D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (1)

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali

Articolo 1

Campo di applicazione e durata

Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunità montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, università agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.

Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate, a partire dal 1° gennaio

1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime.

 

 

Articolo 2

Tipologia degli enti

Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale):

comuni e province classificate di 1ª/A nonché province il cui comune capoluogo è classificato di 1ª

/A e viceversa.

Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale):

restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni classificati di 1ª/B;

case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;

aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;

comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono:

a) il segretario;

b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):

comuni classificati di II classe;

case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;

aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;

restanti comunità montane. In tali enti le figure apicali sono:

a) il segretario;

b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale):

comuni classificati di III classe;

case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;

aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.

Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non può essere superiore alla 6ª

qualifica funzionale.

 

Articolo 3

Livelli di accordo

Si individuano i seguenti livelli di accordo:

a) Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale;

definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.

b) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM;

c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro;

definisce ed attua progetti per la rilevazione degli incrementi della produttività collettiva ed individuale;

d) Territoriale a livello sub-regionale: un livello di accordo di questa natura può essere ipotizzato qualora esistano articolazioni istituzionali o modelli di organizzazione dei servizi nonché ipotesi di programmazione degli stessi, a dimensione sub-regionale e sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie demandate dagli accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dalle rappresentanze dell'ANCI, UPI e UNCEM. Gli accordi di cui ai punti b), c) e d) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo.

 

 

Articolo 4

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette

sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento ed investimento, bilanci annuali o poliennali, e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi della informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

 

Articolo 5

Formazione e aggiornamento professionale

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in

presenza di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonché, in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale.

Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di

appartenenza.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di

mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

 

Articolo 6

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;

b) orario articolato su 5 giorni lavorativi settimanali, con almeno due rientri settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite su almeno 5 giorni settimanali.

Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il

criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

 

Articolo 7

Ferie

(2)

 

Articolo 8

Part-time

(3)

 

 

Articolo 9

Rapporti di lavoro a termine

A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, si deve ricorrere di norma o a graduatorie degli uffici di collocamento o a graduatorie fatte dagli enti per prove e/o titoli.

B) Rapporto di lavoro stagionale.

Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali del relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Nel caso che si liberino posti in pianta òrganica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

1) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria più remota;

2) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire per concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio nel profilo da ricoprire e purché abbiano tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato i 45 anni di età.

La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

Il personale di cui ai precedenti punti A) e B) fruisce del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

 

Articolo 10

Mobilità

(4)

 

 

Articolo 11

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento

delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

 

Articolo 12

Mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.

Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

 

Articolo 13

Riposo compensativo

Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni.

 

Articolo 14

Organizzazione del lavoro

Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione le parti convengono di demandare in sede decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

Ad integrazione di quelli contenuti nelle vigenti leggi e fatta salva la facoltà degli enti di adottare modelli diversi, previo confronto con le organizzazioni sindacali, si indicano i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro.

a) superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata ed introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) individuazione, nel settore, della struttura organizzativa di massima dimensione (ex ripartizione) presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

Il servizio e l'unità operativa debbono essere considerati come articolazioni del settore;

c) superamento della rigidità degli organici al fine di consentire la necessaria mobilità interna nel rispetto delle professionalità derivanti dai profili professionali;

d) applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio;

e) l'introduzione, almeno negli enti di mediogrande dimensione, di unità di staff (ufficio organizzazione e metodi) per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici per migliorare l'utilizzazione del personale - in base ai carichi di lavoro - e la distribuzione delle risorse e per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi, per razionalizzare e semplificare le procedure e per migliorare ed adeguare le tecniche di lavoro;

f) introduzione nell'organizzazione del lavoro dei sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, di snellire le procedure e rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'ente attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

g) valorizzazione della dirigenza attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garanzia di valorizzazione e accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso

corsi di aggiornamento.

 

 

Articolo 15

Aspettative sindacali

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da

stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, rimangono in vigore gli accordi in materia di diritti e libertà sindacali di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

 

 

Articolo 16

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

 

 

Articolo 17

Congedo straordinario

(5)

 

 

Articolo 18

Aspettativa per infermità

(6)

 

 

Articolo 19

Infortuni per cause di servizio

(7)

 

 

Articolo 20

Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

 

 

Articolo 21

Rappresentanze ai fini assistenziali

(Istituti di patronato sindacale)

I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in

relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

 

Articolo 22

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio

L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

 

 

Articolo 23

Adeguamento dei regolamenti organici

Gli enti locali debbono adeguare i propri regolamenti organici del personale ai contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo stesso.

Gli istituti economico-normativi previsti dagli attuali regolamenti in contrasto con quelli previsti dal presente accordo cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra.

 

Articolo 24

Norme d'accesso

Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.

L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.

Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.

A tale riserva può concorrere:

1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia una anzianità minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianità minima di 5 anni nel profilo di provenienza;

2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;

3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purché munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre anni.

La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere coperti entro

sei mesi dalla data del relativo bando.

L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.

Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.

L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverrà

esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.

La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.

Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.

