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Invalidi
per causa di servizio: l'incremento economico della retribuzione determina
la retribuzione pensionabile
L’Inpdap con l’Informativa n. 53/03 ci
spiega che i benefici concessi dall’ente datore di lavoro al dipendente
riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio, hanno la qualità di
incremento economico della retribuzione, e di conseguenza si riflettono
sulla determinazione della retribuzione pensionabile.
L’aumento è riconosciuto sulla base delle previsioni normative, oppure del
contratto di comparto, e può cambiare dal 2,5% all’1,25% dello stipendio.
Inpdap - Informativa 5 novembre 2003 n. 53
OGGETTO:
benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa
di
servizio.
Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine
all’applicazione dei benefici di cui all’oggetto ed, in particolare, alle
modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato
nelle informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002.
In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente,
si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%,
rispettivamente, per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero
alle ultime due categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre
1981 n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa
di servizio dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall’ente
datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul
trattamento retributivo dell’interessato.
E’ quindi l’ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta
in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto
beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di
quiescenza è conseguenza dell’inclusione del citato beneficio nella
retribuzione pensionabile.
Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l’ipotesi
dell’attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di
appartenenza dell’interessato da quella dell’attribuzione dei benefici ai
sensi della normativa di cui agli art. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922
n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.
A) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per
causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.
In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il
beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina
esclusivamente nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla
sua stipulazione.
E’, quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su
cui l’ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione.
Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse
modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione
ecc).
Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di
lavoro, ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto
durante il periodo di riferimento per determinare la retribuzione
pensionabile del personale interessato.
In sostanza, le sedi provinciali e territoriali Inpdap riconosceranno il
beneficio in questione utile a pensione, se corrisposto dall’ente datore di
lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere,
per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, a mettere a
carico dell’ente datore di lavoro l’onere finanziario derivante
dall’attribuzione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione.
Qualora, invece, l’attribuzione del beneficio avvenga “virtualmente”
sull’ultima retribuzione all’atto della cessazione dal servizio, a seguito
di sentenza, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a
calcolare, a carico dell’ente datore, il valore capitale derivante dalla
predetta attribuzione del beneficio.
Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia
relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla “contrattualizzazione” dei
predetti benefici.
- Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido o
mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle
della tabella A annessa al DPR n. 834/81 (riconoscimento che può essere
avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui
appartiene il lavoratore).
Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza dell’infermità derivante da causa di
servizio, per tutti i pubblici dipendenti, è regolato dal DPR n. 461/2001,
che prevede, nel procedimento, l’intervento sia della Commissione medica
ospedaliera (per l’accertamento dell’infermità e, quindi, dello stato
invalidante) sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità
riscontrate dalla C.M.O.).
- Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l’infermità dipendente da
causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di
lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente
presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione
del beneficio.
- La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in
costanza di rapporto di lavoro.
Relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla
data del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, non
sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa
sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro (va
da se che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento
dell’infermità dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di
rapporto di lavoro).
- Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.
- Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate
ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi contratti, in
godimento al momento della presentazione della relativa domanda.
B) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per
causa di servizio in base alle previsioni di legge.
Per le domande del beneficio in questione presentate prima della
stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal
personale il cui contratto non ha ancora proceduto a “contrattualizzare” il
beneficio in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli artt.
43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n.
539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale
pubblico impiego – sez. III – del Consiglio di Stato con parere n. 452 del
13/12/1999.
Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative n.
31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002, si forniscono le seguenti ulteriori
indicazioni.
Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi
effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente
nella base contributiva e pensionabile dell’interessato.
In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare le
differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).
- Il beneficio è attribuito d’ufficio all’avente diritto da parte
dell’Amministrazione d’appartenenza:
la richiesta del beneficio da parte dell’interessato ha solamente la
funzione di mettere in mora l’ente datore di lavoro, nonché quella di
segnalare allo stesso la propria posizione.
- La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal
personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell’infermità
derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del
rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento
dell’infermità dipendente da causa di servizio si rinvia al DPR n. 461/2001
ed a quanto sopra riportato).
- Rimane fermo l’istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere.
- Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento
dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
- La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le
percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la
classificazione dell’infermità), è composta dallo stipendio, dagli
incrementi stipendiali e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione
del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa
di servizio.
- Per il personale iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza,
l’onere finanziario derivante dall’attribuzione del predetto beneficio sul
trattamento di pensione è posto a carico dell’ente datore di lavoro, qualora
l’attribuzione dei benefici in questione, fatti salvi i termini
prescrizionali sopra indicati, dovesse coincidere con il mese di cessazione
dal servizio.
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* * *
Per
entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il più
volte richiamato beneficio può essere concesso una solo volta nel corso
dell’intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né
rivalutabile.
Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.
Nel caso di accertato aggravamento dell’infermità (ascrivibile ad una delle
prime sei categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/1981), già
riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento
stipendiale del 2.50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere
attribuito l’ulteriore importo differenziale del 1,25%.
Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento
stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale
cui si applica la normativa pensionistica di cui al DPR n. 1092/73 e
successive modificazioni ed integrazioni. |