DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 2003

Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

(G.U. n. 86, 12 aprile 2003, Serie Generale)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2003 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;
Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;
Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3 comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. recante regolamentazione della materia relativa alla introduzione dell'euro;
Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,23 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato 20 novembre 2002 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002 in misura pari a 2,4 dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

Euro 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

Euro 3.846,05 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

Euro 6.299,62 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2003 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti Euro 633,68;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 431,19;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 217,66;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti Euro 113,91.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 242,13 dal 1° gennaio 2003;

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti Euro 223,90 dal 1° gennaio 2003;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 166,14 dal 1° gennaio 2003.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a Euro 56,63 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a Euro 4.801,16 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.028,72.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a Euro 525,89 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 6.836,57;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 6.836,57 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.503,44;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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