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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Pubblicata in GUCE 2000/C 364/01
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Considerazioni
introduttive
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Capo
Primo - Dignità
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Note Con la Carta qui presentata si compie un passo importante verso la definizione di una "Costituzione Europea". Essa è stata stilata il 26 settembre 2000 dalla Convenzione dei 62, l'organo creato ad hoc su mandato del Consiglio Europeo per la sua redazione, che è composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, 16 deputati del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali, più un commissario europeo, il portoghese Antonio Vitorino, responsabile della giustizia. L'Italia era rappresentata dall'eurodeputata Elena Paciotti, dal deputato Piero Melograni, dal senatore Andrea Manzella e dal garante della privacy Stefano Rodotà. Il Servizio Studi del Senato della Repubblica il 16 ottobre 2000 ha pubblicato una sintesi di utile consultazione. Il progetto della Carta dei diritti, ora pubblicata nella sua versione definitiva in GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2000, era stato consegnato ufficialmente il 2 ottobre al presidente francese Jacques Chirac, Presidente di turno dell'Unione, ed era stata discussa dalla riunione dei capi di stato e di governo (Consigglio europeo) il 14 e 15 di ottobre 2000 a Biarritz ed approvato con una raccomandazione dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000 con 410 voti a favore, 93 contrari e 27 astenuti. Il vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 ne aveva sancito l'approvazione con le seguenti conclusioni: "Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo."(Doc. 30/2000) Per la prima volta si è dunque inaugurata una nuova dimensione istituzionale, che privileglia una visione collettiva dell'Europa, pur tenendo conto degli interessi dei singoli stati membri. Da molte parti si è però criticato lo scarso coraggio nella redazione dei contenuti della Carta, come documentano Giorgio Cremaschi e Marco Revelli in un articolo apparso su il manifesto il 7 dicembre 2000 dal titolo "Diritti senza democrazia": sul rifiuto della guerra, sul diritto al lavoro, sulla partecipazione popolare. E' interessante notare come il Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa abbia invece criticato la Carta per il fatto che "si intendono legittimare, chiamandole famiglie, forme di unione diverse dai matrimoni", nonché per l'omesso riferimento a Dio, che "sarebbe stato necessario considerato le tradizioni della comunità europea".
Resta inoltre aperta la spinosa questione del valore giuridico (vincolatività)
della Carta.
Kolja Canestrini Sintesi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea consta dal punto di vista strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini. Tali diritti non sono suddivisi secondo i criteri tradizionali, ma secondo capitoli di seguito indicati: la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, principi che sono enunciati anche nel Preambolo, laddove si afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà". L'ultimo capitolo contiene disposizioni di portata generale che riguardano l'ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti dalla Carta. Nel Preambolo si richiama il retaggio spirituale e morale al quale l'Unione Europea ispira la propria azione, nella condivisione di un futuro di pace fondato su valori comuni. Accanto ai principi umani universali già enunciati, si affermano i principi di democrazia e dello Stato di diritto. Si afferma inoltre che l'Unione europea "pone al centro della sua azione la persona istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Si garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà e dei diritti riconosciuti dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il Capo I detta il principio del rispetto della dignità di
ogni individuo: si compone di cinque articoli, il primo dei quali afferma
"la dignità umana è inviolabile". Ne deriva il diritto alla vita, la
condanna della pena di morte, il diritto all'integrità della persona, con
la conseguente introduzione dei nuovi diritti della genetica, che
impedisce ogni esperimento sugli esseri umani ai quali garantisce
integrità fisica, genetica e psichica e che rispetta il "consenso libero e
informato" del paziente, vieta la clonazione. Si pone anche il divieto di
fare del corpo umano una fonte di lucro.
