con il secondo motivo, il ricorrente
formula analoghe censure di violazione di legge e di vizio di
motivazione, richiamando le medesime disposizioni indicate nel
primo mezzo.
In particolare, 1o S. denuncia l'errore
di diritto consistito nell'aver ritenuto che l'inadempimento in
questione possa produrre il pregiudizio di un diritto
fondamentale della persona, ma che il pregiudizio sia
risarcibile solo nel caso di sua dimostrazione da parte del
lavoratore.
I giudici di appello avevano preteso di
esaminare le prove in punto di usura psico-fisica, omettendo la
considerazione di alcuni elementi essenziali, quali la
contrattazione collettiva di settore. Di contro, gli stessi
giudici avevano poi attinto ad elementi del tutto irrilevanti,
quali la legge e la contrattazione interconfederale, giungendo
così a conclusioni immotivate, che trasformavano il diritto del
dipendente al riposo settimanale, salvo deroghe, nel diritto dei
datore di lavoro alla deroga, salvo eccezioni.
La sentenza impugnata aveva
apoditticamente affermato la natura discontinua delle mansioni e
la conseguente insistenza di vincoli all'orario di lavoro, in
considerazione dell'assenza di un impegno psico-fisico di un
qualche rilievo nel lavoro affidato allo S., definito, contro il
vero, di semplice attesa e custodia.
In tal modo, tuttavia, i giudici di
appello avevano finito per trascurare completamente il dato
risultante dalla contrattazione collettiva, che fissa per tutte
le figure professionali -quindi anche per il lavoro del portiere
(al quale, tra l'altro, non può essere comparata la nuova figura
del centralinista receptionist) - le limitazioni dell'orario
settimanale e l'indifferibilità del riposo settimanale.
La circostanza che il contratto
collettivo non avesse ritenuto di dover prevedere deroghe al
principio generale del riposo dopo sei giorni consecutivi di
lavoro non era stata presa nella dovuta considerazione dalla
Corte territoriale, che aveva finito in qualche modo per
capovolgere il dettato normativo, trasformando in principio
generale la differibilità del riposo, la quale poi troverebbe un
limite solo in presenza di specifiche circostanze da provarsi da
parte del lavoratore.
Con il terzo motivo, il ricorrente
denuncia nuovamente omessa motivazione, sotto altro profilo,
della sentenza impugnata, circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura
civile.
Una volta negato il risarcimento del
danno, la sentenza impugnata aveva poi affermato che ogni altra
questione doveva considerarsi assorbita.
Tale considerazione doveva considerarsi
evidentemente erronea, perché il ricorrente aveva proposto,
seppure in via subordinata, una domanda di pagamento per le ore
di lavoro prestate nel settimo giorno consecutivo della
maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario,
indicata nel contratto, rispettivamente, nella misura del 15% e
del 20%.
Poiché il ricorrente aveva di fatto
lavorato tutti i giorni della settimana per sei ore consecutive,
doveva considerarsi come lavoro supplementare solo quello
prestato oltre le 36 settimanali, e straordinario invece quello
svolto oltre le 48.
Le norme richiamate dalla Corte, ad
avviso del ricorrente, sarebbero addirittura state abrogate
dalla legge successiva (art. 2107 codice civile) e comunque
dovrebbero ritenersi oramai illegittime, derivando il loro
fondamento dall'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923 n.1955
cioè da un atto non avente forza di legge, in contrasto con la
riserva di legge in punto di durata massima della prestazione,
stabilita dall'art. 36 della Costituzione.
Il carattere discontinuo della
prestazione resa dallo S. avrebbe dovuto, pertanto, essere
verificata concretamente in sede giudiziale, con onere
probatorio a carico del datore di lavoro, che, viceversa, non
aveva neppure offerto di assolverlo.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente
in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. E' bene
premettere che le norme indicate nella rubrica del primo mezzo
di gravame sanciscono il diritto del lavoratore al riposo
settimanale, la cui applicazione non è stata messa in alcun modo
in discussione dalla decisione impugnata.
La Corte territoriale ha affermato un
principio di carattere generale, senza necessità di invocare o
applicare l'indiscusso principio della irrinunciabilità del
riposo settimanale, contenuto nella norma codicistica e nella
Carta Costituzionale.
I giudici di appello hanno affrontato la
questione sottoposta al loro esame dichiarando espressamente di
non condividere l'orientamento che ritiene l'usura psico-fisica
"in re ipsa" in ogni caso di lavoro prestato nel settimo giorno.
