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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 18
"Attuazione della
direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21 febbraio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la
direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
Vista
la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e
l'allegato A;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
febbraio 2001;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e per la funzione pubblica;
E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del
codice civile
1.
L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che
siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa
in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di
per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita', a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla
base dei quali il trasferimento e' attuato, ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata ai sensi del
presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita'.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428
1.
All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati
piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi
una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il
cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o
che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai
sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei
confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e
puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite
dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le
sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le
eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto
con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un
accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente
articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa
al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano
applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001.
2. Il
presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a
carico del bilancio dello Stato. |