DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2001, N. 168
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2001 n. 108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di
quiescenza e previdenza
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".
2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Art. 2.
Decorrenza
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto
legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti
iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della
deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del
predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo.".
Art. 3.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i
seguenti periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono
a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto
del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta.";
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta
in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel
caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della
gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono
la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la
forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che
consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11
per cento di tale importo".
Art. 4.
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e
delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita.
1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione
e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.".
2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.
Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono
soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei
singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i
contributi versati.";
c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse.
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".
Art. 6.
Decorrenza
1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto
legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2001";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi
previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo
transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".
Art. 7.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.".
2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate
in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "delle quote di trattamento di fine
rapporto e" sono soppresse;
b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta";
c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124"
sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso di riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto
legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto
di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle
parti".
3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".
4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari".
5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.
Art. 8.
Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto
1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le
modalita' di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come
modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le
seguenti: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente
ridotta.".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza"
sono soppresse;
c) nel comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite
dalla seguente: "maturate";
2) al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso
periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente:
"maturate";
3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il
quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del
mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del
versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il
credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3,
comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.";
e) nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ", anche
in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma
e' proporzionalmente ridotta.".
Art. 9.
Decorrenza
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante
norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo
comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti,
relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che
risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1°
gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche
all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette
forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e
di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel
medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle
seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e
somme maturate".
Art. 10.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione
1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento".
2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.".
3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi
finalita' previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di
assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti
stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in
regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata
dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione
secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui
all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per
il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi.";
b) nel comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nella tariffa
allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;";
c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis)
nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 -
Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi
alla cessione del quinto dello stipendio".
Art. 11.
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e'
corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a
quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta
sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi
di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata.";
c) il comma 2 e' abrogato.
Art.12.
Decorrenza
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi
versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni
assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001";
b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6
della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati
relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio
2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle
prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il
contratto e' rinnovato.";
d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001".
Art. 13.
Entrata in vigore
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
|
|
|