MOBBING - Non comporta mutamento della domanda la qualificazione in pendenza di giudizio di una serie di comportamenti come mobbing. (da www.ipsoa.it)


Il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica è violato non soltanto quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori, ma anche quando veda modificate le proprie mansioni con un'imponente riduzione in termini quantitativi delle stesse.
Il demansionamento del lavoratore e il globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro - tradottosi nella sostanziale inerzia rispetto ai reiterati comportamenti vessatori tenuti in ambito lavorativo e confermati nel corso dell'istruttoria - sono elementi costitituvi del mobbing, comportamento definito successivamente all'instaurazione del giudizio impugnato ed al momento carente di espressa previsione normativa, che tuttavia non introduce una domanda nuova, sia in quanto diversa qualificazione del fatto giuridico, sia a fronte del carattere metagiuridico del concetto di mobbing.
In ordine al nesso causale tra condotta integrante elemento costitutivo del mobbing ed insorgenza della denunciata patologia ansioso-depressiva (con lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore), la Corte ha ritenuto che la situzione lavorativa del dipendente sia astrattamente idonea a determinare l'insorgenza delle patologie denunciate, che qualora accertate in concreto, darebbero luogo al risarcimento del danno biologico.

(Cassazione civile. Sentenza, Sez. IV, 23/03/2005, n. 6326).

 

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