L'approfondimento:  i congedi parentali

I congedi parentali sono stati ridisciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
Questo provvedimento introduce importanti novità:

per la prima volta viene riconosciuto al padre il diritto di usufruire del congedo, indipendentemente dalla situazione della madre;

consente alle donne che hanno un lavoro autonomo di godere anch'esse dei congedi;

estende fino agli 8 anni di vita del bambino la possibilità di restare a casa.

La legge sui congedi parentali si rivolge a tutti i genitori che hanno uno o più figli, fino agli otto anni di età. Ricordiamo che per essere genitore non occorre né la convivenza né il matrimonio:si tratta di una condizione indipendente dallo status personale dei coniugi. La normativa riguarda tutte le donne lavoratrici, sia dipendenti che autonome - e gli uomini che svolgono un lavoro dipendente. Rimangono esclusi da questi diritti solo i lavoratori e le lavoratrici domestiche e a domicilio.

Inoltre, ricordiamo che il padre lavoratore autonomo non ha diritto al congedo. Il genitore, poi, ha diritto al congedo anche se il figlio non vive con lui, e anche se l'altro genitore non lavora.

Ulteriori novità in tema di congedi parentali.

Per la prima volta, e dopo una serie di decisioni della magistratura in merito, il legislatore concede rilevanza ai parti gemellari o plurigemellari: i periodi di riposo sono raddoppiati. Pertanto, se si ha diritto a un'ora di permesso, in caso di parto gemellare saranno due, questo indipendentemente dal numero di gemelli.

Altra novità molto importante riguarda i genitori adottivi e affidatari: questi godono degli stessi diritti in materia di congedo di maternità, congedo di paternità, congedi parentali, congedi per la malattia del figlio e riposi giornalieri.

Infine, la legge ha introdotto importanti novità anche per i portatori di handicap: per i congedi e la riduzione di orario relativi a genitori di minori disabili fino a tre anni, è previsto un prolungamento dell'astensione dal lavoro con indennità del 30%, oppure due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. La legge prevede, inoltre, un permesso mensile di tre giorni, retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Il diritto riguarda i permessi per la cura di minori disabili (dai 3 ai 18 anni), di cui possono usufruire i genitori e i parenti di familiari disabili (incluso il coniuge) fino al 3° grado. La legge tutela anche i diritti dei lavoratori disabili, che possono contare su permessi e riduzioni di lavoro.

 

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