Diritto di accesso ai dati dei concorrenti in un concorso pubblico

Il Tar Basilicata nella sentenza n. 67 del 7 febbraio 2004 ha affrontato il difficile argomento del contemperamento tra il diritto alla privacy e quello di accesso alla documentazione della p.a. di cui alla legge n. 241/90. Infatti, tale sentenza ha stabilito che nel caso di un concorso pubblico i concorrenti possono accedere soltanto ai dati del vincitore, e non anche a quelli degli altri candidati.


 

REPUBBLICA ITALIANA

   N.    67   Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Anno             2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

   N. 431     Reg.Ric .

PER LA BASILICATA

   Anno             2003

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 431/03 proposto dal dott. Maioli Francesco d’Assisi, rappresentato e difeso dall’avv.to Donatello Genovese, presso il cui studio in Potenza, al Corso 18 Agosto 1860, n. 28, è elettivamente domiciliato;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domiciliano;

- il Prefetto della provincia di Potenza, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- della dott.ssa Laraia Maria Raffaella, non costituita in giudizio;

per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità

del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi indirizzata dal ricorrente al Prefetto della provincia di Potenza in data 1-9-2003, nonché, ove occorra, delle note prefettizie prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9C1/GAB dell’11-9-2003, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale adottato dall’Amministrazione sull’istanza medesima, anche se allo stato non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;         

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

Vista la memoria depositata dalle Amministrazione resistenti;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003, gli avvocati come da relativo verbale; relatore il magistrato Giuseppe Buscicchio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 10 ottobre 2003 e depositato il successivo giorno 16, il dott. Maioli espone in fatto: A) di essere un funzionario dell’Amministrazione dell’Interno e di prestare servizio, con la qualifica di viceprefetto, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; B) che, con nota prefettizia prot. n. 2382/9B1/gab del 25-6-2003, veniva noviziato della vacanza di posti di viceprefetto vicario presso alcuni Uffici territoriali del Governo d’Italia, tra cui quello di Potenza, onde poter proporre la propria candidatura (“aspirazione”) alla copertura di uno dei predetti incarichi; C) che, in data 27-6-2003, formalizzava ed inoltrava all’Amministrazione di appartenenza, secondo le modalità prescritte, la propria aspirazione alla copertura dell’incarico vicariale presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, corredata del proprio curriculum; D) che, con nota prefettizia prot. n. 2978/9B1/gab del 2-8-2003, veniva informato che, conclusa la procedura concorsuale, in data 28-7-2003 le funzioni vicarie erano state conferite ad altro funzionario in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, ossia al viceprefetto dott.ssa Maria Raffaella Laraia; E) che, con istanza acquisita al protocollo dell’Ufficio in data 1-9-2003, chiedeva, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, di prendere visione e di estrarre copia: 1) del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie alla dott.ssa Laraia a conclusione della predetta procedura selettiva (decreto 2978/9B1/Gab del 28-7-2003); 2) di tutta la documentazione afferente alla procedura concorsuale di conferimento delle funzioni de quibus, ed in particolare, tra gli altri: della comunicazione al Ministero dell’Interno della vacanza vicariale, dell’ordinanza prefettizia n. 1626/9C1/gab del 24-4-2003 con la quale la dott.ssa Laraia era stata incaricata interinalmente di disimpegnare le funzioni vicarie fino all’espletamento della procedura concorsuale, dei curricula pervenuti e degli eventuali criteri oggettivi di valutazione dei curricula ai fini del conferimento delle funzioni in discorso; F) che, con nota prot. n. 3469/9C1/GAB dell’11-9-2003, in parziale adempimento dell’istanza di accesso, il Prefetto si limitava a trasmettere al ricorrente i provvedimenti di conferimento provvisorio e definitivo delle funzioni vicarie alla dott.ssa Laraia; G) che, nella stessa nota, il Prefetto riportava lo stralcio della richiesta di attivazione della procedura concorsuale per la copertura dell’incarico di viceprefetto vicario, affermando di non poterla rilasciare in versione intergale per esigenze di tutela della privacy di un terzo; H) che, con altra nota avente pari numero di protocollo (3469/9C1/GAB), ma data antecedente (10-9-2003), il Prefetto comunicava, inoltre, al ricorrente di aver trasmesso la sua domanda di accesso al Ministero dell’Interno perché questo provvedesse “…in merito all’istanza di rilascio dei profili biografici degli aspiranti alla copertura del posto di cui trattasi”; I) che, non avendo ricevuto ulteriore riscontro sulla propria istanza di accesso, decorso trenta giorni dal suo inoltro (1-9-2003), deve ritenersi formato il silenzio-rigetto di cui all’art. 25 della L. 241/1990.

Tale silenzio-rigetto, nonché, ove occorra, le note prefettizie prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9C1 dell’11-9-2003, sarebbero da ritenersi illegittimi per i seguenti motivi

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 22, 23, 24 e 25 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod. e int. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 D.P.R. 27-6-1992 n. 352 – Violazione del D.M. 415/1994 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

Apparirebbe, in primo luogo, illegittima l’avvenuta trasmissione della istanza di accesso formulata dal ricorrente al Ministero dell’Interno perché questo provvedesse “..in merito all’istanza di rilascio dei profili biografici degli aspiranti alla copertura del posto di cui trattasi…”, disposta con la nota prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003.

Infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 3, 1° comma, e 4, 7° comma, del D.P.R. 352/1992, la competenza a provvedere sulla domanda di accesso spetterebbe all’organo competente a formare l’atto conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente.

Ebbene, considerato che l’atto conclusivo del procedimento di conferimento delle funzioni vicarie è di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del D.L.vo 139/2000, a quest’ultimo sarebbe spettato provvedere sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente.

Sicché le note prefettizie impugnate (prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9/c!/GAB dell’11-9-2003), nella parte in cui demandano all’apparato centrale la decisione relativa all’istanza di accesso formulata dal ricorrente, sarebbero illegittime.

Le stesse note, peraltro, risolvendosi in atti meramente soprassessori, non avrebbero impedito il formarsi del silenzio-rigetto sull’istanza, anch’esso illegittimo.

Invero: a) gli atti dei quali il ricorrente ha chiesto di prendere visione e di ottenere copia rientrerebbero nella nozione giuridica di documenti amministrativi di cui all’art. 22 L. 241/1990; b) nel caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle eccezionali ipotesi di esclusione del diritto di accesso canonizzate, in via generale, dall’art. 24 della L. 241/1990 e dall’art. 8 del D.P.R. 352/1992 e, specificamente per l’Amministrazione dell’Interno, dal D.M. 415/1994; c) non potrebbe ritenersi ostativa l’esigenza della riservatezza di terzi, e segnatamente del funzionario designato dal Prefetto a ricoprire l’incarico vicariale, dovendosi accordare prevalenza all’interesse, di cui sarebbe portatore il ricorrente, alla cura e difesa dei propri interessi giuridici, in relazione alla copertura dell’incarico.

2. Resistono alla presente impugnativa, con atto di costituzione in giudizio depositato il 23 ottobre 2003, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza che, con memoria difensiva depositata il 4 novembre 2003, hanno dedotto l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Ciò su rilievo che, nelle more del giudizio: a) il Ministero dell’Interno, con nota n. NC AGP/DIR.GEN. 11 del 24 ottobre 2003, indirizzata all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, ha ritenuto che l’odierno ricorrente potesse visionare ed estrarre copia del proprio profilo biografico e di quello della dott.ssa Laraia, nonché dell’elenco nominativo degli altri aspiranti al posto di funzione di vicario, mentre non ha ravvisato in capo al ricorrente la titolarità di un interesse giuridico concreto ed attuale a conoscere i curricula di detti altri aspiranti; b) l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza ha, conseguentemente, trasmesso al ricorrente, con nota prot. n. 63/Serv. I del 29 ottobre 2003, copia dell’elenco nominativo degli aspiranti, nonché dei profili biografici del ricorrente stesso e della dott.ssa Laraia.

3. Avverso le note citate al precedente punto 2., il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati il 28 novembre 2003 e depositati il successivo 3 dicembre.

Sostiene, in primo luogo, il ricorrente che competente a provvedere sulla domanda di accesso sarebbe l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, il quale si sarebbe conformato alle decisioni di un organo incompetente (l’Amministrazione dell’Interno), abdicando al proprio potere-dovere si provvedere autonomamente sulla domanda stessa.

In secondo luogo, il ricorrente, ribadendo le tesi difensive già esposte con l’atto introduttivo del giudizio, insiste per l’accesso ai documenti indicati nella richiesta di accesso avanzata in data 1-9-2003, ritenendo non corretta la limitazione dell’esercizio dell’accesso all’elenco nominativo degli aspiranti al posto di funzione di vicario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, nonché ai profili biografici del ricorrente stesso e della dott.ssa Laraia.

4. Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare che non vi sarebbe assoluta certezza della piena corrispondenza tra il curriculum presentato dalla dott.ssa Laraia ed il profilo biografico dello stesso funzionario che, in base al detto curriculum, sarebbe stato formato dall’Amministrazione dell’Interno.

5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

5.1. In primo luogo, deve considerarsi, quanto alla dedotta incompetenza dell’Amministrazione centrale dell’Interno a provvedere in ordine alla richiesta di accesso a taluni dei documenti elencati nella istanza del 1°-9-2003 (e, segnatamente, ai curricula presentati dai funzionari aspiranti al conferimento dell’incarico di viceprefetto vicario presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza), che il Prefetto di Potenza ha, con la nota prot. n. 63/Serv. I del 29-10-2003, di trasmissione al ricorrente dell’elenco nominativo degli aspiranti oltre che dei profili biografici dell’interessato e della dott.ssa Laraia, fatto proprio l’avviso espresso dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno con la nota del 24-10-2003, in tal modo sanando il denunciato profilo di incompetenza.