La sentenza d'appello dedica la sua
motivazione alla dimostrazione della propria tesi, secondo la
quale "l'usura psico-fisica, per costituire oggetto di danno
risarcibile, deve esistere. Conseguentemente, essa va provata da
chi la fa valere anche nel caso di lavoro effettuato nel settimo
giorno, non essendovi, appunto, in materia deroghe alla
disciplina generale della risarcibilità del danno e della
prova".
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte
d'Appello sono, ad avviso del Collegio, interamente da
condividere, ed anticipano le linee tracciate dalla sentenza di
questa Corte n. 9009 del 3 luglio 2001.
Del resto, nel caso, in tutto simile a
quello esaminato in questa sede, del risarcimento del danno da
demansionamento, questa Corte ha già avuto occasione di
affermare il seguente principio: "il prestatore di lavoro che
chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del
danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita
di relazione e di danno biologico) subito a causa della lesione
del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in
base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a
determinare una dequalificazione del dipendente stesso, deve
fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale
costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione
equitativa. Tale danno non si pone infatti quale conseguenza
automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
sopra indicata categoria, onde non è sufficiente dimostrare la
mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo
carico al lavoratore che denunzi il danno subito, fornirne la
prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 codice
civile" (Cass. 11 agosto 1998 n. 7905, cfr. anche Cass. n.
8835 del 1991 per un caso di dirigente lasciato per lungo tempo
inattivo).
Sia per quanto il danno alla
professionalità sia per quello biologico, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, nonché del
nesso di causalità con l'inadempimento del datore di lavoro,
dimostrazione senza la quale non è possibile procedere ad una
valutazione equitativa, posto che la mera potenzialità lesiva
della condotta del datore di lavoro non è sufficiente,
richiedendosi invece sempre la prova del danno (Cass, 4
giugno 2003 n. 8904; cfr. Cass. n. 6992 del 2002, 1026 del 1997,
3686 del 1996).
La giurisprudenza di questa Corte, ora
richiamata, pur riconoscendo la potenzialità dannosa della
violazione dell'art. 2103 codice civile, richiede che
l'eventuale danno venga opportunamente provato nei singoli casi
concreti.
In altre parole, la violazione di un
dovere non equivale a danno, che non può essere dedotto
automaticamente dalla violazione del dovere.
Secondo i principi generali (art. 2697 e
1223 codice civile) occorre l'individuazione di un effetto della
violazione su di un determinato bene perché poi possa procedersi
alla liquidazione del danno (eventualmente anche in via
equitativa). La stessa Corte Costituzionale ha del resto
chiarito (Cass. n. 372 del 1994) che il danno biologico non è
presunto, perché se è indiscutibile che la prova della lesione
costituisce anche prova dell'esistenza del danno, occorre
tuttavia la prova ulteriore dell'esistenza dell'entità del
danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una
perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 codice
civile, costituita dalla diminuzione o privazione di un valore
personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve
essere commisurato.
Un analogo ragionamento - ampio e del
tutto immune da vizi logici - ha svolto la sentenza impugnata,
la quale, pur riconoscendo la potenzialità dannosa del lavoro
svolto nel settimo giorno, richiede al lavoratore di provare,
anche nell' an, il danno da usura psicofisica, per violazione
dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione e 2109 codice
civile.
Analoghe considerazioni, con riferimento
al divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni
consecutivi, sono contenute nella decisione di questa Corte già
richiamata (3 luglio 2001 n. 9009), secondo la quale "il
pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve
essere da colui che lo invoca allegato e provato (sia pure con
ampio ricorso alle presunzioni, allorché non si versi
nell'ambito del pregiudizio della salute in senso stretto, in
relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è
oggettivamente accertabile), nei suoi caratteri naturalistici
(incidenza su di una concreta attività, pur non reddituale, e
non mero patema d'animo interiore) e nel nesso di causalità
dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36
Costituzione" (cfr. Cass. 2004 del 1996).
Solo una volta accertato, secondo le
regole generali, il danno-evento, cioè il pregiudizio del
diritto fondamentale (nel caso di specie, l'usura psico-fisica
derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile
procedere alla valutazione del danno-conseguenza, cioè
dell'entità del sacrificio sofferto, eventualmente con una
liquidazione equitativa di esso.
In alcune decisioni riguardanti altri
tipi di inadempimento del datore di lavoro, assunti come
incidenti sulla salute del lavoratore, si è richiesto, in
applicazione dell'art. 2697 codice civile, che il cosiddetto
danno biologico, o comunque la lesione di altro diritto
fondamentale della persona, venga provato nella sua esistenza e
nel nesso di causalità con l'inadempimento, poiché esso non si
pone come conseguenza automatica di ogni comportamento
illegittimo del datore di lavoro (Cass. 143 del 2000 con
riguardo a molestie sessuali sul luogo di lavoro, 1307 del 2000
con riguardo alla lesione dell'integrità psico-fisica derivante
dalla mancata fruizione di ferie).
