|
|
I reati
nel diritto del lavoro
(tratto dal sito
www.filodiritto.com)
Affrontiamo questa volta, il tema dei reati previsti e puniti dal codice
penale nella disciplina
giuslavoristica in genere. Di seguito indicheremo soltanto i principali,
tenuto conto del fatto che la materia risulta essere di enorme vastità.
art. 437
c.p.:
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
-
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li
danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre
a dieci anni.
Art. 451
c.p.:
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
- Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da lire duecentomila a un milione.
Art. 37,
legge 689/1981:
Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro
che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più
registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce
obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la
reclusione fino a 2 anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di
contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a
5 milioni [di lire]. La condanna importa le pene accessorie
dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la
disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto
costituisce un più grave reato.
Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste
nell'art. 35.
Art.
28, legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori):
Repressione della condotta antisindacale -
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l?esercizio della libertà e della attività sindacale
nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di
cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L?efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in
funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui
al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. L’autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall’articolo 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l?azione
è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora
il comportamento antisindacale si lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo
comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi
delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di
cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Art.
38, Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori):
Disposizioni penali -
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a),
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l?arresto da 15 giorni ad
un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate
congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi
previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del
codice penale. |
|