... Le motivazioni della decisione

La Cassazione ripercorre il proprio orientamento in tema di
infortunio in itinere, sviluppatosi nel corso degli ultimi
anni.

In particolare, ricorda che il requisito della occasione di
lavoro, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio,
indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo,
assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del
rischio stesso ed essendo il limite della copertura
assicurativa costituito esclusivamente dal rischio elettivo,
intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente
all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria
del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in
base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione
diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo
così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra
lavoro, rischio ed evento: quindi se l’utilizzo della
pubblica strada è imposto dalla necessità di raggiungere il
posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o
strumentale all’attività di l ocomozione e di spostamento
(tra luogo di abitazione luogo di lavoro, e viceversa) e
l’attività di stretta esecuzione della prestazione
lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel
"quid pluris" richiesto per la indennizzabilità
dell’infortunio in itinere.

Non solo: l’occasione di lavoro, la quale, a norma
dell’articolo 2 del Dpr 1124/65, condiziona
l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro è ravvisabile,
non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della
prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un
rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non
intrinsecamente connesso con lo svolgimento tipico del
lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in
un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle
mansioni, attività alla quale va ricondotto il caso
dell’infortunio in itinere.

Nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche
straordinari e imprevedibili, inerente all’ambiente, le
macchine e alle persone, sia dei colleghi sia dei terzi
ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni
oggettive storiche della prestazione lavorativa presupposto
dell’obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti
spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo
svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico
limite in quest’ultimo caso del rischio elettivo.


. La decisione

Venendo al caso di specie, la Corte nota che la cassiera
ha interrotto il viaggio verso il luogo di lavoro
per rientrare a casa e munirsi delle chiavi, per una
necessità conseguente ad obblighi legati alla prestazione
dovuta.

Secondo la Corte, non ha alcun rilievo in senso contrario
la circostanza che il viaggio di ritorno sia stato
determinato da una dimenticanza della dipendente, essendo
noto che la colpa esclusiva del lavoratore non osta
all’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, neppure nel caso di infortunio
in itinere, salvo, in tale ipotesi, il limite del rischio
elettivo, inteso quale scelta di un comportamento abnorme,
volontario e arbitrario da parte del lavoratore,
tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli
inerenti alla normale attività, secondo l’apprezzamento
del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito.

Pertanto non può dubitarsi dello stretto collegamento
tra l'infortunio e l'attività lavorativa se solo si
consideri che, tentando di rientrare nella propria
abitazione, la lavoratrice ha posto in essere una
condotta finalizzata alla puntuale esecuzione della
prestazione dovuta, e del tutto analoga a quella che
comunque avrebbe potuto esserle richiesta successivamente
dal datore di lavoro e che essa, secondo correttezza
(articolo 1175 c.c.) non avrebbe potuto rifiutare.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della
lavoratrice, cassando la sentenza impugnata e rinviando
alla competente Corte d’appello per la decisione nel
merito. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 28 maggio - 11 dicembre 2003, n.18980).

Tratto da Lavoro Lex - Buongiorno.it

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