|
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del Comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali. |
|
|
Indice generale |
|
Titolo I - Flessibilità del Rapporto di Lavoro
Art. 1 -
Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 2 -
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 3 -
Contratto di formazione e lavoro
Art. 4 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 -
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 -
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art. 7 -
Contratto a termine
Art. 8 -
Mansioni superiori
Titolo II - Cause di sospensione del rapporto
Art. 9 -
Servizio militare
Art.10 -
Assenze per malattia
Art.10 bis
- Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio
Art.11 -
Aspettativa per motivi personali
Art.12 -
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.13 -
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.14 -
Cumulo di aspettative
Art.15 -
Diritto allo studio
Art.16 -
Congedi per la formazione
Art.17 -
Congedi dei genitori
Art.18 -
Congedi per eventi e cause particolari
Titolo III
- Disposizioni particolari
Art.19 -
Pari opportunità
Art.20 -
Periodo di prova
Art.21 -
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.22 -
Turnazioni
Art.23 -
Reperibilità
Art.24 -
Trattamento per attività prestata in giorno festivo-riposo compensativo
Art.25 -
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art.26 -
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.27 -
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
Art.28 -
Patrocinio Legale
Titolo IV
- Personale dell'Area di Vigilanza
Art.29 -
Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari
responsabilità
Titolo V -
Personale delle scuole
Art.30 -
Personale docente delle scuole materne
Art.31 -
Personale educativo degli asili nido
Art.32 -
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
Art.32 bis
- Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
Art.33 -
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche
gestite dagli Enti Locali
Art.34 -
Personale docente dei centri di formazione professionale
Titolo VI
- Trattamento Economico
Art.35 -
Retribuzione di posizione per l'area della vigilanza
Art.36 -
Indennità maneggio valori
Art.37 -
Indennità di rischio
Art.38 -
Lavoro straordinario
Art.38 bis
- Banca delle ore
Art.39 -
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinarie calamità nazionali
Art.40 -
Bilinguismo
Art.41 -
Trattamento di trasferta
Art.42 -
Trattamento di trasferimento
Art.43 -
Copertura assicurativa
Art.44 -
Trattenute per scioperi brevi
Art.45 -
Mensa
Art.46 -
Buoni pasti
Art.47 -
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
Titolo VII
- Norme Finali
Art.48 -
Requisiti per l'integrazione delle risorse destinate alla Contrattazione
decentrata integrativa
Art.49 -
Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art.50 -
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Art.51 -
Disapplicazioni
Art.52 -
Nozione di retribuzione
Art.53 -
Struttura della busta paga
Art.54 -
Messi notificatori
Art.55 -
Attività sociali, culturali e ricreative
Art.56 -
Diritto di assemblea
Art.57 -
Decorrenza degli effetti del Contratto
Allegato A tabelle I.I.S. per le diverse categorie
del personale
Dichiarazioni congiunte e verbali
|
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a
quello dell'1.4.1999.
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
|
|
In relazione alla nuova disciplina delle forme
flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti
sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di
gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo
altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate
nell'espletamento delle attività istituzionali.
|
Art.1
Disciplina sperimentale del telelavoro
|
|
1. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che
comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al
di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale
incontro con i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro
nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali
di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro
del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non può
comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati
nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto
della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una
linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma
forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione
integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura
assicurativa INAIL
9. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia
del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del
D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa
definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità
della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica
e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a
partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste
dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli
eventuali problemi.
|
Art.2
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
|
|
1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n.196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs.n.29/1993.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti
dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, i contratti di
fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei
criteri generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea utilizzazione di
professionalità non previste nell'ordinamento dell'amministrazione, anche al
fine di sperimentarne la necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non
considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale
è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili
professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire
standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
c) per punte di attività o per attività connesse
ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che
comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte
con il personale in servizio;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non
possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto
tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della
sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards
predefiniti.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso
di frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito
per i profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza e per quelli
del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro
che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco
come Ufficiale di Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e
successive modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal
presente articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività hanno
titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione
integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7. L'ente comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
8. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994,
in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività
sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,
sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.
Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono
l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi
alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999 tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono
alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
|
Art.3
Contratto di formazione e lavoro
|
|
1. Nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre
1997 , n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e
lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro
non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese
nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e
D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo
stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto
periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di
base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area
della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma
non gravano sulle risorse di cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e
deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento
tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima
mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche
caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.
