XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2145
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Presentato il 28 dicembre 2001
PROGETTO DI LEGGE - N. 2145
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di
legge prevede una delega al Governo diretta a riordinare la disciplina del
sistema previdenziale.
Il disegno riformatore si muove lungo tre direttrici principali:
tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi alla
permanenza al lavoro con garanzia del diritto di ottenere, in ogni caso, le
prestazioni pensionistiche già maturate;
misure di sostegno alla previdenza complementare;
riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione alla disciplina pensionistica la delega prevede, in primo
luogo, la certificazione del diritto alla pensione di anzianità che garantisce
al soggetto, che abbia maturato i relativi requisiti ai sensi della vigente
legislazione, di accedere a tale prestazione indipendentemente dalla successiva
evoluzione della normativa pensionistica.
Atteso il principio sopra enunciato, al fine di incentivare il
proseguimento dell'attività lavorativa di coloro che abbiano maturato i
requisiti per il pensionamento di anzianità è data facoltà ai soggetti medesimi
di optare, in luogo del regime contributivo ordinario, per un regime speciale
che, senza intaccare i diritti sia sul versante retributivo che su quello
pensionistico, prevede l'eliminazione totale del versamento dei contributi
previdenziali.
I contributi non versati sono destinati per metà al lavoratore e per
l'altra metà alla riduzione del costo del lavoro.
Per accedere a tale regime è necessaria la stipula di un contratto tra
datore di lavoro e lavoratore di durata minima di due anni, rinnovabile. Al
lavoratore viene garantita una retribuzione almeno equivalente a quella
percepita garantendo al contempo l'importo della pensione calcolato al momento
dell'esercizio dell'opzione, con rivalutazione progressiva dell'importo medesimo
per effetto della rivalutazione automatica.
In funzione dell'obiettivo di liberalizzare l'età pensionabile
attraverso adeguati incentivi è previsto peraltro che il predetto regime sia
applicabile anche ai soggetti che hanno conseguito il diritto alla pensione di
vecchiaia.
Altra misura qualificante del disegno di legge concerne la disciplina
del cumulo, in merito alla quale è prevista una progressiva liberalizzazione
tenuto comunque conto dell'anzianità contributiva e dell'età dei soggetti
interessati.
In relazione invece alle misure previste con riferimento alla previdenza
complementare, si sottolinea innanzitutto la misura che prevede il conferimento
totale (obbligatorio) del trattamento maturando di fine rapporto in favore dei
fondi pensione con formule che prevedono il silenzio assenso del lavoratore solo
ed esclusivamente per il conferimento in favore dei fondi pensionistici di
origine contrattuale.
Per le imprese, a fronte della perdita della disponibilità del
trattamento di fine rapporto, sono stabilite misure compensative rappresentate
da una maggiore facilità di accesso al credito e da agevolazioni fiscali.
Per i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato è
altresì previsto un abbattimento da 3 a 5 punti percentuali dell'aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro.
Tale misura, da un lato, poiché comporta un risparmio dell'onere a
carico dell'impresa, incentiverà il ricorso a contratti a tempo indeterminato
con effetti di stabilizzazione dell'impiego, dall'altro, non determinerà una
penalizzazione nell'importo della pensione pubblica in quanto è stabilito che
tale intervento non avrà riflessi nel calcolo della pensione medesima.
Ulteriori interventi per favorire l'adesione ai fondi complementari
risiedono nella ridefinizione della disciplina fiscale dei fondi medesimi
(revisione della deducibilità della contribuzione ai fondi pensione e della
tassazione dei rendimenti delle attività dei fondi).
Infine, il disegno di legge prevede il riordino degli enti pubblici di
previdenza ed assistenza obbligatoria nel senso della semplificazione e
razionalizzazione delle strutture, dell'organizzazione e delle procedure,
secondo i princìpi già dettati dalla legge n. 144 del 1999.
In particolare, la nuova disciplina è volta a perseguire obiettivi e
finalità quali la fusione e la incorporazione di enti con finalità o funzioni
identiche, la distinzione e la separazione tra le attività di gestione
amministrativa e quelle di indirizzo e vigilanza, la razionalizzazione e la
omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti
norme intese a:
a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione
di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere
fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i
requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività
lavorativa;
c) liberalizzare l'età pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la
pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è
iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione
della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al
conseguimento della pensione stessa; tale diritto potrà essere liberamente
esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa
previsione legislativa;
b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a)
l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie
regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi
consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in
particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica
al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei
contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che
tali contributi siano destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50 per
cento e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del
lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore
si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare
l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima
scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore
di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al
medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione
soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più
volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le
parti, anche per periodi di durata inferiore;
c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di
vecchiaia per le lavoratrici;
d) ampliare progressivamente la possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o
autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
e) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori
iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i
lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che
ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro
che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza
obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia
destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori
medesimi;
f) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità
dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità,
prevedendo a tale fine:
1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, individuando le eccezioni connesse
all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del
lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione
sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine
rapporto;
2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi
collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma
2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al
numero 1);
3) la riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri
contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla
determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove
assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che
saranno definite in sede di attuazione della delega;
4) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle
necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo
di garanzia del trattamento di fine rapporto;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale
del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema
di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento
a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste
dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di
direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del
compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare
sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione
e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni
per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare
strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure
di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni
di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione
tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale
del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e
di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività
delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione
della finalità pensionistica;
l) realizzare misure specifiche volte all'emersione del
lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative
ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad
essi connessi;
m) completare il processo di separazione tra assistenza e
previdenza;
n) applicare progressivamente i princìpi e i criteri
direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli
settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Art. 2.
(Riduzione del costo del lavoro).
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del
lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
Art. 3.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti
norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza
obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia
dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi
gestionali.
2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge
17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a)
del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario".
Art. 4.
(Procedure).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge,
deliberati dal Consiglio dei ministri, previo confronto con le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi
possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli
articoli 1 e 3 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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