DECRETO 23 dicembre 2003
 
Seconda  operazione di cessione dei crediti vantati dall'I.N.P.D.A.P.
nei confronti di enti pubblici
Gazzetta Ufficiale 04-03-2004, n. 53, Serie Generale
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito   in  legge  dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  409,  e
successivamente  modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  a  costituire  o  a  promuovere  la
costituzione,  anche  attraverso  soggetti  terzi  di  una societa' a
responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro
avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' di
altri  crediti  e  proventi di natura non tributaria dello Stato e di
altri enti pubblici;
  Visto,  in particolare, il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale
le  caratteristiche  di  tali  operazioni  di  cartolarizzazione sono
individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti
di  enti  pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o
piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro vigilante;
  Visti  l'art.  4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in
materia  di  riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);
  Visto  il  primo  comma, lettera a), dell'art. 68 del regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, in forza del
quale   tra   le   varie  forme  d'impiego  consentite  per  i  fondi
patrimoniali degli istituti di previdenza sono compresi i prestiti ad
amministrazioni  statali,  enti  pubblici, regioni, comuni, province,
comunita'  montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento
fondiario,  consorzi  tra  enti locali o altri enti pubblici, aziende
speciali  e  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata a
prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;
  Visto   il   decreto   emanato   il  18 aprile  2003  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  con  il quale e' stato dato avvio alla
cessione  e  cartolarizzazione  di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi
dell'art. 15;
  Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art.
15  e'  stata  costituita  in  occasione  della  realizzazione di una
operazione  di  cartolarizzazione  di  crediti e proventi dello Stato
realizzata  ai  sensi  del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  emesso  in  data  27 novembre  2001  con la denominazione di
«Societa'  per  la  cartolarizzazione  dei  crediti  e  dei  proventi
pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale societa' ha mutato la
propria   denominazione  sociale  in  Societa'  di  cartolarizzazione
italiana  crediti  a  responsabilita'  limitata»  o «S.C.I.C. a r.l.»
(«SCIC»);
  Considerato  che  in  ottemperanza  a  quanto  previsto dal decreto
emanato  il  21 novembre  2003  dal  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  l'I.N.P.D.A.P.  ha  ceduto  alla  SCIC,  in  massa  e senza
garanzia di solvenza i crediti ivi individuati;
  Considerata  la  necessita',  al  fine di procedere alla cessione e
cartolarizzazione di ulteriori crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del
medesimo  decreto  del  18 aprile 2003, di individuare tali crediti e
disporne la cessione alla SCIC;
  Considerata  infine l'esigenza di individuare, ai sensi del comma 2
dell'art. 15, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
e dei titoli che la SCIC emettera' nell'ambito di tale operazione;
  Considerato il comma 13 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 15, l'I.N.P.D.A.P. cede
alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti per
capitale,   interessi   ed  accessori  a  fronte  di  mutui  concessi
dall'I.N.P.D.A.P.  o  in  relazione  ai  quali,  in forza del comma 2
dell'art.   4   del  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,
l'I.N.P.D.A.P.  ha  assunto  la  titolarita',  i cui beneficiari sono
individuati  al  primo  comma,  lettera  a),  dell'art.  68 del regio
decreto  2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, con
esclusione  delle  amministrazioni  statali,  degli enti pubblici non
territoriali,  dei  consorzi,  delle aziende speciali, delle societa'
per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata, per somme (i) dovute in
relazione  a  mutui  il  cui  piano  di ammortamento e', a tale data,
ancora  in  essere,  con esclusione della rata in scadenza a dicembre
2003; (ii) dovute a seguito di richieste di estinzione anticipata del
relativo  mutuo  efficaci  al  31 dicembre 2003, con esclusione della
rata  in  scadenza a tale data e (iii) dovute in relazione a mutui il
cui  piano  di  ammortamento  e',  al  31 dicembre  2003,  scaduto  e
incassate  successivamente  al 31 dicembre 2003 sempreche' i relativi
mutuatari siano titolari anche dei mutui di cui ai punti (i) e/o (ii)
che  precedono,  con  esclusione  dei crediti derivanti da contributi
statali,   regionali   e/o   provinciali   concessi   a   fronte  dei
summenzionati mutui (i «crediti»).
  Ai  sensi  del  comma 4 dell'art. 15, i crediti, nonche' ogni altro
diritto  acquisito  dalla  SCIC  nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di
terzi  nell'ambito  dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti,
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
SCIC  e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione
realizzate dalla SCIC.
  Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo,
l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione
dei  crediti e redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data
di sottoscrizione di tale contratto, un apposito elenco dei crediti e
provvede  a  confermare  o aggiornare i dati contenuti in tale elenco
entro e non oltre il 15 febbraio 2004. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla
SCIC l'importo nominale minimo complessivo di cessione al 31 dicembre
2003  dei  crediti derivanti dai mutui di cui ai punti (i) e (ii) del
comma 1 del presente articolo, pari a euro 556.003.475.
  2.  Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i
meccanismi  di  aggiustamento  da  applicarsi  nel  caso  in  cui  si
verifichino  eccedenze o, anche a seguito di inesistenze dei crediti,
carenze  nell'importo  dei crediti risultante dall'elenco (maggiorato
dell'importo   degli   ulteriori   crediti   eventualmente  rinvenuti
dall'I.N.P.D.A.P.  ma  non  inseriti  nell'elenco  e/o  degli importi
incassati  dall'I.N.P.D.A.P.  in  relazione  ai mutui di cui al punto
(iii)  del comma 1 del presente articolo) rispetto all'importo minimo
garantito.   Qualora,  anche  a  seguito  dell'applicazione  di  tale
meccanismo  di  aggiustamento,  dovessero  permanere  carenze  per un
importo   nominale   complessivo   superiore   ad   euro   6.000.000,
l'I.N.P.D.A.P.  dovra'  corrispondere  alla  SCIC in contanti, con le
modalita'  meglio specificate nel contratto di cessione, l'importo di
tali  carenze,  maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse
medio dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto (incrementato
di  un margine da determinarsi nel contratto di cessione dei crediti)
calcolato  in riferimento al periodo compreso dalla data di emissione
di tali titoli fino alla data di pagamento di tale importo.

