D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68"

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AREA DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente da comuni, province, comunità montane, loro consorzi, associazioni e comprensori; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. Il presente regolamento si applica altresì al personale dipendente dell'Associazione Nazionale Istituti case popolari e dalla Federazione Italiana dei consorzi ed enti Industriali.

3. Il presente regolamento concerne il triennio 1deg. gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1deg. gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1deg. luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

CAPO II
SEZIONE I
TUTELA DEGLI UTENTI

ART. 2
RAPPORTI AMMINISTRAZIONE - CITTADINO

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sulla autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire, l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

 

SEZIONE II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 3
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI


(1)

 


ART. 4
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI
PERSONALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

(2)



CAPO III
NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

ART. 5
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
DEI SERVIZI


(3)

 

 

ART. 6
UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

(4)

CAPO IV
RELAZIONI SINDACALI

ART. 7
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SINDACALE

1. I dipendenti degli enti di cui all'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli 9, 10, 11 e 12.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione alla amministrazione da cui gli interessati dipendono.

ART. 8
DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun ente e amministrazione del comparto hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede, senza oneri a carico dell' ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

 

ART. 9
ASPETTATIVE SINDACALI

(5)


ART. 10
DISCIPLINA DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE

(6)


ART. 11
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

(7)

 

ART. 12
MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI

(8)

 

ART. 13
DIRITTO DI AFFISSIONE

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

ART.14
LOCALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

ART. 15
PATRONATO SINDACALE

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato Sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

ART. 16

GARANZIE NELLE PROCEDURE DISCIPLINARI


(9)


ART. 17
REFERENDUM

1. Le amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento fuori orario di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

 

ART. 18
CONTRIBUTI SINDACALI

(10)

 

ART. 19
TUTELA DEI DIPENDENTI DIRIGENTI SINDACALI

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nullaosta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

 

ART. 20
NORMA TRANSITORIA

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, nonché alle Associazioni, alle Unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9 comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni sindacali interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5 é effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

 

CAPO V
NORME APPLICATIVE
DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

ART. 21
TRATTAMENTO DI MISSIONE

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

 

ART. 22
MOBILITA'

(11)

2. Al personale che sarà trasferito dalle Regioni agli enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

ART. 23
COPERTURA ASSICURATIVA

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

ART. 24
DIRITTO ALLO STUDIO

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, se necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395.

 

ART. 25
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

 

ART. 26
TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

ART. 27
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 è integrato con le seguenti disposizioni:

a) alla fine del comma 5 é aggiunto il seguente periodo: << Il libretto sanitario deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori>>;

b) dopo il comma 1 é inserito il seguente: << 1 bis - Le amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili>>;

c) dopo il comma 1 bis é inserito il seguente: << 1 ter - Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità>>;

2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

 

 

ART. 28
PARI OPPORTUNITA'

1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268.

 

 

ART. 29
DIRETTIVE CEE

1. Rientra nelle competenze del comitato, di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

CAPO VI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

ART. 30
TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE


(12)


ART. 31
TEMPI E PROCEDURE
DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

(13)


ART. 32
PROCEDURE DI PREVENZIONE
E COMPONIMENTO DEI CONFLITTI DI LAVORO

(14)


CAPO VII
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ART. 33
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

(15)

5. La trasformazione dei posti apicali unici di organico nei comuni fino a tremila abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, può avvenire nelle aree tecnica, amministrativa, contabile.

(16)

 

ART. 34
FIGURE PROFESSIONALI

(17)

 

ART. 35
LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO

(18)

 

ART. 36
PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE
DEL LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO

(19)

 

CAPO VIII
DIRIGENZA

ART. 37
ORARIO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI

(20)



ART. 38

INDENNITA' DI FUNZIONE

(21)

 

ART. 39
RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

(22)

 


ART. 40
COMPITI DEI DIRIGENTI NELLA GESTIONE DEL FONDO
PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI


(23)

 


CAPO IX
PERSONALE DELLA SCUOLA

ART. 41
PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE

1. L'orario dell'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di trenta ore settimanali e, nel rispetto del predetto limite é articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.

2. L'orario di apertura delle scuole ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della normativa ministeriale. Il calendario non può comunque superare le quarantadue settimane annue.

3. Il calendario, sulla base della normativa ministeriale, deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua; in tale periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione dell'ente per attività connesse alla qualifica funzionale rivestita.

4. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro; alla programmazione didattica; alla gestione sociale; all'aggiornamento professionale.

5. Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base della contrattazione decentrata, i seguenti punti: il numero dei bambini per ciascuna sezione che non deve essere superiore a 25; in presenza di bambini portatori di handicap il rapporto é ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa l'insegnante di appoggio.

6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per sezione, salvaguardando la compresenza e prevedendo la loro sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi di salute, maternità o altre cause accertate.

7. La sostituzione dovrà essere assicurata tramite l'istituto della supplenza con le modalità e le norme previste per la scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di contrattazione decentrata.

 

ART. 42
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO

1. Il rapporto diretto educatore-bambino è di trenta ore settimanali.

2. Nel rispetto del limite predetto, l'orario deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido.

3. L'orario di apertura degli asili nido ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata. Il calendario non può comunque superare le quarantadue settimane annue.

4. Il calendario deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura degli asili il personale é a disposizione dell'ente per attività connesse alla qualifica funzionale rivestita.

5. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro; alla programmazione didattica; alla gestione sociale; all'aggiornamento professionale.

6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei in relazione alla frequenza massima, nel quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio, garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenze a qualsiasi titolo, anche brevi.

7. In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto è ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa il personale di appoggio.

8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale é definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti.

9. Per la realizzazione di interventi connessi alla programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa contrattazione decentrata, individuano apposite figure tecniche di supporto anche al livello psico-pedagogico.

 

 

CAPO X
TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 43
NUOVI STIPENDI

(24)


ART. 44
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

(25)


ART. 45
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

(26)

ART. 46
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

(27)

 

ART. 47
INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI

(28)

 


CAPO XI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

ART. 48
ASSENZE OBBLIGATORIE

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono garantite oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

ART. 49
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, non compete, durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo, senza riduzioni del debito orario settimanale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, si applicano anche alle Camere di Commercio.

3. In relazione alle attività istituzionali delle Camere di Commercio, i bandi di concorso devono specificare i diplomi di laurea richiesti per le qualifiche funzionali settima e superiori.

4. Per le camere di commercio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, intese alla attuazione di specifici progetti finalizzati, di durata predeterminata, per la realizzazione di nuovi servizi, con l'ausilio di personale appositamente reclutato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. I relativi finanziamenti non confluiscono nel fondo di cui all'art. 5.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le province possono prevedere, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operativa complessa cui proporre i segretari economi che nello svolgimento dei compiti propri della qualifica rivestita siano incaricati di funzioni di direzione e coordinamento.

 

ART. 50
NORMA FINALE DI RINVIO

1. Restano confermate ed approvate anche per il periodo antecedente, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665, 13 maggio 1987 n. 268 e 17 settembre 1987 n. 494. In relazione alle esigenze di omogeneizzazione alla disciplina di comparto, il decreto interministeriale 12 luglio 1982, riguardante il personale delle camere di commercio, sarà modificato con la procedura prevista dalla normativa vigente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 sono abrogati.

 

ART. 51
COPERTURA FINANZIARIA

1. L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento è valutato:
a) per le province, i comuni e le comunità montane, in lire 2.089 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed al netto dell' importo di lire 1.419 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto legge del 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 3.319 miliardi per l'anno 1991; i suddetti oneri - al netto delle quote da coprire con le minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e della quota dell'aumento contrattuale già riconosciuta in sede di definizione dei trasferimenti agli enti locali - si riducono per il periodo 1988 - 1990 a lire 1.449 miliardi ed a decorrere dal 1991 a lire 2.503 miliardi;
b) per le camere di commercio, in lire 46 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989, ed in lire 41 miliardi per l'anno 1991.
2. Ai predetti oneri provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

3. Al fine di concorrere al finanziamento dei predetti oneri i trasferimenti dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni per gli enti sottoindicati, già aumentati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 luglio 1990, n. 200, sono ulteriormente integrati di lire 1.449 miliardi e lire 2.503 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1990 e per l'anno 1991 per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

4. All'onere di lire 1.449 miliardi per l'anno 1990 e di lire 2.503 miliardi per l'anno 1991 derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l' anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

ALLEGATO TABELLA 1

(29)



ALLEGATO TABELLA 2

(30)

 

ALLEGATO TABELLA 3

(31)

DPR_25_6_83.htm DPR_13_5_87.htm DPR_333_90.htm ccnl_95.htm ccnl_13_5_96.htm ccnl_16_7_96.htm ccnl_31_3_99.htm ccnl_1_4_99.htm ccnl_14_4_2000.htm CCNL_14_9_2000.htm CCNL_5_10_2001.htm

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