DECRETO 23 dicembre 2003
Seconda operazione di cessione dei crediti vantati dall'I.N.P.D.A.P.
nei confronti di enti pubblici
Gazzetta Ufficiale 04-03-2004, n. 53, Serie Generale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero
dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la
costituzione, anche attraverso soggetti terzi di una societa' a
responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro
avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' di
altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di
altri enti pubblici;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale
le caratteristiche di tali operazioni di cartolarizzazione sono
individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti
di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro vigilante;
Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in
materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);
Visto il primo comma, lettera a), dell'art. 68 del regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, in forza del
quale tra le varie forme d'impiego consentite per i fondi
patrimoniali degli istituti di previdenza sono compresi i prestiti ad
amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province,
comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento
fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende
speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;
Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio alla
cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi
dell'art. 15;
Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art.
15 e' stata costituita in occasione della realizzazione di una
operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato
realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione di
«Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi
pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale societa' ha mutato la
propria denominazione sociale in Societa' di cartolarizzazione
italiana crediti a responsabilita' limitata» o «S.C.I.C. a r.l.»
(«SCIC»);
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dal decreto
emanato il 21 novembre 2003 dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, l'I.N.P.D.A.P. ha ceduto alla SCIC, in massa e senza
garanzia di solvenza i crediti ivi individuati;
Considerata la necessita', al fine di procedere alla cessione e
cartolarizzazione di ulteriori crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del
medesimo decreto del 18 aprile 2003, di individuare tali crediti e
disporne la cessione alla SCIC;
Considerata infine l'esigenza di individuare, ai sensi del comma 2
dell'art. 15, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
e dei titoli che la SCIC emettera' nell'ambito di tale operazione;
Considerato il comma 13 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, l'I.N.P.D.A.P. cede
alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti per
capitale, interessi ed accessori a fronte di mutui concessi
dall'I.N.P.D.A.P. o in relazione ai quali, in forza del comma 2
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la titolarita', i cui beneficiari sono
individuati al primo comma, lettera a), dell'art. 68 del regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, con
esclusione delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non
territoriali, dei consorzi, delle aziende speciali, delle societa'
per azioni o a responsabilita' limitata, per somme (i) dovute in
relazione a mutui il cui piano di ammortamento e', a tale data,
ancora in essere, con esclusione della rata in scadenza a dicembre
2003; (ii) dovute a seguito di richieste di estinzione anticipata del
relativo mutuo efficaci al 31 dicembre 2003, con esclusione della
rata in scadenza a tale data e (iii) dovute in relazione a mutui il
cui piano di ammortamento e', al 31 dicembre 2003, scaduto e
incassate successivamente al 31 dicembre 2003 sempreche' i relativi
mutuatari siano titolari anche dei mutui di cui ai punti (i) e/o (ii)
che precedono, con esclusione dei crediti derivanti da contributi
statali, regionali e/o provinciali concessi a fronte dei
summenzionati mutui (i «crediti»).
Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, i crediti, nonche' ogni altro
diritto acquisito dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di
terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti,
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione
realizzate dalla SCIC.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo,
l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione
dei crediti e redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data
di sottoscrizione di tale contratto, un apposito elenco dei crediti e
provvede a confermare o aggiornare i dati contenuti in tale elenco
entro e non oltre il 15 febbraio 2004. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla
SCIC l'importo nominale minimo complessivo di cessione al 31 dicembre
2003 dei crediti derivanti dai mutui di cui ai punti (i) e (ii) del
comma 1 del presente articolo, pari a euro 556.003.475.
2. Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i
meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si
verifichino eccedenze o, anche a seguito di inesistenze dei crediti,
carenze nell'importo dei crediti risultante dall'elenco (maggiorato
dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti
dall'I.N.P.D.A.P. ma non inseriti nell'elenco e/o degli importi
incassati dall'I.N.P.D.A.P. in relazione ai mutui di cui al punto
(iii) del comma 1 del presente articolo) rispetto all'importo minimo
garantito. Qualora, anche a seguito dell'applicazione di tale
meccanismo di aggiustamento, dovessero permanere carenze per un
importo nominale complessivo superiore ad euro 6.000.000,
l'I.N.P.D.A.P. dovra' corrispondere alla SCIC in contanti, con le
modalita' meglio specificate nel contratto di cessione, l'importo di
tali carenze, maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse
medio dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto (incrementato
di un margine da determinarsi nel contratto di cessione dei crediti)
calcolato in riferimento al periodo compreso dalla data di emissione
di tali titoli fino alla data di pagamento di tale importo.