A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

 

 

Articolo 25

Nomina in prova e periodo di prova

(8)

 

 

 

Articolo 26

Qualifiche funzionali e trattamento economico

Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo.

Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde per 12 mensilità:

I qualifica funzionale . . . . . . . . . . L. 3.300.000

II qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 3.600.000

III qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 3.900.000

IV qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 4.450.000

V qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 5.200.000

VI qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 5.500.000

VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 6.400.000

VIII qualifica funzionale . . . . . . . . . . " 8.640.000

I qualifica funzionale dirigenziale. . . . " 11.200.000

II qualifica funzionale dirigenziale. . . . " 14.000.000

Spettano inoltre: la 13ª mensilità, l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Sono previste le seguenti indennità:

a) Il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2.

b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.

c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.

d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.

e) Al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.

f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale, compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di lire 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000.

g) Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza

qualifica funzionale non impegnato nei settori di cui all'allegato B compete una indennità annua fissa di L. 120.000.

h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.

i) Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si intende soppresso.

Dalla stessa data l'indennità sostitutiva del salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato B, viene erogata per intero.

Analogamente viene erogata per intero la indennità di vigilanza (L. 600.000).

 

 

Articolo 27

Passaggio ad altra qualifica funzionale

(9)

 

 

 

Articolo 28

Salario accessorio

Indennità di turno.

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.

L'indennità oraria per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1.080; per servizio ordinario festivo è di lire 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di L. 1.800.

L'indennità oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbano essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno).

 

Indennità di reperibilità.

Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.

 

Indennità maneggio valori.

Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.

 

 

Articolo 29

Lavoro straordinario

Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di 150 ore annue pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore.

Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare i seguenti limiti.

a) per gli enti che non hanno carenza di personale rispetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite);

b) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite);

c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: annue pro capite elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite);

d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite).

Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata necessità, previa delibera degli organi competenti dell'ente.

Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:

 

retribuzione iniziale livello + rateo 13ª mensilità

---------------------------------------------------

175

maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai valori economici iniziali risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, così come indicati nella tabella di riferimento riportata nel successivo art. 41.

 

 

Articolo 30

Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente accordo, compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla rilevazione dei livelli di produttività in essere, alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione per la determinazione degli standars di esecuzione e degli indicatori di produttività.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente riella esecuzione del programma di attività.

La massa salariale attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei

capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in sede di accordo decentrato;

b) economie di esercizio nella spesa per il personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e l'indennità integrativa speciale) derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

L'importo così determinato si ripartisce come segue:

50% in economie di bilancio;

50% in premio di produttività.

 

Articolo 31

Onnicomprensività

E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.

 

 

Articolo 32

Compensi ISTAT

E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche di settore, rese in ore extra ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 29.

 

 

Articolo 33

Missioni e trasferimenti

Il trattamento di missione e trasferimento è regolato secondo le modalità di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Di conseguenza l'indennità di missione è così stabilita:

a) al personale inquadrato fino alla sesta qualifica funzionale compresa, l'importo è quello indicato al n. 4) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (L. 14.000) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100).

b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche funzionali, ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo è quello indicato al n. 3) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (lire 19.100) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 31.700).

Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di 1ª categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.

 

 

Articolo 34

Personale addetto alle case da gioco

Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.

Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facoltà decisionale in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita l'8ª qualifica funzionale.

Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la 7ª qualifica funzionale (10).

 

 

Articolo 35

Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia

Gli istituti giuridico-economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali si applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario nonché dei dipendenti dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, il Ministero dell'interno - d'intesa con il Ministero del tesoro, sentità l'ANCI e le organizzazioni sindacali - emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.

 

 

Articolo 36

Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali

Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonché per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella gradualità la omogeneizzazione della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale.

In relazione ai processi di riforma avviati nel settore della scuola statale, le parti assumono altresì l'impegno di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di riforma della scuola statale per quanto concerne le modalità di formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento delle normative.

Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonché per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:

a) l'attività oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le

30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori;

b) le settimane di attività nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico;

c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

Per il personale educativo degli asili nido si stabilisce quanto segue:

a) l'attività oraria settimanale di ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore settimanali;

b) le residue ore settimanali costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, esclusivamente per le attività connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.

In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione alla gravità dei casi o prevedere l'insegnante di appoggio.

Negli asili nido la determinazione del rapporto educatori-bambini è demandata agli accordi decentrati in sede regionale, nel quadro della normativa regionale in materia.

In questo settore di attività sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero già applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale.

Per il servizio di mensa valgono le norme previste per la generalità del personale.

Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, e che è ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

 

 

Articolo 37

Personale docente dei corsi di formazione

Con successivo accordo, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province e comuni.

Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente anno.

 

 

Articolo 38

Personale dei servizi consorziali degli enti

Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti che gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini si applica integralmente il presente accordo, le parti convengono, data la particolare specificità di tali consorzi, che l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente e la formulazione dei profili professionali, nonché della loro tipologia, venga definita con successivo accordo in base ai criteri e modalità di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Detto accordo dovrà essere reso esecutivo con le stesse modalità previste per il presente accordo.

