Legge 24 aprile 2004, n. 104
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita
di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia
di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di
cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile
2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1
Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di
cartolarizzazione
- Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai
conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità
previste dal secondo periodo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il
31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell’offerta in opzione e con
le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di
ottobre 2001.
- Ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato
applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del
citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento
calcolati dall’Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di
valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i
valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri parametri di
mercato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione
del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle
opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali
si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo
eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi
acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il
rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di
ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai
fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione
confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire
presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo
sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in
proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
- Con uno o più decreti di natura non regolmentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle
diposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti
con le società di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 351 del
2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall’applicazione della
presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12
dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle
quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità
di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello
Stato. Al termine dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale minore
entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili
ovvero per l’escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di
ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro
dell’economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al
Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai
sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del
ricavato destinato alle finalità indicate.
- 4-bis.
- All’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti
conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta,
portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con
riferimento al solo diritto di usufrutto".
- 4-ter
- All’attuazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 4
dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del
presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente
articolo.