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Diritto di accesso ai dati dei concorrenti in un concorso pubblico Il Tar Basilicata nella sentenza n. 67 del 7 febbraio 2004 ha affrontato il difficile argomento del contemperamento tra il diritto alla privacy e quello di accesso alla documentazione della p.a. di cui alla legge n. 241/90. Infatti, tale sentenza ha stabilito che nel caso di un concorso pubblico i concorrenti possono accedere soltanto ai dati del vincitore, e non anche a quelli degli altri candidati.
sul ricorso n. 431/03 proposto dal dott.
Maioli Francesco d’Assisi, rappresentato e difeso dall’avv.to Donatello
Genovese, presso il cui studio in Potenza, al Corso 18 Agosto 1860, n. 28, è
elettivamente domiciliato;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro in carica, e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in
persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici
ope legis domiciliano;
- il Prefetto della provincia di Potenza, non
costituito in giudizio;
e nei confronti
- della dott.ssa Laraia Maria
Raffaella, non costituita in giudizio;
per l’annullamento e la declaratoria di
illegittimità
del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di
accesso ai documenti amministrativi indirizzata dal ricorrente al Prefetto
della provincia di Potenza in data 1-9-2003, nonché, ove occorra, delle note
prefettizie prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9C1/GAB
dell’11-9-2003, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e
consequenziale adottato dall’Amministrazione sull’istanza medesima, anche se
allo stato non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Vista la memoria depositata dalle
Amministrazione resistenti;
Visto l’atto di proposizione di motivi
aggiunti;
Visti gli atti e i documenti tutti della
causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2003, gli avvocati come da relativo verbale; relatore il magistrato
Giuseppe Buscicchio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 10 ottobre
2003 e depositato il successivo giorno 16, il dott. Maioli espone in fatto:
A) di essere un funzionario dell’Amministrazione dell’Interno e di prestare
servizio, con la qualifica di viceprefetto, presso l’Ufficio Territoriale
del Governo di Potenza; B) che, con nota prefettizia prot. n. 2382/9B1/gab
del 25-6-2003, veniva noviziato della vacanza di posti di viceprefetto
vicario presso alcuni Uffici territoriali del Governo d’Italia, tra cui
quello di Potenza, onde poter proporre la propria candidatura (“aspirazione”)
alla copertura di uno dei predetti incarichi; C) che, in data 27-6-2003,
formalizzava ed inoltrava all’Amministrazione di appartenenza, secondo le
modalità prescritte, la propria aspirazione alla copertura dell’incarico
vicariale presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, corredata
del proprio curriculum; D) che, con nota prefettizia prot. n.
2978/9B1/gab del 2-8-2003, veniva informato che, conclusa la procedura
concorsuale, in data 28-7-2003 le funzioni vicarie erano state conferite ad
altro funzionario in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo di
Potenza, ossia al viceprefetto dott.ssa Maria Raffaella Laraia; E) che, con
istanza acquisita al protocollo dell’Ufficio in data 1-9-2003, chiedeva, ai
sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, di prendere visione e di estrarre copia: 1) del provvedimento
di conferimento delle funzioni vicarie alla dott.ssa Laraia a conclusione
della predetta procedura selettiva (decreto 2978/9B1/Gab del 28-7-2003); 2)
di tutta la documentazione afferente alla procedura concorsuale di
conferimento delle funzioni de quibus, ed in particolare, tra gli
altri: della comunicazione al Ministero dell’Interno della vacanza
vicariale, dell’ordinanza prefettizia n. 1626/9C1/gab del 24-4-2003 con la
quale la dott.ssa Laraia era stata incaricata interinalmente di disimpegnare
le funzioni vicarie fino all’espletamento della procedura concorsuale, dei
curricula pervenuti e degli eventuali criteri oggettivi di
valutazione dei curricula ai fini del conferimento delle funzioni in
discorso; F) che, con nota prot. n. 3469/9C1/GAB dell’11-9-2003, in parziale
adempimento dell’istanza di accesso, il Prefetto si limitava a trasmettere
al ricorrente i provvedimenti di conferimento provvisorio e definitivo delle
funzioni vicarie alla dott.ssa Laraia; G) che, nella stessa nota, il
Prefetto riportava lo stralcio della richiesta di attivazione della
procedura concorsuale per la copertura dell’incarico di viceprefetto
vicario, affermando di non poterla rilasciare in versione intergale per
esigenze di tutela della privacy di un terzo; H) che, con altra nota
avente pari numero di protocollo (3469/9C1/GAB), ma data antecedente
(10-9-2003), il Prefetto comunicava, inoltre, al ricorrente di aver
trasmesso la sua domanda di accesso al Ministero dell’Interno perché questo
provvedesse “…in merito all’istanza di rilascio dei profili biografici
degli aspiranti alla copertura del posto di cui trattasi”; I) che, non
avendo ricevuto ulteriore riscontro sulla propria istanza di accesso,
decorso trenta giorni dal suo inoltro (1-9-2003), deve ritenersi formato il
silenzio-rigetto di cui all’art. 25 della L. 241/1990.