La contrattazione decentrata può disciplinare l'attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art.17 del
CCNL dell'1.04.1999, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel
finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i
lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese
di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett.
b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma
4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
|
|
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza
dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa :
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa
post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel
comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'amministrazione è
tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano,
previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento
ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire,
assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma
14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i
casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
|
Art.4
Rapporto di lavoro a tempo parziale
|
|
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a. assunzione, nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipen-denti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25 per cento della dotazio-ne organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di
particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il
lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo
rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia
all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unità.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze
organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da
destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri
definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli
stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste
presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte
che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai
regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli
adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale
residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata
dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al
comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle
domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. L'ente, entro il predetto termine, può, con
decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare
applicazione l'art. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27 della
L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa
e l'art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell'1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, sono tenuti
ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti
istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente, con le procedure previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone
informazione ai soggetti di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma – e la specifica attività di servizio, l'ente nega la
trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo
inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni
familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione
integrativa decentrata ai sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo
conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui
al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure
di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data
la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in
particolari condizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di
handicap non inferiore al |
|
70% o persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
|
|
c. ai genitori con figli minori, in relazione al
loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o
la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di
lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo
trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i
soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e
sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
|
Art.5
Orario di lavoro del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale |
|
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della pre-stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere:
a. orizzontale, con orario normale giornaliero di
lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a
tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la
sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono
previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel
caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il
dipendente.
|
Art.6
Trattamento economico - normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale. |
|
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si
applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta dura-ta della
prestazione e della peculiarità del suo svolgi-mento
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può
essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui
all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10%
della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con
un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52,
comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri
sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di
cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b),
con una maggiorazione pari al 15%.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o
straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite
massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 4, la percentuale di
maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.
7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su
richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via
non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore
stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
di-ritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzio-nato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In
entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.Analogo criterio di proporzionalità si applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è
comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il rela-tivo trattamento economico, spettante per l'intero periodo
di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed
i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi, fermo restando che il rela-tivo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di
part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e
per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
9. Il trattamento economico del perso-nale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio-nale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi
compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è di-sciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n.554/1988
e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le
disposizioni contenute nel D.lgs.n.61/2000.
|
Art.7
Contratto a termine
|
|
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n.230/1962 e successive modifica-zioni e dall'art.23, comma
1, della legge n.56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determi-nato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con
diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal
lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a
tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per
gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7
della legge n.903/1977, come modificati dall'art.3 della legge n.53/2000; in
tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative
dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali,
nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o
dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio,
nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti
nelle diverse categorie, per un periodo massimo
di otto mesi e purché siano avviate la
procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualità
nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi
dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai
sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.36 e 36 bis del
D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'ente può
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di
altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.56
del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed
il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente
comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
sen-za diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
indivi-duale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai
commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato
il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15
giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle
ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche
a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14 -bis del CCNL del ai
6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a
sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a
quanto previsto dall'art.14- bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del
periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere
motivato.
10. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del
servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando -
in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento
economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono
stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995,
in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto
e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21
del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti
per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL
del 6.7.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato
per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.14, comma 5, del CCNL
stipulato in data 6.7.1995, il contratto è stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso
dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi
di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
11. Il contratto a termine è nullo e produce
unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto
scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste
nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo
determinato sono disciplinati dall'art.2, comma 2, della legge n.230/1962, come
modificato ed integrato dall'art.12 della legge n.196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro
a termine presso un ente, per un periodo di almeno
12 mesi, anche non continuativi, possono
essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte
dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria
identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del
contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità
di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'art.23,
comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di
collocamento e relativa graduatoria.
|
Art.8
Mansioni superiori |
|
1. Il presente articolo completa la disciplina delle
mansioni prevista dall'art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte
demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art.3,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori
avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni
interne di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza
per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto
dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio,
nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la
programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente
incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle
mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi
dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori
ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle
mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione
economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C,
assegnato a mansioni superiori della
categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto
dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11
del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs.n.29/1993.
|
TITOLO II
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Art.9
Servizio militare |
|
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi
di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano
il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla
conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza
retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione
dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro
è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti
corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato
dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l'ente
di appartenenza.
|
Art.10
Assenze per malattia |
|
1.Dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7. 95,
è inserito il seguente:
"7.bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti
affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
2. Il comma 4 dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
"4. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto
idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura
organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni
equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria
oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in
mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal
caso trova applicazione l'art.4, comma 4, della legge n.68/1999"
|
Art.10-bis
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio
|
|
1. All'art. 22 del CCNL del 6.7.1995 è aggiunto il
seguente comma 4
"4.Nel
caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio
eventuali disabilità trova applicazione l'art.1, comma 7, della legge
n.68/1999".
