Finanziaria 2003: blocco assunzioni p.a.
La Finanziaria per il 2003 all'art.34, in materia di
Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione
di enti e organismi pubblici, determina ulteriori limiti
per le assunzioni di personale. In particolare, fino
all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
[emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri da
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Finanziaria, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata], con i quali verranno fissati per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per
l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per
le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003, le
predette amministrazioni non potranno stipulare nuovi
contratti di lavoro (Legge 27 dic embre 2002, n.289:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 -
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2002, n.305 - Suppl. Ord.).