      
                               Art. 2.

  1.  L'I.N.P.D.A.P.  riceve  dalla  SCIC, quale corrispettivo per la
cessione  dei  crediti,  un  ammontare  pari  alla somma dei seguenti
importi:
    a)  contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile
di  importo  non  inferiore  ad euro 514.000.000 che la SCIC finanzia
utilizzando  a  tal  fine  il  ricavo  dell'emissione, al netto delle
commissioni,  delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa  nei  limiti  di  un  importo massimo complessivo pari ad euro
310.000,  nonche'  al  netto  di un importo di euro 75.000 trattenuto
dalla  SCIC  quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che
dovessero   rendersi   necessarie   nel   corso   dell'operazione  di
cartolarizzazione;
    b)  un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che
i  titoli  di  cui  al  successivo  art.  6,  unitamente  ai relativi
accessori, siano stati completamente rimborsati:
      i)  in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per
la  SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre
operazioni   accessorie   poste   in   essere   per  l'operazione  di
cartolarizzazione,  ecceda  l'ammontare risultante dalla somma tra il
prezzo  di  acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli
oneri  sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi
connessi   all'operazione  di  cartolarizzazione.  All'importo  cosi'
calcolato  si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto
dall'I.N.P.D.A.P.  o  da terzi ai sensi del contratto di cessione dei
crediti   o   di   altri   contratti   relativi   all'operazione   di
cartolarizzazione  e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei
titoli  di  cui  al  successivo art. 6, per il pagamento dei relativi
interessi  e  oneri  accessori,  o  per  sostenere  i  costi connessi
all'operazione  di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta
dall'I.N.P.D.A.P.;
      ii)  mediante  retrocessione  dalla  SCIC  all'I.N.P.D.A.P. dei
crediti  non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui
essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche'
di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione.
  2.  Il  corrispettivo in denaro di cui al comma 1 che precede sara'
versato  dalla  SCIC  all'I.N.P.D.A.P. su un conto corrente intestato
all'I.N.P.D.A.P.  e  che  quest'ultimo indichera' alla SCIC prima del
collocamento,  al netto di un importo non superiore a euro 25.000.000
trattenuto  dalla  SCIC  sul  conto  di  cui  all'art. 5 del presente
decreto  a  fronte  dei  crediti  derivanti  da mutui non interamente
erogati    dall'I.N.P.D.A.P.    Tale    importo    sara'   retrocesso
dall'I.N.P.D.A.P.  secondo  le  modalita'  stabilite nel contratto di
cessione dei crediti.

      
                               Art. 3.