|
Art.11
Aspettativa per motivi personali
|
|
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il
calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati
da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
|
Art.12
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di
studio
|
|
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
|
Art.13
Altre aspettative previste da disposizioni di
legge
|
|
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio
all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora
l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località
in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni
di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in
aspettativa.
|
Art.14
Cumulo di aspettative |
|
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze
di cui alla legge n.1204/1971.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il
dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
|
Art.15
Diritto allo studio |
|
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate
dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di
ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il
limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
|
|
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli
anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la
condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui
al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della
prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea
del CCNL del 6.7.1995.
|
Art.16
Congedi per la formazione |
|
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta
congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10
% del personale delle diverse categorie
in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,
i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo
di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi
5 e 6.
5. L'ente può non concedere i congedi formativi di
cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata
di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la
regolarità e la funzionalità dei servizi. |
|
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione
del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente
può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli,
si applicano le disposizioni contenute nell'art.21 e, ove si tratti di malattie
dovute a causa di servizio, nell'art.22 del CCNL del 6.7.1995.
|
Art.17
Congedi dei genitori |
|
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera
retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti,
compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della
legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5
e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.7, comma 1, della legge
n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della
disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
11. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
|
Art.18
Congedi per eventi e cause particolari
|
|
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai
permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4 della
legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente
entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della
legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta
nell'art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile
convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi
retribuiti contenuta nell'art.19 del CCNL del 6.7.1995.
|
TITOLO III
Disposizioni particolari
Art.19
Pari opportunità |
|
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto,
nell'ambito delle più ampie previsioni dell'art. 2, comma 6, della L.125/1991 e
degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in
"azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso ciascun ente sono inoltre costituiti
appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante
dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza dell'ente, nonché dai rispettivi supplenti,
per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il
compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà
locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui
alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell'evoluzione della
legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di
azione della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva
parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative
dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del
lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con
riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il
reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne
la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno
specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. Gli enti assicurano, mediante specifica
disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei
Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata a livello di
singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari
opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con
particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e
modalità di svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a
quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener
conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate,
nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti,
l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive
di ogni possibilità di evoluzione professionale;
d) individuazione di iniziative di informazione per
promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti,
a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma
2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle
diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione
economica all'interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di
fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in
carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro
componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono
trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
|
Art.20
Periodo di prova |
|
1. L'art.
14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
"9. Durante il periodo di prova, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di
provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella
precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al
dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL
preveda analoga disciplina" .
|
Art.21
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche
|
|
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per
l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto dall'art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della
stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado
o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per
l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto
ai fini dell'art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza è accertata
sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
|
Art.22
Turnazioni |
|
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze
organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione,
ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata
nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di
servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a
10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle
derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il
periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità
che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6
e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52,
comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del
30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del
50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta
solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
|
Art.23
Reperibilità |
|
1. Per le aree di pronto intervento individuate
dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è
remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL
dell'1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in
giornata festiva,
anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in
reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione
tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1
non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta
indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è
corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del
10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo
settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di
riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione
lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna
riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
|
Art.24
Trattamento per attività prestata in giorno
festivo - riposo compensativo |
|
1. Al dipendente che per particolari esigenze di
servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta
la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso
di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%;
nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del
30%.
|
Art.25
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza |
|
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35,
comma 6, del D.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il
collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato
comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche
interprovinciale l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e
profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto,
in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche
agli altri enti o amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del
D.Lgs.n.29/1993, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità
dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva
dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità;
l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri
definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior
numero di componenti;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di
handicap in gravi condizioni psico-fisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e
dei familiari. |
|
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti
del personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e
riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell'ambito dei piani
formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le
forme di incentivazione di cui all'art. 17, comma 7, del CCNL dell'1.4.1999.
|
Art.26
Ricostituzione del rapporto di lavoro
|
|
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di
accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima
posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente,
al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
|
Art.27
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
|
|
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita
secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi
professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i
principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì,
in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali
compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del
CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli
stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato
anche prima della stipulazione del presente CCNL.
|
Art.28
Patrocinio legale |
|
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo
assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si
applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.