Tale silenzio-rigetto, nonché, ove occorra, le
note prefettizie prot. n. 3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9C1
dell’11-9-2003, sarebbero da ritenersi illegittimi per i seguenti motivi
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,
3, 22, 23, 24 e 25 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod. e int. – Violazione
e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 D.P.R. 27-6-1992 n. 352 –
Violazione del D.M. 415/1994 – Eccesso di potere per difetto di motivazione
e sviamento.
Apparirebbe, in primo luogo, illegittima
l’avvenuta trasmissione della istanza di accesso formulata dal ricorrente al
Ministero dell’Interno perché questo provvedesse “..in merito all’istanza
di rilascio dei profili biografici degli aspiranti alla copertura del posto
di cui trattasi…”, disposta con la nota prot. n. 3469/9C1/GAB del
10-9-2003.
Infatti, a norma del combinato disposto degli
artt. 3, 1° comma, e 4, 7° comma, del D.P.R. 352/1992, la competenza a
provvedere sulla domanda di accesso spetterebbe all’organo competente a
formare l’atto conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente.
Ebbene, considerato che l’atto conclusivo del
procedimento di conferimento delle funzioni vicarie è di competenza del
Prefetto, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del D.L.vo 139/2000, a quest’ultimo
sarebbe spettato provvedere sulla domanda di accesso presentata dal
ricorrente.
Sicché le note prefettizie impugnate (prot. n.
3469/9C1/GAB del 10-9-2003 e prot. n. 3469/9/c!/GAB dell’11-9-2003), nella
parte in cui demandano all’apparato centrale la decisione relativa
all’istanza di accesso formulata dal ricorrente, sarebbero illegittime.
Le stesse note, peraltro, risolvendosi in atti
meramente soprassessori, non avrebbero impedito il formarsi del
silenzio-rigetto sull’istanza, anch’esso illegittimo.
Invero: a) gli atti dei quali il ricorrente ha
chiesto di prendere visione e di ottenere copia rientrerebbero nella nozione
giuridica di documenti amministrativi di cui all’art. 22 L. 241/1990; b) nel
caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle eccezionali ipotesi di
esclusione del diritto di accesso canonizzate, in via generale, dall’art. 24
della L. 241/1990 e dall’art. 8 del D.P.R. 352/1992 e, specificamente per
l’Amministrazione dell’Interno, dal D.M. 415/1994; c) non potrebbe ritenersi
ostativa l’esigenza della riservatezza di terzi, e segnatamente del
funzionario designato dal Prefetto a ricoprire l’incarico vicariale,
dovendosi accordare prevalenza all’interesse, di cui sarebbe portatore il
ricorrente, alla cura e difesa dei propri interessi giuridici, in relazione
alla copertura dell’incarico.
2. Resistono alla presente impugnativa,
con atto di costituzione in giudizio depositato il 23 ottobre 2003, il
Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza che,
con memoria difensiva depositata il 4 novembre 2003, hanno dedotto l’improcedibilità
e l’infondatezza del ricorso. Ciò su rilievo che, nelle more del giudizio:
a) il Ministero dell’Interno, con nota n. NC AGP/DIR.GEN. 11 del 24 ottobre
2003, indirizzata all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, ha
ritenuto che l’odierno ricorrente potesse visionare ed estrarre copia del
proprio profilo biografico e di quello della dott.ssa Laraia, nonché
dell’elenco nominativo degli altri aspiranti al posto di funzione di
vicario, mentre non ha ravvisato in capo al ricorrente la titolarità di un
interesse giuridico concreto ed attuale a conoscere i curricula di
detti altri aspiranti; b) l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza ha,
conseguentemente, trasmesso al ricorrente, con nota prot. n. 63/Serv. I del
29 ottobre 2003, copia dell’elenco nominativo degli aspiranti, nonché dei
profili biografici del ricorrente stesso e della dott.ssa Laraia.
