DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461
(in G.U. n.
5 del 7 gennaio 2002)
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per
la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo,
nonché per il funzionamento e la composizione del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato
1, n. 23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n.
63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1,
comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo
2001;
Sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo
2001;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia
e
delle finanze ed il Ministro della difesa;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento
si intende:
a) per "impiegato" o
"dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica
dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè l'appartenente alle Forze
di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per "militare"
l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il
Corpo militare, equiparato o di Polizia, di
appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione" la
Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29
dicembre
1973, n. 1092;
e) per "Comitato" il
Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 2.
Iniziativa a
domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto
infermità o subito aggravamenti di infermità o
lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente,
per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda
scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando
specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi
hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica
o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
Fatto salvo il trattamento
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei
benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in
cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si
manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di
equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del
procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8,
comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione
della richiesta di equo indennizzo.
La richiesta di equo indennizzo
deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o
sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in
dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi
equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando
la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla
cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti
da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo
indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se
pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo
indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14,
comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di
notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione
ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la
menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente
da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di
riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente
normativa in materia di trattamento pensionistico di
privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 91.
Art. 3.
Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per
il riconoscimento della causa di servizio quando risulta
che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione
di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a
cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa
d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o
sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di
morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per
fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie
di dati sensibili e di operazioni strettamente
pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione
del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate,
in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei
dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati
sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli
organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti
ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base
a vigenti disposizioni normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990,
n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da
adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.
Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la
domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta
dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il
provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il
provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove
rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il
termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli
adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto
organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le
ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il
provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto
previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente
la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione
allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il
dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti
attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità
o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi
informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla
trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto
del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non
abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra
comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione
e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva
possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonchè del momento
della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è
pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o
dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero
la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due
medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di
cui almeno uno, preferibilmente, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il
direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui
delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado
o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o
lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta
di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con
le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico
della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità
dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con
voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita,
senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la
composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita
per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da
tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della
Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a
fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o
stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a
categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio
di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni
a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del
componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente
entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di
accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato
dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi
del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento
diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione
interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a
verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente
impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per
l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da
limitarne la conoscibilità. La data di effettuazione
della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci
giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico
designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 10. In
caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca
il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata
assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e
restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato
e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della
visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale
utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di
svolgimento dei lavori.
Art. 7.
Incombenze
dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della
Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al
Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli
elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o
lesione e l'attività di servizio, nonchè l'eventuale documentazione prodotta
dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione
degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale
viene indicata anche la possibilità dell'interessato
di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 3, nonchè di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di
ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11,
l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di
servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa,
all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di
reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza
previsto dall'articolo 2.
4. L'ufficio respinge la domanda di
equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma
1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione
sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è
stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione
diretta di certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il
dipendente o l'avente diritto in caso di morte del
dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di
causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica
concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della
causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1,
rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie
locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre
1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda
stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano
condizioni di inammissibilità o irricevibilità,
inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,
allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione
degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale
viene indicata anche la possibilità dell'interessato
di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 3, nonchè di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui
al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati
all'articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da
un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma
3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui
all'articolo 2.
Art. 9
Ricorso
alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio
alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e
compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con
l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la
domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria
locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6,
comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla
Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati
all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all'accertamento
sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la
procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed
all'articolo 7.
3. Per le visite relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile,
disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in
volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata,
del corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10.
Comitato di
verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause
di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di
componenti non superiore a venticinque e non
inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle
diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, nonchè tra ufficiali medici superiori e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni
dello Stato. Per l'esame delle domande relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il
Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari
dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro
anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del
relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico
dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico
complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
è nominato, tra i componenti magistrati della Corte
dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a
componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità
di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente,
o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da
quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e
funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi
di inosservanza dei termini procedurali previsti dai
commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di
eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o
ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di
personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione
interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche
in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori
a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del
presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato
entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita
definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni
provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra
le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo
restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate,
possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio,
composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma
3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le
domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli
stessi decreti di costituzione, su proposta del
Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o
analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati
speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal
fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di
oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per
l'attivazione dell'articolo 4.
Art. 11.
Pareri del
Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività
lavorativa delle cause produttive di infermità o
lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e
l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia
sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da
comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal
Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato può richiedere supplementi di accertamenti
sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle
Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità
dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica
è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti
articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore
corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della
visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il
Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione
del verbale.
Art. 12.
Unicità
di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi
di successiva richiesta di equo indennizzo e di
trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per via
telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente
regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di validità di
atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello
specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per
via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione
degli atti stessi.
3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque
stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte
dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati
necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale
recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di
comunicazione.
Art. 14.
Termini e
competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento
di infermità o lesione dipendente da causa di
servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività
della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni
dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso
termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di
conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al
Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni
motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei
termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi
quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di
equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è
adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di
servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del
provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di
aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o
sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola
volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già
concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione
dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento
è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente
dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti
di inidoneità ed altre forme di inabilità
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni
di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone
il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio
di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario
di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e
mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e
all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti
pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione
di procedure
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche
d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal
presente regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate
necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso
il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti
pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di
servizio, a fini di trattamento pensionistico di
privilegio, nonchè di stati invalidanti al servizio o di inabilità non
dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti
civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in
vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)
dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine
di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di
nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
Art. 18.
Disposizione
transitoria
1. I procedimenti relativi a
domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo
indennizzo, nonchè di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e
accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i
previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni
mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si
pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al
presente regolamento.
2. Gli accertamenti di
inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro
del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute
all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto
ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal
presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono
comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla
tutela dei dati personali.
Art. 19.
Norme finali
e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai
procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del presente regolamento si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a
qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio,
fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche
da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche
ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella
forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai
sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo,
della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle
finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di
riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11,
11-bis, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte
non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile
1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129,
commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e
56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e)
l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo,
secondo, terzo e quarto, nonchè gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177,
178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092;
f) l'articolo 5-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996,
n. 66
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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