| Sentenza 98/2004 | |||
| Giudizio | |||
| Presidente | ZAGREBELSKY |
Relatore | MARINI |
| Camera di Consiglio del | 25/02/2004 |
Decisione del | 10/03/2004 |
| Deposito del | 18/03/2004 |
Pubblicazione in G. U. | |
| Ordinanze di rimessione |
497/2003 |
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| Massime: | |||
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ANNO 2004 |
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE " - Paolo MADDALENA " - Alfonso QUARANTA " |
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SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 1° aprile 2003
dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Simone
Giampaolo e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 497 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
La Corte di
cassazione, con ordinanza del 18 dicembre 2002, depositata il 1° aprile
2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente
l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in
opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.
Premette il
giudice a quo che la sentenza – avverso la quale è stato proposto
ricorso per cassazione – con la quale il Giudice di pace di Firenze ha
dichiarato l'inammissibilità di un'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione
proposta a mezzo del servizio postale è coerente con il principio,
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso in
opposizione contro le ordinanze-ingiunzione che irrogano sanzioni
amministrative non può essere inoltrato al giudice competente con plico
postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria, con consegna a
mani del cancelliere. E ciò in quanto il deposito di atti può essere
effettuato a mezzo del servizio postale solo quando vi sia una norma che
espressamente preveda tale modalità di presentazione.
Ritiene, peraltro,
il medesimo giudice che la mancanza, nella specie, di una disposizione che
consenta all'ingiunto di provvedere al deposito del ricorso mediante invio
per posta, in plico raccomandato, si ponga in contrasto con i principi
sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, sulla scorta delle medesime
considerazioni in virtù delle quali la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 520 del 2002, è pervenuta alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413), in tema di deposito del ricorso alle commissioni tributarie.
Al riguardo il
rimettente sottolinea che il modello procedimentale adottato dal legislatore
in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è estremamente semplificato
e che, in particolare, l'attività successiva al deposito del ricorso,
indirizzata alla instaurazione del contraddittorio, è interamente devoluta
alla cancelleria, che provvede a notificare alle parti il ricorso con il
decreto di fissazione dell'udienza. Rispetto ad una struttura processuale
così agile, la previsione della consegna brevi manu quale unica
modalità di presentazione del ricorso stesso rappresenterebbe «un formalismo
non solo inutile ed anacronistico, ma anche estremamente gravoso per
l'opponente».
Si tratterebbe, in
definitiva, di un modello procedimentale molto più simile a quello previsto
per il ricorso per cassazione (nel quale è consentito il deposito del
ricorso a mezzo del servizio postale) che a quello proprio del processo del
lavoro (nel quale tale possibilità non è data), cosicché la diversità di
disciplina rispetto al primo, in parte qua, risulterebbe, anche sotto
tale aspetto, priva di ragionevolezza, tanto più che – per la natura stessa
delle materie oggetto del procedimento in questione – l'ufficio competente a
decidere sull'opposizione è spesso situato in un luogo diverso, e talvolta
assai distante, da quello di residenza del ricorrente.
Considerato in
diritto
1.– La Corte di
cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il
ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione possa essere proposto
a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la
cancelleria del giudice competente. La previsione, quale unica modalità di introduzione del giudizio, della consegna personale del ricorso in mani del cancelliere sarebbe – ad avviso del rimettente – non coerente con la struttura semplificata del procedimento e tale da ostacolare irragionevolmente l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte del destinatario della sanzione.
2.– La questione è
fondata.
Questa Corte ha
costantemente affermato l'esigenza, di carattere costituzionale, che le
norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei
giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si
riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa
non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del
processo adeguato alla funzione ad esso assegnata (si veda, da ultimo, la
sentenza n. 520 del 2002).
Non vi è dubbio,
d'altra parte, che il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del
1981, si caratterizzi per una semplicità di forme del tutto peculiare,
all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela
giurisdizionale nella specifica materia.
Una volta
introdotto il giudizio, mediante il deposito in cancelleria del ricorso con
l'allegata ordinanza (art. 22, terzo comma), l'opponente – cui è data
facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) – non è
infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione
del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere
alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice
contenente la fissazione dell'udienza di comparizione (art. 23, secondo
comma). All'udienza i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice
anche d'ufficio e la citazione dei testimoni – cui pure si provvede
d'ufficio, così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del
processo (art. 23, nono comma) – può essere disposta anche senza
formulazione di capitoli (art. 23, sesto comma). Gli atti del processo e la
decisione – ad ulteriore conferma della volontà legislativa di favorire il
ricorso alla tutela giurisdizionale, nella materia delle sanzioni
amministrative, nonostante il valore generalmente modesto della controversia
– sono infine esenti da ogni tassa e imposta (art. 23, decimo comma).
In relazione a
tale semplificata struttura processuale, la previsione del necessario
accesso dell'opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice
competente al fine di depositare personalmente il ricorso – con esclusione
della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale, viceversa
largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e
notifiche – appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva
del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare – in
palese contrasto con la ratio legis – fattore di dissuasione anche di
natura economica dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in
considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità
del giudizio, che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente
non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo
di residenza dell'opponente. Le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono d'altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. cod. proc. civ.). Con la precisazione che – alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 in esame.
3.– In ragione del rilevato contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, va conclusivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione. |
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LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per
la proposizione dell'opposizione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
marzo 2004.
F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA |
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