Il principio stabilito dalla Cassazione
Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo
compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda,
in relazione alle indicate modalità della prestazione (oltre al compenso per
lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica)
anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione
delle attività
realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio
del suo diritto fondamentale, nei
suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, dalla violazione
dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di
detta prova (che può essere data
in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatt o
notorio), il consenso dello stesso
lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua
richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno. Questo il principio elaborato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza 16626 del 2003.
Il caso sottoposto alla Cassazione Il giudice di secondo grado
aveva rigettato le domande del
lavoratore che chiedeva la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento di
un compenso aggiuntivo per ogni
giornata di lavoro effettuata dopo sei giorni consecutivi di lavoro (anche se
con successivo riposo compensativo), da
liquidarsi in via equitativa, ma comunque in misura non inferiore ad 1/26mo
della retribuzione globale mensile, da
aggiungersi alla retribuzione già percepita. La domanda del ricorrente non
riguardava la maggiorazione
per lavoro festivo, in effetti già percepita, ma il risarcimento del danno da
usura psico-fisica per il mancato
riposo nella settimana, recuperato dal lavoratore nella settimana successiva
nonché la ulteriore richiesta,
formulata questa in via subordinata, del riconoscimento di una maggiorazione del
15% o del 25% per lavoro straordinario
prestato, rispettivamente, entro le 48 ore o dopo le 48 ore settimanali.
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Le motivazioni della decisione La Corte di Cassazione prima
di affermare il riportato principio ha richiamato il proprio orientamento in
materia di risarcimento danni per demansionamento. In particolare, secondo la
Corte "il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita
di relazione e di danno biologico) subito a causa della lesione del proprio
diritto di eseguire la prestazione
lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a
determinare una dequalificazione del
dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale
costituisce presupposto indispensabile
per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si pone infatti quale
conseguenza automatica di ogni comportamento
illegittimo rientrante nella sopra indicata categoria, onde non è sufficiente
dimostrare la mera potenzialità lesiva
della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno
subito, fornirne la prova in base alla
regola generale di cui all'art. 2697 codice civile. Sia per quanto il danno alla
professionalità sia per quello
biologico, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno,
nonché del nesso di causalità con
l'inadempimento del datore di lavoro, dimostrazione senza la quale non è
possibile procedere ad una valutazione
equitativa, posto che la mera potenzialità lesiva della condotta del datore di
lavoro non è sufficiente,
richiedendosi invece sempre la prova del danno. Pertanto, secondo la Corte, solo
una volta accertato,
secondo le regole generali, il danno-evento, cioè il pregiudizio del diritto
fondamentale (nel caso di specie,
l'usura psico-fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile
procedere alla valutazione del
danno-conseguenza, cioè dell'entità del sacrificio sofferto, eventualmente con
una liquidazione equitativa di esso.
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2003, n.16626: Rapporto
di lavoro - Lavoratore - Mancato godimento del riposo settimanale - Risarcimento
del danno non patrimoniale - Prova del danno da usura psicofisica -
Consenso del lavoratore - Rilevanza - Ammissibilità).
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