No-Tax Area: livello al di sotto del quale il contribuente non sarà passibile di tassazione

dal sito www.consultal.it

La deduzione per la no-tax area viene considerata nella determinazione del reddito complessivo netto medio del biennio precedente a quello del pagamento degli arretrati.
L'art. 11 del Tuir, individua:
- la deduzione base di importo pari a 3 mila euro fruibile per tutti i contribuenti,
- le deduzioni aggiuntive.
Tali deduzioni aggiuntive competono nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorra:
- un reddito di lavoro dipendente o assimilato
- un reddito di pensione
- un reddito di lavoro autonomo
- un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore.
L'ulteriore deduzione compete in misura diversa a seconda del tipo di reddito, come di seguito specificato:
- per i redditi da lavoro dipendente e assimilati la deduzione è pari a 4.500 euro;
- per i redditi da pensione la deduzione è pari a 4 mila euro;
- per i redditi di lavoro autonomo o d'impresa la deduzione è pari a 1.500 euro.
Questi limiti, rappresentano la no tax area, ossia il livello al di sotto del quale il contribuente non sarà passibile di tassazione.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti e assimilati, la deduzione base di euro 3 mila, è maggiorata di un importo, che deve essere collegato al periodo di lavoro nell'anno, corrispondente a 4.500 euro per i possessori di redditi di lavoro dipendente, a esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49, o di taluni redditi assimilati specificatamente individuati dalla norma. Relativamente ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la nuova disposizione prevede che i soggetti, che possono fruire della deduzione per lavoro dipendente fino a euro 7.500 (3.000 + 4.500), sono gli stessi che potevano beneficiare delle detrazioni d'imposta per la produzione del reddito di lavoro dipendente, previste dall'articolo 13, comma 1, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2002.
Il comma 5 dell'art. 11 stabilisce le regole per il calcolo dell'importo delle deduzioni effettivamente applicabili.
Nello specifico, è previsto che la deduzione (di euro 7.500, 7.000, 4.500 o 3.000) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 11 (ossia le nuove deduzioni per assicurare la progressività) e degli oneri deducibili di cui all'articolo 11 e diminuito del reddito complessivo e del credito  d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Qualora il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, la deduzione spetta in rapporto proporzionale all'unità (es. 0,5 = 50%), e, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali attraverso il meccanismo del troncamento.
Ai sensi del comma 1, lettera b, dell'art. 17, gli arretrati di lavoro dipendente sono tassati separatamente. L'imposta è determinata applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore a quello di percezione: in sostanza, per gli arretrati erogati nel 2004, occorrerà, al fine di stabilire l'aliquota corrispondente da applicare, quantificare la metà del reddito complessivo netto degli anni 2002 e 2003. Da gennaio 2003 per reddito complessivo netto  si intende il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10, e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta, di cui all'art. 11.

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