Il presente Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 146/1999, come modificata dalla Legge n. 83/2000, alla Commissione di Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, ai fini della valutazione di merito prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a) della medesima legge.
La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con Delibera del 27/6/2002, ha "valutato inidoneo l'Accordo sulla Regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. 146/1990 nel comparto Regioni e Autonomie locali, limitatamente alla mancata disciplina della continuità del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne". Il testo dell'accordo sarà oggetto di riesame da parte dell'ARAN e delle OO.SS.. Le clausole dell'accordo saranno efficaci, e dovranno essere applicate, dalla data della stipula definitiva.
Accordo
collettivo nazionale in materia di
norme di
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali
Il
giorno 7.5.2002, alle ore 11.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed
Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella
persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
|
Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
||
|
CGIL-fp/Enti Locali |
firmato |
CGIL |
firmato |
|
CISL/FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
|
UIL/FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
|
Coordinamento Sindacale |
firmato |
CISAL |
firmato |
|
DICCAP -
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali.
Accordo
collettivo nazionale in materia di
norme di
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali
INDICE
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
Art. 3
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido e docente
delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali
Art. 4
Contingenti di personale
Art. 5
Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 6
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 7
Norme finali
Art. 1
Campo di
applicazione e finalità
1. Il
presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, in
materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le
prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel
presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento
delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le
indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette
procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
3. Le
norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi
pubblici essenziali
1. Nel
comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all'art.5 del CCNQ del 2.6.1998, e
successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli
articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati
dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi:
a. stato civile
e servizio elettorale;
b.
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c.
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d.
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene
alla sicurezza degli stessi;
e.
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f.
trasporti;
g.
servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h.
servizi del personale;
i.
servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt.3 e 4, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1)
raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2)
attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi
agli uffici competenti;
3)
servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle
salme;
4)
servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare
la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a
persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a
carattere residenziale;
5)
farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6)
servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della
macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da
macello;
7)
servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed
allo svincolo dei beni deteriorabili;
8)
servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi),
idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto
intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9)
servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti,
nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10)
fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di
personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di
pronto intervento ove normalmente previste;
11)
servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente
all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia
degli stessi;
12)
servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale
adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività
richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari
obbligatori;
b)
attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
c)
attività di pronto intervento;
d)
attività della centrale operativa;
e)
vigilanza casa municipale;
f)
assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve;
13)
servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni
culturali di proprietà dell'amministrazione;
14)
servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di
sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il
versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di
scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per
l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni
mese;
15)
servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16)
servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17)
servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza,
confezione e distribuzione del vitto;
18)
servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni dell'art.3 del presente
accordo;
19)
servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti
i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali
riconosciuti tra quelli essenziali;
20)
rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza
per partecipazione a gare di appalto;
- deposito
bilanci e atti societari;
-
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet
ATA-TIR);
-
certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali
prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove
previste;
-
registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido e docente
delle
scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In
relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art.2, comma
1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno
sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili:
a) attività,
dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami
finali nonché degli esami di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei
diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare,
esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte,
esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi
in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. In occasione
di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma
scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa
l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al
fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
indicati nell'articolo 2:
a) non saranno
effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)
atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività
educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si
ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa
in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non
possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con
il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di
40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) negli asili
nido, nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di
anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la
durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi
successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni
consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a
ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la
giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la
proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso
di cui all'art.5, comma 1;
d) gli
scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell'ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione
delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto
nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in
orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello
sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero
riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero
breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi
per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con
riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli
scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di
detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
f) gli
scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei
soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art.4.
Art. 4
Contingenti di personale
1. Ai
fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base
di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra
gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono
individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi
minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero
per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I
protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di
efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di
contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie
e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i
contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c) i
criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello
di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in
cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le
procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui
all'art.6 del presente accordo.
4. In
conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di
norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei
contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni
necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi
sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle
more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al
comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati
sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art.2
dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva
sottoscrizione del presente accordo.
Art. 5
Modalità
di effettuazione degli scioperi
1. Le
strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che
coinvolgono i servizi di cui all'art.2, sono tenute a darne comunicazione
all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in
particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e
le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o
rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine
di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale
interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La
proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve
essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i
singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo
sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere
agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e privare, di
maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione
completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero.
Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art.6, comma 9.
3. La
durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo
sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una
giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b)
successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata
superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli
scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore
continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo
l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o
sedi di lavoro;
d) le
organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole
aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni
individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di
sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome.
Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti.
e) in
caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti
nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la
proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il
preavviso di cui al comma 1;
f) non
possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo
posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di
utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza
di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di
scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri
casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione
delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non
possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20
agosto;
b) dal
23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei
giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due
giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai
servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei
cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli
scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di
calamità naturale.
Art. 6
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In
caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di
conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I
soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di
conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali;
b) in
caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di
Regione;
c) in
caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di
Provincia.
3. In caso di
controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro
un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che
chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato
di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a
convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle
organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti
per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del
confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai
fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come
modificato dalla legge n.83/2000.
4. Con
le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie
regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono
alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del
tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il
tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
5. Il
tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non
abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il
periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata
complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
7.
Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche
posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla
Commissione di Garanzia.
8. Nel
caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà
contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000.
In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del
mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete
forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
9. Le
revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono
forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art.2,
comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Ciò
anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella
posizione di parte datoriale.
10. Fino
al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel
caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della
medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo
di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro
cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all'art.5, comma 6.
Art. 7
Norme
finali
1. In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute
nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
2. Sono
confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie
Locali.
3. Le
disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni
di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei
segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti
disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti, siano
state conferite responsabilità gestionali.
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