Articolo 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL DECRETO
Articolo 1.
(Benefici in favore dell’emittenza locale)
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19
dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la
emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all’anno
2004, è prorogato al 31 maggio.
Articolo 2.
(Aliquote sui prodotti della coltivazione di
idrocarburi)
1. Relativamente all’anno 2003, i versamenti previsti
dall’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione
dell’interesse al saggio legale.
2. Relativamente all’anno 2003, la comunicazione di
cui all’articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui
al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Articolo 2-bis. –
(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la
prestazione di servizi di carattere ausiliario).
1. All’articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: ’’31 dicembre
2003’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2004’’.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Articolo 3.
(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.
390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano
di ricostruzione e del trasferimento delle opere
Articolo 4.
(Validità attestazioni SOA)
1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità
delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di tale data.
Articolo 5.
(Codice della strada)
1. All’articolo 162, comma 4-ter, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: "1º gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1º aprile
2004".
2. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, le parole: "1º luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2005".
Articolo 6.
(Edilizia residenziale pubblica)
1. All’articolo 17-ter del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
Articolo 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). – 1.
Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e successive modificazioni, le parole: ’’1º gennaio 2003’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’1º luglio 2003’’ e le parole: ’’16 marzo
2004’’, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ’’30
settembre 2004’’
Articolo 7.
(Interventi per incrementare il trasporto di merci per
ferrovia)
1. All’articolo 38, comma 5, primo periodo, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis,
comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel
triennio 2003-2005" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio
2004-2006". Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le
parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per
il triennio 2004-2006".
Articolo 8.
(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali
per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati
regionali e provinciali per l’albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3,
4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di
merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza
del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del
presente articolo, si applica il disposto dell’articolo 7 della citata
legge n. 298 del 1974.
Articolo 9.
(Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 aprile 2005. Le
Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri
calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.
Articolo 10.
(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene)
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo
articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è
differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi.
Articolo 10-bis.
(Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico)
1. L’entrata in vigore del comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è
differita fino all’entrata in vigore della specifica normativa
semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo
scopo di mantenere sul territorio nazionale un’adeguata capacità di
recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le
predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti
destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all’autorità
competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque
di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende
autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di
raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di
disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il
recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai
sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei
limiti e delle modalità indicati nell’autorizzazione medesima,
relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono
ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico
conferiti, le registrazioni attualmente in uso".
Articolo 11.
(Gestioni fuori bilancio)
1. Il termine di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito al 1º luglio 2004.
Articolo 11-bis. – (Proroga del termine di cui all’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). – 1. In
attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1
dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le
parole: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2004’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2005’’
Articolo 12.
(Servizio civile)
1. All’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, le parole: "1º giugno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2005".
Articolo 13.
(Completamento degli interventi per la ricostruzione
nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219)
1. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro ventiquattro mesi".
Articolo 13-bis
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia
Giulia).
1. All’articolo 140, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: ’’31 dicembre 2003’’, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2005’’.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2004,
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000
euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno
Articolo 14.
(Norme per la sicurezza degli impianti)
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2005. La proroga
non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo 15.
(Acque potabili trattate)
1. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 14-quater dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è differita alla data del 1º luglio 2004 e, comunque, a
non prima dell’approvazione delle disposizioni stesse da parte dei
competenti organi dell’Unione europea.
Articolo 16.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare
l’emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall’articolo 1,
commi 1, 1-bis 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002,
n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni
recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Articolo 17.
(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti
pubblici)
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è
prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla
tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia
intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il
regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 5, comma
26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il
personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere
l’attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio
2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa
depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme
restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in
soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i
dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All’onere
derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo
di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2004, mediante utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa
autorizzazione di spesa
Articolo 18.
(Definizione transattiva delle controversie per opere
pubbliche di competenza dell’ex Agensud)
1. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Articolo 19.
(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio,
Molise)
1. Nelle more della definizione della nuova pianta
organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la
copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario
funzionamento del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di
ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del
contributo speciale previsto per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall’articolo 94, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Articolo 20.
(Proroga e completamento degli interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità)
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 4 novembre 2002, dell’8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonchè il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo
scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni
di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I
predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli
investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. Alla ripartizione dei limiti d’impegno si provvede con ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d’intesa
con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente comma
entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad euro
5.000.000 per l’anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall’anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.
166, così come rifinanziata dall’articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Articolo 20-bis.
(Proroga degli interventi nei comuni del
Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità
naturali)
1. I termini di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi
eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della
regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici
verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di
Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli
interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il
commissario delegato nominato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3309 dell’11 settembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare
allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5
milioni di euro dall’anno 2005. I predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a
12,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo
speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) è autorizzata la spesa per l’anno 2004 di euro
12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo
speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio".
Articolo 21.
(Concessioni autostradali).
