DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35
 
Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della Regione siciliana
relative  alla  partecipazione  del  Presidente  della  Regione  alle
riunioni del Consiglio dei Ministri.
Gazzetta Ufficiale 13-02-2004, n. 36, Serie Generale
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  7 novembre  2003, con la partecipazione del Presidente
della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di attuazione
dell'articolo 21,  terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana
approvato  con  regio  decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455,
convertito  dalla  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle
attivita'  preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione
del   presente  decreto,  informano  i  rispettivi  comportamenti  al
principio di leale collaborazione.

      
                               Art. 2.

  1.  Quando  il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti
di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e
peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita
il Presidente della Regione siciliana che ha facolta' di partecipare.
Contestualmente  gli  invia  copia della documentazione relativa alle
questioni che hanno determinato l'invito.
  2.   Il  Presidente  della  Regione  puo',  altresi',  chiedere  di
partecipare  alle  riunioni  del Consiglio dei Ministri in ogni altra
ipotesi  in  cui  ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un
interesse  differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana
o  determinano  una  rilevante e diretta interferenza sullo specifico
indirizzo  politico  della  stessa,  salva in ogni caso la definitiva
determinazione  del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al
Presidente della Regione.
  3.  Il Presidente della Regione siciliana e' invitato a partecipare
anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o
delega,  trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri,
quando  ricorrono  le  condizioni  e  secondo  le modalita' di cui al
presente decreto.

      
                               Art. 3.

  1.  Il  Presidente  della Regione puo' essere convocato anche senza
formalita'  quando  il  Consiglio  dei Ministri si riunisce in via di
estrema   urgenza   per   la  trattazione  di  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2.
  2. Il Presidente del Consiglio puo' comunque invitare il Presidente
della  Regione  siciliana  a  partecipare  al  Consiglio dei Ministri
ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

      
                               Art. 4.

  1.  In  conformita'  a  quanto  prescritto  dall'articolo 21, terzo
comma,  dello  Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva
informazione  sugli  argomenti  iscritti  all'ordine del giorno delle
sedute  del  Consiglio dei Ministri cui e' chiamato a partecipare, di
espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della
Regione  siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai
Ministri.

      
                               Art. 5.

  1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri puo' stabilire
disposizioni   attuative   del   presente  decreto  aventi  carattere
specificativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

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