DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri. Gazzetta Ufficiale 13-02-2004, n. 36, Serie Generale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente
della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione
dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle
attivita' preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione
del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al
principio di leale collaborazione.
Art. 2.
1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti
di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e
peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita
il Presidente della Regione siciliana che ha facolta' di partecipare.
Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle
questioni che hanno determinato l'invito.
2. Il Presidente della Regione puo', altresi', chiedere di
partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra
ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un
interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana
o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico
indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva
determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al
Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione siciliana e' invitato a partecipare
anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o
delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri,
quando ricorrono le condizioni e secondo le modalita' di cui al
presente decreto.
Art. 3.
1. Il Presidente della Regione puo' essere convocato anche senza
formalita' quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di
estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui
all'articolo 2.
2. Il Presidente del Consiglio puo' comunque invitare il Presidente
della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri
ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 4.
1. In conformita' a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo
comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva
informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle
sedute del Consiglio dei Ministri cui e' chiamato a partecipare, di
espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della
Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai
Ministri.
Art. 5. 1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri puo' stabilire disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere specificativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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