|
TITOLO IV
Personale dell'area di vigilanza
Art.29
Disposizioni speciali per il personale
dell'area di vigilanza con particolari responsabilità |
|
1. In attuazione dell'art.24, comma 2, lett. e) del
CCNL dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell'art.4 del CCNL del
31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per
realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale
dell'area di vigilanza dell'ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:
a) personale
al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano
state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera
area di vigilanza; |
|
b) personale
addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di
operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di
procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti
che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in
vigore del D.P.R. n.268/1987; |
|
c) personale
addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri
operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta
qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti,
successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l'esercizio delle
predette funzioni, non in applicazione dell'art.21, comma 6, DPR.n.268/1987
stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda
anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in
categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere
a) e b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria
D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5,
del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett.
c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni
di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di
specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la
preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e
controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui
numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà
organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La
copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell'art.15, comma
5, CCNL dell'1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale
individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica
selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di
due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale
individuato ai sensi del comma 1, lett.c), avviene sulla base di selezioni
mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti
individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attivando le
procedure di concertazione previste dall'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.
7. A seguito del passaggio nella categoria D, al
personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il
profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei
servizi di polizia municipale e locale", con contenuti coerenti con la
declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c)
viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di
"specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche
le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato
sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni
attualmente assegnate.
8. Negli enti la cui dotazione organica complessiva
non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al
comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla
disciplina prevista dall'art.11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione
integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le
risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di
categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di
categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita
all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento
tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei
relativi oneri con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, anche
attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello stesso
articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito
dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano
nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere
di specialità e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale,
e può essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale
indicato nel comma 1.
|
|
SPECIALISTA DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
E LOCALE (profilo professionale indicativo) |
|
Possiede buone conoscenze plurispecialistiche ed un
grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento, svolge
attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati
relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono
essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni
possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d'appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con
rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e
negoziale.
Coordina dipendenti della categoria inferiore nella
programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l'impiego
tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di
competenza, s'occupa dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti
specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle
materie di competenza.
Svolge inoltre attività di vigilanza nei settori di
competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti
complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può
compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di
base dell'area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri
appartenenti alla Polizia Municipale e locale.
|
TITOLO V
Personale delle scuole
Art.30
Personale docente delle scuole materne
|
|
1. L'attività didattica (rapporto diretto
insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è
articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività
di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore
mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate integrative
le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione
ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono
rideterminare l'orario dell'attività didattica, per periodi predefiniti, in
misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura
di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è
praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo
interno, l'assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto anche
degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3; |
|
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata
la salvaguardia del livello qualitativo e
quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in
cui l'attività didattica è ridotta, al personale interessato viene
proporzionalmente ridotta l'indennità di tempo potenziato di cui all'art. 37,
comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I conseguenti risparmi confluiscono nelle
risorse di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999, sono utilizzati per le finalità
previste dall'art. 17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il
ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all'orario di cui al
comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario annuale delle attività integrative anche in misura ridotta
rispetto a quello derivante dall'applicazione del comma 2, e comunque in misura
non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di
concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è
praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che
siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri
aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la
salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettività. |
|
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni
caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le
cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi
e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per
attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività
lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite
definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite
nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed
aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro,
nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL
dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
8. Relativamente alla disciplina contenuta nei
precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in
atto alla data del 30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è
conservata l'indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui
all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995
nonché quella di tempo potenziato di cui
all'art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi
dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce le condizioni e le modalità
ottimali per l'erogazione del servizio,ivi compreso il numero dei bambini per
ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari
per sezione, prevedendo l'assegnazione di personale docente d'appoggio in
presenza di minori disabili.
10. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli
insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime
cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della
sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore
bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al
posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalità di
assunzione nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.
|
Art.31
Personale educativo degli asili nido
|
|
1. La prestazione di lavoro del personale educativo
degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in
trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire
l'intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di
attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative
le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione
ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario annuale dell'attività integrativa, anche in misura ridotta
rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non
inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione
di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a
condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che
siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri
aggiuntivi; |
|
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la
salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni
caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le
cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi
e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per
attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività
lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite
definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite
nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei
progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi
economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa
decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei
precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in
atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale educativo degli asili nido è
confermata l'indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista
dall'art.37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete
altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di L.120.000 mensili lorde,
per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le
risorse indicate nell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale ultima indennità
costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di
pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
incide su altri istituti di carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi
dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.99, definisce le condizioni e le modalità
ottimali per l'erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di
norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da
normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di
minori disabili, con la previsione di personale educativo d'appoggio.