1. In presenza di un nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l’intervallo temporale
tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al
parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996,
può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del
CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo
piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti
aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario
vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un
ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio
ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione
di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento,
utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta
intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di
misurazione e verifica dei relativi livelli, con l’obiettivo di
migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere
e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà
essere resa operativa in tempo utile a permetterne l’applicazione alle
scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal
loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche
laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario
di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni
tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la
correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra
stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a
comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a
verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta
comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, coma sopra
determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze e
si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione
tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l’Italia Spa, stipulato il
23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto
aggiuntivo, lo stesso subordina l’applicazione del primo incremento
tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all’approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa;
i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in
funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di
realizzazione del singolo intervento.
Articolo 22.
(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario)
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e
locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere
affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle
aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004,
nell’ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Articolo 23.
(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore
del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi
di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime
di ricorsi in materia di invalidità civile )
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo
al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l’anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere
dall’anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con
le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo
42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al
31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per l’anno 2004.
3. All’onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l’anno 2004 ed
a euro 214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005 derivante dal
presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa
conseguenti all’aumento a euro 558,64 per mille litri dell’aliquota di
accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall’articolo
18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, per l’affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto
automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al
fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto
rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di
affidamento dei servizi
Articolo 23-bis.
(Proroga di termini in materia di benefici tributari
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella
misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31
dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi
indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate
dal 1º gennaio 2004.
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo 23-ter.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a
Venezia).
1. All’articolo 10 del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
’’5. Le aziende artigiane produttive, di cui
al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate
nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli
stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche,
ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi,
possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni
di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004,
il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma che iniziano l’attività dopo la data di entrata in vigore
della presente disposizione’’.
2. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis
del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31
dicembre 2004.
Articolo 23-quater.
(Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di
Venezia e Chioggia).
1. La disposizione di cui all’articolo 80,
comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le
medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti
dall’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
Articolo 23-quinquies.
(Proroga di termine in materia di avviamento al
lavoro).
1. Il regime transitorio previsto
dall’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già
prorogato dall’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e dall’articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.
Articolo 23-sexies. - (Regolamento interno delle
società cooperative). – 1. Il termine di cui all’articolo 6, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è
differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta
l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
Articolo 23-septies. – (Proroga del Fondo
regionale di protezione civile). – 1. All’articolo 138, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ’’Per l’anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un
contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro’’.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma
1, pari a 154.970.000 euro per l’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo 23-octies. - (Materiali utilizzati nei
lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici). – 1. L’articolo 23 della legge
31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30
novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.
Articolo 23-nonies. - (Riscossione dei tributi
degli enti locali). – 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera
b), numero 2), le parole: ’’e comunque non oltre il 30 giugno
2004,’’ sono soppresse".
Articolo 23-decies.
(Disposizioni in materia di definizioni agevolate.
Copertura finanziaria).
1. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n.
212, come modificato dall’articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: ’’16 marzo 2004’’ e ’’18 marzo 2004’’, ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ’’16 aprile
2004’’ e ’’19 aprile 2004’’.
2. Al comma 2-ter dell’articolo 12 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall’articolo
34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: ’’16
marzo 2004’’ e ’’16 febbraio 2004’’ sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: ’’16 aprile 2004’’ e ’’16 marzo 2004’’.
3. All’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come da ultimo modificato dall’articolo 34 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: ’’30 aprile 2004’’,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ’’1º giugno 2004’’,
e, al comma 8, le parole: ’’16 maggio 2004’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’15 giugno 2004’’.
4. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: ’’16 marzo
2004’’, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ’’16 aprile
2004’’;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: ’’18
marzo 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’19 aprile 2004’’;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: ’’17
marzo 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’17 aprile 2004’’.
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti
nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15
e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti
articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi
della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l’acconto di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella
stessa misura fissata, per l’anno 2003, dal decreto di cui al comma 2
del predetto articolo 9. L’acconto è determinato con decreto
ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l’anno 2005, e
a ulteriori 66 milioni di euro per l’anno 2006.
7. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l’anno
2004, in 192.270.000 euro per l’anno 2005, in 176.500.000 euro per
l’anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede, quanto a 213.800.000 euro per l’anno 2004, a 69.070.000 euro
per l’anno 2005 e a 53.300.000 euro per l’anno 2006, con le maggiori
entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere
dall’anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di
cui al comma 3 dell’articolo 23.
Articolo 23-undecies.
(Interventi a favore del trasporto aereo).
1. All’articolo 4, comma 153, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ’’di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139,’’ sono inserite le seguenti: ’’nonché per le finalità di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194’’.
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,
all’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1º
agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in
favore dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) un contributo
annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo 23-duodecies.
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
1. All’articolo 1, comma 3, della legge 14
marzo 2001, n. 80, le parole: ’’per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per ciascuno degli anni dal
2001 al 2006’’".
Articolo 24.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.