Sulla base delle considerazioni già
svolte, i giudici di appello hanno sottolineato che sicuramente
è circostanza di un notevole significato che, in via generale,
l'ordinamento preveda il riposo settimanale ed hanno dato per
scontato che il posticipare tale riposo possa anche a breve
termine usurare il corpo e la mente del lavoratore.
Ciò tuttavia non deve darsi sempre per
scontato. Perché può anche non esservi alcuna usura se la
posticipazione avvenga per poche volte in un considerevole arco
di tempo.
Cosi come può anche non esservi alcun
pregiudizio se vi è recupero in tempi brevi, tanto più se si
tratta di un lavoro che non dispiace, con impegno fisico non
eccessivo, e se il differimento avviene non per imposizione
unilaterale del datore di lavoro, ma con il proprio consenso
(nel caso di specie la resistente ha precisato che molti dei
rari differimenti del riposo furono attuati su specifica
richiesta dello S. in occasione del "cambio turno" in modo da
poter raggruppare i riposi compensativi con quelli settimanali).
Nello stesso senso la sentenza di questa
Corte (n. 9009 del 2001) ha sottolineato che il consenso del
lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo -
seppur non rilevante per ridurre l'ambito dell'inadempimento del
datore di lavoro (stante l'indisponibilità del diritto al
riposo) - può nondimeno offrire elementi indiziari per la
verifica della sussistenza in concreto della lesione, anche, di
un diritto di natura non patrimoniale.
Sfugge a qualsiasi censura la conclusione
cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali, nel
quadro delle specifiche mansioni svolte dallo S. non si poteva
porre alcuna presunzione di usura o di notorietà dell'usura.
Tali osservazioni appaiono del tutto
logiche e ampiamente motivate.
La Corte d'Appello ha infatti ricordato
che lo S. svolgeva un semplice lavoro di attesa, implicante
impegno fisico assai modesto, tanto da essere - almeno in linea
generale escluso dalle limitazioni d'orario giornaliero e
settimanale nella regolamentazione data dalle leggi e dalla
contrattazione collettiva anche a livello interconfederale -
La stessa Corte non ha mancato di
sottolineare che il ricorrente aveva comunque e sempre
recuperato nella settimana successiva il lavoro svolto nel
settimo giorno, svolto con il suo consenso ed a volte proprio su
sua specifica richiesta.
Con accertamento che sfugge a qualsiasi
censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, i
giudici di appello hanno concluso che nel caso di specie le
presunzioni - che devono essere gravi, precise e concordanti -
ed il fatto notorio non potevano in alcun modo provare l'usura
derivante dal lavoro del settimo giorno.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato, ribadendosi il seguente principio: "nel caso di
lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo
compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica,
ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla
libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona
umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo
diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella
sua dipendenza causale, dalla violazione dei diritti
patrimoniali di cui all'art. 36 Costituzione, potendo assumere
adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che
può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso
presunzioni relative ed il fatto notorio), il consenso dello
stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo
ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio
in tale giorno".
Per quanto riguarda le censure formulate
nel terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che la
contrattazione collettiva, segnalata dalla resistente, prevede
espressamente la possibilità di compensare il lavoro
straordinario con un riposo compensativo: quindi senza
maggiorazioni o compensi economici aggiuntivi.
Nel caso di specie costituisce
circostanza incontestata tra le parti che lo S. abbia sempre
goduto di riposo compensativo nella settimana successiva a
quella del mancato riposo settimanale.
Non è stato dimostrato, pertanto, il
diritto del ricorrente ad un compenso (economico) ulteriore,
sulla base della contrattazione collettiva applicabile.
Rimane assorbita l'ulteriore
argomentazione, formulata dalla controricorrente, circa il
mancato assolvimento, da parte dello S., dell'onere di provare
l'effettivo superamento del limite settimanale di lavoro
ordinario: ad avviso della Congregazione il concreto svolgimento
di lavoro straordinario non potrebbe ritenersi solo per il fatto
di aver prestato attività lavorativa per più di sei giorni,
dovendo invece essere dimostrato concretamente, settimana per
settimana, in funzione di una settimana di calendario ordinario.
Correttamente, pertanto, i giudici di
appello hanno ritenuto assorbita ogni altra questione proposta
dalle parti.
Conclusivamente il ricorso deve essere
rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le
spese del giudizio. |