  Gli  impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. secondo la prassi
finanziaria  delle  operazioni di cartolarizzazione per il buon esito
dell'operazione,  sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  Tra  gli  impegni  accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon
esito   dell'operazione   di  cartolarizzazione  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  21 novembre  2003  e'  ricompreso  quello relativo
all'obbligo   dell'I.N.P.D.A.P.   di  versare  alla  SCIC  una  somma
corrispondente  al  valore nominale residuo dei crediti derivanti dai
prestiti  personali  dichiarati estinti a causa del verificarsi della
morte  o, qualora applicabile, dell'invalidita' assoluta e permanente
contratta in servizio o per causa di servizio del beneficiario.
  L'I.N.P.D.A.P.  sottoscrive  con  la  SCIC un apposito contratto di
gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in
nome  e  per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti
ovvero  a  gestire  le  eventuali  procedure  di recupero dei crediti
insoluti sia in sede esecutiva sia in sede concorsuale.
  A  fronte  dell'attivita'  di  gestione  e  riscossione  ovvero del
recupero,  qualora insoluti, dei crediti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla
SCIC  una  commissione, comprensiva di IVA, ove applicabile, pagabile
in via semestrale posticipata pari allo 0,04% dell'ammontare in linea
capitale  dei crediti derivanti da mutui il cui piano di ammortamento
risultava  in  essere  al 31 dicembre 2003 non ancora riscossi ovvero
insoluti   all'inizio   di   ciascun   semestre.   Tale  commissione,
comprensiva  di  qualsiasi  onere  derivante  dall'affidamento  della
riscossione  dei  crediti  insoluti  ai concessionari del servizio di
riscossione  tributi,  e'  corrisposta secondo un ordine di priorita'
dei  pagamenti  concordato  tra  la SCIC ed i creditori della stessa,
conformemente   alla   prassi   finanziaria   delle   operazioni   di
cartolarizzazione.

      
                               Art. 4.

  Ai  sensi  del  comma  4  dell'art. 15, dalla data di pubblicazione
dell'avviso  di  cessione  dei  crediti nella Gazzetta Ufficiale, sui
crediti,   nonche'  su  ogni  altro  diritto  acquistato  dalla  SCIC
nell'ambito  dell'operazione  di  cartolarizzazione, non sono ammesse
azioni  da  parte  di  qualsiasi  creditore diverso dai portatori dei
titoli di cui al successivo art. 6.

      
                               Art. 5.

  1.  La  SCIC  accende  presso  la Tesoreria centrale dello Stato un
conto  corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei
crediti.  Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di
ogni  semestre  un  importo  determinato  sulla  base  del  tasso  di
interesse  riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto
disponibilita',  ai  sensi  della  legge 26 novembre 1993, n. 483. Il
pagamento  degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale
di  base  4.1.7.1  «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di
tesoreria»,  capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La SCIC puo' utilizzare conti correnti diversi da quello di cui
al  precedente  comma,  da  aprirsi  presso  un  primario istituto di
credito,  nel  caso  in  cui  all'indebitamento  a breve termine, non
garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito
un  rating  inferiore  a  «F1»  da  Fitch  Ratings  Limited,  «P1» da
Moodys'Investors' Service, o «A1» da Standard & Poor's. Limitatamente
a  quest'ultima,  ove  al  medesimo  indebitamento  sia attribuito un
rating  inferiore  ad  A1 +,  l'uso  di  conti correnti diversi sara'
limitato  all'importo  eccedente  il 20% dell'ammontare dei titoli di
cui  al  successivo  art. 6 in essere a quel momento, e l'utilizzo di
tale conto sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per
il mantenimento del rating.
  3.  Ai  sensi  del  comma  9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri
proventi  corrisposti  sui  conti  di  cui  ai  precedenti  commi del
presente  articolo,  ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si
applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

      
                               Art. 6.

  Per  finanziare il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), del
precedente  art.  2, la SCIC emette dei titoli il cui collocamento e'
curato dalle banche individuate dal decreto emanato il 18 aprile 2003
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Le  caratteristiche  dei  titoli  sono indicate nell'allegato 2 che
costituisce parte integrante del presente decreto.

      
                               Art. 7.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della
SCIC  alla  copertura  e successiva gestione dei rischi connessi alla
variabilita'  dei  tassi  di  interesse dei titoli di cui all'art. 6,
anche  al  fine  di  consentire  l'ottenimento ed il mantenimento del
rating  previsto  per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Home