 

 

Articolo 39

Incarico di coordinamento

Tale incarico può essere affidato per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e può essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.

Il numero dei coordinatori non può superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2.

L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unità organica.

I ragionieri generali ed i vice-segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo.

 

 

Articolo 40

Norma di 1° inquadramento

L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) l'inquadramento ha decorrenza 1° gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi;

b) al personale in servizio al 1° gennaio 1983 viene attribuito:

l'importo del nuovo livello retributivo sulla base dell'inquadramento, di cui al precedente punto a);

l'importo economico derivante dalla valutazione della anzianità pregressa, calcolata secondo quanto previsto nel successivo art. 41;

l'indennità eventualmente spettante;

c) qualora l'operazione di 1° inquadramento, secondo il nuovo ordinamento, dovesse comportare a regime un beneficio complessivo inferiore alla differenza tra gli importi tabellari del 1° livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª qualifica (L. 3.300.000), questo va comunque garantito quale beneficio minimo;

d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso;

e) la seconda qualifica dirigenziale viene attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione attualmente esistenti negli enti di tipo 1;

f) la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1;

g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3;

ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonché ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.

La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente;

h) in sede di primo inquadramento gli assistenti sociali ed i terapisti della riabilitazione inseriti in unità organizzative vengono collocati nella 6ª qualifica funzionale; nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati gli assistenti sociali coordinatori ed i terapisti della riabilitazione coordinatori, i segretari economici ed i ragionieri economici di comunità montane.

 

 

Articolo 41

Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di anzianità

A) Riequilibrio di anzianità.

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori degli enti locali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

La valutazione dell'anzianità pregressa va effettuata con riferimento alle tabelle retributive del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e secondo gli inquadramenti definitivi, determinati assumendo le declaratorie delle qualifiche funzionali del presente accordo come attuative di quelle previste dall'art. 29 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7

novembre 1980, n. 810, e dall'art. 22-bis (primo comma, ultima parte) della legge 23 aprile 1981, n.

153.

Pertanto i valori economici di riferimento per le qualifiche funzionali, validi ai fini della citata operazione di riequilibrio dell'anzianità, sono i seguenti:

 

1ª qualifica

L. 2.400.000

2ª qualifica

" 2.688.000

3ª qualifica

" 3.012.000

4ª qualifica

" 3.372.000

5ª qualifica

" 3.536.000

6ª qualifica

" 4.140.000

 

" 4.440.000

 

 

 

(riservato solo alle qualifiche

 

indicate nel secondo comma

 

dell'art. 3 del decreto del

 

Presidente della Repubblica 7

 

novembre 1980, n. 810)

 

 

7ª qualifica

L. 4.920.000

8ª qualifica

" 5.964.000

9ª qualifica (1° dirig.)

" 7.080.000

10ª qualifica (2° dirig.)

" 8.700.000

 

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi, in termini di classi o di scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o di trasferimenti d'ufficio;

b) valutazione degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul

valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando il servizio nei termini previsti dal precedente punto a).

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente il salario individuale di anzianità.

Viene comunque garantito l'importo maturato per anzianità in godimento al 31 dicembre 1982 ove esso risultasse superiore al salario individuale di anzianità determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

B) Salario individuale d'anzianità.

La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.

Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

 

I qualifica

L. 198.000

II qualifica

" 216.000

III qualifica

" 234.000

IV qualifica

" 267.000

V qualifica

" 312.000

VI qualifica

" 330.000

VII qualifica

" 384.000

VIII qualifica

" 518.400

I qualifica dirigenziale

" 672.000

II qualifica dirigenziale

" 840.000

 

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1° gennaio 1985.

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.

 

 

Articolo 42

Scaglionamento dei benefici contrattuali

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35%;

dal 1° gennaio 1984: 70%;

dal 1° gennaio 1985: 100%.

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio della anzianità pregressa, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, così come indicato nella tabella riportata nel precedente art. 41, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

 

 

Articolo 43

Norma transitoria di accesso

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dalle norme

d'accesso ai fini della anzianità richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto eventualmente dalla legge per particolari figure professionali e per il periodo di vigenza del presente accordo, può accedere ai concorsi, senza riserva di posti, col possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Per il personale direttivo in servizio alla data del 30 settembre 1975 è consentito l'accesso alla dirigenza alle stesse condizioni di cui sopra limitatamente al primo bando di concorso bandito successivamente alla emanazione del decreto presidenziale attuativo del presente accordo.

 

 

Articolo 44

Norma finale

Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non espressamente da esso richiamata.

 

 

ALLEGATO A

(11)

 

 

ALLEGATO B

Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale

a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di

fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g), del presente accordo e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopraesposti, è determinata con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità del responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.

Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

 

DPR_25_6_83.htm DPR_13_5_87.htm DPR_333_90.htm ccnl_95.htm ccnl_13_5_96.htm ccnl_16_7_96.htm ccnl_31_3_99.htm ccnl_1_4_99.htm ccnl_14_4_2000.htm CCNL_14_9_2000.htm CCNL_5_10_2001.htm

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