IPOTESI DI ACCORDO SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 26
E SEGUENTI DEL CCNL DEL 5/10/2001
Il giorno 26 giugno 2002, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti Locali FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL/FPS FIRMATO CISL FIRMATO
UIL/FPL FIRMATO UIL FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
Coordinamento Sindacale
Autonomo FIRMATO CISAL FIRMATO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm) FIRMATO
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo
IPOTESI DI ACCORDO
Premesso che il Tribunale ordinario di Savona – Sezione lavoro – ha richiesto all’ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in relazione a cause di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali, l’attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 165/2001. Il Giudice ha ritenuto che per poter definire le controversie in atto è necessario risolvere, in via pregiudizale, l’interpretazione esatta da dare agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001, in relazione alle richieste dei ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della maggiore retribuzione dagli stessi goduta al momento del passaggio dall’Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato, a titolo di assegno ad personam qualificabile come “retribuzione individuale di anzianità”.
Rilevato che dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza che il personale ricorrente, già inquadrato nel ruolo dell’Ente Ferrovie dello Stato, è stato trasferito alle dipendenze degli Enti locali in attuazione della legge 29/12/1988 n. 554 art. 4, comma 2, con le modalità previste dal DPCM 5/8/1988 n. 325;
Che la richiesta dei lavoratori si concretizza nella rivendicazione della non riassorbibilità del trattamento di miglior favore acquisito nell’Ente di provenienza alla data dell’effettivo inquadramento presso l’Ente di destinazione (1/1/1993) come assegno personale non riassorbibile, rivendicando a tal fine l’applicazione della disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001, che consentirebbe la qualificazione di tale assegno come “retribuzione individuale di anzianità” (art. 28, comma 4);
Considerato che la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL, per espressa previsione contrattuale, trova applicazione esclusivamente “nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell’ANAS” trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997;
Che, conseguentemente, le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva;
Ritenuto di dover evidenziare che il trasferimento del personale delle Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel DPCM 325/1988, i cui indirizzi applicativi sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3/7/2001), ha affermato la non riassorbibilità dell’assegno ad personam attribuito al personale al momento dell’inquadramento;
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l’interpretazione degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 nel testo che segue:
Punto 1
La disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell’ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi.
La disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall’Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall’art. 5, comma 2, del DPCM n. 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
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