9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a
qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti
garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione
dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale
necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7,comma
3, del presente CCNL.
|
Art.32
Personale docente delle scuole gestite dagli
enti locali
|
|
1. Per il personale insegnante addetto alle
istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l'attività oraria settimanale
di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole
elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell'anno,
sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti,
devono coprire l'intero calendario scolastico. Per il personale docente che
opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario è fissato in
15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di
attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20
ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative
le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione
ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario dell'attività integrativa annuale anche in misura ridotta
rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non
inferiore a 120 ore, previo espletamento della procedura di concertazione di cui
all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione
che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che
siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri
aggiuntivi; |
|
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la
salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni
caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede
l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il
personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento
programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di
inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione,
per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le
attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei
progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi
economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa
decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei
precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in
atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale docente delle scuole elementari e
secondarie di cui al comma 1 è confermata l'indennità annua lorda di
L.900.000, di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi
dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce le condizioni e le modalità
ottimali per l'erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a
qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti
garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione
dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale
necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.
|
Art.32-bis
Docenti addetti al sostegno operanti nelle
scuole statali |
|
1. Il calendario del personale docente comunale,
utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo
stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione
scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli
studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore
settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore
alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite
nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di
aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro,
nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, comma 1, lett.a) del CCNL
dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del CCNL
dell'1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei
precedenti commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto
alla data del 30.6.2000.
5. Al personale docente è conservata l'indennità
professionale annua lorda di L.900.000 di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del
CCNL del 6.7.1995.
|
Art.33
Docenti ed educatori addetti al sostegno
operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
|
|
1. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli
studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di
sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato,
nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal
restante personale educativo e docente.
|
Art.34
Personale docente dei centri di formazione
professionale
|
|
1. Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in
vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge
attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito
dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale
delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le
restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione
organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e
riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche
alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del
22.12.1998,
al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il
cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in
proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto massimo di
L.900.000 annue lorde.
|
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.35
Retribuzione di posizione per l'area della
vigilanza
|
|
1. Nel testo dell'art.20 del CCNL sottoscritto in
data 1.4.1999 è inserito il seguente comma :
"3. L'indennità prevista dall'art.37, comma 1,
lett. b), primo periodo, continua a trovare applicazione, dalla data di
conferimento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di vigilanza
incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui
agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999."
|
Art.36
Indennità maneggio valori |
|
1. Al personale adibito in via continuativa a
servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità
giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli
importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa
decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000.
Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Tale indennità compete per le sole giornate
nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma
1.
|
Art.37
Indennità di rischio |
|
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione
integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità
personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute
presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui
al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
un' indennità mensile di L.40.000. Ai
relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del
CCNL dell'1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore
sottoscritti alla data del 30.6.2000.
|
Art.38
Lavoro straordinario
|
|
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso
con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate
in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il
limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può
essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando
il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b)
incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è
pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in
orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque
titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del
successivo art.39 integrano quella dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
|
Art.38 bis
Banca delle ore
|
|
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di
lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale
per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie
attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori,
contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo
conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
|
Art.39
Lavoro straordinario elettorale, per eventi
straordinari e calamità nazionali |
|
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare
eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai
limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le
risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali
risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina
della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e,
comunque, in aggiunta al
relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei
casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
|
Art.40
Bilinguismo |
|
1. Al personale in servizio negli enti aventi sede
nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo
aventi sede in altre regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della
regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
La presente disciplina produce effetti qualora
l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
|
Art.41
Trattamento di trasferta |
|
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel
caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la
località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa
dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non
retributiva, pari a:
· L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
· L.1650 per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le
categorie di personale come segue:
· 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in
ferrovia
· classe economica per i viaggi in aereo;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi
di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la
disciplina del comma 12; |
|
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso
che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a
tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli
autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere eccezionalmente
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta
riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e
diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi
2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel
limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per
il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente
più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della
predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le
organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la
corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di
L. 40.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per
il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del
70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in
misura intera.
9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta
in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale
servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della
circoscrizione di competenza dell'ente.
10. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
11. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per
gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennità di trasferta di cui al comma 1,
lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma
8;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono
incrementati del 30%.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
|
Art.42
Trattamento di trasferimento |
|
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini
entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per
gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai
sensi dell'art. 41, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente,
secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l'indennità di trasferta di cui all'art. 41,
comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, il cui importo,
maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile
da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene
determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso
dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione
regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei
bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
|
Art.43
Copertura assicurativa |
|
1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è
attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999,
ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le
risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel
rispetto delle effettive capacità di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa
in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
5. I massimali delle polizze non possono eccedere
quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
6. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti
a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono
comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art.10,comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
|
Art.44
Trattenute per scioperi brevi |
|
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
|
Art.45
Mensa |
|
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto
organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire
mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le
organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane,
con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La
medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di
lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior
favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto,
un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla
convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un
terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita
direttamente dall'ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale
che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai
minori ed alle persone non autosufficienti e
per il personale degli enti che
gestiscono le mense nonché quelli per
il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in
orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.
Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento
dell'orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di
monetizzazione indennizzante.
|
Art.46
Buono pasto |
|
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio
di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto,
ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della
specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni
giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di
cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi
nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente
ove presta servizio.
|
Art.47
Trattamento economico dei dipendenti in
distacco sindacale |
|
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di
cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è
considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione
verticale di carriera e di quella orizzontale economica.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999,
oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione
corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra
di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei
relativi valori
|
TITOLO VII
Norme Finali
Art.48
Requisiti per l'integrazione delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata integrativa |
|
1. Il termine di cui all'art.16, comma 1, del CCNL
dell'1.4.1999, è spostato al 15.11.2000.
2. Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in
sede di contrattazione decentrata integrativa, abbiano già espressamente
destinato risorse per le finalità di cui all'art.16, comma 1, del CCNL
dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga
l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
3. Limitatamente all'anno 2000, in difetto di
stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti,
diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni
previste nell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle
finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse
aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999,
esclusa la quota relativa ai dirigenti ed
al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di cui
all'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999.
|
Art.49
Trattamento di fine rapporto di lavoro
|
|
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
a) trattamento economico iniziale;
b) incrementi economici correlati alla progressione
economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) retribuzione di posizione;
g) indennità di direzione di L.1.500.000 di cui
all'art.17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999;
h) indennità di vigilanza di L.1.570.000 e di
L.930.000 cui all'art.37,comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995;
i) indennità del personale educativo degli asili
nido di L.900.000 annue lorde di cui all'art.37, comma 1, lett. c, del CCNL del
6.7.1995; indennità del personale insegnante delle scuole materne, delle scuole
elementari e delle scuole secondarie di L.900.000 annue lorde, di cui
all'art.37, co.1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale
docente di cui all'art.32-bis del presente CCNL;
j) indennità di L.900.000 annue lorde per il
personale docente dei centri di formazione professionale;
k) indennità specifica per il personale
appartenente alla ex terza e quarta qualifica professionale di L.125.000;
l) assegni ad personam non riassorbibili.
|
Art.50
Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
|
|
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
|
Art.51
Disapplicazioni
|
|
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai
sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili
le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai
singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare,
incompatibili con il presente CCNL.
|
Art.52
Nozione di retribuzione
|
|
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo
quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale
dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come
segue:
a) Retribuzione mensile che è costituito dal valore
economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria
(A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie
B e D (B3 e D3); |
|
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal
valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi
economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché
dall'indennità integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella
tabella A allegata al presente CCNL; |
|
c) Retribuzione individuale mensile che è
costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b,
dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione
nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile; |
|
d) Retribuzione globale di fatto mensile o annuale
che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità
cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l'importo annuo della
retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o
nell'anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso
spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione
fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro
ridotto ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1.4.1999 si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo
la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro
giornate di riposo di cui all'art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il
trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
|
Art.53
Struttura della busta paga |
|
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta
paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione
dell'ente, il nome e la categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la
retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a
formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità
integrativa speciale, straordinario, turnazione ecc.) e l'elencazione delle
trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia
nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, resta la
possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità
riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della legge n.675/96
|
Art.54
Messi notificatori
|
|
1. Gli enti possono verificare, in sede di
concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota
parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione
finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere
finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori stessi.
|
Art.55
Attività sociali, culturali e ricreative
|
|
1. Le attività sociali, culturali e ricreative,
promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei
dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della legge n.300/1970.
|
Art.56
Diritto di assemblea |
|
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali
concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del
diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta
nell'art.2 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del
7.8.1998.
|
Art.57
Decorrenza degli effetti del contratto
|
|
1. Gli effetti del presente contratto decorrono dal
giorno successivo a quello della definitiva sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione contenuta nello stesso.
|
ALLEGATO A
Tabelle indennità integrativa speciale per le
diverse categorie
(valori in lire annui lordi per 12 mensilità,
cui va aggiunta la 13^mensilità)
|
|
|
|
Posizione di accesso |
|
Valori Tabellari |
|
Valori I.I.S. |
|
A1 |
|
12.489.000 |
|
12.090.354 |
|
B1 |
|
13.741.000 |
|
12.166.621 |
|
B3 |
|
15.285.000 |
|
12.273.723 |
|
C1 |
|
16.695.000 |
|
12.355.767 |
|
D1 |
|
19.259.000 |
|
12.500.626 |
|
D3 |
|
24.455.000 |
|
12.846.799 |
|
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1
|
|
Le parti convengono che per il riconoscimento delle
malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad
applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti
previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di
lavoro.