3. Avverso le note citate al precedente
punto 2., il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati il 28
novembre 2003 e depositati il successivo 3 dicembre.
Sostiene, in primo luogo, il ricorrente che
competente a provvedere sulla domanda di accesso sarebbe l’Ufficio
Territoriale del Governo di Potenza, il quale si sarebbe conformato alle
decisioni di un organo incompetente (l’Amministrazione dell’Interno),
abdicando al proprio potere-dovere si provvedere autonomamente sulla domanda
stessa.
In secondo luogo, il ricorrente, ribadendo le
tesi difensive già esposte con l’atto introduttivo del giudizio, insiste per
l’accesso ai documenti indicati nella richiesta di accesso avanzata in data
1-9-2003, ritenendo non corretta la limitazione dell’esercizio dell’accesso
all’elenco nominativo degli aspiranti al posto di funzione di vicario
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, nonché ai profili
biografici del ricorrente stesso e della dott.ssa Laraia.
4. Nella camera di consiglio del 17
dicembre 2003 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
evidenziando in particolare che non vi sarebbe assoluta certezza della piena
corrispondenza tra il curriculum presentato dalla dott.ssa Laraia ed
il profilo biografico dello stesso funzionario che, in base al detto
curriculum, sarebbe stato formato dall’Amministrazione dell’Interno.
5. Il ricorso è fondato nei limiti di
seguito precisati.
5.1. In primo luogo, deve considerarsi,
quanto alla dedotta incompetenza dell’Amministrazione centrale dell’Interno
a provvedere in ordine alla richiesta di accesso a taluni dei documenti
elencati nella istanza del 1°-9-2003 (e, segnatamente, ai curricula
presentati dai funzionari aspiranti al conferimento dell’incarico di
viceprefetto vicario presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza),
che il Prefetto di Potenza ha, con la nota prot. n. 63/Serv. I del
29-10-2003, di trasmissione al ricorrente dell’elenco nominativo degli
aspiranti oltre che dei profili biografici dell’interessato e della dott.ssa
Laraia, fatto proprio l’avviso espresso dalla Direzione Centrale per le
Risorse Umane del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno con la nota del 24-10-2003, in tal modo sanando il
denunciato profilo di incompetenza.
5.2. Premesso che, come in precedenza
esposto, al ricorrente sono stati trasmessi, con nota prefettizia prot. n.
3469/9C1GAB. dell’11-9-2003, copie dei decreti prefettizi n. 1626/9/C1/GAB.
del 24-04-2003 (di conferimento in via interinale alla dott.ssa Laraia delle
funzioni di vice prefetto vicario) e n. 2978/9/B1/GAB. del 28 luglio 2003
(di conferimento in via definitiva allo stesso funzionario delle suddette
funzioni di viceprefetto vicario), nonché comunicazione –riportata in
stralcio- al Ministero dell’Interno della vacanza vicariale, il sindacato
giurisdizionale deve appuntarsi sulle determinazioni assunte, anche per
silentium, in merito alla richiesta di accesso ai rimanenti documenti
indicati nella istanza del 1°-9-2003.
5.3. La richiesta di accesso agli “...eventuali
criteri oggettivi di valutazione dei curricula ai quali si è fatto
riferimento ai fini del conferimento delle funzioni di cui si tratta..”
deve giudicarsi inammissibile perché di detti criteri non è stata provata
l’esistenza, né essa può desumersi dal decreto prefettizio prot. n.
2978/9B1/Gab. del 28-7-2003 (di conferimento delle funzioni di viceprefetto
vicario alla dott.ssa Laraia), le cui premesse non contengono alcun
riferimento a criteri predeterminati utilizzati per la valutazione degli
aspiranti all’incarico in questione.
