14/4/2000: CCNL
per l'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n.
29/1993, dell'art. 37, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive
modificazioni ed integrazioni
nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi del medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
il giorno 14 aprile 2000, alle ore 14, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell' Aringa: (firma)
Organizzazioni Sindacali
CGIL/FP (firma)
FIST/CISL (firma)
UIL/EE.LL (firma)
Confederazioni Sindacali
CGIL (firma)
CISL (firma)
UIL (firma)
DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm) (firma)
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CISAL "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" (firma)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37,comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
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CCNL per l'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 68 bis del D. Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni
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1. In attesa di una specifica ridefinizione contrattuale dell'intera materia, l' art. 37, comma 2 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'indennità di tempo potenziato spettante al personale insegnante delle scuole materne costituisce trattamento economico accessorio, è utile ai fini pensionistici dal 1.1.1996 ed incide, pertanto, solo sulla seconda quota di pensione (cd. quota B). La predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
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