| ANCITEL
RISPONDE Data:
10-12-2003
Titolo: L’assoggettamento al
regime TFR
Argomenti: Assunzioni, Tfr,
Decorrenza, Normative
Domanda
Questo comune nel mese di agosto
dell'anno 2000 ha assunto un dipendente part-time categoria B1 a tempo
indeterminato. Il dipendente è stato assoggettato al regime di T.F.R. come
previsto dall.art.2 del DPCM 20 dicembre 1999. Ora si viene a conoscenza
(con un po’ di ritardo) che il DPCM 2 marzo 2001 ha apportato delle
importanti modifiche all'art.2 del DPCM del 20 dicembre 1999; in
particolare, lo spartiacque per l'esercizio dell'opzione di cui all'art.59,
comma 56, della legge 449/1997 non è più il 30 maggio 2000 (data di entrata
in vigore del DPCM 20 dicembre 1999), ma il 31 dicembre 2001. Inoltre l'Inpdap,
con circolare n.30 del 01.08.2002, chiarisce che sono obbligatoriamente in
regime di T.F.R. tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dopo il 30.12.2000. Il dipendente in questione, non avendo
optato volontariamente per il regime di T.F.R., alla luce di quanto sopra
esposto, andava assoggettato al regime di T.F.S.? Se sì, avendolo
assoggettato dalla data di assunzione fino ad ora a T.F.R., come posso fare
a sanare questa situazione?
Risposta
In relazione al quesito proposto, con
attenzione alle norme vigenti, si esprime il seguente parere: Correttamente
il dipendente assunto da codesto comune nel mese di agosto dell'anno 2000 a
tempo indeterminato e a part time, e' stato assoggettato al nuovo regime del
TFR (anziche' a quello antecedente del TFS), in base alle disposizioni
recate dal DPCM 20.12.99 (in vigore dal 30.05.2000). La correttezza di
quanto sopra non e' messa in alcun modo in discussione dal contenuto delle
norme successivamente emanate al riguardo e in particolare dalla circolare n.30
dell'01.08.02, a sua volta superata per diversi aspetti da nuove successive
circolari e informative (che, visibili sul sito Inpdap dal settembre 2003,
pur recando date antecedenti, possono essere agevolmente consultate). Si
ritiene che il dipendente in parola non rientrasse tra le categorie cui il
TFR poteva essere applicato facoltativamente, in alternativa rispetto le
precedenti norme (TFS). Si conferma la correttezza dell'operato e la non
possibilita' di opzione tra l'uno e l'altro sistema per il predetto
interessato, che e' stato correttamente gestito riguardo il citato
Trattamento di Fine Rapporto, in applicazione delle norme vigenti al momento
dell'assunzione.
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