5.4. Posto che l’incarico di
viceprefetto vicario è stato conferito alla dott.ssa Laraia, deve giudicarsi
legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso ai curricula
presentati dagli altri aspiranti al predetto incarico.
La giurisprudenza amministrativa ha
persuasivamente avvertito che Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi può essere esercitato solo quando è concreta e attuale
l'esigenza dell'interessato di tutelare situazioni per lui giuridicamente
rilevanti, in quanto altrimenti non si sarebbe più di fronte ad un diritto
all'informazione, bensì solo ad una mera esigenza di curiosità che in nessun
modo potrebbe essere soddisfatta, non corrispondendo ai principi
costituzionali cui deve attenersi l' azione amministrativa ( Cfr., Cons.
Stato, IV Sez., 24 febbraio 2000 n. 984; T.A.R. Puglia –Lecce- II Sez., 27
luglio 2001, n. 4360).
Inoltre, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale
sull’esigenza di riservatezza del terzo solo quando l’accesso venga in
rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cfr.,
tra le altre, Cons. Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5; T.A.R. Campania
–Salerno – I Sez., 12 febbraio 2003, n. 121).
Nel caso di specie, la posizione degli altri
soggetti aspiranti al conferimento dell’incarico de quo non è
dissimile da quella dell’odierno ricorrente: l’uno e gli altri, infatti,
all’esito della valutazione comparativa dei curricula compiuta
dall’autorità decidente (v. le premesse del decreto prefettizio del
28-7-2003), sono stati ritenuti meno meritevoli della dott.sa Laraia di
ricoprire l’incarico di viceprefetto vicario.
Proprio la rilevata identità della situazione
in cui versano tutti i soggetti aspiranti all’incarico in questione che sono
stati pretermessi in sede di valutazione vale ad escludere che l’interesse
del ricorrente sia, limitatamente alla richiesta di accesso ai curricula
dei detti aspiranti, personale e concreto, ossia serio, rivestendo esso
piuttosto carattere sostanzialmente emulativo.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo dato
di ravvisare, in capo all’odierno ricorrente, l’esistenza di una situazione
giuridicamente rilevante che legittimi l’accesso ai curricula degli
altri aspiranti all’incarico (diversi dalla dott.ssa Laraia) prevale
l’esigenza di riservatezza di questi ultimi.
5.5. Il ricorso è, invece, fondato
nella parte in cui la richiesta di accesso concerne il curriculum
della dott.ssa Laraia, essendo quest’ultima risultata, all’esito della
valutazione comparativa compiuta dall’autorità decidente, destinataria
dell’incarico di viceprefetto vicario.
In tal caso, invero, l’esigenza della tutela
della sfera di riservatezza di detto funzionario recede di fronte alla
contrapposta esigenza dell’odierno ricorrente, qualificata dalla
partecipazione di quest’ultimo alla procedura selettiva, di accedere al
curriculum della dott.ssa Laraia (quale vincitrice di detta procedura)
per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.
Non essendovi assoluta certezza della piena
corrispondenza tra il curriculum presentato dalla dott.ssa Laraia ed
il profilo biografico dello stesso funzionario redatto, sulla scorta del
detto curriculum dall’Amministrazione dell’Interno, deve pertanto
consentirsi al ricorrente di prendere visione, con esclusione
dell’estrazione di copia trattandosi di atti che investono la sfera di
riservatezza del terzo, del curriculum presentato dalla dott.ssa
Laraia.
6. Nei limiti in precedenza esposti, il
ricorso deve essere accolto; per l’effetto, deve ordinarsi all’Ufficio
Territoriale del Governo di Potenza di dare in visione al ricorrente il
curriculum della dott.ssa Laraia.
7. Le spese di giudizio vanno poste a
carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M. IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto
dal dott. Maioli Francesco d’Assisi, lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione; per l’effetto, ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di
Potenza di dare in visione al ricorrente il curriculum della dott.ssa
Laraia.
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di
Potenza al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio
liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, lì 17 dicembre 2003
dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
BASILICATA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Antonio Camozzi
Presidente
Giancarlo Pennetti
Componente
Giuseppe Buscicchio
Componente Estensore
Il Presidente
L’Estensore
Segretario – Francesco Mucci –
Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2004 |
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