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2
|
|
Con riferimento al comma 5 dell'art.29, le parti si
danno reciprocamente atto che la verifica selettiva ivi prevista è finalizzata
esclusivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel
comma 1 dell'art.29, lett. a) e b).
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.3 |
|
Le parti si impegnano a verificare entro il
31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare
riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive
modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti
delle CCIA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999,
pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di
cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n.245,
relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di
previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e,
quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4 |
|
Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non ci
sono limiti contrattuali nell'uso delle risorse
per la progressione economica all'interno
della categoria, ferma restando la impraticabilità di ulteriori progressioni
nella categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui
all'art.16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al
riallineamento al valore medio di categoria.
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5
|
|
Con riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le
parti ritengono che gli enti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare
possono disciplinare anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per
il personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il
personale della categoria C, purché in possesso dei requisiti previsti.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6 |
|
Le parti s'impegnano, relativamente alle turnazioni,
a verificare la praticabilità del passaggio ad una forma di retribuzione
stabilita in misura fissa giornaliera.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.7 |
|
In relazione a quanto previsto dall'art.48 del
presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche articolata
per regioni, province, comuni e camere di commercio, che l'ARAN consegna alle
organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s'impegnano ad avviare e proseguire
il relativo negoziato con continuità per arrivare alla stipulazione
dell'accordo entro il 15.11.2000.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8 |
|
Le parti, tenuto conto dei refusi presenti
nell'art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in un
ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista, concordano
che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in cui le ore di
lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti rispetto a quelle
previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la percentuale di maggiorazione
deve essere riferita sia al comma 5, già citato, che al comma 4.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9 |
|
Con riferimento all'art.7, comma 12, del presente
contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento, ivi contenuto,
all'art.2, comma 2, della legge n.230/1962 deve considerarsi un refuso e,
pertanto, che il riferimento corretto è all'art.2 della citata legge
n.230/1962, senza alcuna specificazione.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.10 |
|
Le parti concordano nel ritenere che la dizione
"trattamento fondamentale" contenuta nell'art.9, comma 5, del presente
contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.11 |
|
Al fine di consentire una corretta applicazione
della disposizione dell'art.16, comma 6, del presente contratto, le parti
concordano nel ritenere che la frase "non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 2" rappresenta un refuso e che pertanto non
esplica alcuna efficacia nella disciplina dell'istituto.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.12 |
|
Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la
effettiva portata applicativa dell'art.24, comma 1, del presente contratto, le
parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere
interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari
esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere
corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui
all'art.52, comma 2, lett. b).
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.13 |
|
In riferimento a quanto previsto dall'art.17, comma
4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il trattamento
economico ivi previsto trova applicazione non solo nell'ipotesi di astensione
obbligatoria prevista dall'art.4 della legge n.1204/1971 ma anche in quella
dell'art.5 della stessa legge.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.14 |
|
Le parti concordano nel ritenere che in tutti i
testi contrattuali l'espressione "Monte salari annuo……" deve
essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i
conseguenti incrementi vanno erogati con l'integrazione degli oneri riflessi a
carico dell'ente.
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.15
|
|
Le parti concordano nel ritenere che la dizione
" competenze fisse e periodiche" utilizzata nell'art.6, comma 9, deve
essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell'art.52, comma 2,
lett. c).
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.16 |
|
Le parti concordano nel ritenere che la dizione
"trattamento tabellare iniziale" utilizzata nell'art.50 deve essere
riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. a).
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.17
|
|
Le parti concordano nel ritenere che, ai fini
dell'applicazione dell'art.42, comma 2, la nozione di mensilità ivi richiamata
deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2,
lett. c).