Il Capo II, che è il più ampio, si compone di quattordici articoli
dedicati alle libertà: accanto ai diritti classici, quali la
libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà
di pensiero, coscienza o religione, e la libertà di stampa e di opinione,
di riunione e di associazione, della scienza e delle arti, si affiancano
nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, la protezione
dei dati personali o l'estensione del diritto di proprietà alle opere
intellettuali .Si prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del
diritto di costituire una famiglia. L'articolo 14, relativo al diritto
all'istruzione, introduce il diritto alla formazione professionale e
continua, la gratuità dell'istruzione obbligatoria, e il diritto di
libertà di creare istituti di insegnamento e per le famiglie di scegliere
il tipo di istruzione da impartire ai loro figli, garantiti dalle leggi
nazionali. L'uguaglianza è il principio che ispira il Capo III della Carta, composto di sette articoli: dal diritto fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge deriva il divieto di ogni forma di discriminazione di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o orientamento sessuale. Di contro, si afferma il rispetto di ogni diversità culturale, religiosa e linguistica e il diritto per tutti ad un pari trattamento e a pari opportunità in ogni settore della vita e del lavoro, indipendentemente dal sesso. Una parte rilevante è dedicata ai diritti dei bambini (articolo 24): oltre al riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione e alla cura, si afferma il diritto dei bambini a "esprimere liberamente le proprie opinioni" e a intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori; si definisce come preminente interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano. Seguono due articoli dedicati ai diritti degli anziani e dei disabili, per promuoverne l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità. Il Capo IV, che si compone di dodici articoli, concerne la solidarietà, che accanto al lavoro si qualifica come oggetto di diritto fondamentale dell'Unione: si riconosce il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziare e ricorrere ad azioni collettive, compreso lo sciopero, il diritto alla protezione contro il licenziamento arbitrario, ad una efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla regolamentazione degli orari di lavoro e a godere di adeguati periodi di riposo e di ferie. Si proibisce il lavoro minorile, precisando che si fa riferimento a minori in età di obbligo scolastico. Si riconosce il diritto alla protezione giuridica, sociale ed economica per le famiglie e la tutela della maternità, con la protezione dal licenziamento in caso di maternità e la garanzia di poter usufruire di congedi per la nascita o l'adozione di un figlio. Si stabilisce il diritto all'assistenza sociale e sanitaria e la tutela sociale e l'assistenza abitativa per tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, in accordo con quanto previsto dalle legislazioni nazionali e dal diritto comunitario (articolo 34). Si garantisce il diritto alla sanità pubblica, alla quale si richiede un livello elevato di protezione della salute umana. Il consumatore ha altresì diritto ad accedere a servizi di interesse economico generale, a godere di un'elevata protezione e qualità dell'ambiente. Gli otto articoli del Capo V riguardano la cittadinanza: la cittadinanza europea comporta la partecipazione effettiva diretta e indiretta attraverso le istituzioni europee rappresentative; si stabilisce pertanto il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali negli Stati membri. Si riconoscono anche il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla libertà d'informazione, il diritto per ognuno di accesso agli atti amministrativi e altri dati che lo riguardino, il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio dell'Unione e il diritto di ricorrere al Mediatore dell'Unione per casi di cattiva amministrazione. Il Capo VI, che si compone di quattro articoli, concerne la giustizia: tutti hanno diritto a ricorrere dinanzi a un giudice in caso di violazione dei propri diritti, all'assistenza legale e a una difesa gratuita, nel caso in cui non si disponga di mezzi sufficienti. E' sancita inoltre la presunzione di innocenza. Di gran valore anche gli articoli sulle condanne penali (artt. 49 e 50), che sanciscono il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. I quattro articoli del Capo VII definiscono in primo luogo l'ambito di applicazione, precisando che le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne la portata dei diritti riconosciuti dalla Carta, l'articolo 52 prevede la possibilità di limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute solo per legge, nel rispetto, comunque, del loro contenuto essenziale. Eventuali limitazioni possono essere apportate solo se necessarie o rispondenti a finalità di interesse generale o allo scopo di proteggere diritti e libertà altrui. Si inserisce infine una clausola in base alla quale nessuna disposizione adottata nella Carta può essere interpretata in senso limitativo dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalle Costituzioni degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Unione. L'ultimo articolo sancisce il divieto dell'abuso di diritto, al fine di evitare che le disposizioni della Carta possano essere interpretate nel senso di consentire attività che comportino la distruzione o limitazione di diritti riconosciuti dalla Carta stessa. I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale [1], l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
Articolo 1 - Dignità umana 1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita. Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica [3]. - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4] . Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6] . Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano. Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi. Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere [8]. Articolo 14 - Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua. Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata [9]. Articolo 16 - Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17 - Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso
dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale. Articolo 18 - Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea [10]. Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate [11].
Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo 21 - Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali. Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23 - Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Articolo 24 - Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Articolo 25 - Diritti degli anziani L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale [14]. Articolo 26 - Inserimento dei disabili L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15].
Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose. Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale. Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o
la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali. Articolo 35 - Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 37 - Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità [18]devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Articolo 38 - Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19], alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione [20]. - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43 - Mediatore Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44 - Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi
a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo. Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata. Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è
stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Articolo 50 - Ne bis in idem Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e
agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come
pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive
competenze. Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui. Articolo 53 - Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
[*] Su ciò si veda, oltre all'articolo pubblicato su
http://www.europalex.kataweb.it/ (dal quale è tratto il testo della
Carta), anche l'articolo di Stefano Rodotà, La Carta Europea dei
diritti - una vittoria dimezzata, in La Repubblica, 4.10.2000,
17.
1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei
rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: a)
criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro . competente per
l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese
terzo in uno degli Stati membri,
2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:
a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di
paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le
persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,
3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:
Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3,
lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque
anni." |
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