Art. 2.
1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la
cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti
importi:
a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile
di importo non inferiore ad euro 514.000.000 che la SCIC finanzia
utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle
commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad euro
310.000, nonche' al netto di un importo di euro 75.000 trattenuto
dalla SCIC quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che
dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di
cartolarizzazione;
b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che
i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi
accessori, siano stati completamente rimborsati:
i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per
la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre
operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di
cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il
prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli
oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi
connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi'
calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto
dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei
crediti o di altri contratti relativi all'operazione di
cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei
titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi
interessi e oneri accessori, o per sostenere i costi connessi
all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta
dall'I.N.P.D.A.P.;
ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. dei
crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui
essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche'
di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione.
2. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 che precede sara'
versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. su un conto corrente intestato
all'I.N.P.D.A.P. e che quest'ultimo indichera' alla SCIC prima del
collocamento, al netto di un importo non superiore a euro 25.000.000
trattenuto dalla SCIC sul conto di cui all'art. 5 del presente
decreto a fronte dei crediti derivanti da mutui non interamente
erogati dall'I.N.P.D.A.P. Tale importo sara' retrocesso
dall'I.N.P.D.A.P. secondo le modalita' stabilite nel contratto di
cessione dei crediti.
Art. 3.
Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. secondo la prassi
finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito
dell'operazione, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Tra gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon
esito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al decreto
ministeriale del 21 novembre 2003 e' ricompreso quello relativo
all'obbligo dell'I.N.P.D.A.P. di versare alla SCIC una somma
corrispondente al valore nominale residuo dei crediti derivanti dai
prestiti personali dichiarati estinti a causa del verificarsi della
morte o, qualora applicabile, dell'invalidita' assoluta e permanente
contratta in servizio o per causa di servizio del beneficiario.
L'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC un apposito contratto di
gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in
nome e per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti
ovvero a gestire le eventuali procedure di recupero dei crediti
insoluti sia in sede esecutiva sia in sede concorsuale.
A fronte dell'attivita' di gestione e riscossione ovvero del
recupero, qualora insoluti, dei crediti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla
SCIC una commissione, comprensiva di IVA, ove applicabile, pagabile
in via semestrale posticipata pari allo 0,04% dell'ammontare in linea
capitale dei crediti derivanti da mutui il cui piano di ammortamento
risultava in essere al 31 dicembre 2003 non ancora riscossi ovvero
insoluti all'inizio di ciascun semestre. Tale commissione,
comprensiva di qualsiasi onere derivante dall'affidamento della
riscossione dei crediti insoluti ai concessionari del servizio di
riscossione tributi, e' corrisposta secondo un ordine di priorita'
dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa,
conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di
cartolarizzazione.
Art. 4.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, dalla data di pubblicazione
dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, sui
crediti, nonche' su ogni altro diritto acquistato dalla SCIC
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli di cui al successivo art. 6.
Art. 5.
1. La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un
conto corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei
crediti. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di
ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di
interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto
disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il
pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale
di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di
tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La SCIC puo' utilizzare conti correnti diversi da quello di cui
al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di
credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine, non
garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito
un rating inferiore a «F1» da Fitch Ratings Limited, «P1» da
Moodys'Investors' Service, o «A1» da Standard & Poor's. Limitatamente
a quest'ultima, ove al medesimo indebitamento sia attribuito un
rating inferiore ad A1 +, l'uso di conti correnti diversi sara'
limitato all'importo eccedente il 20% dell'ammontare dei titoli di
cui al successivo art. 6 in essere a quel momento, e l'utilizzo di
tale conto sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per
il mantenimento del rating.
3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri
proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del
presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si
applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 6.
Per finanziare il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), del
precedente art. 2, la SCIC emette dei titoli il cui collocamento e'
curato dalle banche individuate dal decreto emanato il 18 aprile 2003
dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 2 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 7.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della
SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla
variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 6,
anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del
rating previsto per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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