14/4/2000: CCNL per l'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni

  A seguito del parere favorevole espresso in data 16.12.1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

 

nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi del medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,

 

il giorno 14 aprile 2000, alle ore 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

 

ARAN:

 

nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell' Aringa: (firma)

 

Organizzazioni Sindacali

 

CGIL/FP (firma)

 

FIST/CISL (firma)

 

UIL/EE.LL (firma)

 

Confederazioni Sindacali

 

CGIL (firma)

 

CISL (firma)

 

UIL (firma)

 

DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm) (firma)

 

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CISAL "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" (firma)

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37,comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

 

 

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CCNL per l'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni

 

 

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Art. 1

 

1. In attesa di una specifica ridefinizione contrattuale dell'intera materia, l' art. 37, comma 2 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'indennità di tempo potenziato spettante al personale insegnante delle scuole materne costituisce trattamento economico accessorio, è utile ai fini pensionistici dal 1.1.1996 ed incide, pertanto, solo sulla seconda quota di pensione (cd. quota B). La predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.

 

DPR_25_6_83.htm DPR_13_5_87.htm DPR_333_90.htm ccnl_95.htm ccnl_13_5_96.htm ccnl_16_7_96.htm ccnl_31_3_99.htm ccnl_1_4_99.htm ccnl_14_4_2000.htm CCNL_14_9_2000.htm CCNL_5_10_2001.htm

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