Il principio stabilito dalla Cassazione

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei
suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data
in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatt o notorio), il consenso dello stesso
lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno. Questo il principio elaborato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza 16626 del 2003.
Il caso sottoposto alla Cassazione Il giudice di secondo grado aveva rigettato le domande del
lavoratore che chiedeva la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento di un compenso aggiuntivo per ogni
giornata di lavoro effettuata dopo sei giorni consecutivi di lavoro (anche se con successivo riposo compensativo), da
liquidarsi in via equitativa, ma comunque in misura non inferiore ad 1/26mo della retribuzione globale mensile, da
aggiungersi alla retribuzione già percepita. La domanda del ricorrente non riguardava la maggiorazione
per lavoro festivo, in effetti già percepita, ma il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato
riposo nella settimana, recuperato dal lavoratore nella settimana successiva nonché la ulteriore richiesta,
formulata questa in via subordinata, del riconoscimento di una maggiorazione del 15% o del 25% per lavoro straordinario
prestato, rispettivamente, entro le 48 ore o dopo le 48 ore settimanali.  Per approfondimenti su questa materia ed in
tutti i campi della legge e del diritto, visitate
www.filodiritto.com - la legge, il diritto, le risposte -

Le motivazioni della decisione La Corte di Cassazione prima di affermare il riportato principio ha richiamato il proprio orientamento in materia di risarcimento danni per demansionamento. In particolare, secondo la Corte "il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione
lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare una dequalificazione del
dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale costituisce presupposto indispensabile
per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si pone infatti quale conseguenza automatica di ogni comportamento
illegittimo rientrante nella sopra indicata categoria, onde non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva
della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno subito, fornirne la prova in base alla
regola generale di cui all'art. 2697 codice civile. Sia per quanto il danno alla professionalità sia per quello
biologico, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, nonché del nesso di causalità con
l'inadempimento del datore di lavoro, dimostrazione senza la quale non è possibile procedere ad una valutazione
equitativa, posto che la mera potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro non è sufficiente,
richiedendosi invece sempre la prova del danno. Pertanto, secondo la Corte, solo una volta accertato,
secondo le regole generali, il danno-evento, cioè il pregiudizio del diritto fondamentale (nel caso di specie,
l'usura psico-fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile procedere alla valutazione del
danno-conseguenza, cioè dell'entità del sacrificio sofferto, eventualmente con una liquidazione equitativa di esso.

(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2003, n.16626: Rapporto di lavoro - Lavoratore - Mancato godimento del riposo settimanale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Prova del danno da usura psicofisica -
Consenso del lavoratore - Rilevanza - Ammissibilità).

Home