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No-Tax Area: livello al
di sotto del quale il contribuente non sarà passibile di tassazione
dal sito
www.consultal.it
La deduzione per la no-tax area viene
considerata nella determinazione del reddito complessivo netto medio del
biennio precedente a quello del pagamento degli arretrati.
L'art. 11 del Tuir, individua:
- la deduzione base di importo pari a 3 mila euro fruibile per tutti i
contribuenti,
- le deduzioni aggiuntive.
Tali deduzioni aggiuntive competono nell'ipotesi in cui alla formazione del
reddito complessivo concorra:
- un reddito di lavoro dipendente o assimilato
- un reddito di pensione
- un reddito di lavoro autonomo
- un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore.
L'ulteriore deduzione compete in misura diversa a seconda del tipo di
reddito, come di seguito specificato:
- per i redditi da lavoro dipendente e assimilati la deduzione è pari a
4.500 euro;
- per i redditi da pensione la deduzione è pari a 4 mila euro;
- per i redditi di lavoro autonomo o d'impresa la deduzione è pari a 1.500
euro.
Questi limiti, rappresentano la no tax area, ossia il livello al di sotto
del quale il contribuente non sarà passibile di tassazione.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti e assimilati, la deduzione base
di euro 3 mila, è maggiorata di un importo, che deve essere collegato al
periodo di lavoro nell'anno, corrispondente a 4.500 euro per i possessori di
redditi di lavoro dipendente, a esclusione dei redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati di cui alla lett.
a) del comma 2 dell'art. 49, o di taluni redditi assimilati specificatamente
individuati dalla norma. Relativamente ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, la nuova disposizione prevede che i soggetti, che possono
fruire della deduzione per lavoro dipendente fino a euro 7.500 (3.000 +
4.500), sono gli stessi che potevano beneficiare delle detrazioni d'imposta
per la produzione del reddito di lavoro dipendente, previste dall'articolo
13, comma 1, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2002.
Il comma 5 dell'art. 11 stabilisce le regole per il calcolo dell'importo
delle deduzioni effettivamente applicabili.
Nello specifico, è previsto che la deduzione (di euro 7.500, 7.000, 4.500 o
3.000) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art.
11 (ossia le nuove deduzioni per assicurare la progressività) e degli oneri
deducibili di cui all'articolo 11 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Qualora il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non
compete; negli altri casi, la deduzione spetta in rapporto proporzionale
all'unità (es. 0,5 = 50%), e, ai fini del predetto rapporto, si computano le
prime quattro cifre decimali attraverso il meccanismo del troncamento.
Ai sensi del comma 1, lettera b, dell'art. 17, gli arretrati di lavoro
dipendente sono tassati separatamente. L'imposta è determinata applicando
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
biennio anteriore a quello di percezione: in sostanza, per gli arretrati
erogati nel 2004, occorrerà, al fine di stabilire l'aliquota corrispondente
da applicare, quantificare la metà del reddito complessivo netto degli anni
2002 e 2003. Da gennaio 2003 per reddito complessivo netto si intende il
reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, al netto degli oneri
deducibili, di cui all'art. 10, e della deduzione per assicurare la
progressività dell'imposta, di cui all'art. 11. |