5.2. Premesso che, come in precedenza esposto, al ricorrente sono stati trasmessi, con nota prefettizia prot. n. 3469/9C1GAB. dell’11-9-2003, copie dei decreti prefettizi n. 1626/9/C1/GAB. del 24-04-2003 (di conferimento in via interinale alla dott.ssa Laraia delle funzioni di vice prefetto vicario) e n. 2978/9/B1/GAB. del 28 luglio 2003 (di conferimento in via definitiva allo stesso funzionario delle suddette funzioni di viceprefetto vicario), nonché comunicazione –riportata in stralcio- al Ministero dell’Interno della vacanza vicariale, il sindacato giurisdizionale deve appuntarsi sulle determinazioni assunte, anche per silentium, in merito alla richiesta di accesso ai rimanenti documenti indicati nella istanza del 1°-9-2003.

5.3. La richiesta di accesso agli “...eventuali criteri oggettivi di valutazione dei curricula ai quali si è fatto riferimento ai fini del conferimento delle funzioni di cui si tratta..” deve giudicarsi inammissibile perché di detti criteri non è stata provata l’esistenza, né essa può desumersi dal decreto prefettizio prot. n. 2978/9B1/Gab. del 28-7-2003 (di conferimento delle funzioni di viceprefetto vicario alla dott.ssa Laraia), le cui premesse non contengono alcun riferimento a criteri predeterminati utilizzati per la valutazione degli aspiranti all’incarico in questione.

5.4. Posto che l’incarico di viceprefetto vicario è stato conferito alla dott.ssa Laraia, deve giudicarsi legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso ai curricula presentati dagli altri aspiranti al predetto incarico.

La giurisprudenza amministrativa ha persuasivamente avvertito che Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato solo quando è concreta e attuale l'esigenza dell'interessato di tutelare situazioni per lui giuridicamente rilevanti, in quanto altrimenti non si sarebbe più di fronte ad un diritto all'informazione, bensì solo ad una mera esigenza di curiosità che in nessun modo potrebbe essere soddisfatta, non corrispondendo ai principi costituzionali cui deve attenersi l' azione amministrativa ( Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 24 febbraio 2000 n. 984; T.A.R. Puglia –Lecce- II Sez., 27 luglio 2001, n. 4360).

Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo solo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cfr., tra le altre, Cons. Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5; T.A.R. Campania –Salerno – I Sez., 12 febbraio 2003, n. 121).

Nel caso di specie, la posizione degli altri soggetti aspiranti al conferimento dell’incarico de quo non è dissimile da quella dell’odierno ricorrente: l’uno e gli altri, infatti, all’esito della valutazione comparativa dei curricula compiuta dall’autorità decidente (v. le premesse del decreto prefettizio del 28-7-2003), sono stati ritenuti meno meritevoli della dott.sa Laraia di ricoprire l’incarico di viceprefetto vicario.

Proprio la rilevata identità della situazione in cui versano tutti i soggetti aspiranti all’incarico in questione che sono stati pretermessi in sede di valutazione vale ad escludere che l’interesse del ricorrente sia, limitatamente alla richiesta di accesso ai curricula dei detti aspiranti, personale e concreto, ossia serio, rivestendo esso piuttosto carattere sostanzialmente emulativo.

Nel caso di specie, pertanto, non essendo dato di ravvisare, in capo all’odierno ricorrente, l’esistenza di una situazione giuridicamente rilevante che legittimi l’accesso ai curricula degli altri aspiranti all’incarico (diversi dalla dott.ssa Laraia) prevale l’esigenza di riservatezza di questi ultimi.

5.5. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui la richiesta di accesso concerne il curriculum della dott.ssa Laraia, essendo quest’ultima risultata, all’esito della valutazione comparativa compiuta dall’autorità decidente, destinataria dell’incarico di viceprefetto vicario.

In tal caso, invero, l’esigenza della tutela della sfera di riservatezza di detto funzionario recede di fronte alla contrapposta esigenza dell’odierno ricorrente, qualificata dalla partecipazione di quest’ultimo alla procedura selettiva, di accedere al curriculum della dott.ssa Laraia (quale vincitrice di detta procedura) per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

Non essendovi assoluta certezza della piena corrispondenza tra il curriculum presentato dalla dott.ssa Laraia ed il profilo biografico dello stesso funzionario redatto, sulla scorta del detto curriculum dall’Amministrazione dell’Interno, deve pertanto consentirsi al ricorrente di prendere visione, con esclusione dell’estrazione di copia trattandosi di atti che investono la sfera di riservatezza del terzo, del curriculum presentato dalla dott.ssa Laraia.

6. Nei limiti in precedenza esposti, il ricorso deve essere accolto; per l’effetto, deve ordinarsi all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza di dare in visione al ricorrente il curriculum della dott.ssa Laraia.

7. Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto dal dott. Maioli Francesco d’Assisi, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza di dare in visione al ricorrente il curriculum della dott.ssa Laraia.

Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, lì 17 dicembre 2003 dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Antonio    Camozzi                                      Presidente

Giancarlo Pennetti                                        Componente

Giuseppe Buscicchio                                   Componente  Estensore

Il Presidente

L’Estensore

Segretario – Francesco Mucci –

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2004

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