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.18 |
|
Le parti concordano di esaminare eventuali
problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del personale delle
case da gioco e del Comune di Campione d'Italia in sede di trattativa per il
rinnovo del secondo biennio economico di parte economica 2000-2001. In tale sede
sarà affrontata anche la tematica relativa al libretto sanitario.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19 |
|
In relazione alle previsioni dell'art.35, del
presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio
interpretativo, confermano che l'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett.
b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con le modalità ivi
previste, nei confronti del personale dell'area di vigilanza anche se non
incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell'art.8 e ss. del CCNL del
31.3.1999.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.20 |
|
In relazione a quanto disposto dalla lett.a), comma
1, dell'art.29 del presente CCNL, le parti precisano, con riferimento alla
definizione di "responsabile del servizio complessivo dell'intera area di
vigilanza", che la predetta disciplina contrattuale si possa applicare
anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un'autonoma area di
vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa,
formata da più addetti, sia inserita all'interno di una struttura più ampia.
|
DICHIARAZIONE A VERBALE
C. S. A.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
|
|
Il C.S.A., prendendo atto della necessità di
concludere la lunga ed estenuante trattativa riguardante le cosiddette
"code contrattuali", che finora ha penalizzato duramente i lavoratori
del Comparto e che da più di un anno attendono idonee soluzioni ai numerosi
Istituti contrattuali in discussione, responsabilmente
decide di sottoscrivere l'accordo.
Nel contempo, comunque, non può non evidenziare la
sua contrarietà ad accettare le proposte formulate soprattutto in merito al
personale della vigilanza e delle scuole.
Per il primo si manifesta piena insoddisfazione, in
quanto la disposizione di cui all'art.29 appare illegittima e lesiva degli
interessi degli Istruttori Direttivi. Inoltre analoga disposizione non è stata
prevista per altri profili professionali dell'area Tecnico-Amministrativa in
possesso degli stessi requisiti richiesti per il personale di vigilanza.
Per il personale della Scuola si rileva che si è
completamente ignorato quanto è già stabilito dalle vigenti norme legislative
in tema di autonomia e di parità scolastica, anzi in modo incoerente ed
arbitrario si sono volute ristabilire norme arretrate ed obsolete dei vecchi
contratti, contro l'attuale importante tendenza di modernizzazione delle
Istituzioni scolastiche al passo con l'Europa.
|
DICHIARAZIONE A VERBALE
DI. C. C. A. P.
Dipartimento Camere di Commercio - Autonomie
Locali – Polizia Municipale
S. N. A. L. C.C. – Fe. N. A. L. – S. U. L. P.
M.
Coordinamento Nazionale
|
|
Questa O.S. vista la nuova formulazione dell'art.41
relativamente alle "code contrattuali", nel ribadire la necessità di
una più chiara definizione in relazione all'applicabilità delle norme in esso
contenute, lamenta il mancato riconoscimento della figura di
Comandante/Responsabile del Servizio che in ogni caso, andrebbe ricondotta nella
fascia apicale dell'Ente di appartenenza.
Lamenta altresì il mancato riconoscimento di
quanti, sia pur inquadrati quali "Istruttori" a seguito dell'art.21,
comma 6, D.P.R. 268/87, non vedono riconosciuta la professionalità raggiunta a
causa dell'esclusione prevista dal comma 1, lettera C dell'art. 41.
Per dette figure il Sindacato si riserva di attuare
idonee procedure volte al riconoscimento dei diritti acquisiti.
Infine non riconosce, quale equa collocazione quella
insita nel comma 8, dell'art.41 che non prende atto della giusta collocazione
giuridica di quanti in esso previsti.
|
DICHIARAZIONE A VERBALE
Di.C.C.A.P.
S.N.A.L.C.C. – Fe.N.A.L. – S.U.L.P.M.
Coordinamento Nazionale |
|
Il DICCAP tenuto conto che nel presente contratto
compare la firma della confsal, confederazione non rappresentativa nel comparto
regioni – enti locali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993, evidenzia
che è in corso una ulteriore azione per il riconoscimento della USAE quale
soggetto confederale di riferimento di questo Dipartimento.
Per tale motivo il DICCAP disconosce le scelte della
Confsal nella presente contrattazione essendo portatrice di interessi di una sua
nuova federazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza dei profili di illegittimità della delegazione trattante di parte
sindacale, oggetto di impugnativa da parte della scrivente organizzazione
sindacale.
|
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONF.S.A.L. |
|
Nel sottoscrivere l'accordo relativo alle code
contrattuali per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, la
CONF.S.A.L. ritiene che l'art.30, relativo al personale docente delle scuole
materne, non sia rispettoso delle norme sancite dalla Legge n.62 del 10 marzo
2000 per la realizzazione della parità scolastica, né tiene conto della
profonda trasformazione in atto in materia di istruzione nel paese con
l'acquisizione dell'autonomia gestionale ed organizzativa della singola scuola.
In particolare la CONF.S.A.L., nell'evidenziare la
mancata volontà di realizzare quanto già contenuto nel DPR 347 e nel contratto
di lavoro, precedente al quadriennio 1998/2001, si riserva nello specifico ogni
azione per l'effettiva omogeneizzazione del personale docente delle scuole
materne comunali all'omologo profilo professionale delle scuole statali.
|

|
|